XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4136




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "1. Fatte salve le disposizioni espressamente previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie, gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano, con le modalità di cui al presente titolo, la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".


Art. 2.

        1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

        "Art. 113. (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali). - 1. Le reti e gli impianti destinati all'esercizio dei servizi pubblici costituiscono in ogni caso beni di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici, salvo quanto stabilito dal comma 3.
            2. Le discipline di settore o, in mancanza, gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti può essere separata da quella di erogazione del servizio.
            3. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, l'attività di gestione e di sviluppo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta di norma ai proprietari degli stessi ai sensi dell'articolo 832 del codice civile. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle proprie reti, dei propri impianti e delle proprie dotazioni patrimoniali a società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero a società pubbliche necessariamente maggioritarie, il cui socio di minoranza è scelto con procedura aperta e ad evidenza pubblica. I proprietari applicano in ogni caso la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di concessioni o appalti pubblici di lavori o di servizi qualora, per l'attività di gestione delle proprie reti e dei propri impianti, intendano avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi della medesima normativa.
            4. I proprietari e, qualora il soggetto gestore sia diverso dal proprietario, i gestori delle reti, degli impianti e delle infrastrutture di cui al presente articolo devono garantire l'accesso a tali beni ai soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi, in modo trasparente e non discriminatorio. La remunerazione dell'attività di gestione delle reti e degli impianti è stabilita dalla competente autorità di settore, ove prevista, ovvero dagli enti locali, sulla base di criteri e di parametri da stabilire con legge regionale. Qualora l'attività di gestione delle reti e degli impianti e delle infrastrutture non possa essere separata da quella di erogazione del servizio, gli enti locali pongono le proprie reti, i propri impianti e le infrastrutture a disposizione del soggetto incaricato della gestione del servizio, anche avvalendosi della facoltà di cui al comma 3. In tali casi, al proprietario dei beni spetta un canone nella misura stabilita dalla competente autorità di settore, ove prevista, ovvero dagli enti locali, sulla base di criteri e di parametri da stabilire con legge regionale.
            5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con affidamento del servizio stesso a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica. Nei casi in cui non è vietato dalle normative di settore, e se ne dimostra la convenienza economica, gli enti locali possono affidare, con le modalità di cui al primo periodo al soggetto aggiudicatario dell'erogazione del servizio una parte ovvero l'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà. In tale caso la gara per l'erogazione del servizio deve essere comprensiva dell'attività totale o parziale di gestione della rete.
            6. Alle gare di cui al comma 5 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società di capitali, anche a partecipazione pubblica, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società, delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 15. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 3.
            7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e di sicurezza, delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, degli eventuali piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti e per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.
            8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In tale caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
            9. Alla scadenza del periodo di affidamento o di concessione, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 3, rientrano nella disponibilità dei proprietari e sono da questi assegnati al nuovo gestore. Le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzati dal gestore uscente sono in ogni caso trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara, nei contratti ovvero nelle convenzioni in essere. Tali beni sono parimenti assegnati al nuovo gestore, il quale corrisponde al gestore uscente una somma pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara, ovvero un indennizzo calcolato nel rispetto di quanto stabilito nei contratti o nelle convenzioni e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578.
            10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o di agevolazioni per la gestione del servizio. Fatte salve le competenze dell'autorità di settore, la disciplina sanzionatoria delle violazioni di cui al presente comma sono stabilite con legge regionale
            11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
            12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
            13. Qualora l'attività di gestione delle reti e degli impianti e delle infrastrutture non possa essere separata da quella di erogazione del servizio, e tali beni siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi sono autorizzati a gestire i relativi servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
            14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
            15. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano uno specifico periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, gli affidamenti e le concessioni in essere cessano, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante o concedente: a) entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, se rilasciati con procedure diverse dall'evidenza pubblica; b) entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013, se rilasciati a società nelle quali il socio o i soci titolari di almeno il 30 per cento del capitale sociale sono stati scelti mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, ovvero a società che hanno collocato la predetta offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione; c) entro e non oltre la data del 31 dicembre 2013 se rilasciati a società con procedure diverse dall'evidenza pubblica, qualora la società interessata, entro il 31 dicembre 2006, soddisfi una delle condizioni di cui alla lettera b). I soggetti titolari degli affidamenti o delle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma possono partecipare alle gare di cui al comma 5 senza limitazioni".


Art. 3.

        1. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

        "1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, nonché quelle di cui all'articolo 116, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti, anche in forma associata, mediante:

            a) affidamento diretto a istituzioni ovvero aziende speciali, anche consortili;

            b) società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero società pubbliche maggioritarie a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;

            c) affidamento a terzi tramite procedure ad evidenza pubblica, quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale.

            1-bis. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 applicano in ogni caso la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di lavori e di servizi qualora, per l'esercizio della propria attività, intendono avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti terzi ai sensi della medesima normativa";

            b) il comma 4 è abrogato.

Art. 4.

        1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal comma 12 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "di cui all'articolo 113-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 113 e 113-bis".


Art. 5.

        1. Al comma 1 dell'articolo 118 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 12 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113", sono sostituite dalle seguenti: "società di capitali di cui agli articoli 113, comma 3, e 113-bis, comma 1, lettera b)".


Art. 6.

        1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 2, 3, 4, 5, 7 e 16 sono abrogati;

            b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

            "8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2004, trasformano le gestioni dei servizi di cui all'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del medesimo testo unico";

            c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

            "9. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici locali, provvedono ad effettuare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la separazione societaria della gestione di tali beni dalla attività di erogazione dei servizi";

            d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

            "10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, opera solo a partire dalla conclusione delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente articolo";

            e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        "11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, limitatamente al caso di società per azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti locali soci hanno già deliberato al 1^ gennaio 2002 di avviare il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il 31 dicembre 2004, di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali detengono la maggioranza del capitale, è consentita la piena applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico";

            f) al comma 14, la parola: "aziende" è sostituita dalla seguente: "società".


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione