XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4159
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge alla vostra
attenzione mira a potenziare il funzionamento del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché
ad assicurare il costituzionale (e civile) elemento del
contraddittorio fra organi giurisdizionali - in che consiste
l'appellabilità dei loro provvedimenti - in materia di
fissazione ad opera dei giudici delle date di esecuzione dei
rilasci e ciò affinché sia inquilini che proprietari possano
appieno far valere le proprie ragioni.
In particolare, quanto all'articolo 1 della presente
proposta di legge si evidenzia che la legge n. 431 del 1998,
di riforma delle locazioni abitative, prevede all'articolo 11
l'istituzione di un Fondo nazionale a favore dei conduttori
per facilitare l'accesso alle abitazioni in locazione. Il
comma 3, del medesimo articolo, specificamente, prevede
l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei
canoni di locazione.
E' stato rilevato che, in caso di morosità, i contributi
erogati al conduttore non sempre vengono utilizzati per il
fine cui sono destinati, ossia la sanatoria della morosità, ma
vengono usati dal conduttore con altra destinazione. Ha
destato - a tale riguardo - molto scalpore presso la pubblica
opinione il fatto che il comune di Milano avesse provveduto ad
erogare contributi ad un conduttore moroso il quale non aveva
affatto provveduto a saldare i canoni dovuti ma aveva usato le
somme ricevute per "bersele" (sic) e poi, al momento
dell'esecuzione del rilascio, con il gas domestico aveva fatto
esplodere l'alloggio e con esso l'immobile, determinando fra
l'altro la tragica scomparsa di un eroico vicequestore accorso
sul luogo per prestare aiuto.
Si ritiene pertanto opportuno - introducendo un meccanismo
analogo a quello previsto dalla legislazione francese, e
comunque rispettoso delle libere (ed eventuali) determinazioni
in proposito degli enti locali - prevedere che, in caso di
morosità, i contributi comunali - su conforme delibera del
comune interessato - possano essere direttamente versati al
locatore interessato, al fine di sanare la morosità stessa. A
garantire la regolarità dell'operazione si prevede che
intervenga l'associazione della proprietà edilizia indicata
per iscritto dal locatore: tale associazione avrebbe il
compito di attestare, con dichiarazione sottoscritta anche dal
locatore, l'avvenuto saldo, a data indicata, dei canoni pure
indicati.
Quanto all'articolo 2 del presente progetto di legge, è
solo il caso di far notare che la formulazione proposta
dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978 riproduce quella
attualmente vigente, solo inserendo l'obbligo di motivazione
del provvedimento del giudice e la possibilità del suo
controllo ad opera del tribunale collegiale (possibilità,
quest'ultima, attualmente esclusa dalla giurisprudenza).
Si tratta, così, di inserire - come già detto - due
caratteristiche (motivazione e ricorribilità) tipiche di ogni
provvedimento giudiziale.