XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4140
Onorevoli Colleghi! - L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo l3 della
legge n. 448 del 1998, ha provveduto a cedere tutti i crediti
contributivi maturati al 31 dicembre 2001 ad un società per
azioni appositamente costituita: la Società cartolarizzazione
crediti INPS (SCCI).
L'operazione è stata perfezionata in tre tranche: la
prima ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno
1999 e precedenti, per un importo complessivo di circa 41
miliardi di euro (di cui 2,5 miliardi riferiti all'area
agricola); la seconda ha riguardato i crediti contributivi
maturati nell'anno 2000, per un importo complessivo di circa 5
miliardi di euro (di cui 0,5 miliardi riferiti all'area
agricola); la terza ha riguardato i crediti contributivi
maturati nell'anno 2001, per un importo complessivo di circa
5,7 miliardi di euro (di cui 0,6 miliardi riferiti all'area
agricola).
Complessivamente l'istituto previdenziale ha quindi sinora
ceduto alla SCCI circa 51,7 miliardi di euro (di cui 3,1
riferiti all'area agricola); a fronte di tale cessione la SCCI
ha corrisposto all'INPS circa 5,2 miliardi di euro, a titolo
di corrispettivo, che rappresentano, dunque, poco più del 10
per cento dell'importo complessivo dei crediti ceduti.
I crediti contributivi oggetto di cessione sono stati
posti in riscossione, salvo pochissime eccezioni, attraverso
ruoli esattoriali immediatamente esecutivi ai sensi del
decreto legislativo n. 46 del 1999.
L'operazione di cessione, cartolarizzazione e iscrizione a
ruolo ha riguardato, come accennato, anche i crediti
contributivi del settore agricolo, suscitando tuttavia forti
preoccupazioni e un certo allarme sociale tra gli agricoltori
in quanto, secondo gli stessi, le somme iscritte a ruolo e
richieste con le cartelle di pagamento sarebbero in molti casi
non dovute.
Gli esiti del nutrito contenzioso amministrativo e
giudiziario instauratosi a seguito della notifica delle
cartelle di pagamento sembrano avvalorare le preoccupazioni
degli agricoltori. L'istituto ha dovuto procedere ad emanare
numerosi provvedimenti di sgravio totale o parziale, mentre i
giudici del lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi,
hanno accolto le istanze di sospensiva presentate dagli
interessati, ravvisando un principio di fondatezza
nell'opposizione degli agricoltori.
Del resto anche l'INPS ha ritenuto necessario postergare
l'operazione di cessione ed iscrizione a ruolo dei crediti
dell'area agricola, rispetto a quella delle altre aree
produttive, con ciò esprimendo implicitamente qualche
perplessità sulla piena attendibilità della complessa
situazione contabile agricola.
La serietà della vicenda, di cui si è occupata a più
riprese anche la stampa, è confermata dalle oltre ottanta
interrogazioni parlamentari presentate sull'argomento e da due
ordini del giorno.
Peraltro le incertezze dei crediti contributivi agricoli
iscritti a ruolo appaiono verosimili considerato che la
materia relativa alla contribuzione agricola è stata
interessata, nel tempo, da una serie innumerevole di leggi,
decreti e provvedimenti vari che hanno disposto, in maniera
spesso sovrapposta, oscura e contraddittoria, aumenti
contributivi, sgravi, fiscalizzazioni, agevolazioni varie,
sospensioni, rinvii, esoneri totali o parziali, dilazioni,
condoni, ripristino di vecchie aliquote, e così via.
A ciò si aggiunga la circostanza che le funzioni in
materia di previdenza agricola e quelle connesse di
contabilizzazione e certificazione delle posizioni debitorie e
creditorie aziendali sono state acquisite dall'INPS solo
relativamente di recente, a seguito della soppressione del
Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), con tutte le
difficoltà e complessità connesse a siffatto passaggio
(diversità dei sistemi informatici, delle procedure,
eccetera).
Nella descritta situazione, l'INPS e la SCCI sono riusciti
a riscuotere solo in minima parte i crediti contributivi
agricoli iscritti a ruolo, a causa principalmente del nutrito
contenzioso che si è instaurato e delle ordinanze di
sospensiva concesse dai giudici agli agricoltori interessati.
E la situazione non sembra destinata a chiarirsi in tempi
ragionevoli.
Di qui la presente proposta di legge che mira, da un lato,
ad evitare agli agricoltori, attraverso il pagamento di una
somma equa, di subire atti esecutivi e l'espropriazione
dell'azienda e, dall'altro, a garantire all'INPS, alla SCCI e
ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari emessi a seguito
della cartolarizzazione, di percepire, in tempi rapidi, somme
non inferiori alle loro aspettative e altrimenti difficilmente
esigibili.
A tale fine il comma 1 dell'articolo 1 prevede che i
datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi
dell'agricoltura possano definire i carichi inclusi in ruoli
emessi dall'INPS entro il 31 dicembre 2002 con il pagamento di
una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo,
oltre le eventuali spese di esecuzione. Si tratta di una somma
(25 per cento) che consente di coprire abbondantemente
l'anticipazione del prezzo (circa il 10 per cento) pagato
dalla SCCI all'lNPS, e quindi di assicurare largamente il
rimborso del capitale e delle cedole in possesso degli
obbligazionisti. Non solo, la percentuale è tale che anche
l'INPS avrà la possibilità di percepire ulteriori somme dopo
il soddisfacimento della SCCI degli obbligazionisti e dei
concessionari per la riscossione.
Il comma 2 prevede che la definizione del carico iscritto
a ruolo comporti la rinuncia a qualunque forma di
contestazione in merito alla sussistenza e alla entità delle
somme iscritte a ruolo e la conseguente estinzione degli
eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti.
Ciò all'evidente fine di eliminare il nutrito contenzioso
pendente ed escludere qualsiasi rideterminazione degli importi
dovuti. In sostanza, l'adesione alla definizione dei carichi
implica l'accettazione incondizionata dell'entità della somma
iscritta a ruolo.
Il comma 3 impone ai concessionari di informare i
contribuenti interessati della possibilità di definire i
carichi di ruolo pregressi mediante sottoscrizione di apposito
atto entro il 31 dicembre 2003. Il pagamento può avvenire in
unica soluzione entro la predetta data o in due soluzioni di
pari importo di cui la prima entro il 31 dicembre 2003 e la
seconda entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari è
riconosciuto un aggio del 4 per cento sulle somme riscosse.
Il comma 4, infine, demanda al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di definire, con apposito provvedimento, il
modello di adesione alla definizione e la disciplina delle
relative rendicontazioni.
L'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore della
legge.