XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4157




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Valutazione di professionalità).

        1. I magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio dalla nomina, salvo la prima valutazione che è effettuata dopo il compimento di un quinquennio e la quarta che è effettuata dopo un triennio dalla precedente.
        2. Continuano a trovare applicazione gli articoli 1 e 5 della legge 2 aprile 1979, n. 97, per quanto attiene alla valutazione cui deve essere sottoposto l'uditore giudiziario dopo il primo anno di svolgimento delle funzioni giurisdizionali.
        3. La valutazione di professionalità deve riguardare la capacità, la laboriosità, la diligenza, l'impegno.
        4. La valutazione di professionalità riguarda altresì l'attitudine alla dirigenza, ove ricorrano specifici elementi.
        5. Con i provvedimenti di cui all'articolo 14 sono specificati gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni da parte dei consigli giudiziari nonché i parametri per consentire la omogeneità delle valutazioni.


Art. 2.

(Capacità).

        1. La capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento è riferita, secondo le funzioni esercitate, alle metodologie di analisi delle questioni da risolvere e al possesso delle tecniche di argomentazione e di valutazione delle prove, alla conoscenza e alla padronanza delle tecniche d'indagine ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, nonché alla idoneità ad avvalersi, dirigere, controllare e utilizzare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari.

Art. 3.

(Laboriosità).

        1. La laboriosità è riferita al numero e alla qualità degli affari trattati secondo rapporti di reciproca coerenza adeguati al tipo di ufficio e alla sua condizione organizzativa e strutturale, nonché ai tempi di smaltimento del lavoro.


Art. 4.

(Diligenza).

        1. La diligenza è riferita all'assiduità e alla puntualità di presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti o comunque necessari per l'adeguato espletamento del servizio, al rispetto dei termini per l'emissione, la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie.


Art. 5.

(Impegno).

        1. L'impegno è riferito alla partecipazione ed al buon andamento dell'ufficio, nonché alla disponibilità per sostituzioni, applicazioni e supplenze necessarie al funzionamento dell'ufficio.


Art. 6.

(Attitudine alla dirigenza).

        1. L'attitudine alla dirigenza è riferita alla idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione in rapporto al tipo e alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla capacità di valorizzare le attitudini di magistrati e di funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, nonché alla capacità di controllo amministrativo sull'andamento generale dell'ufficio e alla capacità di programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali avvalendosi dell'apporto di magistrati, del personale amministrativo e di quello addetto all'ufficio.
        2. La valutazione della attitudine alla dirigenza deve tenere conto delle esperienze direttive anteriori e dei risultati conseguiti, dello svolgimento di una pluralità di funzioni giudiziarie, degli incarichi svolti, della frequenza di corsi di formazione per la dirigenza e di ogni altra esperienza che possa essere ritenuta utile.


Art. 7.

(Procedimento per la valutazione
di professionalità).

        1. Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce:

            a) la relazione del magistrato sul lavoro svolto nel quadriennio unitamente a quant'altro egli ritenga utile, ivi compresa la indicazione di atti e di provvedimenti da esaminare;

            b) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio secondo i criteri stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 14;

            c) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 14;

            d) l'indicazione degli incarichi extragiudiziari svolti dal magistrato nel periodo valutato;

            e) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, che tengano anche conto delle situazioni rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni eventualmente pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori ai dirigenti o al consiglio giudiziario, sempre che si riferiscano a fatti incidenti in modo negativo sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e specifiche di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti sintomatici di mancanza di equilibrio. Il rapporto del capo dell'ufficio è trasmesso al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale della Repubblica, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le proprie, eventuali considerazioni.

        2. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti segnalati da suoi componenti o dai dirigenti gli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, e può procedere all'audizione del magistrato.
        3. L'audizione è comunque disposta se il magistrato ne fa richiesta.


Art. 8.

(Parere del consiglio giudiziario).

        1. Sulla base delle acquisizioni di cui all'articolo 7 il consiglio giudiziario formula un parere motivato, se si tratta delle valutazioni relative al terzo, al quinto e al settimo quadriennio, che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
        2. Copia del parere di cui al comma 1 deve essere notificata all'interessato e al Ministro della giustizia per le osservazioni di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni.
        3. Il magistrato entro dieci giorni dalla notifica del parere può fare pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
        4. Per le restanti valutazioni di professionalità, fatta eccezione per i magistrati della Corte suprema di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le valutazioni di professionalità in relazione ai periodi diversi dal terzo, dal quinto e dal settimo. In tale caso il consiglio giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibera.
        5. La delibera di cui al comma 4 deve essere notificata al magistrato interessato che può proporre, entro trenta giorni, ricorso al Consiglio superiore della magistratura, e ha facoltà di essere sentito ove ne faccia richiesta.
        6. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisite le osservazioni del consiglio giudiziario, definisce il ricorso entro sei mesi integrando o sostituendo il parere del consiglio giudiziario in caso di accoglimento. In tale ipotesi il parere del consiglio giudiziario deve essere espunto dal fascicolo personale del magistrato.
        7. Il Consiglio superiore della magistratura, con i provvedimenti di cui all'articolo 14, indica i criteri per le valutazioni da parte del consiglio giudiziario e per le verifiche ed i controlli sull'operato dei consigli giudiziari.
        8. Copia del provvedimento viene trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia per i successivi adempimenti.
        9. Qualora il giudizio da esprimere sia non positivo o negativo, il consiglio giudiziario trasmette il proprio parere al Consiglio superiore della magistratura per la decisione.


Art. 9.

(Consigli giudiziari).

        1. L'articolo 6, primo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, è sostituito dai seguenti:

        "Presso ogni corte di appello è costituito un consiglio giudiziario.
        Il consiglio giudiziario è presieduto dal presidente della corte di appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché:

            a) se l'organico dei magistrati del distretto è inferiore a duecento unità, da:

                1) otto magistrati, di cui tre supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un componente effettivo ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;

                2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del distretto della corte di appello;

                3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto;

                b) se l'organico dei magistrati è compreso tra duecento e quattrocento unità, da:

                1) tredici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: due componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; tre componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;

                2) due avvocati indicati dai consigli dell'ordine del distretto della corte di appello;

                3) due giudici di pace eletti da tutti i giudici di pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto;

                c) se l'organico dei magistrati è superiore a quattrocento unità, da:

                1) sedici magistrati, di cui cinque supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: tre componenti effettivi ed uno supplente, tra i magistrati che hanno conseguito la quinta valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità; quattro componenti effettivi e due supplenti, tra i magistrati che hanno completato il tirocinio;

                2) tre avvocati indicati dai consigli dell'ordine del distretto della corte di appello;

                3) tre giudici di pace eletti da tutti i giudici di pace degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto.

        Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magistrati alla quinta valutazione di professionalità, i posti sono attribuiti ai magistrati che hanno conseguito la terza valutazione di professionalità.
        La istruttoria dei pareri e delle valutazioni viene distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tale fine i componenti possono avvalersi degli uffici amministrativi della corte di appello.
        Presso la Corte suprema di cassazione è costituito il consiglio giudiziario presieduto dal presidente aggiunto e composto dall'avvocato generale più anziano della procura generale della Repubblica presso la Corte medesima nonché da nove magistrati, di cui due supplenti, eletti ogni quattro anni da tutti i magistrati, anche applicati, in servizio presso la Corte suprema di cassazione, la procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni:

                a) un componente effettivo con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione o di avvocato generale;

                b) quattro magistrati, e uno supplente, eletti tra i magistrati con funzioni di consigliere di cassazione o di sostituto procuratore generale;
                c) due componenti effettivi, e uno supplente, eletti tra i magistrati applicati, che non hanno funzioni di consigliere di cassazione.

        Del consiglio giudiziario presso la Corte suprema di cassazione fanno parte altresì due avvocati patrocinanti innanzi alla Corte di cassazione, e uno supplente, indicati dal consiglio nazionale forense.
        Il consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma è competente anche per i magistrati della Direzione nazionale antimafia".


Art. 10.

(Giudizio del Consiglio superiore della magistratura e
rilevanza della valutazione di professionalità).

        1. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
        2. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso con provvedimento motivato, che è inserito nel fascicolo personale del magistrato.
        3. Il Ministro della giustizia adotta il relativo provvedimento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, entro un mese dalla ricezione della delibera del Consiglio superiore della magistratura.
        4. Il consiglio giudiziario e il Consiglio superiore della magistratura possono avvalersi di sistemi informatizzati per raccogliere i dati concernenti le valutazioni di professionalità secondo sistemi e modelli uniformi.
        5. Del giudizio di professionalità si tiene conto ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario connesso direttamente o indirettamente alla professionalità.
        6. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando ricorrono in modo sufficiente tutti i parametri di valutazione.
        7. Il giudizio di professionalità è "non positivo" quando risultano mancanti o insufficienti alcuni parametri di valutazione.
        8. Il giudizio di professionalità è "negativo" quando risultano carenze gravi in uno o più dei requisiti di valutazione.
        9. Rimane fermo quanto previsto dall'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, per i fatti costituenti illecito disciplinare.


Art. 11.

(Giudizio "non positivo").

        1. Se il giudizio è "non positivo" il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo sei mesi, previo parere del consiglio giudiziario.
        2. Qualora il successivo giudizio sia "positivo", il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di anzianità sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza del sesto mese.


Art. 12.

(Giudizio "negativo").

        1. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale, indicando le specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, ad una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche.
        2. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio.
        3. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio "negativo", questi è dispensato dal servizio.


Art. 13.

(Valutazione di professionalità
per i magistrati fuori ruolo).

        1. I parametri contenuti negli articoli da 2 a 6 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella composizione prevista per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o acquisito il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, ivi compresi quelli in servizio all'estero, da esprimere sulla base della relazione della autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa della attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità.


Art. 14.

(Provvedimenti del Consiglio superiore della
magistratura).

        1. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali di udienza di cui all'articolo 7, determina le modalità per la redazione dei pareri dei consigli giudiziari secondo i modelli standard e per la gestione informatizzata di cui all'articolo 10, comma 4.
        2. Con uno o più decreti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia disciplina le modalità per la raccolta dei dati stabiliti ai fini dell'articolo 7.



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