XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4155




        Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo si avverte l'esigenza di modificare la normativa vigente in materia di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari per quanto riguarda gli aspetti relativi alle procedure di selezione e alla durata degli incarichi.
        In quest'ottica, con la presente proposta di legge si intende dare una soluzione alle problematiche sollevate dai soggetti interessati e da numerosi operatori, apportando una serie di modifiche alla disciplina contenuta, rispettivamente, nella legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e nell'ordinamento giudiziario (articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relativo alla durata dell'ufficio di giudice onorario di tribunale).
        In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge esonera i magistrati onorari di tribunale, con anzianità di servizio di almeno due anni, dalla preselezione per l'accesso al concorso in magistratura. La ratio della norma è che chi svolge funzioni comuni a quelle del magistrato di carriera non merita di dovere soggiacere ad una selezione tesa ad accertare l'idoneità di accedere ad una prova concorsuale che immette - all'esito di un uditorato biennale - all'esercizio di funzioni che il magistrato onorario di tribunale già svolge; e soprattutto alla luce del fatto che sarebbe abnorme ammettere direttamente alla prove scritte coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni (si veda l'articolo 123-bis, comma 5, lettera d), dell'ordinamento giudiziario, articolo abrogato dalla citata legge n. 48 del 2001, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 22 della medesima legge) ed escludere i magistrati onorari di tribunale che sono titolari, ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, di una competenza superiore.
        Tale modifica legislativa, in definitiva, anticipa una soluzione che, senza dubbio, troverebbe accoglimento in sede giurisdizionale all'esito di eventuali ricorsi amministrativi presentati da parte dei magistrati onorari di tribunale pretermessi (eventualità da scongiurare onde evitare, o almeno contenere, la mole dei ricorsi nel caso di ricorso alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48).
        Il combinato disposto degli articoli 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, determina in dieci anni il periodo complessivo della durata dell'ufficio dei giudici di pace. Per ragioni di equità, visto che entrambe le categorie professionali appartengono alla magistratura onoraria, gli articoli 2 e 3 della proposta di legge estendono la durata decennale dell'incarico anche ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.
        Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.




Frontespizio Testo articoli