XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4137
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 4 della legge
16 febbraio 1913 n. 89).
1. L'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. 1. Il numero e la residenza dei notai per
ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della
giustizia emanato, sentiti i consigli notarili e le corti
d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità
degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione e prevedendo che di norma ad ogni posto notarile
corrisponda una popolazione di almeno sei mila abitanti e un
reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni,
di almeno 50 mila euro di onorari professionali.
2. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato ogni
cinque anni con le modalità di cui al medesimo comma 1 e può
essere modificato parzialmente anche entro un termine più
breve, qualora, se ne presenti la necessità".
Art. 2.
(Funzioni degli avvocati).
1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono
inseriti i seguenti:
"Art. 4-bis. 1. Gli avvocati iscritti all'albo
professionale possono levare il protesto di cambiali e di
assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale
tenuto dal Consiglio dell'ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al
Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per
almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle
corti d'appello e ai tribunali.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente
alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di
cui al comma 1.
Art. 4-ter. 1. Gli avvocati iscritti all'albo
professionale possono procedere all'autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la
costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché
siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell'ordine.
2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 1 devono farne domanda al
Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per
almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle
corti d'appello e ai tribunali.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente
alla revisione e pubblicazione dell'elenco speciale di cui al
comma 1.
4. L'avvocato nel compimento degli atti previsti dal
presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di
pubblico ufficiale.
5. L'avvocato che procede all'adempimento di
autenticazione deve annotare l'avvenuta autenticazione in un
repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun
foglio dal presidente del Consiglio dell'ordine
territorialmente competente o da un consigliere dallo stesso
delegato.
6. Il repertorio di cui al comma 5 è tenuto e le
relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le
forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
7. I criteri per la determinazione dei diritti e
degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni
due anni con deliberazione del Consiglio nazionale forense e
sono approvati dal Ministro della giustizia".
Art. 3.
(Funzioni dei dottori commercialisti).
1. Dopo l'articolo 1 dell'ordinamento della professione di
dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, è inserito il
seguente:
"Art. 1-bis. (Funzioni dei dottori commercialisti).
1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono
levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano
iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell'ordine.
2. I dottori commercialisti che aspirano
all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono farne
domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere
esercitato la professione per almeno cinque anni.
3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente
alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di
cui al comma 1.
4. I dottori commercialisti iscritti all'albo
professionale possono procedere all'autenticazione degli atti
e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione e la
costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli, purché
siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell'ordine.
5. I dottori commercialisti che aspirano
all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 devono farne
domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere
esercitato la professione per almeno cinque anni.
6. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente
alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di
cui al comma 4.
7. Il dottore commercialista nel compimento degli
atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli
effetti la qualifica di pubblico ufficiale.
8. Il dottore commercialista che procede
all'adempimento dell'autenticazione deve annotare l'avvenuta
autenticazione in un repertorio speciale, debitamente numerato
e firmato in ciascun foglio dal presidente del Consiglio
dell'ordine territorialmente competente o da un consigliere
dallo stesso delegato.
9. Il repertorio di cui al comma 8 è tenuto e le
relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le
forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
10. I criteri per la determinazione dei diritti e
degli onorari dovuti per l'autenticazione sono stabiliti ogni
due anni con deliberazione del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e sono approvati dal Ministro della
giustizia".
Art. 4.
(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto
14 dicembre 1933, n. 1669).
1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 68:
1) al primo comma, le parole: "notaro o" sono
sostituite dalle seguenti: "avvocato o da un dottore
commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";
2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita
dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";
b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo,
le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'avvocato, dal dottore commercialista,";
c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le
parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'avvocato, del dottore commercialista,";
d) all'articolo 73, primo comma, le parole: "I
notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i
dottori commercialisti".
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto
21 dicembre 1933, n. 1736).
1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 60:
1) al primo comma, le parole: "da un notaro o" sono
sostituite dalle seguenti: "da un avvocato o da un dottore
commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";
2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita
dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";
b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo,
le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'avvocato, dal dottore commercialista,";
c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le
parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'avvocato, del dottore commercialista,";
d) all'articolo 65, primo comma, le parole: "I
notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i
dottori commercialisti".
Art. 6.
(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della
legge 12 giugno 1973, n. 349).
1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la
parola: "notaio," è sostituita dalle seguenti: "dall'avvocato,
dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto
ovvero";
b) all'articolo 2:
1) al primo comma, le parole: "il notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "l'avvocato, il dottore
commercialista";
2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore
commercialista";
3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del
notaio" sono sostituite dalle seguenti: "Il presentatore
dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista";
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole: "del notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore
commercialista";
2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita
dalle seguenti: "avvocato, ciascun dottore commercialista";
3) al terzo comma, la parola: "notaio" è sostituita
dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";
4) al quarto comma, le parole: "del notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore
commercialista";
d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "del
notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, il
presentatore del dottore commercialista" e la parola: "notaio"
è sostituita dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore
commercialista";
e) all'articolo 6, le parole: "un notaio" sono
sostituite dalle seguenti: "un avvocato, dottore
commercialista";
f) all'articolo 7:
1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono
sostituite dalle seguenti: "Agli avvocati, ai dottori
commercialisti";
2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita
dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";
3) il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Per ciascun titolo protestato, l'avvocato o il
dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive
Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del
venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi
del presente articolo";
g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono
sostituiti dai seguenti:
"In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il
presidente della corte d'appello, o il presidente del
tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di
credito, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori
commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i
rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute
presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento,
determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli
avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali
giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La ripartizione, nell'ambito della categoria degli
avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa
tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli
avvocati e dei dottori commercialisti";
h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Annotazione dei protesti in repertorio
speciale)- 1. L'annotazione dei protesti cambiari è
effettuata dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un
repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun
foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente
competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.
2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto
e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità
e le forme stabilite con decreto del Ministro della
giustizia".