XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4132
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della figura professionale
di medico stomatologo).
1. E' istituita, nell'ambito della professione medica, la
figura professionale di medico stomatologo.
2. Formano oggetto della professione di medico stomatologo
le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e
delle anomalie congenite e acquisite dei denti e della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di
prevenzione e di riabilitazione odontostomatologica, con
specifica competenza nel trattamento odontostomatologico dei
pazienti affetti da patologie sistemiche.
3. Possono esercitare l'attività di medico stomatologo i
medici chirurghi in possesso del diploma di specializzazione
in odontostomatologia e in chirurgia maxillo facciale.
Art. 2.
(Istituzione dell'elenco dei medici
stomatologi).
1. Presso ogni ordine provinciale dei medici-chirurghi è
istituito l'elenco dei medici stomatologi.
2. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi non
consente la contemporanea iscrizione all'ordine degli
odontoiatri.
3. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi è
condizione necessaria per l'esercizio delle attività di cui al
comma 2 dell'articolo 1.
4. Al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1
sono richiesti i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili;
b) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione
europea;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e
diploma di specializzazione in odontostomatologia o in
chirurgia maxillo facciale.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie).
1. I medici chirurghi residenti in Italia o in altro Paese
dell'Unione europea che, pur non possedendo il diploma di
specializzazione in odontostomatologia o in chirurgia maxillo
facciale, hanno svolto alla data di entrata in vigore della
presente legge le attività descritte all'articolo 1 per almeno
tre anni, possono richiedere, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione
nell'elenco dei medici stomatologi di cui all'articolo 2.
Art. 4.
(Scuole di specializzazione in
odontostomatologia).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono riattivate le scuole di specializzazione
in odontostomatologia.