XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4136
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 112 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni espressamente
previste per i singoli settori e quelle nazionali di
attuazione delle normative comunitarie, gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano, con le
modalità di cui al presente titolo, la gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo
economico e civile delle comunità locali".
Art. 2.
1. L'articolo 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
sostituito dal seguente:
"Art. 113. (Gestione delle reti ed erogazione dei
servizi pubblici locali). - 1. Le reti e gli impianti
destinati all'esercizio dei servizi pubblici costituiscono in
ogni caso beni di interesse pubblico. Gli enti locali non
possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle
altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici,
salvo quanto stabilito dal comma 3.
2. Le discipline di settore o, in mancanza, gli enti
locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei
quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti può
essere separata da quella di erogazione del servizio.
3. Qualora sia separata dall'attività di erogazione
dei servizi, l'attività di gestione e di sviluppo delle reti,
degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta di
norma ai proprietari degli stessi ai sensi dell'articolo 832
del codice civile. Gli enti locali, anche in forma associata,
possono conferire la proprietà delle proprie reti, dei propri
impianti e delle proprie dotazioni patrimoniali a società di
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico, ovvero a società pubbliche necessariamente
maggioritarie, il cui socio di minoranza è scelto con
procedura aperta e ad evidenza pubblica. I proprietari
applicano in ogni caso la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di concessioni o appalti pubblici di lavori
o di servizi qualora, per l'attività di gestione delle proprie
reti e dei propri impianti, intendano avvalersi, in tutto o in
parte, di soggetti terzi ai sensi della medesima normativa.
4. I proprietari e, qualora il soggetto gestore sia
diverso dal proprietario, i gestori delle reti, degli impianti
e delle infrastrutture di cui al presente articolo devono
garantire l'accesso a tali beni ai soggetti legittimati
all'erogazione dei relativi servizi, in modo trasparente e non
discriminatorio. La remunerazione dell'attività di gestione
delle reti e degli impianti è stabilita dalla competente
autorità di settore, ove prevista, ovvero dagli enti locali,
sulla base di criteri e di parametri da stabilire con legge
regionale. Qualora l'attività di gestione delle reti e degli
impianti e delle infrastrutture non possa essere separata da
quella di erogazione del servizio, gli enti locali pongono le
proprie reti, i propri impianti e le infrastrutture a
disposizione del soggetto incaricato della gestione del
servizio, anche avvalendosi della facoltà di cui al comma 3.
In tali casi, al proprietario dei beni spetta un canone nella
misura stabilita dalla competente autorità di settore, ove
prevista, ovvero dagli enti locali, sulla base di criteri e di
parametri da stabilire con legge regionale.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime
di concorrenza, avviene secondo le discipline di settore, con
affidamento del servizio stesso a società di capitali
individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad
evidenza pubblica. Nei casi in cui non è vietato dalle
normative di settore, e se ne dimostra la convenienza
economica, gli enti locali possono affidare, con le modalità
di cui al primo periodo al soggetto aggiudicatario
dell'erogazione del servizio una parte ovvero l'intera
attività di gestione delle reti e degli impianti di loro
proprietà. In tale caso la gara per l'erogazione del servizio
deve essere comprensiva dell'attività totale o parziale di
gestione della rete.
6. Alle gare di cui al comma 5 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, società di capitali, anche a
partecipazione pubblica, sulla base di requisiti oggettivi,
proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione
delle società, delle loro controllate, controllanti e
controllate da una medesima controllante, che, in Italia o
all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici
locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura
non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 15. Sono parimenti
esclusi i soggetti di cui al comma 3.
7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di
equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti
dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa,
dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del
migliore livello di qualità e di sicurezza, delle condizioni
economiche e di prestazione del servizio, degli eventuali
piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle
reti e degli impianti e per il loro rinnovo e manutenzione,
nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale.
Tali elementi fanno parte integrante del contratto di
servizio.
8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è
consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità
di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto
collettivo. In tale caso, la durata dell'affidamento, unica
per tutti i servizi, non può essere superiore alla media
calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata
dalle discipline di settore.
9. Alla scadenza del periodo di affidamento o di
concessione, e in esito alla successiva gara di affidamento,
le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 3,
rientrano nella disponibilità dei proprietari e sono da questi
assegnati al nuovo gestore. Le reti o loro porzioni, gli
impianti e le altre dotazioni realizzati dal gestore uscente
sono in ogni caso trasferiti all'ente locale alle condizioni
stabilite nel bando di gara, nei contratti ovvero nelle
convenzioni in essere. Tali beni sono parimenti assegnati al
nuovo gestore, il quale corrisponde al gestore uscente una
somma pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui
ammontare è indicato nel bando di gara, ovvero un indennizzo
calcolato nel rispetto di quanto stabilito nei contratti o
nelle convenzioni e, per quanto non desumibile dalla volontà
delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e
b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico
della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da
parte dei comuni e delle province, di cui al regio decreto 15
ottobre 1925, n. 2578.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione nel
trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al
regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta
di contribuzioni o di agevolazioni per la gestione del
servizio. Fatte salve le competenze dell'autorità di settore,
la disciplina sanzionatoria delle violazioni di cui al
presente comma sono stabilite con legge regionale
11. I rapporti degli enti locali con le società di
erogazione del servizio e con le società di gestione delle
reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio,
allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i
livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di
verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la
propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi
mediante procedure ad evidenza pubblica. Tale cessione non
comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli
affidamenti in essere.
13. Qualora l'attività di gestione delle reti e
degli impianti e delle infrastrutture non possa essere
separata da quella di erogazione del servizio, e tali beni
siano di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali,
questi sono autorizzati a gestire i relativi servizi o loro
segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard
di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla
media regionale, salvo che le discipline di carattere
settoriale o le relative autorità dispongano diversamente. Tra
le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le
attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di
attuazione.
15. Nel caso in cui le disposizioni previste per i
singoli settori non stabiliscano uno specifico periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni
previste dal presente articolo, gli affidamenti e le
concessioni in essere cessano, senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante o concedente: a) entro
e non oltre la data del 31 dicembre 2006, se rilasciati con
procedure diverse dall'evidenza pubblica; b) entro e non
oltre la data del 31 dicembre 2013, se rilasciati a società
nelle quali il socio o i soci titolari di almeno il 30 per
cento del capitale sociale sono stati scelti mediante
procedura aperta ad evidenza pubblica, ovvero a società che
hanno collocato la predetta offerta pubblica di vendita o di
sottoscrizione; c) entro e non oltre la data del 31
dicembre 2013 se rilasciati a società con procedure diverse
dall'evidenza pubblica, qualora la società interessata, entro
il 31 dicembre 2006, soddisfi una delle condizioni di cui alla
lettera b). I soggetti titolari degli affidamenti o
delle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma possono
partecipare alle gare di cui al comma 5 senza limitazioni".
Art. 3.
1. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal comma 15
dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Ferme restando le disposizioni previste per i
singoli settori, nonché quelle di cui all'articolo 116, i
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono
gestiti, anche in forma associata, mediante:
a) affidamento diretto a istituzioni ovvero
aziende speciali, anche consortili;
b) società di capitali con la partecipazione
totalitaria di capitale pubblico, ovvero società pubbliche
maggioritarie a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e che la società
realizzi la parte più importante della propria attività con
l'ente o con gli enti pubblici che la controllano;
c) affidamento a terzi tramite procedure ad
evidenza pubblica, quando sussistono ragioni tecniche,
economiche o di utilità sociale.
1-bis. I soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 applicano in ogni caso la normativa
comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici
di lavori e di servizi qualora, per l'esercizio della propria
attività, intendono avvalersi, in tutto o in parte, di
soggetti terzi ai sensi della medesima normativa";
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato
dal comma 12 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "di cui all'articolo 113-bis" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 113 e
113-bis".
Art. 5.
1. Al comma 1 dell'articolo 118 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma
12 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo
113", sono sostituite dalle seguenti: "società di capitali di
cui agli articoli 113, comma 3, e 113-bis, comma 1,
lettera b)".
Art. 6.
1. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2, 3, 4, 5, 7 e 16 sono abrogati;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli enti locali, entro il 31 dicembre 2004,
trasformano le gestioni dei servizi di cui all'articolo 113
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115
del medesimo testo unico";
c) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. In attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le società che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
proprietarie delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici
locali, provvedono ad effettuare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, la separazione
societaria della gestione di tali beni dalla attività di
erogazione dei servizi";
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. La facoltà di cui al comma 12 dell'articolo
113 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, opera solo a partire dalla conclusione
delle operazioni di separazione di cui al comma 9 del presente
articolo";
e) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 113 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui ai commi 9 e 10
del presente articolo, limitatamente al caso di società per
azioni quotate in borsa e di società per azioni i cui enti
locali soci hanno già deliberato al 1^ gennaio 2002 di avviare
il procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro il
31 dicembre 2004, di cui, alla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti locali detengono la maggioranza del
capitale, è consentita la piena applicazione delle
disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato
testo unico";
f) al comma 14, la parola: "aziende" è sostituita
dalla seguente: "società".
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.