XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4132




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione della figura professionale
di medico stomatologo).

        1. E' istituita, nell'ambito della professione medica, la figura professionale di medico stomatologo.
        2. Formano oggetto della professione di medico stomatologo le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite e acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontostomatologica, con specifica competenza nel trattamento odontostomatologico dei pazienti affetti da patologie sistemiche.
        3. Possono esercitare l'attività di medico stomatologo i medici chirurghi in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia e in chirurgia maxillo facciale.


Art. 2.

(Istituzione dell'elenco dei medici
stomatologi).

        1. Presso ogni ordine provinciale dei medici-chirurghi è istituito l'elenco dei medici stomatologi.
        2. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi non consente la contemporanea iscrizione all'ordine degli odontoiatri.
        3. L'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi è condizione necessaria per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 1.
        4. Al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 sono richiesti i seguenti requisiti:

            a) godimento dei diritti civili;
            b) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;

            c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di specializzazione in odontostomatologia o in chirurgia maxillo facciale.


Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

        1. I medici chirurghi residenti in Italia o in altro Paese dell'Unione europea che, pur non possedendo il diploma di specializzazione in odontostomatologia o in chirurgia maxillo facciale, hanno svolto alla data di entrata in vigore della presente legge le attività descritte all'articolo 1 per almeno tre anni, possono richiedere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione nell'elenco dei medici stomatologi di cui all'articolo 2.


Art. 4.

(Scuole di specializzazione in
odontostomatologia).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono riattivate le scuole di specializzazione in odontostomatologia.



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