XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4136




        Onorevoli Colleghi! - La riforma dei servizi pubblici locali introdotta dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è stata oggetto di numerose riserve e perplessità.
        Oltre ai dubbi sollevati circa la permanenza in capo allo Stato, all'atto di approvazione della legge, della potestà legislativa in materia di servizi pubblici locali, nel merito, tali riserve si sono concentrate lungo quattro direttrici, così riassumibili:

            I) contrasto, confermato dal procedimento d'infrazione attivato dalla Commissione europea, con i princìpi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione concorrenziale dei servizi, laddove viene consentito: 1) agli enti locali di affidare in maniera diretta un contratto d'appalto o di concessione avente ad oggetto il servizio di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà delle stesse amministrazioni, qualora tale gestione sia separata dall'attività di erogazione del servizio di rilevanza industriale; 2) un regime derogatorio ai princìpi della concorrenza in materia di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale e nel settore del servizio idrico integrato; 3) una sproporzionata durata transitoria degli affidamenti diretti effettuati in passato in violazione del diritto comunitario;

            II) antieconomica disarticolazione dei processi produttivi di erogazione proprio di quei servizi che si definiscono "industriali", soprattutto nella parte in cui vengono create artificiosamente le premesse, valide peraltro per le sole realtà pubbliche, per una forzosa (se tale non fosse, non vi sarebbe infatti una novità rispetto alla precedente disciplina) scissione fra proprietà e gestione delle reti e degli impianti, a loro volta separate dall'erogazione del servizio all'utenza. Tutto ciò, con complicati e costosi meccanismi di subentro fra i vari gestori, disincentivanti politiche di investimento di lungo periodo;

            III) eccessiva rigidità normativa, con conseguente compressione del ruolo operativo degli enti locali, soprattutto con riferimento a servizi che, in quanto locali, possono, per definizione, presentarsi in modo strutturalmente differente da luogo a luogo. Svilimento dei margini operativi degli enti locali, messo in atto in un contesto costituzionale caratterizzato, per converso, dal principio di sussidiarietà verticale;

            IV) incompletezza e incertezza dell'intero articolato normativo, laddove parti fondamentali di disciplina della materia (quali l'individuazione stessa dei servizi aventi rilevanza industriale, ovvero la definizione del periodo transitorio) vengono demandate a futuri atti regolamentari, ad oggi non ancora emanati e, in ogni caso, a loro volta, quasi certamente in odore di illegittimità costituzionale, alla luce della nuova formulazione del titolo V della seconda parte della Costituzione.

        Si tratta di critiche complessivamente più che condivisibili, che hanno trovato, peraltro, conferma nella realtà.
        La riforma generale dei servizi pubblici locali rimane, infatti, o non attuata, ovvero applicata, sia dagli operatori che dalla giurisprudenza, con soluzioni diametralmente opposte di fronte a casi pressoché identici, introducendo in tal guisa una spirale di incertezza, anche all'interno delle singole normative di settore, esiziale soprattutto per le imprese e per i relativi piani di sviluppo.
        Posta la necessità di rivedere al più presto la vigente disciplina dei servizi pubblici locali, riteniamo tuttavia che le proposte di modifica della materia, introdotte nella legge delega sull'ambiente approvata dal Senato della Repubblica (atto Senato n. 1753), pur migliorative dell'attuale assetto normativo, contengano non di meno ancora alcuni elementi di criticità, tutt'altro che secondari.
        Anche per tale ragione, proponiamo quindi un diverso ed autonomo modello di riforma della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, articolato nella presente proposta di legge.
        Tale modello si basa su due princìpi fondamentali, uno di ordine gestionale, l'altro macro-economico, all'apparenza semplici e lineari, e tuttavia fino ad oggi trascurati o non interamente esplicitati.
        Un primo principio è quello che parte dalla constatazione basilare per cui il proprietario di un bene debba anche avere il diritto di usarlo e di gestirlo, e che l'utilizzo di un bene da parte del legittimo proprietario non incida in alcun modo sui princìpi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali e dei servizi. E che, anzi, se mai, il diritto del proprietario di utilizzare il proprio bene sia il presupposto necessario per la libera circolazione comunitaria dei capitali e dei servizi. Dire il contrario significherebbe svuotare di ogni contenuto il diritto di proprietà, sul quale si reggono le fondamenta stesse delle economie di mercato.
        Significherebbe, inoltre, misconoscere un altro dato fondamentale, più volte sperimentato: e cioè che la gestione più efficace ed efficiente di un bene è sempre quella effettuata dal suo legittimo proprietario.
        Se, quindi, non può essere contestato in alcun modo al proprietario il diritto di gestire il proprio bene, senza limiti di tempo, è però altrettanto vero che non tutto può essere oggetto di proprietà.
        Nel campo dei servizi pubblici locali, il concetto di proprietà non può infatti essere invocato con riferimento alla platea degli utenti, complessivamente e singolarmente considerati, sui quali nessuno potrà, dunque, vantare diritti di primazia o esclusiva.
        Dove possibile, ovverosia nella maggior parte dei casi pratici, erogazione del servizio all'utenza e gestione delle reti e degli impianti funzionali a tale erogazione vanno quindi separati e assoggettati a regimi normativi differenti, nonché conseguenti con le premesse appena enunciate.
            Ergo, in caso di separazione, si propone che, fatte salve le specifiche discipline di settore, l'attività di erogazione del servizio venga assegnata tramite periodici meccanismi competitivi ad evidenza pubblica, mentre la gestione, ordinaria e straordinaria, delle reti e degli impianti spetti, indipendentemente dalla natura pubblica, privata o mista, ai proprietari degli stessi, senza scadenze temporali o periodi di transizione né costrizioni ad affidare tale attività a soggetti terzi.
        Nel presente progetto di legge, tale impianto di organizzazione dei servizi pubblici locali trova il proprio riscontro:

            nel comma 3, primo periodo (gestione delle reti) e nel comma 5, primo periodo (erogazione dei servizi) dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 2 della proposta di legge;

            nell'articolo 1, (che novella l'articolo 112 del citato testo unico) laddove vengono fatte salve le "espresse" discipline di settore, intendendo quindi le nuove disposizioni proposte, applicabili ogniqualvolta la singola disciplina settoriale manchi, ovvero lasci incompleto qualche profilo della materia di competenza.

        L'esercizio del diritto di proprietà non è a scadenza e, come detto, finché gestisce il proprio bene, il proprietario non viola nessuna norma in tema di concorrenza, così come non esiste (altrimenti saremmo fuori da un'economia di mercato) nessun altra imposizione comunitaria che vieti al proprietario di utilizzare e gestire il proprio bene.
        Alla luce di ciò, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del testo novellato del citato articolo 113, il proprietario dovrà quindi applicare la normativa concorrenziale, comunitaria e nazionale, in materia di concessioni o appalti pubblici di lavori o di servizi solo ed esclusivamente nei casi in cui, per l'attività di gestione delle proprie reti e dei propri impianti, intenda avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi di tale normativa, e solo ed esclusivamente quando intenda affidare ad altri il proprio diritto alla gestione e allo sfruttamento del bene.
        Così come congegnato, con l'obbligo, cioè, di applicazione della normativa di derivazione comunitaria in materia di concessioni o di appalti pubblici solo laddove il proprietario "intenda avvalersi (...) di soggetti terzi ai sensi di tale normativa", l'ultimo periodo del citato comma 3 esclude quindi l'applicazione della disciplina concorrenziale in tutti quei casi di cosiddetto "affidamento" o delegazione "in house" della gestione del bene da parte del proprietario. Laddove, cioè, fra proprietario e gestore non esista, in concreto, un effettivo rapporto di terzietà, essendo tale gestore uno strumento operativo nel dominio assoluto del proprietario, alla stregua di un organo indiretto, sebbene costituito come entità distinta da questi in termini meramente formali.
        La formulazione dell'ultimo periodo del comma 3 non introduce, peraltro, nulla di nuovo per i soggetti pubblici.
        Sulla base del principio di parità di trattamento, considerata altresì la definizione delle reti e degli impianti quali beni in ogni caso "di interesse pubblico" (novellato articolo 113, comma 1), riteniamo tuttavia che, nei casi in cui sia oggettivamente applicabile, la normativa in materia di concessioni o di appalti pubblici vada applicata da tutti i proprietari interessati, siano essi pubblici, privati ovvero misti.
        Visto il carattere strategico delle reti e degli impianti in oggetto, costituenti, come detto, beni di interesse pubblico, si condivide con la normativa vigente la scelta volta ad impedire agli enti locali di cedere l'intera proprietà di tali asset (novellato articolo 113, comma 1).
        In forza del comma 3, secondo periodo, della versione novellata dell'articolo 113, al pari di chiunque altro, gli enti locali potranno conferire il proprio patrimonio impiantistico e reticolare ad apposite società. Dette società gestiranno, tuttavia, i beni conferiti in quanto proprietarie degli stessi, quindi, di nuovo, senza limiti temporali e senza il bisogno di alcun tipo di affidamento, eliminando così una volta per tutte l'equivoco, insito nella normativa vigente, per cui l'eventuale impresa pubblica proprietaria delle reti debba gestire tali beni in virtù di un affidamento, ancorché diretto, e non invece come normale conseguenza del diritto di proprietà. Eliminando, in pari tempo, le censure comunitarie su tali affidamenti diretti, in quanto lesivi dei princìpi comunitari in materia di libera circolazione dei capitali e dei servizi.
        Per ottemperare all'obbligo di non cedere l'intera proprietà delle proprie reti e dei propri impianti, è peraltro necessario che gli enti locali conferiscano tale proprietà a società di capitali interamente pubbliche ovvero a capitale pubblico necessariamente maggioritario, il cui socio di minoranza sia scelto con procedura aperta e ad evidenza pubblica (così, infatti, prevede il comma 3, secondo periodo, del novellato articolo 113).
        Qualora gli enti locali abbiano peraltro già provveduto a conferire il proprio patrimonio impiantistico e reticolare a società a capitale pubblico maggioritario, per essi il divieto di cedere l'intera proprietà delle infrastrutture non potrà che tradursi nell'obbligo di mantenere l'attuale pacchetto azionario di maggioranza.
        In regime di separazione fra erogazione del servizio e gestione delle reti e degli impianti, per tutti i proprietari delle infrastrutture (nonché per i gestori di queste, laddove eventualmente diversi dai titolari) dovrà invece valere l'obbligo, sancito dal comma 4 della nuova versione dell'articolo 113, di garantire l'accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture medesime, a ciascun soggetto legittimato all'erogazione del servizio necessitante della rete o dell'impianto (per esempio, l'accesso all'inceneritore, all'incaricato della raccolta e dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani).
        La remunerazione dell'attività di gestione delle reti e degli impianti sarà stabilita dalla competente Autorità di settore, ove prevista, ovvero dagli enti locali, sulla base di criteri e parametri da stabilire con legge regionale.
        Per rendere meglio applicabile il menzionato regime di separazione, tutte le società proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali, dovranno inoltre effettuare la separazione societaria della gestione di tali beni dall'attività di erogazione dei servizi eventualmente svolta.
        In sintonia con la normativa vigente, l'obbligo di separazione societaria rimane escluso per le società quotate o quotande (entro il 2004), così come per esse continuerà a non operare il divieto per i soci pubblici di perdere la maggioranza del pacchetto azionario.
        L'obbligo di separazione societaria e le deroghe relative alle società quotate o quotande trovano la loro collocazione nell'articolo 6 della presente proposta di legge, laddove vengono riscritti e semplificati, rispettivamente, i commi 9 e 11 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
        Dando l'accesso (nei limiti delle relative capacità) a chiunque intenda accedervi, i proprietari di un albergo o di un cinema hanno il diritto di gestirli, fino a quando non decidono di affittarne ad altri la gestione.
        Parimenti, la gestione delle reti e degli impianti da parte del legittimo proprietario deve esulare dall'applicazione di qualsiasi periodo transitorio, e dai conseguenti problemi di subentro fra gestori entranti e uscenti.
        Già oggi, in base alla normativa vigente, le società a capitale privato possono, in quanto tali, gestire sine die le proprie reti e i propri impianti, in una corretta ottica di investimenti anche di lunghissimo periodo.
        Laddove si fosse prevista una scadenza per tale gestione, si sarebbe infatti configurato né più e né meno che un malcelato provvedimento legislativo di esproprio (non essendo altrimenti possibile chiedere ad un privato di far gestire il proprio bene da un altro).
        Tale regola, giustamente valida per i proprietari privati, va quindi semplicemente estesa a tutti i proprietari, indipendentemente dalla (mutevole) composizione del loro capitale sociale sgombrando ancora una volta il campo, come detto, dall'erroneo convincimento fatto proprio dall'articolo 35 della citata legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), per cui l'eventuale impresa pubblica proprietaria delle reti e degli impianti debba gestire tali beni in virtù di un affidamento, e non invece come normale conseguenza di un diritto spettante senza limiti di tempo a ciascun proprietario.
        Ricondurre il tema della gestione delle reti e degli impianti nell'ambito dell'esercizio del diritto di proprietà permette non solo il superamento delle legittime obiezioni facenti leva sul mancato rispetto delle normative comunitarie e sull'artificiosa proliferazione dei soggetti coinvolti nella gestione dei vari servizi. Tale impostazione permette altresì un approccio più flessibile e una conseguente valorizzazione del ruolo operativo degli enti locali.
        Sulla base del comma 5 (secondo periodo) del novellato articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali, all'atto di adempire l'obbligo di affidare tramite gara l'attività di erogazione del servizio, potranno infatti accorpare a tale affidamento una parte ovvero l'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.
        La selezione tramite gara singola, del gestore unico di reti e servizio, sarà praticabile con riferimento all'eventuale gestione delle reti e degli impianti di proprietà degli enti locali, non essendo ovviamente possibile per gli stessi enti (salvo esproprio) affidare, unitamente all'erogazione del servizio, la gestione di un impianto appartenente invece ad altri.
        La gestione di reti e servizio da parte di un solo soggetto può tuttavia presentare una controindicazione, nei casi in cui l'erogazione del servizio sia svolta (o possa essere potenzialmente svolta) anche da altri operatori concorrenti, i quali potrebbero essere quindi surrettiziamente discriminati nell'esercizio del diritto di libero accesso ai network.
        Per tale ragione, la gestione "monosoggettiva" di reti e servizio non dovrà quindi essere vietata dalle normative di settore e gli enti locali dovranno comunque dimostrarne la convenienza economica.
        Qualora sia economicamente più vantaggioso, rimane inoltre consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo (novellato articolo 113, comma 8).
        Rispetto alla vigente disciplina, la riforma che si propone contiene un ulteriore e importante elemento di valorizzazione del ruolo degli enti locali. Il comma 2 dell'articolo 113 riformulato consente infatti loro, in assenza di specifiche discipline di settore, l'individuazione di tutti i possibili casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti possa essere separata da quella di erogazione del relativo servizio.
        Essendo, nei termini descritti, la gestione delle reti e degli impianti un diritto spettante senza limiti di tempo a ciascun proprietario di tali beni, la vigenza di un periodo transitorio non potrà quindi che riguardare gli affidamenti e le concessioni in essere concernenti:

            1) le attività di erogazione dei servizi separate dalla gestione delle reti e degli impianti;

            2) le attività di erogazione dei servizi non necessitanti di tali infrastrutture;

            3) le rare e residuali attività di erogazione dei servizi non separabili dalla gestione delle reti.

        In tale senso, esulano quindi dal periodo transitorio i descritti casi di gestione "in house" degli impianti e dei network di proprietà degli enti locali, così come non vi sono comprese le eventuali attività di gestione delle reti e degli impianti affidate a soggetti terzi dalle amministrazioni proprietarie dei menzionati asset.
        In quanto attinenti alla gestione di un bene immobile strumentale, di proprietà pubblica, tali attività riguardano infatti la materia ordinaria degli appalti pubblici di servizi e/o lavori, non già quella della gestione di un servizio pubblico locale.
        Né più e né meno di come non costituisce servizio pubblico locale, bensì un servizio rivolto alla pubblica amministrazione, l'attività di manutenzione di una strada comunale, di un parco pubblico ovvero il mantenimento in efficienza dell'impianto di illuminazione pubblica o la mera gestione di uno stabile adibito a casa di cura per anziani.
        In altre parole, se la gestione della rete rimane in via di principio in capo al legittimo proprietario, non ha senso pratico interrompere, prevedere un periodo di transizione per gli eventuali appalti in essere, i quali costituiscono una delle modalità attraverso cui il proprietario ha concretamente attuato il proprio diritto alla gestione.
        Per converso, devono invece rientrare nel periodo transitorio le eventuali gestioni, in economia ovvero "in house", di qualsiasi attività di erogazione dei servizi, rispetto alle quali, nemmeno le amministrazioni possono vantare diritti di gestione analoghi a quello insito nell'esercizio della proprietà.
        Nei termini così circoscritti, il periodo transitorio è oggetto del comma 15 della nuova versione dell'articolo 113 del citato testo unico.
        Per gli affidamenti e/o le concessioni interessati dal periodo transitorio viene innanzitutto prevista una cessazione ex lege, laddove rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica.
        Tale cessazione viene tuttavia procrastinata nei casi in cui la società che abbia ricevuto direttamente la gestione del servizio sia stata interessata da una selezione competitiva quantomeno di una parte dei soci, rappresentativa di almeno il 30 per cento del capitale, ovvero quando tale società abbia collocato la medesima percentuale del proprio capitale sociale sul mercato, tramite offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione (OPV o OPS).
        Come traspare, la ratio del menzionato periodo transitorio contempera due esigenze contrapposte. Quella che vuole una quanto più rapida possibile attivazione dei meccanismi competitivi nell'erogazione dei servizi, e quella che invece vuole la possibilità in qualche modo di sanare ex post affidamenti, con ogni probabilità non conformi all'odierno ordinamento comunitario, e tuttavia formalmente legittimi al momento della loro concessione.
        Favorendo, nel periodo transitorio, l'apertura dei capitali verso i mercati finanziari ovvero l'ingresso di nuovi soci (pubblici, privati o misti) nelle compagini azionarie degli attuali gestori, si persegue inoltre un terzo obiettivo. Ovvero l'innesco di processi di capitalizzazione e di aggregazione dei gestori medesimi.
        Contrariamente alla disciplina vigente, per meglio favorire gli auspicati processi di aggregazione, riteniamo tuttavia opportuno non limitare il beneficio del periodo transitorio ai soli operatori che abbiano provveduto alla selezione concorrenziale di partner esclusivamente privati, bensì estendere tale beneficio ogniqualvolta vi sia stata la selezione competitiva di un nuovo socio rappresentativo, chiunque esso sia.
        Esaurito il periodo transitorio, l'erogazione del servizio, a regime, avverrà quindi esclusivamente tramite affidamento mediante gara con procedura ad evidenza pubblica.
        Tale forma di concorrenza, cosiddetta "per il mercato", rappresenta, peraltro, il grado minimo di concorrenza attivabile.
        Resta infatti possibile per le singole discipline settoriali l'introduzione di meccanismi competitivi di gradazione più elevata, quali la liberalizzazione tout court dell'erogazione del servizio (cosiddetta concorrenza "nel mercato").
        Sempre in omaggio al principio di parità di trattamento, alle menzionate gare potranno partecipare, senza limitazioni territoriali di sorta, società di capitali, anche a partecipazione pubblica, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori.
        Tale principio, esplicitato nel comma 6 dell'articolo 113 novellato, pone quindi fine a quell'interpretazione che vorrebbe escluse le società pubbliche dal mercato dell'erogazione dei servizi, in quanto non espressamente previste dalla normativa vigente fra le società legittimate a competere per tale mercato.
        Per non "ingessare" il mercato, restringendo eccessivamente il numero dei potenziali competitori, riteniamo peraltro legittima la partecipazione alle gare in oggetto delle società beneficiarie del periodo transitorio (si veda il comma 15, ultimo periodo, del novellato articolo 113).
        Fuori da tale ipotesi, riteniamo invece opportuno ribadire l'esclusione dalle gare, per le società, per le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o all'estero, gestiscono, a qualunque titolo, servizi pubblici locali in virtù di un affidamento senza procedura ad evidenza pubblica.
        E' stato invece eliminato il divieto di partecipare alle gare per le società semplicemente collegate all'affidataria diretta (confrontare comma 6 del novellato articolo 113).
        Come accennato, l'affidamento tramite gara riguarderà, oltre le attività di erogazione dei servizi non necessitanti di reti, anche i casi in cui erogazione del servizio e gestione della rete o dell'infrastruttura non siano separabili.
        Per tali casi, invero di difficile individuazione pratica, la scelta è avvenuta anteponendo l'esigenza di assegnazione concorrenziale del servizio, al diritto del proprietario pubblico della infrastruttura di gestire liberamente il proprio bene (e quindi anche l'inseparabile servizio).
        Ricalcando la normativa in vigore, nelle menzionate ipotesi, secondo quanto disposto dal comma 4, secondo periodo, della nuova versione dell'articolo 113, gli enti locali porranno dunque le proprie reti nonché i propri impianti a disposizione del soggetto incaricato della gestione dell'inscindibile servizio.
        Laddove l'attività di gestione delle reti e degli impianti e delle infrastrutture non possa essere separata da quella di erogazione del servizio, e tali beni siano invece di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi saranno per converso autorizzati a gestire i relativi servizi o loro segmenti (comma 13 dell'articolo 113 nuova versione). Come precedentemente rimarcato, tale differenziazione trova spiegazione nel fatto che, obbligando il proprietario privato a mettere in gara la gestione del proprio bene (poiché inseparabile dall'erogazione del servizio), si sarebbe materializzato null'altro che un provvedimento legislativo di esproprio.
        Non può non trasparire, tuttavia, come un siffatto regime differenziato introduca una dubbia disparità di trattamento fra proprietari, ricadenti in situazioni di fatto esattamente coincidenti.
        Ferma restando l'eccezionalità dei casi, lasciamo quindi aperta la discussione sulla possibilità di unificare la menzionata disciplina, nel senso di consentire a tutti i proprietari l'esercizio autorizzato del servizio, nei casi in cui l'erogazione di questo non sia separabile della gestione della rete o dell'infrastruttura di pertinenza.
        Da un punto di vista più generale, il modello di riforma qui relazionato condivide, con il disegno di legge atto Senato n. 1753, il superamento della vigente bipartizione fra "servizi pubblici di rilevanza industriale" e "servizi pubblici privi di rilevanza industriale". Bipartizione, questa, non sorretta da credibili basi teoriche, foriera di notevoli equivoci e di susseguenti difficoltà applicative.
        Fatte salve le singole discipline settoriali, si propone quindi, al pari del citato disegno di legge, la reintroduzione di una disciplina riguardante tutti i servizi pubblici locali (novellato articolo 113), con un regime tuttavia differenziato, dedicato alla categoria, di derivazione comunitaria, dei servizi "privi di rilevanza economica" (articolo 113-bis del citato testo unico emendato).
        Rispetto alle disposizioni di cui al disegno di legge atto Senato n. 1753, per tale ultima categoria di servizi riteniamo invece utile mantenere la possibilità per gli enti locali di affidarne a terzi la gestione, laddove vengano dimostrate precise ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.
        Sulla base di tali premesse, l'articolo 3 della presente proposta di legge riformula di conseguenza la vigente versione dell'articolo 113-bis del citato testo unico introdotta a suo tempo dal comma 15 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001.
        Dopo aver ricondotto il tema della gestione delle reti e degli impianti nell'ambito dell'esercizio del comune diritto di proprietà, l'articolato proposto intende esplicitare sino in fondo un secondo principio basilare, già evocato in più di un'occasione.
        Si tratta del principio di equipollenza di trattamento di tutti gli operatori attivi nella gestione delle reti e/o nell'erogazione dei vari servizi pubblici locali, e della conseguente eliminazione di ogni atteggiamento normativo di sfavore (o di favore), basato sulla natura più o meno pubblica delle imprese interessate.
        A nostro avviso, la necessità di esplicitare tale principio trova infatti il proprio fondamento su precise basi di ordine macro economico.
        Per il proprio mantenimento e sviluppo, il sistema di produzione capitalistico e di mercato necessita, oltre che della remunerazione dei fattori della produzione impiegati, di un costante e progressivamente crescente apporto di capitali.
        Affinché ciò avvenga, occorre garantire la più ampia libertà possibile ai capitali che vogliono rendersi disponibili verso impieghi produttivi, senza in alcun modo ostacolarne o limitarne le potenzialità, a seconda della relativa provenienza (pubblica ovvero privata).
        Capitali pubblici o capitali privati in tale senso contribuiscono nella medesima misura alla vita oltre che allo sviluppo del modello economico capitalistico e di mercato.
        Ed è proprio per questa ragione che essi devono ricevere il medesimo trattamento normativo, così come peraltro richiesto dalla stessa Costituzione e, soprattutto dai princìpi comunitari, improntati alla necessaria liberalizzazione dei mercati (articolo 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, di cui alla legge n. 1203 del 1957, e successive modificazioni), in ossequio tuttavia alla nota regola di "neutralità" o "indifferenza" rispetto alla proprietà delle imprese coinvolte, di cui all'articolo 295 del citato Trattato.
        In quest'ottica, una competizione paritetica fra imprese di proprietà pubblica e imprese di proprietà privata non solo è perfettamente legittima, essa viene in un certo senso addirittura stimolata dal sistema capitalistico e di mercato, il quale altrimenti verrebbe a privarsi di un fondamentale canale di afflusso di risorse verso impieghi produttivi e di valorizzazione del capitale.
        Favorendo la mera privatizzazione di determinati comparti dell'economia, come l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 tende, per esempio, a fare (in alcune sue parti), nel campo dei servizi pubblici locali, si assiste per contro ad una semplice sostituzione di capitali di derivazione pubblica con capitali prettamente privati, i quali vengono peraltro stornati da altri impieghi produttivi, con un conseguente impoverimento dello stock complessivo di risorse impiegate verso fini produttivi e di accumulo della ricchezza.
        In termini di risorse finanziarie impegnate nel processo di creazione della ricchezza complessiva, la privatizzazione in molti casi si può infatti presentare come meccanismo a somma zero, per cui l'immissione nel circuito produttivo di capitali privati viene compensata dalla fuoriuscita di altrettanti capitali di matrice pubblica, laddove la libera competizione pubblico-privato tende, per converso, a favorire il tendenziale incremento, l'occasione di ingressi aggiuntivi, di capitali nei comparti produttivi, piuttosto che non la loro mera sostituzione.
        Ecco quindi perché, proprio nel momento in cui si sono gettate le basi per un allargamento continentale degli spazi del mercato, il citato Trattato istitutivo della Comunità europea si è appunto dichiarato del tutto "indifferente" circa la proprietà dei capitali e dei mezzi di produzione da impiegare come propellente per lo sviluppo di tale nuovo mercato.
        L'atteggiamento di neutralità comunitaria, in quanto tale, non può ovviamente tradursi in un divieto assoluto di privatizzazione sostanziale delle imprese di proprietà degli enti locali. Essi, come qualsiasi altro proprietario, potranno quindi autonomamente optare per la vendita, a seconda dei casi, di una parte o dell'intera società di cui sono titolari.
        Un discorso è tuttavia la libertà di uscire dal mercato, altra cosa è invece l'obbligo di fare ciò imposto per legge.
        Come spiegava bene Ubertino da Casale a Adso da Melk, ne "Il nome della rosa" a proposito dell'eresia dolciniana: scegliere la povertà è una cosa, imporla forzatamente ben altra.
        All'interno di tali presupposti vanno quindi inquadrati i commi 3, 10 e 12 della nuova versione dell'articolo 113 del citato testo unico laddove viene prevista, rispettivamente: la possibile alienazione della minoranza del capitale delle società pubbliche proprietarie delle reti e degli impianti; la regola generale di non discriminazione fra i gestori dei servizi pubblici locali; la possibile alienazione integrale delle società pubbliche deputate all'erogazione dei servizi.
        Sempre in tale contesto va infine inclusa l'abrogazione, operata dall'articolo 6 della presente proposta di legge, dei commi 2, 3, 4, 5, 7 e 16 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001. Disposizioni, queste ultime, non rispondenti al nuovo regime organizzativo proposto, ovvero espressive di un atteggiamento non equidistante nel trattamento delle imprese operanti nel settore.




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