XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4154
Onorevoli Deputati! - I rapporti e le informazioni
sull'Iraq nella fase postbellica, detta anche di
stabilizzazione, sono ancora preoccupanti e costituiscono per
la comunità internazionale un pressante invito e un impegno ad
agire con tempestività e lungimiranza.
A seguito dei contatti avuti a Baghdad con i
rappresentanti dell'ORHA ed i dirigenti iracheni incaricati di
riavviare la struttura istituzionale ed amministrativa del
Paese sono stati acquisiti elementi informativi e di
valutazione della situazione molto significativi. Tali
elementi sono stati successivamente oggetto di confronto con
le posizioni dei principali Partner, in ambito G8 e
dell'Unione europea.
Infatti, oltre alle gravi difficoltà post-belliche, la
popolazione irachena deve fare i conti con l'eredità del
passato, l'isolamento dal mondo esterno, la completa
disarticolazione della classe dirigente, il disastro della
struttura produttiva, la corruzione, ma soprattutto con le
attuali sconsiderate violenze e la diffusione di reati
commessi per indigenza, per vendetta o da parte di bande di
malfattori.
L'Italia avverte la necessità di approntare un intervento
urgente per affrontare l'emergenza che colpisce la popolazione
irachena e che potrebbe rischiare di trasformarsi in una
catastrofe più luttuosa della guerra stessa. A tale scopo, la
task-force interministeriale ha predisposto un progetto
di intervento e sostegno alla popolazione irachena, imperniato
sui settori nei quali l'esperienza e la capacità maturata
dall'Italia nella cooperazione umanitaria e nelle missioni di
"peace keeping" sono universalmente riconosciute.
Quindi, nella fase di ricostruzione, l'Italia deve intervenire
con la massima efficienza sfruttando la lunga tradizione di
cooperazione con l'Iraq (ad esempio nel settore sanitario) ai
fini di una ricostruzione basata su istituzioni libere e
democratiche. Tenuto conto dei dati che ad oggi si continuano
ad acquisire, il Governo intende quindi promuovere un'azione
multidimensionale, con il coinvolgimento dei diversi settori
dell'Amministrazione, in un contesto integrato e coordinato.
Gli obiettivi fondamentali mireranno, pertanto, ad assicurare
alla popolazione irachena gli aiuti umanitari di prima
necessità, l'assistenza tecnica per la realizzazione delle
opere urgenti di ripristino delle infrastrutture e dei servizi
atti a garantire le migliori condizioni di vita,
compatibilmente con la realtà cui l'Iraq deve far fronte.
La situazione attuale, infatti, si manifesta
particolarmente delicata sia per quanto attiene all'attuazione
degli interventi di soccorso, sia per il ripristino delle
infrastrutture, che hanno forte valenza socio-umanitaria. In
particolare, sono a rischio le risorse idriche, manca l'acqua
potabile, non sono funzionanti le reti fognarie, con il
rischio di epidemie, manca l'elettricità; tutto ciò blocca - e
continuerà a bloccare - da un lato le attività produttive del
Paese e dall'altro il funzionamento degli ospedali e delle
strutture sanitarie.
In particolare, nelle grandi aree urbane irachene, come
Baghdad, suscitano allarme le condizioni igieniche, in quanto
lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi appare gravemente
compromesso, con lo scarico diretto nei corpi fluviali di
materiali organici e inorganici, e la potabilizzazione delle
acque avviene per clorazione delle acque fluviali o, comunque,
di superficie.
E' chiaro come questa situazione possa essere facilmente
alterata, dato il suo equilibrio instabile, innescando focolai
di patologie trasmissibili veicolate dall'acqua.
Un ulteriore elemento di preoccupazione su tutto il
territorio è l'assenza di campagne di controllo vaccinatorio,
che, come si evince facilmente, potrebbe far evolvere su scala
epidemica diverse tipologie di malattie.
Se a quanto detto si aggiunge la carenza di
approvvigionamenti di qualsiasi natura (alimentare,
socio-sanitaria, di strumentazioni), si comprende la gravità
delle condizioni di vita del popolo iracheno, rispetto alla
quale il Governo italiano non può rimanere inerte.
Si ribadisce quindi che l'azione che il Governo intende
promuovere è multidimensionale, nel senso che coinvolgerà
diversi settori dell'amministrazione in un contesto integrato
e coordinato di mutuo sostegno, sia per assicurare alla
popolazione irachena gli aiuti umanitari necessari, sia per
realizzare le opere immediate ed urgenti di ripristino della
funzionalità delle infrastrutture e di quei servizi che
servono a garantire agli iracheni le migliori condizioni
possibili di vita nel quotidiano.
Occorrerà, inoltre, offrire agli iracheni un apporto di
conoscenze tecniche e capacità logistiche utili a porre le
premesse perché il Paese si doti in tempi rapidi di rinnovate
strutture amministrative e centri decisionali istituzionali
all'altezza delle scelte da intraprendere per la
ricostruzione.
Al fine di garantire il coordinamento di tale intervento,
si è ritenuto necessario costituire una task-force
interministeriale presso il Ministero degli affari esteri (già
operante come struttura temporanea, flessibile e di dimensioni
particolarmente contenute), che svolgerà la funzione di snodo
logistico fra la task-force stessa ed il gruppo
operativo di 40 esperti operanti nell'ambito della missione in
Iraq.
Secondo la linea di condotta illustrata dal Governo e
approvata dal Parlamento (risoluzioni, n. 6-00046 e n. 6-00065
del 15 aprile 2003) viene altresì previsto l'invio di un
contingente di personale militare - compreso un ospedale da
campo del Corpo militare della Croce rossa italiana - con
compiti strettamente connessi e funzionali all'obiettivo
umanitario. La componente militare sarà schierata per
garantire condizioni di sicurezza essenziali al dispiegarsi
degli aiuti umanitari e per concorrere, a fianco della
compagine anglo-americana, allo sviluppo e alla sostenibilità
del processo di riedificazione dello Stato iracheno,
contribuendo con capacità specifiche alle attività di
intervento più urgente nel ripristino delle infrastrutture e
dei servizi essenziali. Il contingente militare potrà,
altresì, garantire ospitalità in condizioni di sicurezza a
esponenti della stampa nazionale e internazionale, interessati
a seguire le attività militari nelle zone di intervento, in
considerazione dell'assenza nell'area di idonee strutture
alloggiative.
Il provvedimento è inteso, inoltre, a prorogare i termini
relativi alla partecipazione di contingenti di personale
militare e civile a operazioni internazionali in corso,
scaduti lo scorso 30 giugno.
Il provvedimento è composto di 18 articoli, suddivisi in
quattro capi : il Capo I è dedicato alla missione umanitaria e
di ricostruzione gestita dal Ministero degli affari esteri; il
Capo II disciplina l'invio in Iraq di un contingente militare
e dispone la proroga dei termini relativi alla partecipazione
di personale militare e civile alle altre operazioni
internazionali tuttora in corso; il Capo III prevede la
disciplina in materia penale; il Capo IV reca talune
disposizioni finali.
In particolare, l'articolo 1 autorizza la spesa di euro
21.554.000 per la realizzazione della missione umanitaria e di
ricostruzione in Iraq con le precipue finalità di migliorare
le condizioni di vita del popolo iracheno, nonché di
assicurare i rapporti con le autorità, le strutture
amministrative e di governo, nonché le autorità locali
irachene e la partecipazione alle attività degli organismi
internazionali sul territorio.
L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, di concerto con i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, per la definizione specifica
della composizione e del funzionamento dell'organismo di
direzione della missione, nonché delle modalità operative di
svolgimento della missione stessa. L'opzione di rinviare ad un
successivo (ma rapido nei suoi tempi di adozione)
provvedimento è stata dettata dall'esigenza di non appesantire
il contenuto del decreto, soprattutto con disposizioni
sicuramente non di rango primario.
L'articolo 3 disciplina il regime degli interventi,
ricostruendo il quadro normativo da applicare per tutte le
tipologie di intervento previste dal presente decreto.
L'articolo 4 prevede la possibilità per il Ministero degli
affari esteri di dotarsi di risorse umane e strumentali
aggiuntive da utilizzare sia nell'ambito della missione in
territorio iracheno, sia nell'ambito del Ministero medesimo,
al fine di consentire il funzionamento della task-force
interministeriale operante presso lo stesso Dicastero; tale
task-force ha il duplice compito di coordinare
dall'Italia le attività interministeriali e di costituire lo
snodo logistico di appoggio e di raccordo con la missione
operante in Iraq e con l'organismo di direzione di
quest'ultima.
L'articolo 5 consente al Dipartimento della protezione
civile, su disposizione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri, di attuare
tutte le iniziative finalizzate a prestare soccorso all'estero
alle popolazioni colpite da calamità naturali o da altri
eventi di particolare gravità, anche esercitando i poteri di
cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992,
ferme restando le competenze del Ministero degli affari
esteri. I recenti eventi calamitosi avvenuti in territorio
estero e le conseguenti richieste di intervento hanno fatto
emergere, ancora una volta, la necessità di dover procedere
all'attivazione di misure di assistenza con il coinvolgimento
di tutte le strutture di protezione civile. La disposizione in
parola verrebbe a porsi quale norma speciale rispetto a quelle
vigenti (articolo 11, comma 2, della legge n. 49 del 1987 e
articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 1987,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987)
posto che, a fronte di calamità la cui gravità lede gli
interessi fondamentali della vita umana, sono indispensabili
prontezza ed efficacia di intervento delle strutture di
protezione civile. La previsione non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di
attività e di funzioni già ordinariamente svolte dal
Dipartimento della protezione civile; la norma ha, infatti,
carattere meramente organizzatorio ed è unicamente finalizzata
ad una più puntuale e meno incerta definizione delle procedure
di intervento in occasione di eventi calamitosi all'estero.
L'articolo 6 autorizza, fino al 31 dicembre 2003, la spesa
di euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale
militare in Iraq, al fine di garantire le necessarie
condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari,
favorirne la realizzazione e concorrere al processo di
stabilizzazione del Paese.
L'articolo 7, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003
il termine relativo alla partecipazione di personale militare
e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge, in Bosnia, con obiettivi di
consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie
presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la
popolazione locale per il sostegno delle attività civili;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in
Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità
locali, e per il reinserimento dei rifugiati;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, nel cui
ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di
attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza
umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni
civili;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS),
responsabile delle attività della NATO in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK),
forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione
civile del Kosovo, nel cui ambito opera la Criminal
Intelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro
la criminalità;
f) in Albania: Albit, con compiti di
cooperazione con l'Aeronautica albanese per la
ristrutturazione della scuola di volo di Valona e della pista
di volo di Pishporo; Albania 2, svolta dal 28^ gruppo
navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali
albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno
dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters
Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra
Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali,
nonchè di monitoraggio delle linee di collegamento per le
operazioni a guida NATO nell'area;
g) Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di
contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di
monitoraggio e osservazione;
h) United Nations Mission in Etiopia ed
Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica
dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle
intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività
per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.
Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata
EU Concordia in Macedonia, con compiti di supporto agli
osservatori internazionali e di assistenza al Governo in
materia di sicurezza.
Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le
sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la
stabilizzazione del Paese, e all'operazione Active
Endeavour, a essa collegata, svolta da unità navali con
compiti di vigilanza nel Mediterraneo orientale.
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo all'intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force), con compiti
di assistenza all'Autorità afghana ad interim.
Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli
aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione
europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
Il comma 6 autorizza, in relazione alle predette missioni,
la spesa di euro 358.355.586.
L'articolo 8, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il
termine relativo alla partecipazione del personale della
polizia di Stato alle operazioni in Macedonia e in Kosovo; il
comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo
allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica,
finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di
collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata,
nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri
traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e
di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza,
per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), in relazione
alla necessità di incrementare di otto unità il contingente di
personale impiegato nella missione, come richiesto dall'Unione
europea. Il compito della missione, nella quale sono coinvolte
circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue
Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività
di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4
autorizza, in relazione alle missioni di cui ai commi 1 e 2,
la spesa di euro 4.994.414.
L'articolo 9 autorizza l'ulteriore spesa di euro 229.251
per la partecipazione di personale militare ai negoziati di
pace per la Somalia e il Sudan, in corso in Kenya, e alla
missione di monitoraggio sui Monti Nuba, in Sudan, per
garantire l'accesso degli aiuti umanitari. L'ulteriore
finanziamento della missione si rende necessario, in quanto la
spesa autorizzata per l'anno 2003 dall'articolo 2-bis
del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, in realtà
copre i relativi oneri limitatamente a sei mesi di
missione.
L'articolo 10, per la disciplina da applicare al personale
impiegato nelle missioni di cui al Capo II e per le previsioni
necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse
con le operazioni internazionali, richiama - salvo taluni
adeguamenti previsti dal presente provvedimento - le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in
parola:
le ulteriori modalità di attribuzione al personale
dell'indennità di missione
prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2,
commi 2 e 3);
il trattamento assicurativo e il trattamento
pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di
servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio
(articolo 3);
le previsioni per il personale in stato di prigionia o
disperso (articolo 4);
le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti,
orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio
(articolo 5);
l'estensione della disciplina prevista dallo stesso
decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle
disposizioni penali (articolo 7);
le fattispecie in materia contabile, relative
all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità
di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni
e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso
contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il
rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione
a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e
lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un
massimo di nove mesi (articolo 9);
il richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria,
di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di
completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse
con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi,
degli enti e delle unità (articolo 10);
l'inserimento di una compagnia di fanteria rumena nel
contingente italiano impiegato in Kosovo (articolo 11);
le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato
nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro,
di partecipare ai concorsi interni banditi
dall'amministrazione con il diritto, se vincitore,
all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei
vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda
(articolo 13);
le previsioni sullo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica (articolo 14, commi 1, 2, 4, 5 e
7).
L'articolo 11, commi 1 e 2, disciplina la corresponsione
dell'indennità di missione nella misura del 98 per cento, da
calcolare, per il personale inviato in Iraq e per quello che
opera nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e
ISAF, in riferimento alla diaria prevista per l'Arabia
Saudita, Emirati Arabi e Oman; il comma 3, per le missioni
EUMM ed EUPM, prevede la corresponsione della diaria nella
misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento; il
comma 4 stabilisce l'indennità da corrispondere al personale
impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi
di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica.
L'articolo 12 adegua il limite complessivo di spesa (euro
50 milioni) entro il quale il Ministero della difesa, in
relazione alle operazioni internazionali di cui al presente
provvedimento, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per
corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da
combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica
e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di
materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali.
L'articolo 13 autorizza la spesa di euro 697.029 per il
sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che
opera in
Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella
KFOR.
L'articolo 14, comma 1, autorizza il Ministero della
difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane
materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto, escluso il materiale
di armamento; il comma 2 autorizza la spesa per la cessione a
titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento,
nonché per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze
armate afgane.
L'articolo 15, comma 1, è inteso a correggere un errore di
calcolo presente nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardante l'autorizzazione di
spesa prevista per la proroga delle missioni militari
internazionali disposta dai precedenti commi dello stesso
articolo 1. L'errore è conseguente ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento delle misure dell'indennità di missione, di
cui all'articolo 3 del citato provvedimento, deliberato dal
Parlamento, per il quale si è provveduto soltanto
all'adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui
all'articolo 10, omettendo di correggere l'autorizzazione di
spesa in parola. Il comma 2 risolve un dubbio interpretativo
relativo alla decorrenza dal 1^ gennaio 2003 del predetto
incremento delle misure dell'indennità di missione. La
correttezza dell'interpretazione nel senso indicato emerge
dall'esame dei resoconti delle sedute parlamentari ed è
avallata, sotto il profilo finanziario, dalla conseguente
modifica apportata alla clausola di copertura del
provvedimento in parola, aumentata della cifra necessaria alla
corresponsione dell'indennità nelle nuove misure per il
periodo dal 1^ gennaio 2003 al 30 giugno 2003.
L'articolo 16, comma 1, conferma l'applicazione, per il
personale impiegato nelle operazioni Enduring Freedom e
International Security Assistance Force (ISAF), delle
disposizioni del codice penale militare di guerra (come
modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 421 del 2001, dalla legge
n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del
2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2003) e della
disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421
del 2001 in materia di misure restrittive della libertà
personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e
di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza
di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in
deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla
costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra,
estendendo tale disciplina al personale militare inviato in
Iraq.
Il comma 2 è volto a prevedere la richiesta del Ministro
della giustizia per tutti i reati commessi in territorio
afgano o iracheno a danno dello Stato e dei cittadini italiani
impiegati nella missione umanitaria in Iraq e di quelli
appartenenti ai contingenti militari che operano in Iraq e
nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF. La
disposizione appare necessaria per consentire all'autorità di
Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro
corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato,
per i quali sono previste l'incondizionata punibilità e la
procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a
norma dell'articolo 7 del codice penale.
In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della
legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché
le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali
dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento
della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in
concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad
esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 del codice
penale e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte
della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei
beni giuridici primari protetti dai delitti contro la
personalità dello Stato. Infatti,
benché le missioni in questione si svolgano nell'ambito di
campagne contro il terrorismo internazionale, non sempre le
azioni delittuose in danno dei cittadini italiani partecipanti
alle missioni hanno la medesima offensività degli atti del
terrorismo interno e la conseguente idoneità a mettere in
pericolo interessi vitali dello Stato.
La scelta appare obbligata anche per la considerazione
che, nei teatri operativi in questione, le attività di
resistenza alle Forze armate italiane non possono che derivare
da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non
rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
Il comma 3 mira a concentrare la cognizione dei reati di
cui al comma 2 sul Tribunale di Roma, in analogia a quanto già
previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari
commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è
competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La
disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e a
consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle
fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento
tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle
restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice
penale militare di pace e delle disposizioni previste
dall'articolo 9 del citato decreto-legge n.421 del 2001 in
materia di misure restrittive della libertà personale, di
udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di
interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di
custodia cautelare in carcere.
L'articolo 17 dispone la convalida degli atti adottati,
delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle
more dell'emanazione del presente decreto.
L'articolo 18 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a euro
621.473.749.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42:
Art. 1. (Termini relativi alla partecipazione militare
italiana ad operazioni internazionali).
(omissis)
8. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 359.549.625.
Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27:
Art. 5-bis. (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002,
n. 289).
(omissis)
3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del
presente articolo sono destinate in via prioritaria agli
interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle
calamità naturali verificatesi nel corso del 2002.