XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4147




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.


        1. Dopo 1'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:


            "Art. 18-bis. (Servizio permanente a disposizione). - 1. Gli ufficiali generali e i colonnelli, giudicati idonei ma non iscritti nei quadri di avanzamento, appartenenti ai ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali ovvero appartenenti ai ruoli del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, che sono stati valutati almeno rispettivamente tre volte ovvero cinque volte ai fini dell'avanzamento, qualora non siano già stati collocati a disposizione, sono collocati in tale posizione a decorrere dal 1^ gennaio del terzo anno antecedente quello del raggiungimento del limite di età.
            2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono contestualmente promossi, anche in soprannumero al grado superiore. Per i gradi di cui all'articolo 18, tale promozione è attribuita solo quando è formato il quadro di avanzamento.
            3. Agli ufficiali promossi ai sensi del comma 2 non può essere attribuita alcuna ulteriore promozione".



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