XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4182
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Utilizzo della tecnologia laser
in odontoiatria).
1. Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia
laser in maxillo-odontostomatologia e più in generale in
odontoiatria sono classificate come "strumentazioni
medico-chirurgiche". La loro utilizzazione è consentita agli
odontoiatri e, limitatamente all'utilizzo di laser a
bassa potenza, agli igienisti dentali, ai quali sia stato
rilasciato un apposito attestato, al termine dei corsi di cui
all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro della salute, emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentito l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
sono determinate le linee guida per l'utilizzo delle
apparecchiature di cui al comma 1 in ambito odontoiatrico ed
odontostomatologico. L'Ordine stesso può demandare la stesura
delle linee guida alle associazioni odontoiatriche costituite
ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, esistenti alla
data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso,
le suddette associazioni devono partecipare al procedimento.
Il medesimo decreto stabilisce altresì le modalità di
applicazione del regime sanzionatorio relativo alle violazioni
dei principi della presente legge e delle disposizioni delle
linee guida.
3. Le linee guida determinate ai sensi del comma 2 devono
comprendere: i requisiti sanitari, di sicurezza e di
certificazione di qualità delle apparecchiature laser;
le norme di sicurezza per i professionisti, per il personale
sanitario e per la tutela dei pazienti; i limiti di
utilizzazione per gli igienisti dentali; gli ambiti di
utilizzo per le diverse patologie; i parametri di utilizzo per
le diverse lunghezze d'onda; le direttive per la realizzazione
di una banca-dati centralizzata, nonché per la trasmissione
informatica, da parte dei professionisti, dei dati delle
proprie schede-paziente secondo un modello uniformato. Con il
medesimo procedimento di cui al comma 2, ogni due anni le
linee guida possono essere modificate ed aggiornate in
relazione al progresso scientifico e tecnologico ed
all'evoluzione delle diverse professionalità.
4. Il Governo promuove apposite azioni e proposte in
ambito europeo per il riconoscimento comunitario delle norme
di utilizzo delle apparecchiature laser in campo
maxillo-odontostomatologico e più in generale odontoiatrico,
nonché dei relativi attestati professionali.
Art. 2.
(Corsi universitari e di perfezionamento
post-universitario).
1. Le università degli studi, nel rispetto della propria
autonomia didattica e gestionale ed in conformità alle norme
generali sull'ordinamento dell'istruzione universitaria,
nell'ambito delle facoltà di odontoiatria o di medicina e
chirurgia, corso di laurea in odontoiatria, introducono nei
piani di studio universitari, quale prova d'esame
teorico-pratica, anche pluriennale, o istituiscono sotto forma
di tirocinio o di corso di perfezionamento, ovvero di
specializzazione post-laurea, lo studio delle applicazioni del
laser in maxillo-odontostomatologia e più in generale in
odontoiatria. In tale ambito, le università individuano centri
di eccellenza cui affidare la gestione dei corsi, in
particolare di quelli di perfezionamento o di specializzazione
post-laurea. Tali corsi possono essere affidati anche
alle associazioni odontoiatriche costituite ai sensi
dell'articolo 14 del codice civile, esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, che dimostrano di
essere in possesso delle adeguate capacità e di potere
accedere ai mezzi ed alle strutture idonee.
2. Formano oggetto di studio dei corsi di cui al comma 1:
gli elementi di fisica della luce e le proprietà della luce
laser; l'interazione laser-tessuto; le relative
applicazioni e controindicazioni; gli aspetti medico-legali ed
assicurativi; gli effetti collaterali e la loro
comunicazione.
3. Gli igienisti dentali partecipano ai corsi
post-universitari di cui al comma 1 al fine di conseguire
l'abilitazione all'utilizzo dell'energia laser,
limitatamente alle competenze professionali ad essi
riconosciute.
4. L'istituzione della disciplina e l'attivazione dei
corsi teorico-pratici all'interno dei corsi di laurea di cui
al comma 1 sono comunicate al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e sono effettuate con risorse
a carico dei bilanci interni delle università degli studi e
senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario, salvo i corsi di perfezionamento o di
specializzazione post-laurea che possono essere posti anche
interamente a carico degli utenti.
Art. 3.
(Regime transitorio e sanzioni).
1. I professionisti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che
detengono apparecchiature a tecnologia laser per
interventi in maxillo odontostomatologia e, più in generale,
in odontoiatria, possono continuare ad utilizzarle sotto la
propria esclusiva responsabilità, e sono tenuti a conseguire
l'attestato di cui al medesimo articolo 1, comma 1, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
l'utilizzo delle apparecchiature di cui al comma 1 da parte di
soggetti non abilitati comporta una sanzione pecuniaria da
5.000 euro a 50.000 euro.