XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4155
Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo si avverte
l'esigenza di modificare la normativa vigente in materia di
giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari per
quanto riguarda gli aspetti relativi alle procedure di
selezione e alla durata degli incarichi.
In quest'ottica, con la presente proposta di legge si
intende dare una soluzione alle problematiche sollevate dai
soggetti interessati e da numerosi operatori, apportando una
serie di modifiche alla disciplina contenuta, rispettivamente,
nella legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo
organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e
nell'ordinamento giudiziario (articolo 42-quinquies del
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alla durata
dell'ufficio di giudice onorario di tribunale).
In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge
esonera i magistrati onorari di tribunale, con anzianità di
servizio di almeno due anni, dalla preselezione per l'accesso
al concorso in magistratura. La ratio della norma è che
chi svolge funzioni comuni a quelle del magistrato di carriera
non merita di dovere soggiacere ad una selezione tesa ad
accertare l'idoneità di accedere ad una prova concorsuale che
immette - all'esito di un uditorato biennale - all'esercizio
di funzioni che il magistrato onorario di tribunale già
svolge; e soprattutto alla luce del fatto che sarebbe abnorme
ammettere direttamente alla prove scritte coloro che hanno
conseguito il diploma di specializzazione per le professioni
(si veda l'articolo 123-bis, comma 5, lettera d),
dell'ordinamento giudiziario, articolo abrogato dalla citata
legge n. 48 del 2001, fatta salva la disciplina transitoria di
cui all'articolo 22 della medesima legge) ed escludere i
magistrati onorari di tribunale che sono titolari, ai sensi
degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, di una
competenza superiore.
Tale modifica legislativa, in definitiva, anticipa una
soluzione che, senza dubbio, troverebbe accoglimento in sede
giurisdizionale all'esito di eventuali ricorsi amministrativi
presentati da parte dei magistrati onorari di tribunale
pretermessi (eventualità da scongiurare onde evitare, o almeno
contenere, la mole dei ricorsi nel caso di ricorso alla
disciplina transitoria prevista dall'articolo 22 della legge
13 febbraio 2001, n. 48).
Il combinato disposto degli articoli 7 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e 20 della legge 13 febbraio 2001, n.
48, determina in dieci anni il periodo complessivo della
durata dell'ufficio dei giudici di pace. Per ragioni di
equità, visto che entrambe le categorie professionali
appartengono alla magistratura onoraria, gli articoli 2 e 3
della proposta di legge estendono la durata decennale
dell'incarico anche ai giudici onorari di tribunale e ai vice
procuratori onorari.
Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida
approvazione della presente proposta di legge.