XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4154




        Onorevoli Deputati! - I rapporti e le informazioni sull'Iraq nella fase postbellica, detta anche di stabilizzazione, sono ancora preoccupanti e costituiscono per la comunità internazionale un pressante invito e un impegno ad agire con tempestività e lungimiranza.
        A seguito dei contatti avuti a Baghdad con i rappresentanti dell'ORHA ed i dirigenti iracheni incaricati di riavviare la struttura istituzionale ed amministrativa del Paese sono stati acquisiti elementi informativi e di valutazione della situazione molto significativi. Tali elementi sono stati successivamente oggetto di confronto con le posizioni dei principali Partner, in ambito G8 e dell'Unione europea.
        Infatti, oltre alle gravi difficoltà post-belliche, la popolazione irachena deve fare i conti con l'eredità del passato, l'isolamento dal mondo esterno, la completa disarticolazione della classe dirigente, il disastro della struttura produttiva, la corruzione, ma soprattutto con le attuali sconsiderate violenze e la diffusione di reati commessi per indigenza, per vendetta o da parte di bande di malfattori.
        L'Italia avverte la necessità di approntare un intervento urgente per affrontare l'emergenza che colpisce la popolazione irachena e che potrebbe rischiare di trasformarsi in una catastrofe più luttuosa della guerra stessa. A tale scopo, la task-force interministeriale ha predisposto un progetto di intervento e sostegno alla popolazione irachena, imperniato sui settori nei quali l'esperienza e la capacità maturata dall'Italia nella cooperazione umanitaria e nelle missioni di "peace keeping" sono universalmente riconosciute. Quindi, nella fase di ricostruzione, l'Italia deve intervenire con la massima efficienza sfruttando la lunga tradizione di cooperazione con l'Iraq (ad esempio nel settore sanitario) ai fini di una ricostruzione basata su istituzioni libere e democratiche. Tenuto conto dei dati che ad oggi si continuano ad acquisire, il Governo intende quindi promuovere un'azione multidimensionale, con il coinvolgimento dei diversi settori dell'Amministrazione, in un contesto integrato e coordinato. Gli obiettivi fondamentali mireranno, pertanto, ad assicurare alla popolazione irachena gli aiuti umanitari di prima necessità, l'assistenza tecnica per la realizzazione delle opere urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi atti a garantire le migliori condizioni di vita, compatibilmente con la realtà cui l'Iraq deve far fronte.
        La situazione attuale, infatti, si manifesta particolarmente delicata sia per quanto attiene all'attuazione degli interventi di soccorso, sia per il ripristino delle infrastrutture, che hanno forte valenza socio-umanitaria. In particolare, sono a rischio le risorse idriche, manca l'acqua potabile, non sono funzionanti le reti fognarie, con il rischio di epidemie, manca l'elettricità; tutto ciò blocca - e continuerà a bloccare - da un lato le attività produttive del Paese e dall'altro il funzionamento degli ospedali e delle strutture sanitarie.
        In particolare, nelle grandi aree urbane irachene, come Baghdad, suscitano allarme le condizioni igieniche, in quanto lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi appare gravemente compromesso, con lo scarico diretto nei corpi fluviali di materiali organici e inorganici, e la potabilizzazione delle acque avviene per clorazione delle acque fluviali o, comunque, di superficie.
        E' chiaro come questa situazione possa essere facilmente alterata, dato il suo equilibrio instabile, innescando focolai di patologie trasmissibili veicolate dall'acqua.
        Un ulteriore elemento di preoccupazione su tutto il territorio è l'assenza di campagne di controllo vaccinatorio, che, come si evince facilmente, potrebbe far evolvere su scala epidemica diverse tipologie di malattie.
        Se a quanto detto si aggiunge la carenza di approvvigionamenti di qualsiasi natura (alimentare, socio-sanitaria, di strumentazioni), si comprende la gravità delle condizioni di vita del popolo iracheno, rispetto alla quale il Governo italiano non può rimanere inerte.
        Si ribadisce quindi che l'azione che il Governo intende promuovere è multidimensionale, nel senso che coinvolgerà diversi settori dell'amministrazione in un contesto integrato e coordinato di mutuo sostegno, sia per assicurare alla popolazione irachena gli aiuti umanitari necessari, sia per realizzare le opere immediate ed urgenti di ripristino della funzionalità delle infrastrutture e di quei servizi che servono a garantire agli iracheni le migliori condizioni possibili di vita nel quotidiano.
        Occorrerà, inoltre, offrire agli iracheni un apporto di conoscenze tecniche e capacità logistiche utili a porre le premesse perché il Paese si doti in tempi rapidi di rinnovate strutture amministrative e centri decisionali istituzionali all'altezza delle scelte da intraprendere per la ricostruzione.
        Al fine di garantire il coordinamento di tale intervento, si è ritenuto necessario costituire una task-force interministeriale presso il Ministero degli affari esteri (già operante come struttura temporanea, flessibile e di dimensioni particolarmente contenute), che svolgerà la funzione di snodo logistico fra la task-force stessa ed il gruppo operativo di 40 esperti operanti nell'ambito della missione in Iraq.
        Secondo la linea di condotta illustrata dal Governo e approvata dal Parlamento (risoluzioni, n. 6-00046 e n. 6-00065 del 15 aprile 2003) viene altresì previsto l'invio di un contingente di personale militare - compreso un ospedale da campo del Corpo militare della Croce rossa italiana - con compiti strettamente connessi e funzionali all'obiettivo umanitario. La componente militare sarà schierata per garantire condizioni di sicurezza essenziali al dispiegarsi degli aiuti umanitari e per concorrere, a fianco della compagine anglo-americana, allo sviluppo e alla sostenibilità del processo di riedificazione dello Stato iracheno, contribuendo con capacità specifiche alle attività di intervento più urgente nel ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali. Il contingente militare potrà, altresì, garantire ospitalità in condizioni di sicurezza a esponenti della stampa nazionale e internazionale, interessati a seguire le attività militari nelle zone di intervento, in considerazione dell'assenza nell'area di idonee strutture alloggiative.
        Il provvedimento è inteso, inoltre, a prorogare i termini relativi alla partecipazione di contingenti di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso, scaduti lo scorso 30 giugno.
        Il provvedimento è composto di 18 articoli, suddivisi in quattro capi : il Capo I è dedicato alla missione umanitaria e di ricostruzione gestita dal Ministero degli affari esteri; il Capo II disciplina l'invio in Iraq di un contingente militare e dispone la proroga dei termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile alle altre operazioni internazionali tuttora in corso; il Capo III prevede la disciplina in materia penale; il Capo IV reca talune disposizioni finali.

        In particolare, l'articolo 1 autorizza la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq con le precipue finalità di migliorare le condizioni di vita del popolo iracheno, nonché di assicurare i rapporti con le autorità, le strutture amministrative e di governo, nonché le autorità locali irachene e la partecipazione alle attività degli organismi internazionali sul territorio.

        L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, per la definizione specifica della composizione e del funzionamento dell'organismo di direzione della missione, nonché delle modalità operative di svolgimento della missione stessa. L'opzione di rinviare ad un successivo (ma rapido nei suoi tempi di adozione) provvedimento è stata dettata dall'esigenza di non appesantire il contenuto del decreto, soprattutto con disposizioni sicuramente non di rango primario.

        L'articolo 3 disciplina il regime degli interventi, ricostruendo il quadro normativo da applicare per tutte le tipologie di intervento previste dal presente decreto.

        L'articolo 4 prevede la possibilità per il Ministero degli affari esteri di dotarsi di risorse umane e strumentali aggiuntive da utilizzare sia nell'ambito della missione in territorio iracheno, sia nell'ambito del Ministero medesimo, al fine di consentire il funzionamento della task-force interministeriale operante presso lo stesso Dicastero; tale task-force ha il duplice compito di coordinare dall'Italia le attività interministeriali e di costituire lo snodo logistico di appoggio e di raccordo con la missione operante in Iraq e con l'organismo di direzione di quest'ultima.
        L'articolo 5 consente al Dipartimento della protezione civile, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri, di attuare tutte le iniziative finalizzate a prestare soccorso all'estero alle popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di particolare gravità, anche esercitando i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri. I recenti eventi calamitosi avvenuti in territorio estero e le conseguenti richieste di intervento hanno fatto emergere, ancora una volta, la necessità di dover procedere all'attivazione di misure di assistenza con il coinvolgimento di tutte le strutture di protezione civile. La disposizione in parola verrebbe a porsi quale norma speciale rispetto a quelle vigenti (articolo 11, comma 2, della legge n. 49 del 1987 e articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987) posto che, a fronte di calamità la cui gravità lede gli interessi fondamentali della vita umana, sono indispensabili prontezza ed efficacia di intervento delle strutture di protezione civile. La previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di attività e di funzioni già ordinariamente svolte dal Dipartimento della protezione civile; la norma ha, infatti, carattere meramente organizzatorio ed è unicamente finalizzata ad una più puntuale e meno incerta definizione delle procedure di intervento in occasione di eventi calamitosi all'estero.

        L'articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.

        L'articolo 7, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:

                a) Joint Forge, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

                b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

                c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;

                d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

                e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;

                f) in Albania: Albit, con compiti di cooperazione con l'Aeronautica albanese per la ristrutturazione della scuola di volo di Valona e della pista di volo di Pishporo; Albania 2, svolta dal 28^ gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonchè di monitoraggio delle linee di collegamento per le operazioni a guida NATO nell'area;

                g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione;
                h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.

        Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata EU Concordia in Macedonia, con compiti di supporto agli osservatori internazionali e di assistenza al Governo in materia di sicurezza.
        Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e all'operazione Active Endeavour, a essa collegata, svolta da unità navali con compiti di vigilanza nel Mediterraneo orientale.
        Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo all'intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force), con compiti di assistenza all'Autorità afghana ad interim.
        Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
        Il comma 6 autorizza, in relazione alle predette missioni, la spesa di euro 358.355.586.

        L'articolo 8, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione del personale della polizia di Stato alle operazioni in Macedonia e in Kosovo; il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), in relazione alla necessità di incrementare di otto unità il contingente di personale impiegato nella missione, come richiesto dall'Unione europea. Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, in relazione alle missioni di cui ai commi 1 e 2, la spesa di euro 4.994.414.

        L'articolo 9 autorizza l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione di personale militare ai negoziati di pace per la Somalia e il Sudan, in corso in Kenya, e alla missione di monitoraggio sui Monti Nuba, in Sudan, per garantire l'accesso degli aiuti umanitari. L'ulteriore finanziamento della missione si rende necessario, in quanto la spesa autorizzata per l'anno 2003 dall'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, in realtà copre i relativi oneri limitatamente a sei mesi di missione.

        L'articolo 10, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni di cui al Capo II e per le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali, richiama - salvo taluni adeguamenti previsti dal presente provvedimento - le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

            le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

            il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

            le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

            le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

            l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

            le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

            il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

            il richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità (articolo 10);

            l'inserimento di una compagnia di fanteria rumena nel contingente italiano impiegato in Kosovo (articolo 11);

            le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13);

            le previsioni sullo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7).

        L'articolo 11, commi 1 e 2, disciplina la corresponsione dell'indennità di missione nella misura del 98 per cento, da calcolare, per il personale inviato in Iraq e per quello che opera nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per le missioni EUMM ed EUPM, prevede la corresponsione della diaria nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento; il comma 4 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

        L'articolo 12 adegua il limite complessivo di spesa (euro 50 milioni) entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni internazionali di cui al presente provvedimento, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali.

        L'articolo 13 autorizza la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.

        L'articolo 14, comma 1, autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale di armamento; il comma 2 autorizza la spesa per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, nonché per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.

        L'articolo 15, comma 1, è inteso a correggere un errore di calcolo presente nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardante l'autorizzazione di spesa prevista per la proroga delle missioni militari internazionali disposta dai precedenti commi dello stesso articolo 1. L'errore è conseguente ai maggiori oneri derivanti dall'incremento delle misure dell'indennità di missione, di cui all'articolo 3 del citato provvedimento, deliberato dal Parlamento, per il quale si è provveduto soltanto all'adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, omettendo di correggere l'autorizzazione di spesa in parola. Il comma 2 risolve un dubbio interpretativo relativo alla decorrenza dal 1^ gennaio 2003 del predetto incremento delle misure dell'indennità di missione. La correttezza dell'interpretazione nel senso indicato emerge dall'esame dei resoconti delle sedute parlamentari ed è avallata, sotto il profilo finanziario, dalla conseguente modifica apportata alla clausola di copertura del provvedimento in parola, aumentata della cifra necessaria alla corresponsione dell'indennità nelle nuove misure per il periodo dal 1^ gennaio 2003 al 30 giugno 2003.

        L'articolo 16, comma 1, conferma l'applicazione, per il personale impiegato nelle operazioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF), delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 421 del 2001, dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del 2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2003) e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra, estendendo tale disciplina al personale militare inviato in Iraq.
        Il comma 2 è volto a prevedere la richiesta del Ministro della giustizia per tutti i reati commessi in territorio afgano o iracheno a danno dello Stato e dei cittadini italiani impiegati nella missione umanitaria in Iraq e di quelli appartenenti ai contingenti militari che operano in Iraq e nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF. La disposizione appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali sono previste l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale.
        In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 del codice penale e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. Infatti, benché le missioni in questione si svolgano nell'ambito di campagne contro il terrorismo internazionale, non sempre le azioni delittuose in danno dei cittadini italiani partecipanti alle missioni hanno la medesima offensività degli atti del terrorismo interno e la conseguente idoneità a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato.
        La scelta appare obbligata anche per la considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane non possono che derivare da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
        Il comma 3 mira a concentrare la cognizione dei reati di cui al comma 2 sul Tribunale di Roma, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e a consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
        Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n.421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

        L'articolo 17 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle more dell'emanazione del presente decreto.

        L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a euro 621.473.749.



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:

Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali).

(omissis)

          8. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 359.549.625.

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27:

Art. 5-bis. (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

(omissis)

          3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.




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Testo del decreto legge