XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4132
Onorevoli Colleghi! - A 17 anni dalla istituzione nel
nostro Paese della professione sanitaria di odontoiatra con la
legge 24 luglio 1985, n. 409, i problemi relativi alla
disciplina delle figure operanti in ambito dentistico non
sembrano ancora risolti. Come è noto, infatti, il tardivo
recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva del
1978 che disciplina l'attività di dentista con la citata legge
n. 409 del 1985 e le illegittimità in essa presenti, hanno
creato numerosi problemi per tutta la popolazione medica.
Infatti la legge n. 409 del 1985 non si è limitata ad
istituire la professione di odontoiatra come prescriveva la
normativa comunitaria - ma ha voluto prevedere un secondo
canale di formazione per l'esercizio della professione
medesima (non previsto a livello comunitario), coincidente con
la laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in campo
odontoiatrico. Attraverso alterne vicende normative e
giudiziarie, tale previsione legislativa ha dato origine ad
una profonda confusione tra gli aventi diritto, che ha
determinato l'esplosione di un numero cospicuo di ricorsi alla
Corte costituzionale e alla Corte di giustizia di Lussemburgo.
Lo stratificarsi degli interventi della Commissione centrale e
degli organi giudiziari ha peraltro creato una situazione del
tutto atipica nell'ambito dell'Ordine dei medici chirurgi, con
medici dentisti iscritti soltanto all'albo medici, altri
iscritti all'albo odontoiatri ed altri ancora iscritti ad
entrambi gli albi. Tale condizione di assoluta incertezza e
confusione, introdotta dall'ambiguità degli articoli 1, 2, 3,
4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985, deve ora trovare una
nuova chiave di lettura.
La soluzione più accessibile per dare una risoluzione
definitiva all'annoso problema è sicuramente quella indicata
dalla sentenza del 29 novembre 2001 - causa C202/99 della
Corte di giustizia delle comunità europee, in cui si
stabilisce che "il secondo sistema di formazione previsto
dalla legge n. 409 del 1985 (via di formazione medica)
censurato ai fini dell'esercizio della professione di
odontoiatra corrisponde alla formazione di medico
stomatologo", professionista medico che rientra a pieno titolo
nella direttiva 93/16/CE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo
n. 386 del 1999. Nella stessa sentenza, si afferma infatti,
che le due direttive europee riguardanti i medici e gli
odontoiatri sono basate "sul principio che si tratta di due
professioni distinte", dal momento che i laureati in
odontoiatria sono "i professionisti che esercitano attività
odontoiatrica con titolo diverso da quello di medico". I
contenuti di questa fondamentale sentenza pongono fine
all'equivoco presente nella citata legge n. 409 del 1985 che
aveva evidentemente confuso i due profili professionali.
Rimane, tuttavia, l'esigenza di recepire i contenuti della
citata sentenza nell'ordinamento italiano. Il testo della
legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002)
all'articolo 13 ha infatti provveduto ad abrogare il secondo
canale di formazione per l'esercizio della professione di
odontoiatra, secondo le indicazioni della sentenza della Corte
di giustizia europea. Nessuna misura è tuttavia stata
intrapresa nei confronti di quei medici chirurghi che
vorrebbero intraprendere la specializzazione in
odontostomatologia, occupandosi della diagnosi e della terapia
medica e chirurgica delle malattia della bocca, dei denti e
delle mascelle. Eppure, per chiarire la palude legislativa e
normativa che regola l'esercizio dell'odontoiatria, nonché per
adempiere ai contenuti della citata direttiva 93/16/CE e della
sentenza della Corte di giustizia, è oggi più che mai
necessario individuare in via legislativa, una figura di
medico "competente" in ambito odontostomatologico, istituendo
la figura del medico stomatologo. Proprio nell'intento di
colmare tale lacuna legislativa, la presente proposta di legge
dispone l'istituzione, presso l'Ordine dei medici chirurgi, di
un apposito elenco dei medici stomatologi, cui possono
iscriversi i laureati in medicina e chirurgia in possesso
della specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia
maxillo facciale.
Conseguentemente, per rendere operativa tale previsione la
proposta di legge in esame prevede anche la riapertura delle
scuole di specializzazione in odontostomatologia,
inopinatamente sospese dal decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del
30 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278 del 26 novembre 1993, cosiddetto decreto
"Colombo-Garavaglia". La riapertura delle predette scuole di
specializzazione ha, infatti, già incontrato l'assenso del
Consiglio universitario nazionale, che, con la delibera del 21
aprile 1995, protocollo 474, ha espresso parere favorevole
alla riapertura delle scuole di specializzazione in
odontostomatologia, determinandone la finalità e la specifica
area di intervento scientifico-professionale. Lo stesso
Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 ottobre 1997, ha
affermato che la temporanea sospensione delle scuole di
specializzazione non sarebbe illegittima perché, si cita
testualmente, "come rilevato dall'Avvocatura di Stato la
disattivazione della scuola come attualmente strutturata
appare atto prodromico alla definizione di un nuovo
orientamento didattico della specializzazione in
odontostomatologia che consenta di formare medici specialisti
abilitati all'esercizio di tale attività professionale,
identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati
membri". Tale formale impegno dello Stato italiano alla
"restaurazione" didattica della scuola di specializzazione,
supportato dall'assenso scientifico del Consiglio
universitario nazionale, è rimasto tuttavia inadempiuto.
Eppure, anche il Presidente del Parlamento europeo, con la sua
nota ufficiale del 15 aprile 1999, aveva "suggerito" il
ripristino delle scuole di specializzazione. E' infatti
possibile affermare che l'introduzione della nuova figura
professionale sia destinata a soddisfare non solo
l'aspettativa di molti studenti e laureati italiani di
conseguire nel proprio Paese un approfondimento clinico in
ambito odontostomatologico, ma anche l'innegabile diritto dei
pazienti di usufruire delle prestazioni di medici
professionisti specializzati.