XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4159




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge alla vostra attenzione mira a potenziare il funzionamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché ad assicurare il costituzionale (e civile) elemento del contraddittorio fra organi giurisdizionali - in che consiste l'appellabilità dei loro provvedimenti - in materia di fissazione ad opera dei giudici delle date di esecuzione dei rilasci e ciò affinché sia inquilini che proprietari possano appieno far valere le proprie ragioni.
        In particolare, quanto all'articolo 1 della presente proposta di legge si evidenzia che la legge n. 431 del 1998, di riforma delle locazioni abitative, prevede all'articolo 11 l'istituzione di un Fondo nazionale a favore dei conduttori per facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione. Il comma 3, del medesimo articolo, specificamente, prevede l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione.
        E' stato rilevato che, in caso di morosità, i contributi erogati al conduttore non sempre vengono utilizzati per il fine cui sono destinati, ossia la sanatoria della morosità, ma vengono usati dal conduttore con altra destinazione. Ha destato - a tale riguardo - molto scalpore presso la pubblica opinione il fatto che il comune di Milano avesse provveduto ad erogare contributi ad un conduttore moroso il quale non aveva affatto provveduto a saldare i canoni dovuti ma aveva usato le somme ricevute per "bersele" (sic) e poi, al momento dell'esecuzione del rilascio, con il gas domestico aveva fatto esplodere l'alloggio e con esso l'immobile, determinando fra l'altro la tragica scomparsa di un eroico vicequestore accorso sul luogo per prestare aiuto.
        Si ritiene pertanto opportuno - introducendo un meccanismo analogo a quello previsto dalla legislazione francese, e comunque rispettoso delle libere (ed eventuali) determinazioni in proposito degli enti locali - prevedere che, in caso di morosità, i contributi comunali - su conforme delibera del comune interessato - possano essere direttamente versati al locatore interessato, al fine di sanare la morosità stessa. A garantire la regolarità dell'operazione si prevede che intervenga l'associazione della proprietà edilizia indicata per iscritto dal locatore: tale associazione avrebbe il compito di attestare, con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, l'avvenuto saldo, a data indicata, dei canoni pure indicati.
        Quanto all'articolo 2 del presente progetto di legge, è solo il caso di far notare che la formulazione proposta dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 riproduce quella attualmente vigente, solo inserendo l'obbligo di motivazione del provvedimento del giudice e la possibilità del suo controllo ad opera del tribunale collegiale (possibilità, quest'ultima, attualmente esclusa dalla giurisprudenza).
        Si tratta, così, di inserire - come già detto - due caratteristiche (motivazione e ricorribilità) tipiche di ogni provvedimento giudiziale.




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