XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4137




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 4 della legge
16 febbraio 1913 n. 89).

        1. L'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, sentiti i consigli notarili e le corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione e prevedendo che di norma ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno sei mila abitanti e un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50 mila euro di onorari professionali.
            2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con le modalità di cui al medesimo comma 1 e può essere modificato parzialmente anche entro un termine più breve, qualora, se ne presenti la necessità".


Art. 2.

(Funzioni degli avvocati).

        1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

        "Art. 4-bis. 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
            2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
            3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

        Art. 4-ter. 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
            2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.
            3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.
            4. L'avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
            5. L'avvocato che procede all'adempimento di autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.
            6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
            7. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale forense e sono approvati dal Ministro della giustizia".


Art. 3.

(Funzioni dei dottori commercialisti).

        1. Dopo l'articolo 1 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. (Funzioni dei dottori commercialisti). 1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
            2. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.
            3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.
            4. I dottori commercialisti iscritti all'albo professionale possono procedere all'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.
            5. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 devono farne domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.
            6. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 4.
            7. Il dottore commercialista nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
            8. Il dottore commercialista che procede all'adempimento dell'autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso delegato.
            9. Il repertorio di cui al comma 8 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
            10. I criteri per la determinazione dei diritti e degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e sono approvati dal Ministro della giustizia".

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto
14 dicembre 1933, n. 1669).

        1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:


                a) all'articolo 68:


                1) al primo comma, le parole: "notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";


                2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

                b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

                c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

                d) all'articolo 73, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti".


Art. 5.

(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736).

        1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 60:

                1) al primo comma, le parole: "da un notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";
                2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

                b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

                c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

                d) all'articolo 65, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti".


Art. 6.

(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della
legge 12 giugno 1973, n. 349).

        1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: "notaio," è sostituita dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

                b) all'articolo 2:

                1) al primo comma, le parole: "il notaio" sono sostituite dalle seguenti: "l'avvocato, il dottore commercialista";

                2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

                3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "Il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista";
                c) all'articolo 3:

                1) al primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

                2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, ciascun dottore commercialista";

                3) al terzo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

                4) al quarto comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

                d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista" e la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

                e) all'articolo 6, le parole: "un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "un avvocato, dottore commercialista";

                f) all'articolo 7:

                1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono sostituite dalle seguenti: "Agli avvocati, ai dottori commercialisti";

                2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

                3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

                "Per ciascun titolo protestato, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo";

                g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

            "In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
            La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti";

                h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

            "Art. 13 (Annotazione dei protesti in repertorio speciale)- 1. L'annotazione dei protesti cambiari è effettuata dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.

            2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia".



Frontespizio Relazione