XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4178
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, della
legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", per i quali sono necessari interventi di
restauro e di risanamento conservativo, ovvero di
ristrutturazione edilizia".
Art. 2.
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:
"3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori
delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale
il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1".
Art. 3.
1. In deroga all'articolo 3, comma 17, terzo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in favore
delle regioni, dei comuni e degli altri enti pubblici
territoriali è riconosciuto il diritto di prelazione per
l'acquisto delle unità immobiliari residenziali poste in
vendita ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n.
351 del 2001 che risultano libere ovvero per le quali non sia
stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori
che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui
all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge n. 351 del
2001 ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai
predetti soggetti.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli
altri enti pubblici territoriali possono costituire società
per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati
scelti tramite procedure di evidenza pubblica.