XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4137
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende attribuire agli avvocati e ai dottori commercialisti
iscritti ai rispettivi albi professionali, alcune funzioni già
attribuite ai notai, ovvero quelle concernenti la levata del
protesto di cambiali e assegni bancari.
E', inoltre, attribuita agli avvocati e ai dottori
commercialisti, in concorrenza con i notai, la funzione
relativa all'autenticazione degli atti aventi ad oggetto
autoveicoli. L'esigenza avvertita, e che la proposta di legge
intende soddisfare, è quella di diminuire le funzioni dei
notai oggi diventate eccessive; i compiti di questi ultimi,
infatti, sono progressivamente aumentati nel corso degli anni.
Tuttavia, al progressivo aumento delle funzioni notarili, non
si è accompagnato un significativo aumento del numero dei
notai.
Si tratta, infatti, di un numero basso soprattutto se lo
si rapporta allo sviluppo dell'economia, all'aumento della
popolazione, all'incremento dei traffici giuridici.
Ciononostante, è necessario che i cittadini e gli operatori
economici possano contare su un sistema efficiente che
garantisca risposte rapide alle proprie esigenze. E'
necessario, quindi, rivedere le norme che disciplinano i
criteri per stabilire il numero dei notai, anche con per
adeguarlo ai tempi ed alle mutate esigenze della società.
L'obiettivo di una maggiore efficienza complessiva del sistema
è perseguito, oltre che mediante un aumento del numero dei
notai, anche con l'attribuzione di alcuni compiti già ad essi
assegnati agli avvocati e ai dottori commercialisti, obiettivo
conseguibile attraverso la modificazione sia di una serie di
norme dell'ordinamento professionale del notariato sia di
alcune leggi che disciplinano siffatte funzioni.
L'articolo 1, modificando l'articolo 4 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, interviene sui parametri stabiliti per
la determinazione del numero dei notai. La scelta di
attribuire funzioni oggi svolte esclusivamente dai notai anche
agli avvocati e ai dottori commercialisti è determinata dal
fatto che si è convinti delle capacità e della preparazione
dell'attuale classe forense e dei dottori commercialisti.
L'articolo 2 attribuisce alcune funzioni oggi svolte dai
notai agli avvocati che possono, pertanto, levare protesto per
gli assegni bancari e le cambiali. L'articolo 3 dispone, allo
stesso modo, che anche i dottori commercialisti possono
esercitare le funzioni di levata di protesto per gli assegni
bancari e le cambiali.
Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono modifiche al regio decreto
14 dicembre 1933, n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. l736, e alla legge 12 giugno 1973, n. 349.