XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4158




        Onorevoli Colleghi! - Il proponente ritiene opportuno porre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge al fine di sollecitare il confronto sul tema della responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, nella ferma convinzione che ormai sia ineludibile la necessità di razionalizzare l'intera materia. Si tratta di tematiche che da tempo sono oggetto del dibattito politico-istituzionale, e sulle quali sono stati presentati - anche nelle scorse legislature - disegni di legge da parte del Ministro della giustizia nonché di parlamentari; sulla materia, inoltre, numerosi sono stati i pareri del Consiglio superiore della magistratura, gli orientamenti espressi dagli organismi rappresentativi dei magistrati, ed i suggerimenti della letteratura specialistica. La presente proposta di legge riprende, per buona parte, il testo presentato dal Guardasigilli nella scorsa legislatura.
        Oltre ad introdurre profonde innovazioni nella materia della responsabilità disciplinare dei magistrati, si eliminano discrasie dovute alla disseminazione dell'attuale disciplina in fonti diacroniche. E' sembrato opportuno sottolineare con una norma di apertura i doveri del magistrato, identificandoli (articolo 1, comma 1) nell'imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità e riserbo, cioè nei cinque valori fondamentali che devono caratterizzare l'esercizio delle funzioni. L'enunciazione non ha soltanto un significato deontologico, ma una ben precisa dimensione sistematica, in quanto gli illeciti disciplinari vengono tipicizzati e aggregati intorno ai valori menzionati; essi rappresentano ad un tempo i beni protetti dalla tutela disciplinare e i limiti di intervento del controllo in sede disciplinare (articolo 1, comma 4). Inoltre, la presente proposta di legge dispone (articolo 1, comma 3) che, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività giudiziaria, il magistrato non deve tenere comportamenti tali da compromettere la credibilità della funzione, sostituendo il dato oggettivo della credibilità alle precedenti formule concernenti il prestigio dell'ordine nei suoi valori esteriori e formali. Ha un forte significato simbolico il richiamo al rispetto della dignità della persona in qualunque atto di esercizio delle funzioni (articolo 1, comma 2), con un riferimento a valori costituzionali (articoli 2 e 3 della Costituzione) e una dimensione pragmatica che si collega al dovere di correttezza (benché la regola abbia una portata molto più estesa). Rispetto alla tipicizzazione, si è abbandonata la formula eccessivamente generica dell'articolo 18 del decreto luogotenenziale 31 maggio 1946, n. 511, che ha finito per sovraccaricare il titolare dell'azione e l'organo giudicante dell'attività di assoluti intermediari rispetto alla legge per l'elaborazione della regola disciplinare. Il diverso orientamento della presente proposta di legge conferisce assoluta terzietà alla sezione disciplinare, recepisce in buona sostanza il principio di legalità, offre garanzie al magistrato ed elimina "vuoti" o "incertezze sui fini" del sistema disciplinare. Come si è detto, gli illeciti riferiti all'esercizio delle funzioni sono stati raggruppati intorno ai valori cui si riferisce la tutela. All'articolo 2, la lettera a) del comma 1 considera quei fatti che contrastano con il dovere di imparzialità, e cioè i comportamenti "tenuti allo scopo di arrecare illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti" (formula preferibile all'altra della "palese violazione del dovere di imparzialità", usata in precedenti progetti di legge, perché troppo vaga e sostanzialmente tautologica) e l'inosservanza dell'obbligo di astensione. La lettera b) considera i fatti di scorrettezza realizzati in danno delle parti, dei difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario (l'espressione comprende gli organi ausiliari e ogni utente del servizio giudiziario), nonché in danno di altri magistrati o di collaboratori: trattasi di comportamenti incompatibili con la dignità della funzione e con il rispetto della persona, perché contrastano con quello standard di civile condotta che deve costituire un requisito fondamentale dell'attività giudiziaria del magistrato. Rientra in questo gruppo anche l'ingiustificata interferenza, attuata avvalendosi delle proprie funzioni, nell'attività di altro magistrato, giacché tale interferenza può pregiudicarne l'autonomia di giudizio; la formula adottata è tale da comprendere anche il comportamento del magistrato comunque investito di poteri di direzione o di vigilanza che eserciti pressioni o compia interferenze nei confronti dei colleghi in relazione alla trattazione di affari loro affidati. In ogni caso il comportamento deve essere "ingiustificato", escludendosi così quelle forme di intervento che sono legittimate dal rapporto di gerarchia funzionale o previste da specifiche norme. La lettera c) raggruppa i comportamenti lesivi del dovere di diligenza professionale. Si tratta, in primo luogo, dei fatti che, pur inerendo all'esercizio dell'attività giudiziaria, rendono possibile il sindacato disciplinare: viene in considerazione anzitutto la grave violazione di legge, realizzata attraverso un atto o un provvedimento o un comportamento processuale, per assoluta mancanza di diligenza. Il grado di consistenza negativa che il fatto deve avere, anche in riferimento alle conseguenze che ne derivano, si collega al carattere "assoluto" della negligenza come causa della violazione. La seconda ipotesi riguarda il travisamento dei fatti dovuto al difetto assoluto di diligenza nell'esame delle risultanze processuali. Queste prime due ipotesi ricomprendono le fattispecie previste dall'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), della legge 13 aprile 1988, n. 117, sulla riparazione dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, ove si prevedono, come colpa grave: "la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile" (lettera a); "l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento" (lettera b) e "la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento" (lettera c). Nella presente proposta di legge, la seconda e terza fattispecie di colpa grave sono state unificate nella formula onnicomprensiva di "travisamento dei fatti". Un'altra ipotesi attiene al perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia, e ricomprende condotte che hanno finalità estranee agli obiettivi istituzionali della giurisdizione. La stessa lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge contiene la previsione dell'assenza di motivazione, allorché sia richiesta dalla legge, che costituisce senza dubbio un caso di violazione della legge, ma non è connotata dalle condizioni che rendono rilevabili la fattispecie generale. Si è voluto, in realtà, sottolineare come sia importante che il magistrato dia conto e ragione di ciò che compie nell'esercizio delle funzioni, e quindi tale specifica previsione non è circoscritta ai provvedimenti cautelari. All'ipotesi della assoluta assenza di motivazione è stata equiparata, inoltre, quella della cosiddetta "motivazione apparente", in quanto altrettanto costitutiva di una violazione di legge.
        Allo stesso tipo di illecito disciplinare per violazione del dovere di diligenza si è ricondotta l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali. In tali previsioni risulta compresa anche la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117: per un verso ("provvedimento concernente la libertà della persona fuori dai casi consentiti dalla legge"), nell'ipotesi di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali; per altro verso ("provvedimento concernente la libertà della persona <...> senza motivazione"), nell'ipotesi di provvedimenti privi di motivazione o con motivazione apparente.
        L'inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni di servizio costituisce illecito disciplinare se cagiona un apprezzabile pregiudizio per l'attività dell'ufficio (altrimenti sarebbe oggetto di sanzione - ad esempio - anche un occasionale e modesto ritardo nell'inizio dell'udienza), e cioè nel caso in cui l'inosservanza sia "reiterata" o "grave". Costituisce violazione del dovere di diligenza professionale l'"affidamento ad altri del proprio lavoro": si è preferita tale formula (piuttosto che quella di "affidamento a terzi della redazione dei provvedimenti") per ricomprendervi sia le ipotesi in cui è gravato un altro magistrato, sia quelle in cui ci si disimpegna ingiustificatamente da attività diverse dalla redazione di un provvedimento. Quanto all'inosservanza dell'obbligo di residenza, occorre partire dalla constatazione che oggi, per lo sviluppo e la rapidità dei mezzi di comunicazione e per problemi e difficoltà ambientali, il dovere di risiedere nello stesso comune sede dell'ufficio non ha quel rigore che giustamente aveva in altri tempi, pur conservando la sua validità precettiva. Si è ritenuto, quindi, di considerare illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di residenza nel duplice presupposto che manchi la cosiddetta "autorizzazione a risiedere fuori circoscrizione" e ne sia derivato in concreto un pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza.
        La lettera d) comprende gli illeciti che derivano da violazioni del dovere di laboriosità. Rientra in questo gruppo il reiterato ritardo nel compimento di atti, sempre che sia "grave" o, se non grave, sia "ingiustificato"; si noti che non occorre l'abitualità ad integrare l'illecito, bastando ripetute violazioni anche prive del carattere dell'abitualità. Vi rientra la scarsa laboriosità rapportata al carico dell'ufficio (quindi valutata con criterio relativo); vi rientra infine l'abituale esenzione dal lavoro giudiziario (compresa la redazione dei provvedimenti) da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di sezione o di collegio, volendosi con ciò recidere certe prassi secondo cui chi dirige o presiede si autoesclude dall'esercizio di altre funzioni e, soprattutto, dal redigere provvedimenti. Il fatto deve, comunque, essere privo di giustificazione: si è considerato, in sostanza, che, principalmente negli uffici di grandi dimensioni, l'attività di direzione è connotata da aspetti amministrativi ed organizzativi spesso del tutto assorbenti: in questi casi, l'esenzione dal lavoro giudiziario può trovare adeguata giustificazione.
        Un'ulteriore ipotesi di illecito riconducibile al difetto di laboriosità è stata ravvisata nell'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze dell'ufficio, nei casi in cui questo è imposto dalla legge o da disposizione di organo competente.
        La violazione del segreto d'ufficio o la rivelazione del contenuto di atti coperti dal segreto istruttorio configurano specifiche ipotesi di reato e rientrano, quindi, nella previsione di cui all'articolo 4. Si è ritenuto, però, di ipotizzare, nella lettera e) del comma 1 del citato articolo 2, comportamenti che, restando al di fuori della sfera penale, determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione. Si tratta di comportamenti che possono risalire a difetto di diligenza, ovvero a scarsa ponderazione, e che pregiudicano il corretto svolgersi dell'attività giurisdizionale. Nella stessa lettera e) si è ritenuto di prevedere come illecito disciplinare anche la violazione del dovere di riservatezza: per gli affari in corso essa è rilevante sempre, perché contrasta con la deontologia il riferire o divulgare fatti propri della "vicenda processuale" che il magistrato sta trattando, mentre per gli affari definiti la rilevanza disciplinare si ha solo quando la violazione della riservatezza possa arrecare pregiudizio a diritti altrui.
        La lettera f) del medesimo comma 1 comprende le omissioni imputabili al dirigente l'ufficio o al presidente di sezione o di collegio e concernenti il non aver comunicato fatti compiuti dai magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio che possono costituire illecito disciplinare. Trattasi di illeciti complementari a specifiche figure previste in altre lettere, o a ciascuna delle ipotesi di illecito previste in tali lettere.
        Per ciascun gruppo di illeciti (tranne quelli di cui alle lettere e) e f), che esauriscono con la tipicizzazione le ipotesi possibili), è stata usata la formula: "ogni altra violazione del dovere", in modo da consentire la punibilità di comportamenti "non nominati" lesivi degli interessi protetti. Si evita così il ricorso ad una clausola di chiusura unica che, nella sua generalità e genericità, finirebbe per attenuare - se non addirittura per elidere - lo scopo della tipicizzazione; infatti, il collegamento sistematico tra i valori espressi nell'articolo 1, la previsione di illeciti raggruppati secondo tali valori nell'articolo 2 e la clausola per ciascun gruppo offrono ai titolari dell'azione e alla stessa sezione disciplinare criteri ben precisi per l'individuazione di "illeciti non nominati". Da notare, infine, che la formula usata a chiusura della lettera a) non reca l'aggettivo "rilevante", a differenza di quella relativa agli altri gruppi, in quanto si è ritenuto che qualunque violazione del dovere di imparzialità costituisce illecito disciplinare, stante l'importanza del valore tutelato. Nel comma 2 si è ritenuto di dover ribadire il principio della insindacabilità dell'attività giurisdizionale, per il valore assoluto che le è proprio - salve le limitate e specifiche eccezioni, compatibili con l'affermazione del principio - e per una sorta di simmetria normativa con la disciplina della responsabilità civile del magistrato. La disposizione che si propone riproduce, in sostanza, quella contenuta nell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 117 del 1988, poiché è sembrato opportuno chiarire che anche il sindacato disciplinare - alla stregua di quanto è stato previsto per quello del giudice civile - non può riguardare l'attività di interpretazione della legge o di valutazione dei fatti e delle prove.
        L'articolo 3 tipicizza gli illeciti compiuti al di fuori dell'esercizio delle funzioni. La lettera a) del comma 1 considera gli episodi di malcostume, talvolta spicciolo ma pur sempre riprovevole, che sono sempre meno tollerati dalla coscienza sociale. La lettera b) si riferisce a condotte riprovevoli in rapporto alla qualità stessa del magistrato perché possono incidere sulla credibilità della funzione. La lettera c) indica sia l'assunzione di incarichi senza autorizzazione quando questa sia prescritta da disposizioni di legge o da norme regolamentari adottate dall'organo competente, sia lo svolgimento di attività che, pur non essendo oggetto di autorizzazione, risulti (per la natura dell'attività stessa, per l'impegno che comporta, per il soggetto che la conferisce o a cui l'attività è diretta) oggettivamente incompatibile con la funzione giudiziaria, o comunque tale da pregiudicare la laboriosità. A maggior ragione rientra in questa ipotesi l'assunzione di attività priva di autorizzazione semplicemente perché "non autorizzabile".
        La lettera d) attiene ad uno dei temi più spinosi e difficili, in quanto pone l'obbligo di un giusto equilibrio tra l'interesse costituzionalmente protetto della libertà di manifestazione del pensiero, che compete al magistrato come ad ogni cittadino, con l'interesse, avente pari importanza, alla dignità del singolo magistrato e dell'intero ordine giudiziario. La necessità di tale equilibrio è stata sottolineata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 100 dell'8 giugno 1981), secondo cui il bilanciamento degli interessi tutelati non comprime il diritto alla libertà di manifestare le proprie opinioni, ma ne vieta soltanto l'esercizio anomalo o l'abuso, che viene ad esistenza ove risultino lesi gli altri valori sopra menzionati.
        In questa prospettiva non v'è dubbio che una siffatta delicata operazione di bilanciamento non potrebbe attuarsi salvaguardando integralmente ed in ogni caso la libertà di cui all'articolo 21 della Costituzione; così come, per converso, l'equilibrio sarebbe pregiudicato se si pretendesse di salvare sempre ed in ogni caso la dignità dell'ordine giudiziario: nell'uno e nell'altro caso non di bilanciamento si tratterebbe ma, piuttosto, di annullamento di uno dei due interessi tutelati. Tuttavia si è ritenuto che la pubblica manifestazione di consenso o di dissenso in ordine ad un procedimento in corso acquisti rilevanza sul piano disciplinare soltanto quando concorrano particolari elementi oggettivi e soggettivi. Si è dato rilievo, così, oltre che alla posizione del magistrato (che può conferire maggiore caratura alla manifestazione e perciò cagionare un più intenso pericolo alla libertà del giudice naturale del processo in corso), anche alle modalità della manifestazione, di modo che posizione del magistrato e modalità di manifestazioni conferiscano all'espressione del consenso o del dissenso idoneità a condizionare la libertà del collega. Anche la lettera e) si riferisce ad un tema spinoso che, in tempi recenti e meno recenti, ha interessato per vari aspetti l'ordine giudiziario, come la partecipazione di magistrati ad associazioni segrete o "riservate" ovvero a logge massoniche. Resta ferma anche per i magistrati la libertà associativa; ma non può consentirsi la partecipazione ad associazioni che comportino doveri o vincoli incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie perché incidono sulla autonomia, imparzialità di giudizio, indipendenza morale e psicologica che rappresentano le precondizioni dello svolgimento dell'attività giudiziaria in piena libertà e in sottoposizione soltanto alla legge.
        Seguendo un'indicazione espressa dal Consiglio superiore della magistratura, l'articolo 4 contiene la separata previsione di illeciti disciplinari conseguenti a reati per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile o applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, quando si tratti: di delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione, sola o congiunta alla pena pecuniaria (lettera a), ovvero di delitti colposi (lettera b) o di contravvenzioni (lettera c), se sia stata rispettivamente applicata la pena detentiva della reclusione o dell'arresto, ma, in entrambi i casi, sempre che, per le modalità di esecuzione o per le conseguenze che ne sono derivate, il fatto abbia carattere di particolare gravità. L'articolo 4 si chiude con un'ultima previsione (lettera d) relativa ad altre ipotesi in cui il fatto costituente reato sia idoneo a compromettere la credibilità del magistrato ed anche se l'azione penale - per qualsiasi causa - non può essere iniziata o proseguita.
        L'articolo 5 indica le sanzioni disciplinari e ne puntualizza la consistenza e i modi di esecuzione. Non si è ritenuto di abolire la sanzione dell'ammonimento per due motivi: in primo luogo, si possono verificare illeciti di modesta entità per i quali il giudice disciplinare, operando la valutazione complessiva della personalità dell'incolpato, può comminare una sanzione minima che abbia anche, nella sostanza, una finalità dissuasiva; in secondo luogo, può insorgere il timore che il giudice disciplinare, pur di non irrogare la censura per fatti modesti ma pur sempre apprezzabili, finisca per indulgere all'assoluzione.
        Le novità rispetto all'attuale regime consistono nella introduzione della "incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo", nell'abolizione della destituzione e nel collegamento fra il tipo di illecito, o l'ipotesi aggravata di esso, e il tipo minimo di sanzione da irrogare. L'incapacità all'incarico direttivo o di collaborazione direttiva, che può durare per l'intera vita professionale del magistrato o per un periodo limitato, assume un significato pregnante per alcuni tipi di illecito e ha comunque un valore dissuasivo di notevole efficacia. Quanto alla destituzione, si è ritenuto superfluo mantenerla, giacché, dopo l'intervento della Corte costituzionale circa il trattamento di quiescenza, essa per nulla differisce rispetto alla rimozione. Si è anche cercato di dare una soluzione (comma 8) al problema del concorso di illeciti e, quindi, al concorso di sanzioni.
        Nell'articolo 6 è fissato il collegamento tra sanzione minima applicabile e tipo di illecito, realizzando, così, un sistema sanzionatorio che, seppure organizzato in termini di maggiore rigidità, consente ancora ampi spazi alla discrezionalità dell'organo disciplinare. La sanzione da applicare è determinata dalla legge in maniera specifica nel solo caso di condanna penale a pena detentiva non condizionalmente sospesa o che determina l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
        Nell'articolo 7 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio. Al riguardo, in considerazione della gravità degli effetti che conseguono a tale misura sanzionatoria, che si concreta nell'allontanamento del magistrato dall'ufficio, sono stati fissati non solo criteri rigidi di collegamento con determinate categorie di illeciti disciplinari o di sanzioni principali inflitte, ma si è condizionata l'applicazione della sanzione stessa, nell'ipotesi di applicazione facoltativa, all'accertamento che la permanenza del magistrato in quella sede o in quell'ufficio si porrebbe in insanabile contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.




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