XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4152
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 159 del codice penale è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"In caso di sospensione o rinvio del procedimento o del
dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato o del
difensore, la prescrizione riprende il suo corso il trentesimo
giorno successivo a quello in cui l'impedimento è stato
eccepito".