XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4179




        Onorevoli Colleghi! - Prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il lavoro portuale era disciplinato dal codice della navigazione (articoli da 108 a 112) e dal relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952: articoli da 140 a 203). La normativa citata riservava a società atipiche (in quanto non rientranti in nessuna tipologia di società previste dal codice civile, ma paragonabili, per analogia, alle società cooperative) denominate "compagnie portuali" le operazioni portuali di carico, scarico, movimentazione, trasbordo, eccetera, delle merci. Conseguentemente, in ciascun porto, venne istituita una compagnia portuale che operava in regime di monopolio, sotto il controllo e la vigilanza delle capitanerie di porto, quale organo periferico dell'ex Ministero della marina mercantile.
        Con la legge n. 84 del 1994 recante "Riordino della legislazione in materia portuale", il legislatore ha inteso adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, inserendo nei porti il principio della "libera concorrenza". L'applicazione della normativa ha comportato, quindi, la soppressione del monopolio/riserva di lavoro assegnato alle compagnie portuali, che venivano obbligate a trasformarsi (articolo 21 della legge n. 84 del 1994) in una o più società secondo i tipi previsti dal codice civile.
        Alcune ex compagnie portuali si sono ritrovate, quindi, in forza della citata legge, ad operare in concorrenza sul mercato del lavoro (in spazi molto più ridotti) con una forza lavoro uguale a quella con la quale operavano in regime di monopolio, quindi in esubero, mentre le nuove imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali (ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994), hanno una forza lavoro adeguata alle loro necessità di mercato. Queste sono le motivazioni per le quali la maggior parte delle compagnie portuali, soprattutto quelle con una media inferiore alle dieci giornate di lavoro mensili per uomo, vivono un periodo di grave crisi.
        L'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, come modificato dalla legge n. 186 del 2000, recante "Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo", al comma 5 recita: "(..) le prestazioni di cui al comma 1 vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attività. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia".
        La mancata emanazione, a tutt'oggi, dopo circa tre anni, delle norme per l'istituzione ed il funzionamento di detta agenzia non consente di rendere possibile una eventuale ricollocazione nella stessa dei lavoratori portuali risultanti in esubero nelle ex compagnie portuali. Inoltre, in tali norme dovrebbero essere previsti i necessari finanziamenti a carico dello Stato per le giornate "non lavorate".
        Con la seguente proposta di legge si intende dare una soluzione ai problemi occupazionali delle ex compagnie portuali che si trovano nella situazione illustrata.




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