XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4182




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Utilizzo della tecnologia laser
in odontoiatria).

        1. Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia laser in maxillo-odontostomatologia e più in generale in odontoiatria sono classificate come "strumentazioni medico-chirurgiche". La loro utilizzazione è consentita agli odontoiatri e, limitatamente all'utilizzo di laser a bassa potenza, agli igienisti dentali, ai quali sia stato rilasciato un apposito attestato, al termine dei corsi di cui all'articolo 2.
        2. Con decreto del Ministro della salute, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono determinate le linee guida per l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 in ambito odontoiatrico ed odontostomatologico. L'Ordine stesso può demandare la stesura delle linee guida alle associazioni odontoiatriche costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, le suddette associazioni devono partecipare al procedimento. Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità di applicazione del regime sanzionatorio relativo alle violazioni dei principi della presente legge e delle disposizioni delle linee guida.
        3. Le linee guida determinate ai sensi del comma 2 devono comprendere: i requisiti sanitari, di sicurezza e di certificazione di qualità delle apparecchiature laser; le norme di sicurezza per i professionisti, per il personale sanitario e per la tutela dei pazienti; i limiti di utilizzazione per gli igienisti dentali; gli ambiti di utilizzo per le diverse patologie; i parametri di utilizzo per le diverse lunghezze d'onda; le direttive per la realizzazione di una banca-dati centralizzata, nonché per la trasmissione informatica, da parte dei professionisti, dei dati delle proprie schede-paziente secondo un modello uniformato. Con il medesimo procedimento di cui al comma 2, ogni due anni le linee guida possono essere modificate ed aggiornate in relazione al progresso scientifico e tecnologico ed all'evoluzione delle diverse professionalità.
        4. Il Governo promuove apposite azioni e proposte in ambito europeo per il riconoscimento comunitario delle norme di utilizzo delle apparecchiature laser in campo maxillo-odontostomatologico e più in generale odontoiatrico, nonché dei relativi attestati professionali.


Art. 2.

(Corsi universitari e di perfezionamento
post-universitario).

        1. Le università degli studi, nel rispetto della propria autonomia didattica e gestionale ed in conformità alle norme generali sull'ordinamento dell'istruzione universitaria, nell'ambito delle facoltà di odontoiatria o di medicina e chirurgia, corso di laurea in odontoiatria, introducono nei piani di studio universitari, quale prova d'esame teorico-pratica, anche pluriennale, o istituiscono sotto forma di tirocinio o di corso di perfezionamento, ovvero di specializzazione post-laurea, lo studio delle applicazioni del laser in maxillo-odontostomatologia e più in generale in odontoiatria. In tale ambito, le università individuano centri di eccellenza cui affidare la gestione dei corsi, in particolare di quelli di perfezionamento o di specializzazione post-laurea. Tali corsi possono essere affidati anche alle associazioni odontoiatriche costituite ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che dimostrano di essere in possesso delle adeguate capacità e di potere accedere ai mezzi ed alle strutture idonee.
        2. Formano oggetto di studio dei corsi di cui al comma 1: gli elementi di fisica della luce e le proprietà della luce laser; l'interazione laser-tessuto; le relative applicazioni e controindicazioni; gli aspetti medico-legali ed assicurativi; gli effetti collaterali e la loro comunicazione.
        3. Gli igienisti dentali partecipano ai corsi post-universitari di cui al comma 1 al fine di conseguire l'abilitazione all'utilizzo dell'energia laser, limitatamente alle competenze professionali ad essi riconosciute.
        4. L'istituzione della disciplina e l'attivazione dei corsi teorico-pratici all'interno dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono effettuate con risorse a carico dei bilanci interni delle università degli studi e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario, salvo i corsi di perfezionamento o di specializzazione post-laurea che possono essere posti anche interamente a carico degli utenti.


Art. 3.

(Regime transitorio e sanzioni).

        1. I professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che detengono apparecchiature a tecnologia laser per interventi in maxillo odontostomatologia e, più in generale, in odontoiatria, possono continuare ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, e sono tenuti a conseguire l'attestato di cui al medesimo articolo 1, comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 da parte di soggetti non abilitati comporta una sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.



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