XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4147
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo 1'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, è inserito il seguente:
"Art. 18-bis. (Servizio permanente a disposizione). -
1. Gli ufficiali generali e i colonnelli, giudicati idonei
ma non iscritti nei quadri di avanzamento, appartenenti ai
ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali ovvero
appartenenti ai ruoli del Corpo degli ingegneri dell'Esercito,
del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito, che sono
stati valutati almeno rispettivamente tre volte ovvero cinque
volte ai fini dell'avanzamento, qualora non siano già stati
collocati a disposizione, sono collocati in tale posizione a
decorrere dal 1^ gennaio del terzo anno antecedente quello del
raggiungimento del limite di età.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono
contestualmente promossi, anche in soprannumero al grado
superiore. Per i gradi di cui all'articolo 18, tale promozione
è attribuita solo quando è formato il quadro di
avanzamento.
3. Agli ufficiali promossi ai sensi del comma 2 non
può essere attribuita alcuna ulteriore promozione".