XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4179




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai lavoratori portuali transitati nelle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, che risultano in possesso nel biennio precedente di una media mensile/uomo di giornate lavorate inferiore a dieci, è concessa, con decreto emanato annualmente dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata massima di un quinquennio decorrente dall'anno 2003, e, comunque, fino alla costituzione dell'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle disposizioni vigenti in materia.


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono stabilite le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo, nonché per l'erogazione da parte dello Stato, direttamente all'agenzia, per un periodo non superiore a cinque anni, dei fondi necessari al funzionamento della stessa ed al pagamento delle giornate non lavorate con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge 24 giugno 1994, n. 196, e successive modificazioni.



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