XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4147




        Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ha abrogato, tra gli altri, l'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che prevedeva per gli ufficiali in servizio permanente effettivo il conseguimento del grado superiore nella posizione di servizio permanente a disposizione (SPAD) al realizzarsi di alcune ben individuate condizioni.
        Tale abrogazione era coerente alle linee di tendenza che si erano all'epoca consolidate in materia di avanzamento degli ufficiali ed era funzionale al contesto normativo vigente.
        Tuttavia, nel prosieguo, sono intervenute significative modifiche legislative in materia di omogeneizzazione stipendiale che hanno apportato una sostanziale deregulation nel trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate. In particolare, tali norme hanno, di fatto, realizzato un completo appiattimento delle retribuzioni di tale categoria di personale sul grado di brigadiere generale o grado corrispondente che, conseguentemente, risulta "critico", in quanto è l'unico che non beneficia di una valorizzazione economica che eccede il grado. Infatti tutti gli appartenenti alla citata categoria, indipendentemente dal grado rivestito, al compimento del 23^ anno di servizio dalla nomina ad ufficiale conseguono il trattamento economico spettante al brigadiere generale o grado corrispondente. Tale previsione, originariamente introdotta in favore del personale delle Forze di polizia, è stata successivamente mutuata per il personale delle Forze armate e risponde all'esigenza di garantire, comunque, una carriera economica agli ufficiali che, pur senza aver demeritato, non sono promossi colonnelli o brigadiere generale o gradi corrispondenti, in considerazione della limitatezza degli organici di tali gradi.
        La progressiva riduzione dei requisiti di accesso al trattamento economico del brigadiere generale o grado corrispondente ha però finito con lo svilirne la portata per il personale che riveste tale grado, in particolare per il personale anziano che, ancorché reiteratamente valutato idoneo a rivestire il grado superiore, non ha potuto essere iscritto al quadro di avanzamento per incapienza dei relativi organici, stante la rigida selettività dell'avanzamento a maggiore generale o grado corrispondente. Quanto precede configura una sorta di mortificazione morale ed economica per tale fattispecie di personale che, anche se non ha affatto demeritato, finisce per non ottenere alcun riscontro per il pur lusinghiero e prestigioso grado che ha conseguito nell'ambito dell'organizzazione militare.
        L'istituzione dell'indennità perequativa, peraltro, ha solo in parte mitigato il disagio sofferto da tale personale, anche in considerazione della sostanziale esiguità dell'importo incrementale, della misura di tale indennità spettante a tale grado rispetto a quella che compete al colonnello o grado corrispondente.
        In relazione a quanto precede si prospetta la possibilità di anticipare per tale personale la promozione a maggiore generale comunque spettante alla vigilia, per effetto delle leggi 20 luglio 1971, n. 536, e 19 maggio 1986, n. 224, fino ad un massimo di 3 anni, mediante il ripristino della promozione al grado superiore nello SPAD. Ciò permetterebbe a tale personale di ottenere:
            un significativo riconoscimento morale avendo l'opportunità di entrare a pieno titolo nella dirigenza generale e potendone effettivamente esercitare le conseguenti attribuzioni;
            significativi benefici economici in servizio (stipendio ed indennità varie del grado superiore, nonché l'indennità di posizione con le relative maggiorazioni - +15 per cento - nel caso in cui sia rivestito un incarico organicamente previsto) e in quiescenza (valutabilità dell'indennità di posizione ai fini del computo dell'indennità di ausiliaria).




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