XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4158




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Doveri del magistrato).

        1. Il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo.
        2. In ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la dignità della persona.
        3. Anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve tenere comportamenti che ne compromettano la credibilità.
        4. La violazione dei doveri costituisce illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dagli articoli 2, 3 e 4.


Art. 2.

(Illeciti disciplinari nell'esercizio
delle funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

            a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

            b) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con l'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato, attuata mediante l'esercizio delle funzioni; ogni altra rilevante violazione del dovere di correttezza;

            c) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre che ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di diligenza;

            d) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; l'abituale e ingiustificata esenzione dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell'organo competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;

            e) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;

            f) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio.

        2. Fermo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.


Art. 3.

(Illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle
funzioni).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

            a) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

            b) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o il trattenere rapporti di affari con persona che a questi risulti essere stata dichiarata delinquente abituale o avere subìto condanna per gravi delitti non colposi;

            c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento del dovere di laboriosità;

            d) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

            e) la partecipazione ad associazioni segrete i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie.


Art. 4.

(Illeciti disciplinari conseguenti al reato).

        1. Costituiscono illecito disciplinare:

            a) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

            b) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

            c) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

            d) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita.


Art. 5.

(Sanzioni disciplinari).

        1. Le sanzioni disciplinari sono:

            a) l'ammonimento;

            b) la censura;

            c) la perdita dell'anzianità;

            d) l'incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva;

            e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;

            f) la rimozione.

        2. L'ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.
        3. La censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione.
        4. La sanzione della perdita dell'anzianità è inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in organico della relativa qualifica.
        5. La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, devono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna.
        6. La sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.
        7. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio.
        8. Quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile.
        9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 7 sono eseguite mediante decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 6.

(Sanzioni per determinati
illeciti disciplinari).

        1. Sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

            a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;
            b) l'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

            c) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;

            d) i comportamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), prima parte;

            e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

            f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

            g) la scarsa laboriosità, se abituale;

            h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

            i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale o grave;

            l) i comportamenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

        2. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

            a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;

            b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave.

        3. E' punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o di collaborazione direttiva l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se abituale o grave.
        4. Sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'esercizio di attività, nonché l'accettazione di incarichi ed uffici, vietati dalla legge o non autorizzati.
        5. E' rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non è stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale è intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.


Art. 7.

(Sanzione accessoria del trasferimento ad altra sede o ad
altro ufficio).

        1. Nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
        2. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, nonché dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.



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