XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4179
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28
gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che risultano
in possesso nel biennio precedente di una media mensile/uomo
di giornate lavorate inferiore a dieci, è concessa, con
decreto emanato annualmente dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per la durata massima di un
quinquennio decorrente dall'anno 2003, e, comunque, fino alla
costituzione dell'agenzia per la fornitura di lavoro
temporaneo, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 84
del 1994, e successive modificazioni, l'indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,
previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, emanato ai sensi del comma 5 dell'articolo
17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, sono stabilite le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia per la fornitura di lavoro
temporaneo, nonché per l'erogazione da parte dello Stato,
direttamente all'agenzia, per un periodo non superiore a
cinque anni, dei fondi necessari al funzionamento della stessa
ed al pagamento delle giornate non lavorate con i contributi
previsti dall'articolo 5 della legge 24 giugno 1994, n. 196, e
successive modificazioni.