XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4158
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Doveri del magistrato).
1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli
con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità,
riserbo.
2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato
deve rispettare la dignità della persona.
3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il
magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano
la credibilità.
4. La violazione dei doveri costituisce illecito
disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli
articoli 2, 3 e 4.
Art. 2.
(Illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
b) i comportamenti abitualmente o gravemente
scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei
testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività
giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio
delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di
correttezza;
c) la grave violazione di legge determinata da
negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato
da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi
da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di
motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola
affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza
indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza
risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge;
l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che
abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti
patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario
adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del
proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel
comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione
prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato
concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e
laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di
diligenza;
d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo
nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle
funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro
giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte
del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del
presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di
rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia
imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente;
ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;
e) i comportamenti che determinano la divulgazione
di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia
previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del
dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o
sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti
altrui;
f) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o
del presidente di una sezione o del presidente di un collegio,
della comunicazione agli organi competenti di fatti che
possono costituire illeciti disciplinari compiuti da
magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio.
2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma
1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività
di interpretazione di norme di diritto né quella di
valutazione del fatto e delle prove.
Art. 3.
(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle
funzioni).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;
b) il frequentare persona sottoposta a
procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal
magistrato, o il trattenere rapporti di affari con persona che
a questi risulti essere stata dichiarata delinquente abituale
o avere subìto condanna per gravi delitti non colposi;
c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza
la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo
svolgimento di attività incompatibili con la funzione
giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
all'assolvimento del dovere di laboriosità;
d) la pubblica manifestazione di consenso o
dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la
posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio
è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione
nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
e) la partecipazione ad associazioni segrete i cui
vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio
delle funzioni giudiziarie.
Art. 4.
(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).
1. Costituiscono illecito disciplinare:
a) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena
pecuniaria;
b) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di
particolare gravità;
c) i fatti per i quali è intervenuta condanna
irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi
dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale,
alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità
di esecuzione, carattere di particolare gravità;
d) altri fatti costituenti reato idonei a
compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato
è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere
iniziata o proseguita.
Art. 5.
(Sanzioni disciplinari).
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento;
b) la censura;
c) la perdita dell'anzianità;
d) l'incapacità perpetua o temporanea ad
esercitare un incarico direttivo o di collaborazione
direttiva;
e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due
anni;
f) la rimozione.
2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel
dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del
magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito
commesso.
3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel
dispositivo della decisione.
4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per
un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente
spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un
quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico
della relativa qualifica.
5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare
un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta
per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il
magistrato svolge funzioni direttive, devono essergli
conferite di ufficio altre funzioni non direttive,
corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il
magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni
direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla
condanna.
6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la
sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato
fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i
due terzi dello stipendio e delle altre competenze di
carattere continuativo.
7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di
servizio.
8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari,
si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica
altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con
quella meno grave se compatibile.
9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite
mediante decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 6.
(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).
1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla
censura:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti;
b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei
casi previsti dalla legge;
c) ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
d) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma
1, lettera b), prima parte;
e) il perseguimento di fini diversi da quelli di
giustizia;
f) il reiterato o grave ritardo nel compimento
degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
g) la scarsa laboriosità, se abituale;
h) la grave o abituale violazione del dovere di
riservatezza;
i) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;
l) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera b).
2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell'anzianità:
a) i comportamenti che, violando i doveri di cui
all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una
delle parti, se gravi;
b) l'uso della qualità di magistrato al fine di
conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.
3. E' punita con la sanzione della incapacità ad
esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva
l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del
dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se
abituale o grave.
4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla
sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività, nonché
l'accettazione di incarichi ed uffici, vietati dalla legge o
non autorizzati.
5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione
perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a
condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva
non inferiore ad un anno la cui esecuzione non è stata sospesa
ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la
quale è intervenuto provvedimento di revoca della sospensione
ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.
Art. 7.
(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad
altro ufficio).
1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio
superiore della magistratura può disporre il trasferimento del
magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la
condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello
stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell'amministrazione della giustizia.
2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una
delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1
dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo
di astensione nei casi previsti dalla legge, nonché dalla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, ovvero se è
inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.