XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4140




        Onorevoli Colleghi! - L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo l3 della legge n. 448 del 1998, ha provveduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 2001 ad un società per azioni appositamente costituita: la Società cartolarizzazione crediti INPS (SCCI).
        L'operazione è stata perfezionata in tre tranche: la prima ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno 1999 e precedenti, per un importo complessivo di circa 41 miliardi di euro (di cui 2,5 miliardi riferiti all'area agricola); la seconda ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno 2000, per un importo complessivo di circa 5 miliardi di euro (di cui 0,5 miliardi riferiti all'area agricola); la terza ha riguardato i crediti contributivi maturati nell'anno 2001, per un importo complessivo di circa 5,7 miliardi di euro (di cui 0,6 miliardi riferiti all'area agricola).
        Complessivamente l'istituto previdenziale ha quindi sinora ceduto alla SCCI circa 51,7 miliardi di euro (di cui 3,1 riferiti all'area agricola); a fronte di tale cessione la SCCI ha corrisposto all'INPS circa 5,2 miliardi di euro, a titolo di corrispettivo, che rappresentano, dunque, poco più del 10 per cento dell'importo complessivo dei crediti ceduti.
        I crediti contributivi oggetto di cessione sono stati posti in riscossione, salvo pochissime eccezioni, attraverso ruoli esattoriali immediatamente esecutivi ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999.
        L'operazione di cessione, cartolarizzazione e iscrizione a ruolo ha riguardato, come accennato, anche i crediti contributivi del settore agricolo, suscitando tuttavia forti preoccupazioni e un certo allarme sociale tra gli agricoltori in quanto, secondo gli stessi, le somme iscritte a ruolo e richieste con le cartelle di pagamento sarebbero in molti casi non dovute.
        Gli esiti del nutrito contenzioso amministrativo e giudiziario instauratosi a seguito della notifica delle cartelle di pagamento sembrano avvalorare le preoccupazioni degli agricoltori. L'istituto ha dovuto procedere ad emanare numerosi provvedimenti di sgravio totale o parziale, mentre i giudici del lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno accolto le istanze di sospensiva presentate dagli interessati, ravvisando un principio di fondatezza nell'opposizione degli agricoltori.
        Del resto anche l'INPS ha ritenuto necessario postergare l'operazione di cessione ed iscrizione a ruolo dei crediti dell'area agricola, rispetto a quella delle altre aree produttive, con ciò esprimendo implicitamente qualche perplessità sulla piena attendibilità della complessa situazione contabile agricola.
        La serietà della vicenda, di cui si è occupata a più riprese anche la stampa, è confermata dalle oltre ottanta interrogazioni parlamentari presentate sull'argomento e da due ordini del giorno.
        Peraltro le incertezze dei crediti contributivi agricoli iscritti a ruolo appaiono verosimili considerato che la materia relativa alla contribuzione agricola è stata interessata, nel tempo, da una serie innumerevole di leggi, decreti e provvedimenti vari che hanno disposto, in maniera spesso sovrapposta, oscura e contraddittoria, aumenti contributivi, sgravi, fiscalizzazioni, agevolazioni varie, sospensioni, rinvii, esoneri totali o parziali, dilazioni, condoni, ripristino di vecchie aliquote, e così via.
        A ciò si aggiunga la circostanza che le funzioni in materia di previdenza agricola e quelle connesse di contabilizzazione e certificazione delle posizioni debitorie e creditorie aziendali sono state acquisite dall'INPS solo relativamente di recente, a seguito della soppressione del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), con tutte le difficoltà e complessità connesse a siffatto passaggio (diversità dei sistemi informatici, delle procedure, eccetera).
        Nella descritta situazione, l'INPS e la SCCI sono riusciti a riscuotere solo in minima parte i crediti contributivi agricoli iscritti a ruolo, a causa principalmente del nutrito contenzioso che si è instaurato e delle ordinanze di sospensiva concesse dai giudici agli agricoltori interessati. E la situazione non sembra destinata a chiarirsi in tempi ragionevoli.
        Di qui la presente proposta di legge che mira, da un lato, ad evitare agli agricoltori, attraverso il pagamento di una somma equa, di subire atti esecutivi e l'espropriazione dell'azienda e, dall'altro, a garantire all'INPS, alla SCCI e ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari emessi a seguito della cartolarizzazione, di percepire, in tempi rapidi, somme non inferiori alle loro aspettative e altrimenti difficilmente esigibili.
        A tale fine il comma 1 dell'articolo 1 prevede che i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi dell'agricoltura possano definire i carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS entro il 31 dicembre 2002 con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo, oltre le eventuali spese di esecuzione. Si tratta di una somma (25 per cento) che consente di coprire abbondantemente l'anticipazione del prezzo (circa il 10 per cento) pagato dalla SCCI all'lNPS, e quindi di assicurare largamente il rimborso del capitale e delle cedole in possesso degli obbligazionisti. Non solo, la percentuale è tale che anche l'INPS avrà la possibilità di percepire ulteriori somme dopo il soddisfacimento della SCCI degli obbligazionisti e dei concessionari per la riscossione.
        Il comma 2 prevede che la definizione del carico iscritto a ruolo comporti la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza e alla entità delle somme iscritte a ruolo e la conseguente estinzione degli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari pendenti. Ciò all'evidente fine di eliminare il nutrito contenzioso pendente ed escludere qualsiasi rideterminazione degli importi dovuti. In sostanza, l'adesione alla definizione dei carichi implica l'accettazione incondizionata dell'entità della somma iscritta a ruolo.
        Il comma 3 impone ai concessionari di informare i contribuenti interessati della possibilità di definire i carichi di ruolo pregressi mediante sottoscrizione di apposito atto entro il 31 dicembre 2003. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro la predetta data o in due soluzioni di pari importo di cui la prima entro il 31 dicembre 2003 e la seconda entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari è riconosciuto un aggio del 4 per cento sulle somme riscosse.
        Il comma 4, infine, demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di definire, con apposito provvedimento, il modello di adesione alla definizione e la disciplina delle relative rendicontazioni.
        L'articolo 2 fissa la data di entrata in vigore della legge.




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