XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4157




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di una costante verifica della professionalità del magistrato è sempre più presente nella società in considerazione dell'importanza e della delicatezza del servizio che la giurisdizione, nel suo complesso, garantisce alla collettività. Attualmente, la professionalità del magistrato viene sottoposta a verifica - una volta concluso il tirocinio come uditore giudiziario - nei momenti di passaggio di qualifica (magistrato di tribunale, magistrato di appello, magistrato dichiarato idoneo, eccetera), nei casi di mutamento di funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa, nei casi di conferimento di funzioni direttive.
        Il Consiglio superiore della magistratura ha poi introdotto momenti di valutazione, circoscritti alla laboriosità ed alla diligenza, nei casi di tramutamento a domanda e di richiesta di autorizzazione alla assunzione di incarichi extragiudiziari. Il sistema, quindi, prevede solo quattro valutazioni nel corso della intera carriera del magistrato, mentre tutte le altre ipotesi in cui il Consiglio superiore ha la possibilità di valutare la professionalità del magistrato sono conseguenza della scelta del magistrato che intende o cambiare funzioni ed ufficio giudiziario, o accedere ad incarichi direttivi o, infine, essere autorizzato a svolgere attività extra-giudiziaria. Peraltro, il capo dell'ufficio o il consiglio giudiziario intervengono solo in caso di mutamento delle funzioni, sempreché la stessa mansione non sia già stata svolta in precedenza, o nel caso che sia il magistrato a chiedere un parere al consiglio giudiziario in vista della produzione del parere stesso al Consiglio superiore. L'insufficienza dell'attuale sistema a dare indicazioni concrete sulla professionalità del magistrato è stata più volte riaffermata dal Consiglio superiore della magistratura che, facendo uso dei suoi poteri, ha emanato circolari dirette, da un lato, a disciplinare la trasmissione di informazioni da parte degli uffici giudiziari e, dall'altro, a consentire ad ogni singolo magistrato la possibilità di introdurre direttamente gli elementi ritenuti importanti per una corretta valutazione, attraverso la cosiddetta "autorelazione". Appare, quindi, importante rendere non più episodico l'accertamento della professionalità del giudice, introducendo un sistema di valutazione periodica che prenda in considerazione tutti gli elementi necessari per il giudizio secondo criteri oggettivi ed uniformi. La presente proposta di legge - che riprende, in gran parte, il testo presentato dal Guardasigilli, Giovanni Maria Flick, nella scorsa legislatura - introduce un sistema di valutazione quadriennale della professionalità dei magistrati, al fine di garantire una maggiore omogeneità di tutti i momenti in cui si articola il procedimento di valutazione assicurando, al contempo, che l'indipendenza e l'autonomia del magistrato oggetto della valutazione non siano in alcun modo messe in discussione: si è previsto che il Consiglio superiore della magistratura, con propri atti, identifichi gli elementi in base ai quali le valutazioni devono essere operate, la modalità di raccolta delle informazioni e i contenuti concreti dei criteri da utilizzare.
        Passando all'esame delle singole disposizioni, l'articolo 1 prevede i criteri per operare la valutazione periodica di professionalità individuandoli in capacità, laboriosità, diligenza e impegno. L'ulteriore criterio della attitudine alla dirigenza deve essere oggetto di valutazione solo qualora sussistano in concreto specifici elementi.
        Al fine di assicurare la omogeneità dei pareri o delle valutazioni espressi dai consigli giudiziari, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura individui gli elementi in base ai quali devono essere operate le valutazioni, nonché i parametri per rendere raffrontabili i giudizi espressi da ciascun consiglio giudiziario anche attraverso controlli da esperire sulle modalità di concreto esercizio della attività da parte dei consigli giudiziari.
        Gli articoli da 2 a 6 sono dedicati alla definizione dei singoli criteri di valutazione. In particolare, l'articolo 2 prevede che la valutazione della capacità, oltre che della preparazione giuridica e del relativo grado di aggiornamento, sia riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e alla padronanza delle tecniche d'indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, alla idoneità ad avvalersi, dirigere, controllare e utilizzare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari. Tale ultimo aspetto si distingue dalla valutazione della attitudine alla dirigenza in quanto la idoneità ad avvalersi di collaboratori viene presa in considerazione nell'ambito del complesso della attività prettamente giurisdizionale svolta dal magistrato e non quale criterio di valutazione delle capacità di organizzare le risorse a disposizione in vista della produzione di servizi.
        L'articolo 3 è dedicato alla laboriosità intesa come numero e qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro. Tale disposizione è particolarmente rilevante in quanto diretta a coniugare i due parametri classici della produttività del magistrato, il numero di affari espletati nell'unità di tempo e la qualità degli stessi, con la condizione, strutturale ed organizzativa, dell'ufficio o della propria specifica articolazione, individuando criteri idonei a consentire la valutazione coerente della produttività del singolo magistrato pur in presenza di differenti realtà giurisdizionali.
        L'articolo 4 si occupa della diligenza, intesa quale assiduità e puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, nonché del rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie.
        Si tratta di un indicatore destinato a introdurre nella valutazione della professionalità del magistrato l'attenzione da lui posta nel coordinare il proprio lavoro con l'attività svolta dall'ufficio (si pensi ad esempio all'ordinato andamento delle udienze) o con l'interesse dell'utenza.
        L'articolo 5 è dedicato all'impegno inteso come partecipazione al buon andamento dell'ufficio nonché come disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio.
        L'articolo 6 si occupa dell'attitudine alla dirigenza intesa quale idoneità organizzativa, capacità di programmazione e gestione in rapporto al tipo e alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale.
        Nell'individuazione degli elementi importanti in questo contesto la norma prevede che debbano essere altresì evidenziate, qualora sussistano, la capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e di funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, nonché la capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e la capacità di programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali avvalendosi dell'apporto di magistrati, del personale amministrativo e di quello addetto all'ufficio. La norma, inoltre, indica che la valutazione dell'attitudine alla dirigenza deve tenere conto delle esperienze direttive anteriori e dei risultati conseguiti; dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie; degli incarichi svolti; della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta utile. La disposizione è destinata, quindi, ad acquisire informazioni in ordine alle esperienze pregresse - ivi compreso lo svolgimento di specifici percorsi formativi - ed a valutare le esperienze direttive o semidirettive in corso, consentendo in questo modo di ancorare la valutazione a parametri certi ed oggettivi.
        Gli articoli 7 e 8 sono dedicati alla definizione del procedimento da seguire per operare la valutazione di professionalità. In particolare l'articolo 7 prevede quali siano gli elementi che il consiglio giudiziario deve acquisire per procedere alla valutazione della professionalità, nonché un termine sollecitatorio per la effettuazione della propria attività. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario deve, infatti, acquisire:

            a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel periodo da valutare unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la indicazione di atti e di provvedimenti da esaminare;

            b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio, secondo i criteri stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 14;

            c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 14;

            d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo oggetto di valutazione;

            e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai dirigenti degli uffici, anche in relazione alle situazioni rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ai dirigenti o al consiglio giudiziario, sempre che si riferiscano a fatti incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e specifiche di esercizio non indipendente della funzione ed ai comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie eventuali osservazioni.

        E', inoltre, previsto che il consiglio giudiziario possa assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, e possa procedere all'audizione del magistrato. L'audizione, però, deve sempre essere disposta se il magistrato ne fa richiesta. L'articolo 8 prevede che la valutazione sia fatta dal Consiglio superiore della magistratura e la possibilità per il medesimo organo di delegare la attività ai consigli giudiziari nei casi di valutazioni diverse da quelle necessarie per poter conseguire funzioni differenti da quelle possedute.
        L'articolo 9 istituisce il consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione, e potenzia la composizione dei consigli giudiziari, introducendo anche nuovi parametri di rappresentatività.
        E' indispensabile, infatti, che anche diversi soggetti, quali gli avvocati e i giudici di pace - che quotidianamente, seppur con compiti e ruoli diversi, si occupano di giustizia e conoscono la realtà giudiziaria delle singole circoscrizioni di corte d'appello ove svolgono le loro delicate funzioni - partecipino alle valutazioni e decisioni, sempre più importanti per un corretto funzionamento della giustizia, che la legge demanda ai consigli giudiziari.
        Il consiglio giudiziario è costituito anche presso la Corte suprema di cassazione, dove in precedenza non esisteva, ed è presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la Corte medesima nonché da nove magistrati, di cui due supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la Corte di cassazione, la procura generale della Repubblica e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale; quattro componenti effettivi e uno supplente eletto tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale; due componenti effettivi, e uno supplente, eletti tra i magistrati applicati, che non hanno funzioni di consigliere di cassazione. Del consiglio giudiziario fanno parte anche due avvocati patrocinanti innanzi alla Corte suprema di cassazione, e uno supplente, indicati dal Consiglio nazionale forense.
        L'articolo 10 prevede, poi, la valutazione di professionalità ad opera del Consiglio superiore della magistratura e le conseguenze della valutazione stessa.
        In particolare si prevede che il Consiglio superiore della magistratura proceda alla valutazione di professionalità del singolo magistrato sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie, acquisendo, ove sussista la opportunità, anche ulteriori elementi di conoscenza.
        La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, che è inserito nel fascicolo personale del magistrato, e che viene trasmesso al Ministro della giustizia per l'adozione del relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro un mese dalla ricezione della relativa delibera.
        Al fine di consentire sia al consiglio giudiziario che al Consiglio superiore della magistratura di poter definire i relativi procedimenti con ogni possibile sollecitudine, la norma prevede che i predetti organi possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.
        Viene, inoltre, previsto che del giudizio di professionalità si tenga conto ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario connesso direttamente o indirettamente alla professionalità.
        La norma prevede, poi, le possibili conclusioni del giudizio di professionalità che può essere:

            a) "positivo" quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione;
            b) "non positivo" quando risultano mancanti o insufficienti alcuni parametri di valutazione;

            c) "negativo" quando risultano carenze gravi in uno o più dei requisiti di valutazione.

        La valutazione di professionalità non esclude che i fatti eventualmente accertati possano avere anche una valenza disciplinare quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941.
        Gli articoli 11 e 12 prevedono le conseguenze dei giudizi di professionalità.
        In particolare l'articolo 11 prevede che in caso di giudizio non positivo il magistrato venga sottoposto a nuova valutazione dopo sei mesi, sempre sulla base del nuovo parere che deve essere espresso dal consiglio giudiziario. All'esito del semestre il giudizio non può essere di nuovo non positivo, ma unicamente positivo o negativo.
        Qualora il nuovo giudizio sia positivo, la nuova valutazione di professionalità decorrerà dalla scadenza del sesto mese e questo ritardo di sei mesi produrrà effetti anche economici in quanto detto periodo non è utile ai fini della maturazione del nuovo trattamento economico e dell'aumento periodico per anzianità che, invece, decorreranno solo dalla scadenza del semestre. Qualora il giudizio sia negativo si produrranno gli effetti dell'articolo 12.
        L'articolo 12 prevede gli effetti del giudizio negativo. Quando il giudizio è negativo, il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale, indicando le specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.
        La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio. Se il Consiglio superiore, dopo aver proceduto alla audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato è dispensato dal servizio.
        L'articolo 13 prevede che i parametri di valutazione di cui agli articoli da 2 a 6 siano omogenei per tutti i magistrati trovando applicazione anche in tutte le ipotesi di collocamento fuori del ruolo organico; si stabilisce perciò che per i magistrati collocati fuori del ruolo organico perché addetti al Ministero della giustizia, il parere venga reso dal consiglio di amministrazione composto dai soli direttori generali o capi dei servizi ai quali appartengono i magistrati, mentre per tutti gli altri magistrati si prevede che venga trasmessa una relazione da parte della autorità presso la quale gli interessati prestano servizio, che illustra la attività svolta, al consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma.
        L'articolo 14 prevede l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, della disciplina attuativa delle modalità di raccolta della documentazione, e della individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 7, nonché delle modalità per la redazione dei pareri da parte dei consigli giudiziari secondo i modelli standard e per la gestione informatizzata di cui all'articolo 10, comma 4. Ciò serve ad assicurare la omogeneità delle procedure di raccolta dei dati da parte dei singoli consigli giudiziari e di elaborazione degli stessi, anche mediante la costituzione o la utilizzazione di banche dati nelle quali affluiscano le informazioni relative alla attività di ciascun magistrato, nonché ad assicurare la corretta tenuta delle banche dati stesse in relazione da un lato alle finalità per le quali le banche dati sono costituite e dall'altro alla riservatezza dei dati in esse contenuti. Nel medesimo termine, il Ministro della giustizia, con uno o più decreti, disciplina le modalità per la raccolta e la conservazione dei dati stabiliti ai fini dell'articolo 7.




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