XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4152




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "In caso di sospensione o rinvio del procedimento o del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore, la prescrizione riprende il suo corso il trentesimo giorno successivo a quello in cui l'impedimento è stato eccepito".



Frontespizio Relazione