XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4152




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta ad apportare alcune modifiche alla normativa vigente in tema di prescrizione del reato, al fine di colmare un vuoto legislativo che ha talvolta comportato una interpretazione delle norme in materia non propriamente conforme allo spirito dell'istituto e ai princìpi sui quali si basa il nostro sistema processuale penale.
        Tale intervento normativo appare necessario soprattutto alla luce di un'importante sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione con cui si è inteso sanare ogni contrasto giurisprudenziale in merito all'articolo 159, primo comma, del codice penale.
        Le sezioni unite hanno, infatti, affermato il principio di diritto secondo il quale l'articolo 159, primo comma, del codice penale deve essere interpretato nel senso che la sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su loro richiesta, salvo quando disposte per esigenze di acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un termine a difesa.
        Tale decisione è apparsa alle sezioni unite come quella maggiormente coerente con i caratteri che, a partire dal varo del nuovo codice, ha assunto lo schema di accertamento penale vigente nel nostro Paese: in un "processo di parti" - si legge nella motivazione della decisione - queste ultime "non hanno più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo. E debbono assumersi conseguentemente gli oneri connessi all'esercizio dei loro poteri".
        Va a questo proposito osservato che in relazione al principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione resta il dubbio, in mancanza di una esplicita previsione di legge distinta da quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, della durata della sospensione della prescrizione il cui corso dovrebbe poter riprendere dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione o, comunque, in un periodo di tempo non eccessivamente lungo rispetto a quello in cui è venuto meno il legittimo impedimento della parte.
        Non c'è dubbio, infatti, che la ratio dell'istituto della prescrizione impone che esso operi solamente nei casi di stasi del processo imputabili all'inerzia degli organismi giudiziari con esclusione, quindi, di qualsiasi rilevanza di circostanze afferenti esclusivamente alle parti private; pur tuttavia, occorre sottolineare che nel caso di sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, appare necessario prevedere espressamente un termine massimo di sospensione della prescrizione per evitare il rischio che, in assenza di una espressa previsione normativa, la prescrizione resti sospesa per un periodo eccessivamente lungo. In questo caso, infatti, il protrarsi del rinvio o della sospensione del procedimento o del dibattimento non è più imputabile ad una circostanza estrinseca al processo penale e pertanto il protrarsi della sospensione del corso della prescrizione non appare fondato e sembrerebbe basarsi su una estensione analogica, in danno dell'imputato, di norme eccezionali, come quella contenuta nel primo comma dell'articolo 159 del codice penale.
        Va, inoltre, ricordato che nel 1999 il Parlamento ha riformato l'articolo 111 della Costituzione, trasfondendovi i princìpi sanciti nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, tra i quali spicca proprio quello della ragionevole durata del processo penale che potrebbe risultare fortemente compromesso in assenza di una specifica disposizione volta a fissare un termine massimo di durata della sospensione della prescrizione.
        La previsione di un termine appare, infatti, necessaria affinché l'istituto della prescrizione risponda effettivamente all'esigenza che l'irrogazione della pena intervenga in un tempo non molto lontano dalla commissione del fatto reato e non costituisca, viceversa, la valvola di sfogo al sempre crescente "ingolfamento" dei ruoli degli uffici giudiziari.




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