XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4140
PROPOSTA DI LEGGE
Art 1.
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi
dall'INPS e affidati ai concessionari del servizio nazionale
della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli
che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo
13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, i datori di lavoro agricolo e i lavoratori
autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza
corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una
somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e
delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per
le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente
effettuate dallo stesso.
2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a
qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza e
alla entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente
estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali
pendenti.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i concessionari informano i debitori di cui al
comma 1 che, entro il 31 dicembre 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della
facoltà attribuita dal comma 1, versando contestualmente
almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1. Il
residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2004. Ai
concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento sulle somme
riscosse.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al
comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme
pagate dai debitori, di riversamento da parte dei
concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di
invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei
rapporti contabili connessi all'operazione.
Art 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.