XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4159
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni
possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i
contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in
caso di morosità, erogati al locatore interessato a sanatoria
della morosità medesima, tramite l'associazione della
proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto
designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione
sottoscritta anche dal locatore".
Art. 2.
1. L'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è
sostituito dal seguente:
"Art. 56. (Modalità per il rilascio) 1. Con il
provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa
motivazione che tenga conto anche delle condizioni del
conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle
ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei
casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta,
fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei
mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data
del provvedimento.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 55, per il caso
in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine
assegnato, la data dell'esecuzione non può essere fissata
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per
il pagamento.
3. Qualunque forma abbia il provvedimento di
rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi
momento e limitatamente alla data fissata per l'esecuzione,
proporre al tribunale in composizione collegiale l'opposizione
di cui all'articolo 6 comma 4 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il
locatore promuove l'esecuzione ai sensi degli articoli 605 e
seguenti del codice di procedura civile".