XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4182




        Onorevoli Colleghi! - In ambito maxillo-odontostomatologico e, più in generale, in ambito odontoiatrico si sta diffondendo l'utilizzo della tecnologia laser per molteplici procedure, dalla rimozione della carie, all'escissione di lesioni tumorali, dalla sterilizzazione dei canali radicolari infetti al trattamento delle discromie dentarie, con risultati senza dubbio più soddisfacenti in paragone alle tradizionali metodiche, come la recente letteratura internazionale ci comunica.
        L'avvento di questa tecnologia ha determinato un accresciuto interesse al riguardo e contemporaneamente si è assistito in questi ultimi anni ad un notevole incremento delle vendite di attrezzature laser agli studi dentistici.
        Pur valutando positivamente la validità di tali attrezzature, non possiamo non osservare che, ad oggi, non vi è alcuna preparazione specifica all'uso di esse, né l'autorità amministrativa impone corsi di aggiornamento o specifiche nozioni nel corso di studi; l'apprendimento è affidato esclusivamente ai dimostratori scientifici delle varie aziende produttrici, i quali non possono avere una preparazione esaustiva in merito.
        Ad oggi i laser sono inseriti nella categoria degli "apparecchi elettromedicali"; indubbiamente una dimensione restrittiva e limitativa se si considera che rispetto ad essi i laser presentano peculiari caratteristiche di interazione con i tessuti umani.
        Sul mercato sono presenti diverse tipologie di laser, ognuna con la sua specifica lunghezza d'onda e con specifiche interazioni. La fabbricazione, la distribuzione ed il marketing sono disciplinati dalla normativa comunitaria (ulteriori specifiche di prodotto sono previste in Germania); questa normativa però ha ad oggetto la qualità di fabbricazione, ma non regolamenta l'uso da parte dei professionisti, né tutela la salute del paziente da un punto di vista medico-legale. Si consideri inoltre che la mancanza di una normativa in materia consente l'utilizzo delle apparecchiature anche a personale non specializzato e non laureato, mentre d'altro canto i campi in cui è in grado di spaziare questa tecnologia, le cui prime applicazioni risalgono agli anni '80, si vanno sempre più ampliando.
        Pertanto, il senso della presente proposta di legge consiste nel prevedere una preparazione di tipo universitario per coloro che seguiranno o stanno seguendo i corsi di laurea o li hanno appena conclusi e consente l'utilizzo delle apparecchiature laser ai circa 46.000 professionisti odontoiatri oggi esistenti a fronte di un attestato di livello universitario.
        L'articolo 1 classifica le apparecchiature laser utilizzate in odontoiatria quali strumentazioni medico-chirurgiche. Se ne ammette l'utilizzo a fronte di un attestato di natura universitaria. L'Ordine nazionale dei medici chirurgici ed odontoiatri collabora con il Ministero della salute alla stesura delle linee guida per l'utilizzo di questa particolare attrezzatura, coinvolgendo le diverse associazioni odontoiatriche che la utilizzano sul campo. Nel decreto contenente le linee guida d'utilizzo sono stabilite anche le sanzioni per la violazione delle disposizioni della legge.
        Il comma 3 detta le tematiche sulle quali dovranno essere indicate le linee guida; di particolare interesse è la istituzione di una banca dati centralizzata, che viene alimentata mediante informatizzazione delle schede-paziente rilevate sul campo. Sostanzialmente si tratta della comunicazione e dell'informatizzazione ai fini statistici e statistico-epidemiologici della scheda (cartacea o informatizzata) che il professionista già redige.
        Il comma 4 prevede azioni in sede comunitaria per il riconoscimento delle norme di utilizzo del laser e dei relativi attestati professionali.
        Con l'articolo 2 si determina il percorso legale tramite il quale viene riconosciuta la capacità professionale all'utilizzo della tecnologia laser: corsi universitari che gli atenei, nell'ambito della propria autonomia, organizzano come meglio reputano (esame teorico-pratico, esame pluriennale, tirocinio, perfezionamento, specializzazione); individuazione di centri di eccellenza cui affidare i corsi. La norma valorizza il ricchissimo patrimonio di associazioni odontoiatriche italiane, riconoscendone le alte funzioni sia per quel che riguarda l'aggiornamento professionale sia per quel che riguarda la ricerca e l'innovazione, in sostanza equiparandole, in questo ambito, ai centri di eccellenza.
        L'attivazione dei corsi universitari è a carico dei bilanci degli atenei, mentre i corsi post-universitari possono essere posti a carico degli utenti.
        Un'ultima osservazione riguarda gli igienisti dentali la cui collocazione giuridica è incerta, potendo essi a tutt'oggi usufruire di un attestato universitario dopo tre anni di corso, ma non di una laurea e dell'iscrizione all'ordine dei medici chirurgici ed odontoiatri; va segnalato che da circa due anni è stato istituito il corso di laurea di igienista dentale della durata di cinque anni, per cui vedremo i primi laureati dopo il 2005. In ogni caso un divieto di utilizzo del laser da parte di questa figura professionale sembra eccessivo, potendo essa attualmente intervenire direttamente nei confronti dei pazienti per talune tipologie abbastanza semplici di interventi, quali ad esempio la pulizia o lo sbiancamento dei denti.
        In attesa di una migliore configurazione giuridica sia delle varie figure professionali in campo odontoiatrico, sia del profilo degli igienisti dentali, si prevede per questi ultimi, l'utilizzo delle apparecchiature laser soltanto nella modalità "a bassa potenza" secondo le limitate competenze che la legge ad essi attualmente affida.
        Con l'articolo 3, infine, si dettano le disposizioni transitorie e si disciplinano le sanzioni.
        Da ultimo si ringraziano il dottor Manlio Curti, Presidente dell'Accademia italiana odontoiatria laser (AIOLA) ed il dottor Mauro Orefici, Presidente della Società italiana maxillo odontostomatologica (SIMO), operante presso l'istituto Eastman, senza la cui preparazione e determinazione non sarebbe stato possibile predisporre la presente proposta di legge, che si raccomanda all'approvazione dei colleghi.




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