XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4154
Decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003.
Interventi urgenti a favore della popolazione irachena,
nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni
militari internazionali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerati la situazione di grave emergenza umanitaria
in atto in Iraq e i conseguenti rischi per la popolazione
civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire
immediato sostegno alla popolazione irachena, mediante la
partecipazione all'azione multilaterale volta alla
stabilizzazione ed alla ricostruzione del Paese, nonchè al
ripristino delle infrastrutture socio-economiche di base;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
garantire le condizioni di sicurezza per la rapida
realizzazione dei necessari interventi umanitari;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione
della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni
internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ
E INTERVENTI PER CALAMITA' ALL'ESTERO
Articolo 1.
(Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq).
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, ad
integrazione delle somme già iscritte in bilancio in
applicazione della legge 26 febbraio
1987, n. 49, la spesa di euro 21.554.000 per la realizzazione
di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, intesa
ad assicurare interventi per il miglioramento delle condizioni
della popolazione irachena ed il coordinamento delle azioni e
delle attività previste dal presente decreto. La missione
assicura altresì i rapporti con le autorità, le strutture
amministrative e di governo, nonché con le autorità locali e
la partecipazione alle attività degli organismi
internazionali, anche avvalendosi di un apposito contingente
di personale ed esperti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati tra
l'altro:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e
la riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di
prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con
particolare riferimento alla riabilitazione ed al risanamento
di quelle viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche,
idriche, agricole e delle comunicazioni, anche
elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare
riguardo alla riabilitazione funzionale delle relative
strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio
culturale, per il ripristino della funzionalità delle
strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello stesso,
nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.
Articolo 2.
(Organizzazione della missione).
1. L'attività di coordinamento degli interventi di cui
all'articolo 1 è disciplinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono
definite:
a) le modalità di organizzazione e svolgimento
della missione e di raccordo con le autorità e le strutture
amministrative locali e di governo;
b) la composizione dell'organismo di direzione
della missione, temporaneamente inserita nella struttura
operante ai sensi degli articoli 35 e 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale è
compreso un rappresentante del Ministero della difesa,
per il necessario raccordo ai fini delle attività di
protezione e di sicurezza degli interventi umanitari.
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le
finalità di cui al presente Capo è corrisposta l'indennità di
missione prevista dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13
gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 3 marzo 2003, con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati
Arabi e Oman, nella misura intera maggiorata del 30 per
cento.
Articolo 3.
(Regime degli interventi).
1. Per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge
26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1^ luglio 1996,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresì le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche
con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti
di cui all'articolo 4, nonché all'acquisizione delle dotazioni
materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le
procedure in materia di acquisizione di forniture si applica
l'articolo 9, comma 4, lettera d), del testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture,
approvato con decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e
successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano
in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla disciplina in materia
di spese in economia.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
1-bis, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati è necessaria la
presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.
6. Per le attività di soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce Rossa Italiana
in Iraq viene riconosciuto il diritto alla conservazione del
posto di lavoro per un impegno non superiore a 90 giorni annui
anche non continuativi, che il datore di lavoro è tenuto a
consentire. In virtù dell'impegno medesimo viene altresì
riconosciuta e corrisposta, a titolo di mancato guadagno
giornaliero, una somma non superiore a euro 103,29 lordi oltre
a quelle pari agli oneri assicurativi e previdenziali
eventualmente anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di
tali somme potrà avvenire previa apposita richiesta alla Croce
Rossa Italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal
termine della missione di cui al presente Capo.
Articolo 4.
(Risorse umane e dotazioni strumentali).
1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi specializzati ed a stipulare contratti di
collaborazione coordinata e continuativa con personale
estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
2. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, per la
durata degli interventi di cui all'articolo 1, ad avvalersi di
personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
2001, n. 165, posto in posizione di comando oppure reclutato a
seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30,
comma 1, del medesimo decreto legislativo.
3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a
stipulare contratti per l'acquisizione dei locali e delle
necessarie dotazioni materiali e strumentali per assicurare la
realizzazione delle attività di cui al comma 1, con le
procedure previste dall'articolo 3, comma 3.
Articolo 5.
(Calamità naturali in territorio estero).
1. Al verificarsi in territorio estero di calamità
naturali o di altri eventi di particolare gravità, che mettano
in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano
opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il
Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del
Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge
4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, ad approntare le necessarie
operazioni di soccorso alle popolazioni colpite
dall'emergenza.
Capo II
INVIO IN IRAQ DI UN CONTINGENTE MILITARE E PROROGA DELLA
PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI
Articolo 6.
(Invio in Iraq di un contingente militare).
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2003, la spesa di
euro 232.451.241 per l'invio di un contingente di personale
militare in Iraq,
al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza
per gli interventi umanitari, favorirne la realizzazione e
concorrere al processo di stabilizzazione del Paese.
Articolo 7.
(Termini relativi alla partecipazione militare italiana a
operazioni internazionali).
1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle seguenti
operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in
Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in
Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO
Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed
Eritrea (UNMEE).
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di
personale militare e civile all'operazione internazionale
EU Concordia in Macedonia.
3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di
personale militare e civile all'operazione internazionale
Enduring Freedom e alla missione Active Endeavou
ad essa collegata.
4. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di
personale militare e civile all'operazione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF.
5. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla
missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori
della ex Jugoslavia-EUMM.
6. Per le finalità previste dal presente articolo è
autorizzata la spesa di euro 358.355.586.
Articolo 8.
(Termini relativi alla partecipazione di personale delle
Forze di polizia a operazioni internazionali).
1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla
missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2003 il termine
previsto dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica.
3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di
euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia
di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
4. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata
la spesa di euro 4.994.414.
Articolo 9.
(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per
la Somalia
e il Sudan).
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa
di euro 229.251 per la partecipazione italiana ai processi di
pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42.
Articolo 10.
(Rinvii normativi).
1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si
applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1
e 2, 9, 10, 11, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Articolo 11.
(Indennità di missione).
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai
contingenti di cui agli articoli 6, 7, commi 1, 2, 3 e 4, 8,
comma 1, e 9 è corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98
per cento, detraendo eventuali indennità e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il
personale militare appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 6 e 7, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede
diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al
personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 7,
comma 5, e 8, comma 3, nella misura intera, incrementata del
30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui
all'articolo 8, comma 2, si applicano il trattamento economico
previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.642, e l'indennità
speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella
misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.
Articolo 12.
(Disposizioni in materia contabile).
1. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali
d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano
entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 18, comma 3.
Articolo 13.
(Compagnia di fanteria rumena).
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui
all'articolo 7, comma 1, la spesa di euro 697.029 per il
sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15.
Articolo 14.
(Cessione di materiali e sostegno logistico).
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4,
il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo
gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti
e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di euro 2.087.180 per la cessione a
titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento,
escluso il materiale d'armamento, e di euro 773.904 per il
sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate
afghane.
Articolo 15.
(Modifica dell'articolo 1, comma 8, e interpretazione
autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e
3-bis, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42).
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio
2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
marzo 2003, n. 42, le parole: "la spesa di euro 359.549.625"
sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro
389.023.554".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42, devono intendersi nel senso che l'indennità di missione è
corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal
1^ gennaio 2003.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE
Articolo 16.
(Disposizioni in materia penale).
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di
cui agli articoli 6 e 7, commi 3 e 4, si applicano il codice
penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1^
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano
o iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani
partecipanti alle missioni di cui agli articoli 1, 6 e 7,
commi 3 e 4, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della
giustizia, sentito il Ministro della difesa, per i reati
commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza
territoriale è del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di
cui agli articoli 7, commi 1, 2 e 5, 8, commi 2 e 3, e 9 si
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9,
commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17.
(Disposizioni di convalida).
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di
cui ai Capi I e II, sono convalidati gli atti adottati, le
attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 18.
(Copertura finanziaria).
1. Il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, è sostituito dal seguente:
"3. Le maggiori entrate derivanti dal presente
articolo già incassate, nel limite massimo di euro 413
milioni, sono destinate al finanziamento delle missioni
internazionali di pace per 373 milioni di euro e ad interventi
in agricoltura per 40 milioni di euro".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui al Capo I, escluso l'articolo 5, pari complessivamente
a euro 21.554.000 per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui al Capo II, escluso l'articolo 6, pari ad euro
367.468.508 per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di
quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27.
4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 6, pari ad euro 232.451.241 per l'anno
2003, si provvede, quanto ad euro 227.451.241, mediante
utilizzo del fondo di riserva, per le spese impreviste, ai
sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e, quanto ad euro 5.000.000 mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo
5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 19.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Martino, Ministro della difesa.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.