XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4161
Onorevoli Colleghi! - La Corte costituzionale, con
sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 224 del codice di
procedura penale "nella parte in cui consente che il giudice,
nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che
comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o
dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente
previste nei "casi" e nei "modi" dalla legge" affermando che
nessun rilievo peritale di tal genere potrà essere disposto
dal giudice fino a quando il legislatore non sarà intervenuto
ad individuare i tipi di misure restrittive della libertà
personale che possono essere disposte a fini processuali,
nonché a precisare i casi e i modi in cui le stesse possono
essere adottate.
In altre parole, con la pronuncia n. 238 del 1996, la
Corte ha vivamente sollecitato il legislatore ad intervenire
con una disciplina positiva che, previa individuazione dei
provvedimenti ritenuti necessari, tipizzi i casi e i modi in
cui debbano essere eseguiti, secondo la duplice garanzia di
legge e di giurisdizione!
Trascorsi ben sette anni dalla pronuncia in questione, si
impone al Parlamento un intervento che finalmente traduca le
indicazioni ed i princìpi affermati dalla Corte costituzionale
in norma di legge.
Dal 1996, infatti, il silenzio del legislatore in materia
ha reso inesperibili numerosi accertamenti indispensabili alle
indagini e al processo penale. Tra tutti, prioritaria è
l'introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico
finalizzato alle analisi del DNA: grazie al progresso della
biologia e della genetica, oggi il test del DNA può
essere definito come una formidabile fonte di prova, dotata di
un elevatissimo grado di affidabilità, in grado di fornire -
sulla base di un ridottissimo campione di tessuto o di liquido
biologico - la precisa identificazione di un individuo.
Il test del DNA può quindi contribuire a scagionare
con certezza l'innocente, scongiurando terribili errori
giudiziari, e può altresì fornire l'individuazione del
colpevole, concretizzandosi al contempo in uno strumento
attuale di giustizia e di garanzia, che sposa in pieno le
parole dell'insigne giurista Gaetano Filangeri, secondo il
quale "compito della procedura penale è quello di togliere
quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni
speranza, ai giudici ogni arbitrio"!
La proposta di legge, composta da soli cinque articoli,
intende colmare il vuoto normativo oggi esistente, rendendo
esperibili i prelievi coattivi di materiale biologico
dell'imputato e dell'indagato, onde eseguire il test del
DNA, finalizzato all'individuazione del colpevole, grazie al
confronto di tali risultanze con il materiale repertato sul
luogo del delitto. Tutto ciò, nel pieno rispetto delle
indicazioni della Consulta e delle norme costituzionali e,
quindi, anzitutto dell'articolo 13, secondo comma, della
Costituzione, che autorizza le restrizioni della libertà
personale soltanto "per atto motivato dell'autorità
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".
Se la pronuncia della Corte suggerisce al legislatore di
operare una scelta positiva, che bilanci gli interessi delle
indagini e del processo e la tutela delle libertà personali,
la presente proposta di legge, ispirandosi ai più alti valori
costituzionali e facendo propri gli strumenti più innovativi
in campo medico e scientifico, non ha voluto sacrificare le
libertà personali dei cittadini, la loro dignità e la
sacralità della loro sfera corporale, neanche a fronte degli
interessi del processo penale. Pertanto, si introduce la
possibilità di effettuare il test del DNA utilizzando
esclusivamente metodiche non invasive, nell'assoluto rispetto
della dignità e del decoro della persona, assicurando al
contempo le esigenze del processo e quelle del cittadino.
La proposta in esame, infatti, prevede che, nel caso di
delitti gravi, puniti con la pena dell'ergastolo o con la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, il giudice
possa disporre il prelievo di materiale biologico
dell'imputato o dell'indagato, al fine di procedere
all'analisi del DNA e al confronto di dette risultanze con
quelle emerse dalle tracce repertate sul luogo del delitto o
su cose comunque pertinenti al reato. Onde evitare un eccesso
di coercizione sul periziando e per tutelare al massimo la
dignità e l'integrità della persona, la presente proposta di
legge prevede che, qualora questi rifiuti di sottoporsi ad un
ordinario prelievo ematico, il giudice possa comunque disporre
il prelievo di materiale biologico, avvalendosi di tecniche
non invasive, ma parimenti efficaci, quali i tamponi del cavo
orale, di tessuti di desquamazione epiteliale nonché di
liquidi biologici, metodi peraltro già ampiamente utilizzati
in altri ordinamenti.
La norma, quindi, non solo garantisce la tutela della
dignità e dell'integrità fisica e morale della persona, ma
riserva anche una particolare attenzione alle condizioni di
sicurezza clinica e sanitaria, disponendo che il test
possa essere effettuato solo all'interno di strutture
pubbliche, da personale dotato di comprovata e specifica
esperienza nel settore.
L'articolo 3 completa poi il quadro, accennando alle
metodiche e alle procedure di raccolta dei reperti di
confronto, prevedendo l'emanazione di un regolamento
ministeriale che disciplini le metodiche di apprensione e di
conservazione del materiale biologico di confronto che,
raccolto sul luogo del reato soltanto da determinati soggetti,
dovrà risultare da verbale ed essere classificato in modo tale
da rendere complete le garanzie cui la presente proposta di
legge si ispira.