XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4178




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia".


Art. 2.

        1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

        "3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".


Art. 3.

        1. In deroga all'articolo 3, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in favore delle regioni, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto-legge n. 351 del 2001 ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti.
        2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati scelti tramite procedure di evidenza pubblica.



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