XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4152
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è
volta ad apportare alcune modifiche alla normativa vigente in
tema di prescrizione del reato, al fine di colmare un vuoto
legislativo che ha talvolta comportato una interpretazione
delle norme in materia non propriamente conforme allo spirito
dell'istituto e ai princìpi sui quali si basa il nostro
sistema processuale penale.
Tale intervento normativo appare necessario soprattutto
alla luce di un'importante sentenza delle sezioni unite della
Corte di cassazione con cui si è inteso sanare ogni contrasto
giurisprudenziale in merito all'articolo 159, primo comma, del
codice penale.
Le sezioni unite hanno, infatti, affermato il principio di
diritto secondo il quale l'articolo 159, primo comma, del
codice penale deve essere interpretato nel senso che la
sospensione o il rinvio del procedimento o del dibattimento
hanno effetti sospensivi della prescrizione, anche se
l'imputato non è detenuto, in ogni caso in cui siano disposti
per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su
loro richiesta, salvo quando disposte per esigenze di
acquisizione della prova o in seguito al riconoscimento di un
termine a difesa.
Tale decisione è apparsa alle sezioni unite come quella
maggiormente coerente con i caratteri che, a partire dal varo
del nuovo codice, ha assunto lo schema di accertamento penale
vigente nel nostro Paese: in un "processo di parti" - si legge
nella motivazione della decisione - queste ultime "non hanno
più solo poteri limitativi dell'autorità del giudice, ma
condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento
del processo. E debbono assumersi conseguentemente gli oneri
connessi all'esercizio dei loro poteri".
Va a questo proposito osservato che in relazione al
principio affermato dalle sezioni unite della Cassazione resta
il dubbio, in mancanza di una esplicita previsione di legge
distinta da quella contenuta nel terzo comma dell'articolo 159
del codice penale, della durata della sospensione della
prescrizione il cui corso dovrebbe poter riprendere dal giorno
in cui è cessata la causa della sospensione o, comunque, in un
periodo di tempo non eccessivamente lungo rispetto a quello in
cui è venuto meno il legittimo impedimento della parte.
Non c'è dubbio, infatti, che la ratio dell'istituto
della prescrizione impone che esso operi solamente nei casi di
stasi del processo imputabili all'inerzia degli organismi
giudiziari con esclusione, quindi, di qualsiasi rilevanza di
circostanze afferenti esclusivamente alle parti private; pur
tuttavia, occorre sottolineare che nel caso di sospensione o
rinvio del procedimento o del dibattimento per legittimo
impedimento dell'imputato o del difensore, appare necessario
prevedere espressamente un termine massimo di sospensione
della prescrizione per evitare il rischio che, in assenza di
una espressa previsione normativa, la prescrizione resti
sospesa per un periodo eccessivamente lungo. In questo caso,
infatti, il protrarsi del rinvio o della sospensione del
procedimento o del dibattimento non è più imputabile ad una
circostanza estrinseca al processo penale e pertanto il
protrarsi della sospensione del corso della prescrizione non
appare fondato e sembrerebbe basarsi su una estensione
analogica, in danno dell'imputato, di norme eccezionali, come
quella contenuta nel primo comma dell'articolo 159 del codice
penale.
Va, inoltre, ricordato che nel 1999 il Parlamento ha
riformato l'articolo 111 della Costituzione, trasfondendovi i
princìpi sanciti nell'articolo 6 della Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo, tra i quali spicca
proprio quello della ragionevole durata del processo penale
che potrebbe risultare fortemente compromesso in assenza di
una specifica disposizione volta a fissare un termine massimo
di durata della sospensione della prescrizione.
La previsione di un termine appare, infatti, necessaria
affinché l'istituto della prescrizione risponda effettivamente
all'esigenza che l'irrogazione della pena intervenga in un
tempo non molto lontano dalla commissione del fatto reato e
non costituisca, viceversa, la valvola di sfogo al sempre
crescente "ingolfamento" dei ruoli degli uffici giudiziari.