XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4132




        Onorevoli Colleghi! - A 17 anni dalla istituzione nel nostro Paese della professione sanitaria di odontoiatra con la legge 24 luglio 1985, n. 409, i problemi relativi alla disciplina delle figure operanti in ambito dentistico non sembrano ancora risolti. Come è noto, infatti, il tardivo recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva del 1978 che disciplina l'attività di dentista con la citata legge n. 409 del 1985 e le illegittimità in essa presenti, hanno creato numerosi problemi per tutta la popolazione medica. Infatti la legge n. 409 del 1985 non si è limitata ad istituire la professione di odontoiatra come prescriveva la normativa comunitaria - ma ha voluto prevedere un secondo canale di formazione per l'esercizio della professione medesima (non previsto a livello comunitario), coincidente con la laurea in medicina e chirurgia e specializzazione in campo odontoiatrico. Attraverso alterne vicende normative e giudiziarie, tale previsione legislativa ha dato origine ad una profonda confusione tra gli aventi diritto, che ha determinato l'esplosione di un numero cospicuo di ricorsi alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia di Lussemburgo. Lo stratificarsi degli interventi della Commissione centrale e degli organi giudiziari ha peraltro creato una situazione del tutto atipica nell'ambito dell'Ordine dei medici chirurgi, con medici dentisti iscritti soltanto all'albo medici, altri iscritti all'albo odontoiatri ed altri ancora iscritti ad entrambi gli albi. Tale condizione di assoluta incertezza e confusione, introdotta dall'ambiguità degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985, deve ora trovare una nuova chiave di lettura.
        La soluzione più accessibile per dare una risoluzione definitiva all'annoso problema è sicuramente quella indicata dalla sentenza del 29 novembre 2001 - causa C202/99 della Corte di giustizia delle comunità europee, in cui si stabilisce che "il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409 del 1985 (via di formazione medica) censurato ai fini dell'esercizio della professione di odontoiatra corrisponde alla formazione di medico stomatologo", professionista medico che rientra a pieno titolo nella direttiva 93/16/CE del Consiglio, del 5 aprile 1993, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 386 del 1999. Nella stessa sentenza, si afferma infatti, che le due direttive europee riguardanti i medici e gli odontoiatri sono basate "sul principio che si tratta di due professioni distinte", dal momento che i laureati in odontoiatria sono "i professionisti che esercitano attività odontoiatrica con titolo diverso da quello di medico". I contenuti di questa fondamentale sentenza pongono fine all'equivoco presente nella citata legge n. 409 del 1985 che aveva evidentemente confuso i due profili professionali. Rimane, tuttavia, l'esigenza di recepire i contenuti della citata sentenza nell'ordinamento italiano. Il testo della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002) all'articolo 13 ha infatti provveduto ad abrogare il secondo canale di formazione per l'esercizio della professione di odontoiatra, secondo le indicazioni della sentenza della Corte di giustizia europea. Nessuna misura è tuttavia stata intrapresa nei confronti di quei medici chirurghi che vorrebbero intraprendere la specializzazione in odontostomatologia, occupandosi della diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle malattia della bocca, dei denti e delle mascelle. Eppure, per chiarire la palude legislativa e normativa che regola l'esercizio dell'odontoiatria, nonché per adempiere ai contenuti della citata direttiva 93/16/CE e della sentenza della Corte di giustizia, è oggi più che mai necessario individuare in via legislativa, una figura di medico "competente" in ambito odontostomatologico, istituendo la figura del medico stomatologo. Proprio nell'intento di colmare tale lacuna legislativa, la presente proposta di legge dispone l'istituzione, presso l'Ordine dei medici chirurgi, di un apposito elenco dei medici stomatologi, cui possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia in possesso della specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia maxillo facciale.
        Conseguentemente, per rendere operativa tale previsione la proposta di legge in esame prevede anche la riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, inopinatamente sospese dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1993, cosiddetto decreto "Colombo-Garavaglia". La riapertura delle predette scuole di specializzazione ha, infatti, già incontrato l'assenso del Consiglio universitario nazionale, che, con la delibera del 21 aprile 1995, protocollo 474, ha espresso parere favorevole alla riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, determinandone la finalità e la specifica area di intervento scientifico-professionale. Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 ottobre 1997, ha affermato che la temporanea sospensione delle scuole di specializzazione non sarebbe illegittima perché, si cita testualmente, "come rilevato dall'Avvocatura di Stato la disattivazione della scuola come attualmente strutturata appare atto prodromico alla definizione di un nuovo orientamento didattico della specializzazione in odontostomatologia che consenta di formare medici specialisti abilitati all'esercizio di tale attività professionale, identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati membri". Tale formale impegno dello Stato italiano alla "restaurazione" didattica della scuola di specializzazione, supportato dall'assenso scientifico del Consiglio universitario nazionale, è rimasto tuttavia inadempiuto. Eppure, anche il Presidente del Parlamento europeo, con la sua nota ufficiale del 15 aprile 1999, aveva "suggerito" il ripristino delle scuole di specializzazione. E' infatti possibile affermare che l'introduzione della nuova figura professionale sia destinata a soddisfare non solo l'aspettativa di molti studenti e laureati italiani di conseguire nel proprio Paese un approfondimento clinico in ambito odontostomatologico, ma anche l'innegabile diritto dei pazienti di usufruire delle prestazioni di medici professionisti specializzati.




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