XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4161
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Quando si procede per i delitti per i quali la legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non
inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi
espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporre
anche d'ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico
dell'indagato o dell'imputato finalizzato all'analisi e al
confronto del DNA dell'imputato o dell'indagato con le tracce
raccolte sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti
al reato per il quale si procede.
2. Il giudice dispone il prelievo e i successivi
accertamenti di confronto con ordinanza motivata, secondo le
modalità previste dagli articoli 224 e seguenti del codice di
procedura penale, indicando il luogo, il giorno e l'ora e le
modalità di esecuzione del prelievo, adottando i provvedimenti
necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare
compimento degli atti.
Art. 2.
1. In assenza di consenso dell'imputato o dell'indagato a
procedere al prelievo ematico, ai fini di cui all'articolo 1,
il prelievo di materiale biologico finalizzato
all'espletamento dell'analisi del DNA è effettuato ricorrendo
a metodiche tali da non compromettere la salute dell'individuo
e la dignità e il decoro della persona. La scelta delle
metodiche deve rispondere alla necessità dei relativi
accertamenti.
2. Il prelievo del materiale biologico dell'imputato o
dell'indagato e la successiva analisi del DNA sono effettuati
da medici e da analisti di laboratorio con specifica e
comprovata esperienza. Il prelievo e i successivi accertamenti
di confronto sono svolti presso strutture pubbliche
adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza
clinica.
Art. 3.
1. Il materiale di confronto rinvenuto sul luogo del
delitto e le tracce biologiche comunque pertinenti al reato
devono essere raccolti da ufficiali di polizia giudiziaria e
devono risultare da verbale scritto, secondo le modalità e le
procedure determinate dal regolamento di attuazione della
presente legge, adottato, entro tre mesi dalla sua data di
entrata in vigore, con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 4.
1. Qualora l'imputato o l'indagato rifiuti di sottoporsi
al prelievo finalizzato all'analisi del DNA, ovvero non
compaia nel luogo al giorno e all'ora stabiliti per
l'esecuzione della perizia, senza legittimo impedimento, il
giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo nelle forme
previste dalla legge.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.