XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4147
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, ha abrogato, tra gli altri, l'articolo
48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che prevedeva per
gli ufficiali in servizio permanente effettivo il
conseguimento del grado superiore nella posizione di servizio
permanente a disposizione (SPAD) al realizzarsi di alcune ben
individuate condizioni.
Tale abrogazione era coerente alle linee di tendenza che
si erano all'epoca consolidate in materia di avanzamento degli
ufficiali ed era funzionale al contesto normativo vigente.
Tuttavia, nel prosieguo, sono intervenute significative
modifiche legislative in materia di omogeneizzazione
stipendiale che hanno apportato una sostanziale
deregulation nel trattamento economico degli ufficiali
delle Forze armate. In particolare, tali norme hanno, di
fatto, realizzato un completo appiattimento delle retribuzioni
di tale categoria di personale sul grado di brigadiere
generale o grado corrispondente che, conseguentemente, risulta
"critico", in quanto è l'unico che non beneficia di una
valorizzazione economica che eccede il grado. Infatti tutti
gli appartenenti alla citata categoria, indipendentemente dal
grado rivestito, al compimento del 23^ anno di servizio dalla
nomina ad ufficiale conseguono il trattamento economico
spettante al brigadiere generale o grado corrispondente. Tale
previsione, originariamente introdotta in favore del personale
delle Forze di polizia, è stata successivamente mutuata per il
personale delle Forze armate e risponde all'esigenza di
garantire, comunque, una carriera economica agli ufficiali
che, pur senza aver demeritato, non sono promossi colonnelli o
brigadiere generale o gradi corrispondenti, in considerazione
della limitatezza degli organici di tali gradi.
La progressiva riduzione dei requisiti di accesso al
trattamento economico del brigadiere generale o grado
corrispondente ha però finito con lo svilirne la portata per
il personale che riveste tale grado, in particolare per il
personale anziano che, ancorché reiteratamente valutato idoneo
a rivestire il grado superiore, non ha potuto essere iscritto
al quadro di avanzamento per incapienza dei relativi organici,
stante la rigida selettività dell'avanzamento a maggiore
generale o grado corrispondente. Quanto precede configura una
sorta di mortificazione morale ed economica per tale
fattispecie di personale che, anche se non ha affatto
demeritato, finisce per non ottenere alcun riscontro per il
pur lusinghiero e prestigioso grado che ha conseguito
nell'ambito dell'organizzazione militare.
L'istituzione dell'indennità perequativa, peraltro, ha
solo in parte mitigato il disagio sofferto da tale personale,
anche in considerazione della sostanziale esiguità
dell'importo incrementale, della misura di tale indennità
spettante a tale grado rispetto a quella che compete al
colonnello o grado corrispondente.
In relazione a quanto precede si prospetta la possibilità
di anticipare per tale personale la promozione a maggiore
generale comunque spettante alla vigilia, per effetto delle
leggi 20 luglio 1971, n. 536, e 19 maggio 1986, n. 224, fino
ad un massimo di 3 anni, mediante il ripristino della
promozione al grado superiore nello SPAD. Ciò permetterebbe a
tale personale di ottenere:
un significativo riconoscimento morale avendo
l'opportunità di entrare a pieno titolo nella dirigenza
generale e potendone effettivamente esercitare le conseguenti
attribuzioni;
significativi benefici economici in servizio (stipendio
ed indennità varie del grado superiore, nonché l'indennità di
posizione con le relative maggiorazioni - +15 per cento - nel
caso in cui sia rivestito un incarico organicamente previsto)
e in quiescenza (valutabilità dell'indennità di posizione ai
fini del computo dell'indennità di ausiliaria).