XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4161




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, il giudice può disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di materiale biologico dell'indagato o dell'imputato finalizzato all'analisi e al confronto del DNA dell'imputato o dell'indagato con le tracce raccolte sul luogo del delitto o su cose comunque pertinenti al reato per il quale si procede.
        2. Il giudice dispone il prelievo e i successivi accertamenti di confronto con ordinanza motivata, secondo le modalità previste dagli articoli 224 e seguenti del codice di procedura penale, indicando il luogo, il giorno e l'ora e le modalità di esecuzione del prelievo, adottando i provvedimenti necessari per assicurare il sicuro, corretto e regolare compimento degli atti.


Art. 2.

        1. In assenza di consenso dell'imputato o dell'indagato a procedere al prelievo ematico, ai fini di cui all'articolo 1, il prelievo di materiale biologico finalizzato all'espletamento dell'analisi del DNA è effettuato ricorrendo a metodiche tali da non compromettere la salute dell'individuo e la dignità e il decoro della persona. La scelta delle metodiche deve rispondere alla necessità dei relativi accertamenti.
        2. Il prelievo del materiale biologico dell'imputato o dell'indagato e la successiva analisi del DNA sono effettuati da medici e da analisti di laboratorio con specifica e comprovata esperienza. Il prelievo e i successivi accertamenti di confronto sono svolti presso strutture pubbliche adeguatamente attrezzate e in condizioni di sicurezza clinica.

Art. 3.

        1. Il materiale di confronto rinvenuto sul luogo del delitto e le tracce biologiche comunque pertinenti al reato devono essere raccolti da ufficiali di polizia giudiziaria e devono risultare da verbale scritto, secondo le modalità e le procedure determinate dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, con decreto del Ministro della giustizia.


Art. 4.

        1. Qualora l'imputato o l'indagato rifiuti di sottoporsi al prelievo finalizzato all'analisi del DNA, ovvero non compaia nel luogo al giorno e all'ora stabiliti per l'esecuzione della perizia, senza legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo nelle forme previste dalla legge.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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