XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4137




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende attribuire agli avvocati e ai dottori commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali, alcune funzioni già attribuite ai notai, ovvero quelle concernenti la levata del protesto di cambiali e assegni bancari.
        E', inoltre, attribuita agli avvocati e ai dottori commercialisti, in concorrenza con i notai, la funzione relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli. L'esigenza avvertita, e che la proposta di legge intende soddisfare, è quella di diminuire le funzioni dei notai oggi diventate eccessive; i compiti di questi ultimi, infatti, sono progressivamente aumentati nel corso degli anni. Tuttavia, al progressivo aumento delle funzioni notarili, non si è accompagnato un significativo aumento del numero dei notai.
        Si tratta, infatti, di un numero basso soprattutto se lo si rapporta allo sviluppo dell'economia, all'aumento della popolazione, all'incremento dei traffici giuridici. Ciononostante, è necessario che i cittadini e gli operatori economici possano contare su un sistema efficiente che garantisca risposte rapide alle proprie esigenze. E' necessario, quindi, rivedere le norme che disciplinano i criteri per stabilire il numero dei notai, anche con per adeguarlo ai tempi ed alle mutate esigenze della società. L'obiettivo di una maggiore efficienza complessiva del sistema è perseguito, oltre che mediante un aumento del numero dei notai, anche con l'attribuzione di alcuni compiti già ad essi assegnati agli avvocati e ai dottori commercialisti, obiettivo conseguibile attraverso la modificazione sia di una serie di norme dell'ordinamento professionale del notariato sia di alcune leggi che disciplinano siffatte funzioni.
        L'articolo 1, modificando l'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, interviene sui parametri stabiliti per la determinazione del numero dei notai. La scelta di attribuire funzioni oggi svolte esclusivamente dai notai anche agli avvocati e ai dottori commercialisti è determinata dal fatto che si è convinti delle capacità e della preparazione dell'attuale classe forense e dei dottori commercialisti.
        L'articolo 2 attribuisce alcune funzioni oggi svolte dai notai agli avvocati che possono, pertanto, levare protesto per gli assegni bancari e le cambiali. L'articolo 3 dispone, allo stesso modo, che anche i dottori commercialisti possono esercitare le funzioni di levata di protesto per gli assegni bancari e le cambiali.
        Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. l736, e alla legge 12 giugno 1973, n. 349.




Frontespizio Testo articoli