XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4178
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, a
seguito della decisione della maggioranza parlamentare che
sostiene l'attuale esecutivo di chiedere il rinvio,
sostanzialmente sine die, della discussione del disegno
di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
102, recante "Disposizioni urgenti in materia di
valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico" decaduto a seguito della mancata conversione in
legge, e che lascia irrisolta la grave situazione degli
inquilini, sia degli immobili residenziali sia di quelli non
residenziali, tende a regolarizzare alcune situazioni che
altrimenti rischierebbero di provocare un vero e proprio
problema sociale per migliaia di conduttori. Le misure di buon
senso previste dalla proposta di legge erano state peraltro,
già recepite, nelle aule parlamentari, attraverso
l'approvazione di opportuni emendamenti, anche in sede di
discussione del citato decreto-legge n. 102 del 2003. La
proposta di legge è composta di tre articoli.
L'articolo 1 prevede che gli immobili situati nei centri
storici urbani possono essere dichiarati non di pregio ove
essi presentino la necessità di interventi di restauro e di
risanamento, ovvero di ristrutturazione edilizia.
L'articolo 2 tenta di andare incontro alle preoccupazioni
suscitate in migliaia di commercianti, soprattutto della città
di Roma, che - tenuto conto del fatto che tutti gli immobili
ad uso non abitativo di proprietà di enti dello Stato sono
stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli
immobili pubblici "SCIP" - rischiano di vedere messi all'asta,
da parte della stessa società SCIP, gli immobili, sui quali
hanno diritto di prelazione solo dopo che l'asta è stata
espletata e al prezzo risultante dalla vendita medesima,
ponendo quindi in una situazione di vantaggio i grandi gruppi
economici e mettendo in seria difficoltà i piccoli
commercianti. Con la modifica prevista dalla proposta di legge
in oggetto, si riconosce, in favore dei conduttori delle unità
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto
di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di
mercato, superando così i problemi posti dalla normativa
vigente.
L'articolo 3, infine, riconosce alle regioni, ai comuni e
agli altri enti pubblici territoriali, il diritto di
prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali
libere ovvero occupate e non optate dai conduttori in
condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma
4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
Tali misure eliminerebbero significativamente evidenti
sperequazioni, tra conduttori, dal momento che le ultime
valutazioni degli immobili, relativi alla seconda fase del
processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti
pubblici previdenziali, sono risultate sensibilmente superiori
a quelle relative agli immobili iscritti nel primo
provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001.