XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4157
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Valutazione di professionalità).
1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di
professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima
valutazione che è effettuata dopo il compimento di un
quinquennio e la quarta che è effettuata dopo un triennio
dalla precedente.
2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5
della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla
valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario
dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni
giurisdizionali.
3. La valutazione di professionalità deve riguardare la
capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno.
4. La valutazione di professionalità riguarda altresì
l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici
elementi.
5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 14 sono
specificati gli elementi in base ai quali devono essere
espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari
nonché i parametri per consentire la omogeneità delle
valutazioni.
Art. 2.
(Capacità).
1. La capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al
relativo grado di aggiornamento è riferita, secondo le
funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle
questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di
argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e
alla padronanza delle tecniche d'indagine ovvero alla
conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la
presiede, nonché alla idoneità ad avvalersi, dirigere,
controllare e utilizzare l'apporto dei collaboratori e degli
ausiliari.
Art. 3.
(Laboriosità).
1. La laboriosità è riferita al numero e alla qualità
degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza
adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione
organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento
del lavoro.
Art. 4.
(Diligenza).
1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità
di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o
comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio,
al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il
deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di
attività giudiziarie.
Art. 5.
(Impegno).
1. L'impegno è riferito alla partecipazione ed al buon
andamento dell'ufficio, nonché alla disponibilità per
sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al
funzionamento dell'ufficio.
Art. 6.
(Attitudine alla dirigenza).
1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla idoneità
organizzativa, di programmazione e di gestione in rapporto al
tipo e alla condizione strutturale dell'ufficio e alle
relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì
alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e di
funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie
istituzionali, nonché alla capacità di controllo
amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e alla
capacità di programmare e realizzare, con tempestività, gli
adattamenti organizzativi e gestionali avvalendosi
dell'apporto di magistrati, del personale amministrativo e di
quello addetto all'ufficio.
2. La valutazione della attitudine alla dirigenza deve
tenere conto delle esperienze direttive anteriori e dei
risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di
funzioni giudiziarie, degli incarichi svolti, della frequenza
di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra
esperienza che possa essere ritenuta utile.
Art. 7.
(Procedimento per la valutazione
di professionalità).
1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di
valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:
a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto
nel quadriennio unitamente a quant'altro egli ritenga utile,
ivi compresa la indicazione di atti e di provvedimenti da
esaminare;
b) le statistiche del lavoro svolto e la
comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo
ufficio secondo i criteri stabiliti dal provvedimento di cui
all'articolo 14;
c) gli atti e i provvedimenti redatti dal
magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato
ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri
oggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo
14;
d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari
svolti dal magistrato nel periodo valutato;
e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai
capi degli uffici, che tengano anche conto delle situazioni
rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni eventualmente
pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori ai dirigenti o al consiglio giudiziario, sempre
che si riferiscano a fatti incidenti in modo negativo sulla
professionalità, con particolare riguardo alle situazioni
concrete e specifiche di esercizio non indipendente della
funzione e ai comportamenti sintomatici di mancanza di
equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al
consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o
dal procuratore generale della Repubblica, titolari del
potere-dovere di sorveglianza, con le proprie, eventuali
considerazioni.
2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su
fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici
o dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, dando
tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, e può
procedere all'audizione del magistrato.
3. L'audizione è comunque disposta se il magistrato ne fa
richiesta.
Art. 8.
(Parere del consiglio giudiziario).
1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 7 il
consiglio giudiziario formula un parere motivato, se si tratta
delle valutazioni relative al terzo, al quinto e al settimo
quadriennio, che trasmette al Consiglio superiore della
magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle
audizioni.
2. Copia del parere di cui al comma 1 deve essere
notificata all'interessato e al Ministro della giustizia per
le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo
1958, n. 195, e successive modificazioni.
3. Il magistrato entro dieci giorni dalla notifica del
parere può fare pervenire al Consiglio superiore della
magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere
ascoltato personalmente.
4. Per le restanti valutazioni di professionalità, fatta
eccezione per i magistrati della Corte suprema di cassazione,
della procura generale della Repubblica presso la Corte
suprema di cassazione e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche, il consiglio giudiziario può essere delegato dal
Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla
base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore
stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le
valutazioni di professionalità in relazione ai periodi diversi
dal terzo, dal quinto e dal settimo. In tale caso il consiglio
giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio
favorevole adotta la relativa delibera.
5. La delibera di cui al comma 4 deve essere notificata al
magistrato interessato che può proporre, entro trenta giorni,
ricorso al Consiglio superiore della magistratura, e ha
facoltà di essere sentito ove ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le
osservazioni del consiglio giudiziario, definisce il ricorso
entro sei mesi integrando o sostituendo il parere del
consiglio giudiziario in caso di accoglimento. In tale ipotesi
il parere del consiglio giudiziario deve essere espunto dal
fascicolo personale del magistrato.
7. Il Consiglio superiore della magistratura, con i
provvedimenti di cui all'articolo 14, indica i criteri per le
valutazioni da parte del consiglio giudiziario e per le
verifiche ed i controlli sull'operato dei consigli
giudiziari.
8. Copia del provvedimento viene trasmessa al Consiglio
superiore della magistratura e al Ministero della giustizia
per i successivi adempimenti.
9. Qualora il giudizio da esprimere sia non positivo o
negativo, il consiglio giudiziario trasmette il proprio parere
al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.
Art. 9.
(Consigli giudiziari).
1. L'articolo 6, primo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è
sostituito dai seguenti:
"Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio
giudiziario.
Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della
corte di appello e
composto dal procuratore generale della Repubblica nonché:
a) se l'organico dei magistrati del distretto è
inferiore a duecento unità, da:
1) otto magistrati, di cui tre supplenti, eletti ogni
quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del
distretto con voto personale e segreto nelle seguenti
proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i
magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di
professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente,
tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di
professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente,
tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;
2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del
distretto della corte di appello;
3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di
pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale
e segreto;
b) se l'organico dei magistrati è compreso tra
duecento e quattrocento unità, da:
1) tredici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti
ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici
giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle
seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno
supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta
valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due
supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza
valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due
supplenti, tra i magistrati che hanno completato il
tirocinio;
2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del
distretto della corte di appello;
3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di
pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale
e segreto;
c) se l'organico dei magistrati è superiore a
quattrocento unità, da:
1) sedici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti
ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici
giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle
seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno
supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta
valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e
due supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza
valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e
due supplenti, tra i magistrati che hanno completato il
tirocinio;
2) tre avvocati indicati dai consigli dell'ordine del
distretto della corte di appello;
3) tre giudici di pace eletti da tutti i giudici di
pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale
e segreto.
Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i
magistrati alla quinta valutazione di professionalità, i posti
sono attribuiti ai magistrati che hanno conseguito la terza
valutazione di professionalità.
La istruttoria dei pareri e delle valutazioni viene
distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del
consiglio giudiziario. A tale fine i componenti possono
avvalersi degli uffici amministrativi della corte di
appello.
Presso la Corte suprema di cassazione è costituito il
consiglio giudiziario presieduto dal presidente aggiunto e
composto dall'avvocato generale più anziano della procura
generale della Repubblica presso la Corte medesima nonché da
nove magistrati, di cui due supplenti, eletti ogni quattro
anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio
presso la Corte suprema di cassazione, la procura generale
della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione e il
Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale
e segreto nelle seguenti proporzioni:
a) un componente effettivo con l'ufficio direttivo
superiore di presidente di sezione o di avvocato generale;
b) quattro magistrati, e uno supplente, eletti tra
i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di
sostituto procuratore generale;
c) due componenti effettivi, e uno supplente,
eletti tra i magistrati applicati, che non hanno funzioni di
consigliere di cassazione.
Del consiglio giudiziario presso la Corte suprema di
cassazione fanno parte altresì due avvocati patrocinanti
innanzi alla Corte di cassazione, e uno supplente, indicati
dal consiglio nazionale forense.
Il consiglio giudiziario presso la corte di appello di
Roma è competente anche per i magistrati della Direzione
nazionale antimafia".
Art. 10.
(Giudizio del Consiglio superiore della magistratura e
rilevanza della valutazione di professionalità).
1. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla
valutazione di professionalità sulla base del parere espresso
dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione
nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può
anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
2. La valutazione di professionalità consiste in un
giudizio espresso con provvedimento motivato, che è inserito
nel fascicolo personale del magistrato.
3. Il Ministro della giustizia adotta il relativo
provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo
1958, n. 195, entro un mese dalla ricezione della delibera del
Consiglio superiore della magistratura.
4. Il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della
magistratura possono avvalersi di sistemi informatizzati per
raccogliere i dati concernenti le valutazioni di
professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.
5. Del giudizio di professionalità si tiene conto ai fini
dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese
quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi
e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o
autorizzazione per incarico extragiudiziario connesso
direttamente o indirettamente alla professionalità.
6. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando
ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di
valutazione.
7. Il giudizio di professionalità è "non positivo" quando
risultano mancanti o insufficienti alcuni parametri di
valutazione.
8. Il giudizio di professionalità è "negativo" quando
risultano carenze gravi in uno o più dei requisiti di
valutazione.
9. Rimane fermo quanto previsto dall'ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, e successive modificazioni, per i fatti costituenti
illecito disciplinare.
Art. 11.
(Giudizio "non positivo").
1. Se il giudizio è "non positivo" il Consiglio superiore
della magistratura procede a nuova valutazione di
professionalità dopo sei mesi, previo parere del consiglio
giudiziario.
2. Qualora il successivo giudizio sia "positivo", il nuovo
trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono
dovuti solo a decorrere dalla scadenza del sesto mese.
Art. 12.
(Giudizio "negativo").
1. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto
a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il
Consiglio superiore della magistratura può disporre che il
magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione
professionale, indicando le specifiche carenze di
professionalità riscontrate; può anche assegnare il
magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione
nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva
valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi
direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.
2. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto
all'aumento periodico di stipendio.
3. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa
audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio
"negativo", questi è dispensato dal servizio.
Art. 13.
(Valutazione di professionalità
per i magistrati fuori ruolo).
1. I parametri contenuti negli articoli da 2 a 6 si
applicano anche per la valutazione di professionalità
concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso
dal Consiglio superiore della magistratura nella composizione
prevista per i magistrati in servizio presso il Ministero
della giustizia o acquisito il parere del consiglio
giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli
altri magistrati in posizione di fuori ruolo, ivi compresi
quelli in servizio all'estero, da esprimere sulla base della
relazione della autorità presso cui gli stessi svolgono
servizio, illustrativa della attività svolta, e di ogni altra
documentazione che l'interessato ritiene utile produrre,
purché attinente alla professionalità.
Art. 14.
(Provvedimenti del Consiglio superiore della
magistratura).
1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina i modi di raccolta della documentazione e di
individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di
udienza di cui all'articolo 7, determina le modalità per la
redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo i modelli
standard e per la gestione informatizzata di cui
all'articolo 10, comma 4.
2. Con uno o più decreti, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
della giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei
dati stabiliti ai fini dell'articolo 7.