XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4155




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario della procura presso il tribunale ordinario da almeno due anni continuativi, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta".


Art. 2.

        1. Il primo comma dell'articolo 42 quinquies dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per due volte per una durata, rispettivamente, di tre anni e di quattro anni".


Art. 3

        1. All'articolo 42-quinquies, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola: "triennale" sono inserite le seguenti: "o quadriennale".



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