XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4140




PROPOSTA DI LEGGE


Art 1.

        1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
        2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza e alla entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 dicembre 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme riscosse.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.


Art 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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