XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4130
Onorevoli Colleghi!
Introduzione - Il principio dello sviluppo sostenibile e
gli indici di misura del progresso della nazione.
La presente proposta di legge vuole essere un primo, di
certo non esaustivo, tentativo di inverare, in maniera
coerente e sistematica, nell'ordinamento, in particolare in
quello tributario, il principio costituzionale comunitario
dello "sviluppo sostenibile".
Una formula giuridica, quella dello sviluppo sostenibile,
apparentemente astratta, ma che racchiude entro di sé tutta la
complessità dell'orizzonte politico e culturale dell'era
contemporanea.
E' del tutto evidente, infatti, come il modello di
produzione e di consumo adottato dall'Occidente, e l'ideologia
neoliberista ad esso sottesa, siano ormai in crisi; la crisi
si manifesta nel dare luogo ad uno sviluppo che ha costi
sociali troppo elevati: acuisce il divario tra le classi, i
Paesi e le regioni del mondo; si riflette sui diritti sociali
dei cittadini e ne limita l'esercizio; troppo spesso
compromette, talvolta irreparabilmente, l'ambiente. La
globalizzazione delle economie sembra amplificare le
imperfezioni delle politiche neoliberiste, alimentando la
competizione fiscale tra Stati e l'evasione degli oneri
tributari in capo ai produttori di reddito. La competizione
fiscale induce alla riduzione delle aliquote sui redditi di
capitale e di impresa e alla previsione di trattamenti di
favore per attirare le imprese sul territorio: ciò si
riverbera sulla riduzione del gettito, prima, sulla riduzione
della spesa pubblica poi e quindi sulla compressione dei
diritti sociali.
Sotto altro profilo, è ormai crescente la consapevolezza
di come il modello di sviluppo dell'Occidente, abbia, in
questi ultimi anni, compromesso il benessere delle generazioni
future, arrecando all'ambiente danni di incerta
reversibilità, secondo una logica incrementale progressiva che
ha messo a repentaglio gli equilibri plurisecolari degli
ecosistemi e della biosfera.
I Paesi più industrializzati continuano a prelevare
indiscriminatamente risorse, acqua ed energia dall'ambiente, a
diffondere agenti inquinanti e a disperdere rifiuti. I
processi antropici generano costantemente nuova entropia che
gli ecosistemi non riescono ad assorbire.
Soltanto nei Paesi dell'Unione europea, ogni anno vengono
prodotti circa due miliardi di tonnellate di rifiuti e questa
cifra aumenta del 10 per cento l'anno. Su scala globale, ogni
anno scompaiono 90 mila chilometri quadrati di foreste; le
emissioni di biossido di carbonio sono in crescita costante,
così come i consumi di energie inquinanti. La stessa qualità
della vita della popolazione dei Paesi avanzati,
particolarmente nelle zone urbane, è soggetta ad un notevole
degrado.
I cambiamenti climatici, poi, fino a qualche anno fa
revocati in dubbio dagli ecoscettici, sono ormai una realtà.
Una realtà dilagante e sconcertante, asseverata senza margini
di incertezza dalla scienza. La temperatura media globale del
pianeta è aumentata di un valore compreso tra 0,4 e 0,8 gradi
centigradi dalla fine dell'800 e continua ad aumentare ad un
ritmo di 0,2 gradi centigradi per decennio nell'ultimo
periodo.
Dopo anni di lungo e insopportabile silenzio è ormai
asseverato da scienziati dei più autorevoli consessi
scientifici internazionali che la terra si va sempre più
riscaldando; che le fluttuazioni termiche sono sempre più
acute e gli sconvolgimenti climatici sempre più devastanti.
Ovunque la Natura, calpestata e offesa dalla mano
dell'uomo, ha cominciato a ribellarsi; gli oceani si adirano,
i venti spazzavano via le case; sempre più uragani, cicloni e
inondazioni mettono in subbuglio le nazioni, soprattutto - e
paradossalmente - quelle più povere e meno responsabili
dell'inquinamento, secondo una progressione geometrica ormai
statisticamente evidenziata. E ancora: le calotte polari e i
grandi ghiacciai della terra hanno cominciato a sciogliersi,
le isole degli oceani appaiono sempre più minacciate, la
desertificazione avanza spietata mentre una moltitudine di
specie animali è ormai scomparsa o in via di estinzione.
Studi recenti, richiamati anche nei rapporti ufficiali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
prefigurano, in base alle attuali tendenze, scenari evolutivi
per i prossimi anni a dir poco inquietanti. Solo per rimanere
al caso dell'Italia, analisi sugli impatti regionali di tali
cambiamenti evidenziano una progressiva aridificazione delle
regioni meridionali, con degradazione dei suoli, infiltrazione
salina nelle falde e forti variazioni della produttività
agricola; un aumento della frequenza delle inondazioni e
dell'erosione delle coste, il moltiplicarsi degli eventi
alluvionali.
Senza rapidi e drastici cambiamenti, le alterazioni
climatiche e, segnatamente, le previsioni di innalzamento
della febbre del pianeta, scontando gli attuali livelli di
immissioni nell'atmosfera, appaiono, senza enfasi
catastrofista, come il più grande flagello che pende, come una
spada di Damocle, sul futuro dell'umana società.
Nel mondo globalizzato cresce, in parallelo, anche la
sperequazione.
Ogni abitante del mondo sviluppato consuma decine di volte
più risorse di uno di un Paese povero. Mentre il 20 per cento
degli abitanti della terra consuma l'80 per cento delle
risorse disponibili, molte delle quali non rinnovabili, beni
essenziali come l'acqua potabile sono ancora inaccessibili a
più di un miliardo di persone, e le vittime della fame e della
sete, nonostante gli sforzi della comunità internazionale,
rimangono ancora a livelli intollerabili.
Secondo le statistiche della Banca Mondiale le persone che
dispongono di meno di un dollaro al giorno sono, nel mondo, un
miliardo e duecento milioni, concentrate prevalentemente in
Asia e nell'Africa sub-sahariana.
Nei Paesi in via di sviluppo, il protezionismo agricolo
dell'Occidente e il macigno degli interessi sul debito estero,
hanno innescato un circolo vizioso tra povertà e degrado
ambientale, non avendo sovente tali Paesi altra alternativa
allo sfruttamento intensivo delle loro risorse naturali, con
danni irreparabili alle foreste tropicali come alla
biodiversità.
Negli ultimi decenni si è intensificata, inoltre, la
globalizzazione finanziaria; formidabili flussi di capitali,
"apolidi e irresponsabili", fanno ogni giorno il giro del
pianeta alla velocità di un impulso digitale, intasando le
autostrade telematiche con enormi piramidi speculative che
inesorabilmente finiscono per colpire la stabilità degli Stati
più deboli, mentre il mondo si popola di paradisi fiscali e
centri off-shore dove transitano i massicci proventi
della speculazione e dei traffici dell'economia illegale.
La globalizzazione economica, la liberalizzazione dei
mercati e la deregolamentazione dell'economia pongono nuove
domande agli Stati-nazione proprio mentre questi stessi
fenomeni ne riducono la capacità di risposta, diffondendo un
senso di impotenza nei confronti dell'aggravarsi delle
diseguaglianze distributive del prodotto a livello
mondiale.
La finanza globale ha preso il posto dell'economia e
quest'ultima ha piegato a sé le istanze della politica.
Eppure, nel contesto allarmante testé sinteticamente
descritto, vi è ancora chi celebra semplicisticamente e
talvolta con irresponsabile fanatismo il dogma della
"assolutezza del produrre", chi ripone una cieca, fatalistica
fiducia nelle sinergie derivanti dalla mano invisibile che
guida il mercato e nel potere della tecnica, senza prendere
coscienza dei dati, nudi e crudi, di ciò che ha prodotto
l'attuale modello di produzione e consumo capitalistico
fondato sull'economia del petrolio.
E' così che innalzare, oggi, la bandiera dello sviluppo
sostenibile significa porsi controcorrente, significa in primo
luogo prendere atto, con coraggio ed onestà intellettuale, di
come il modello di sviluppo dell'Occidente industrializzato
sia foriero di catastrofiche conseguenze e sia pertanto
destinato, inesorabilmente, al tramonto, pena la stessa
sopravvivenza della civiltà umana.
Riteniamo, infatti, che sia il giunto il momento di una
netta, radicale, inversione di tendenza, nella consapevolezza
che la misura del progresso di un Paese non affonda le sue
radici nel prodotto interno lordo (PIL): semmai questo, del
primo, è una delle molte radici. Il PIL è, infatti, un dato
economico in cui sono contabilizzati redditi di ogni tipo e i
costi per produrre quei redditi. L'indicatore cui di norma è
associata la crescita economica non riflette in alcun modo i
danni recati all'ambiente e i relativi costi per la
collettività, né il guadagno o la perdita degli stock di
risorse naturali; in esso non v'è traccia dei risultati
ottenuti nella difesa della qualità dell'aria che respiriamo,
né dell'illecito per il sistema o dell'iniquo per la
società.
Subito, ci sovvengono le parole del Presidente Kennedy,
che ci piace qui ricordare come un esempio di lungimiranza
politica e di grande umanità:
"(...) non troveremo né un fine per la nazione, né la
nostra personale soddisfazione nella mera continuazione del
progresso economico, nell'ammassare senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base
dell'indice Dow Jones, né i successi nazionali sulla base del
Prodotto interno lordo. Perché il prodotto nazionale lordo
comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle
sigarette, e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade
dalle carneficine. Mette nel conto le serrature speciali con
cui chiudiamo le nostre porte, e le prigioni per coloro che le
scardinano. Il Prodotto nazionale lordo comprende la
distruzione delle sequoie e la morte del lago Superiore.
Cresce con la produzione di napalm e missili e testate
nucleari, e comprende anche la ricerca per migliorare la
disseminazione della peste bubbonica. Il Prodotto nazionale
lordo si gonfia con gli equipaggiamenti che la polizia usa per
sedare le rivolte nelle nostre città (...) comprende il fucile
di Whitman e il coltello di Speck e la trasmissione di
programmi televisivi che celebrano la violenza per vendere
merci ai nostri bambini".
Naturalmente, il ragionamento di Kennedy va anche oltre:
"Il Prodotto nazionale lordo non calcola molte cose: non tiene
conto dello stato di salute delle nostre famiglie, della
qualità della loro educazione o della gioia dei loro giochi.
E' indifferente alla decenza delle nostre fabbriche e insieme
alla sicurezza delle nostre strade. Non comprende la bellezza
della nostra poesia o la solidità dei nostri matrimoni,
l'intelligenza delle nostre discussioni o l'onestà dei nostri
dipendenti pubblici. Non tiene conto della giustizia dei
nostri tribunali, né della giustezza dei rapporti tra noi. Il
Prodotto nazionale lordo non misura né la nostra arguzia né il
nostro coraggio, né la nostra saggezza né le nostre conoscenze
né compassione e devozione al nostro Paese. Misura tutto, in
breve, eccetto ciò che rende la vita meritevole di essere
vissuta (...)".
E' questa la ragione per la quale la misura del PIL non è
sufficiente a descrivere il livello di progresso di un Paese
o, almeno, del Paese che vogliamo.
Viceversa, riteniamo sia giunto il momento di cambiare
rotta, abbracciando, senza esitazioni, il principio dello
sviluppo sostenibile, una conquista del pensiero umano di fine
millennio che impone un profondo cambiamento degli attuali
modelli di sviluppo e consumo e, in definitiva, un
ripensamento dei rapporti economico-sociali e dei parametri in
base ai quali misurare il nostro progresso.
Mentre la nozione di crescita economica copre aspetti
puramente quantitativi, lo sviluppo sostenibile è quel modello
economico che tiene conto dei fattori che consentono al
mercato di garantire la qualità della vita della generazione
presente senza compromettere i bisogni essenziali delle
generazioni future.
Abbracciare il principio dello sviluppo sostenibile
significa maturare la consapevolezza di come, nel loro
insieme, i nostri modi di produzione nell'industria, nei
trasporti, nell'energia, in agricoltura, e le nostre abitudini
di consumo, non siano compatibili con una prospettiva di
sviluppo di lungo periodo. Ciò in quanto non tengono conto
dell'esaurimento tendenziale delle risorse del pianeta; del
fatto che la terra è un sistema chiuso, che ha una data
capacità di riassorbire l'entropia dei processi antropici, in
cui ogni risorsa naturale, cibo, acqua, minerali, petrolio,
trova un limite nella disponibilità e nella capacità di
adattamento degli ecosistemi.
Adottare il principio dello sviluppo sostenibile comporta,
dunque, la necessità di compiere, culturalmente, un cammino
inverso: se sino ad ora i princìpi dell'economia di mercato e
del consumismo globale hanno celebrato, in una prospettiva di
breve periodo, l'assolutezza del produrre, spingendo la
produzione oltre i confini del superfluo e dell'opulenza, il
principio dello sviluppo sostenibile impone l'esatto
contrario, implica uno stile di vita consapevole, responsabile
e parsimonioso, celebra la sobrietà dei consumi, la qualità
dei prodotti e dei servizi, la selettività della produzione,
l'aumento nell'efficienza globale dell'uso delle risorse,
secondo una prospettiva di lungo periodo.
Perseguire uno sviluppo sostenibile comporta
l'integrazione delle esigenze in materia ambientale in tutte
le politiche di settore, significa modificare alla radice i
modelli di produzione e consumo, puntare sulla
dematerializzazione dell'economia e sull'innovazione
tecnologica, internalizzare il fattore ambientale nel costo
dei prodotti, rinunciare allo sfruttamento di risorse naturali
non rinnovabili, promuovere l'ecoefficienza e ristabilire al
contempo elementi di equità sociale.
Insomma, da queste brevi battute si evince come la formula
dello sviluppo sostenibile nasconda entro di sé un enorme
potenziale innovativo che va al di là delle logiche di
appartenenza politica e, se perseguita con coerenza, conduce
ad una vera e propria rivoluzione, culturale, prima ancora che
politica, economica ed industriale.
La presente proposta di legge si pone proprio in questa
direzione, partendo dall'assunto che la politica fiscale possa
essere uno tra gli strumenti principali con i quali combattere
le imperfezioni del neoliberismo, avviando al contempo una
rivoluzione culturale che porti a concepire il sistema
dell'attività finanziaria dello Stato "mezzo altruista" da
opporre alla logica "egoista" che connota il mercato:
l'obiettivo è rendere tutti partecipi di uno sviluppo
sostenibile ed in quanto tale intrinsecamente atto a
ridistribuire più equamente la ricchezza prodotta.
Per queste ragioni riteniamo che la protezione
dell'ambiente, con i risvolti di carattere economico e,
soprattutto sociale che essa implica, sia una delle maggiori
sfide per l'Italia e per l'Europa.
Ed è proprio all'Europa che ci si è ispirati nel definire
le strategie di politica economica e tributaria necessarie ad
affrontare con successo tale sfida su scala nazionale e
globale.
La fiscalità ecologica e il Protocollo di Kyoto.
Com'è noto l'intervento comunitario in materia di sviluppo
sostenibile si è dipanato nel corso degli anni fino a quando
il Trattato sull'Unione europea, reso esecutivo ai sensi della
legge n. 454 del 1992, non gli ha conferito rango politico.
Questa evoluzione è proseguita con il Trattato di Amsterdam,
reso esecutivo ai sensi della legge n. 209 del 1998, con
l'integrazione del principio della sostenibilità tra i compiti
della Comunità europea e con l'inserimento, tra le priorità
assolute, del raggiungimento di un livello elevato di
protezione dell'ambiente.
Soprattutto in questi ultimi anni l'Unione europea ha
elaborato un articolato sistema di strategie a breve e lungo
termine, invitando i Paesi membri a rafforzare la coerenza
delle proprie politiche ponendo al centro delle priorità uno
sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico
e sociale.
In tale quadro, una delle raccomandazioni ricorrenti
provenienti dalla Commissione europea è quella di superare un
approccio verticale e settoriale dei problemi ecologici,
adottandone uno orizzontale, che tenga conto dell'importanza
della politica fiscale, della politica di spesa, e
dell'efficacia degli strumenti economici per raggiungere
obiettivi ambientali.
In particolare, l'Unione europea invita gli Stati membri
ad adottare misure atte ad integrare il fattore ambientale in
tutte le politiche di settore, al fine di promuovere modelli
di produzione e di consumo ecosostenibili.
In questo contesto, per sollecitare la modifica dei
comportamenti dei produttori e dei consumatori in senso
favorevole all'ambiente, gioca un ruolo cruciale e si potrebbe
dire dirimente, la "fiscalità ecologica", la quale
rappresenta, a ben vedere, lo strumento più efficace rimasto
in capo agli Stati nazionali per orientare il mercato verso
nuovi, più efficienti e concorrenziali, modelli di
produzione.
Non è un caso, infatti, che nelle democrazie avanzate si
assista, in questi ultimi anni, ad un crescente interesse nei
confronti dell'utilizzo della leva fiscale a finalità
ambientali: molti Paesi hanno introdotto o sono in procinto di
introdurre articolati sistemi di incentivi, agevolazioni e
disincentivi diretti a strutturare un nuovo tipo di
imposizione capace di tener conto del valore, anche economico,
delle risorse naturali.
In tale prospettiva, la fiscalità ecologica, che la
presente proposta di legge intende strutturare in maniera più
compiuta, viene considerata dalla teoria economica come uno
tra gli strumenti maggiormente apprezzabili sia sul piano
dell'efficacia ambientale sia su quello dell'efficienza
economica, in quanto consente, attraverso
l'internalizzazione dei costi ambientali nei prezzi di
mercato, di ridurre l'entità dell'inquinamento prodotto
(con conseguente riduzione dei costi economici) correggendo,
altresì, le distorsioni esistenti sul mercato per l'uso
eccessivo delle risorse naturali, nonché le distorsioni della
concorrenza derivanti dagli indebiti vantaggi competitivi
dell'inquinamento per le aziende che producono con minori
livelli di internalizzazione dei costi.
Sotto un altro profilo, ancor più rilevante, la
ridefinizione degli incentivi e disincentivi economici di
natura fiscale è l'unica strategia da adottare per avviare un
reale processo di "dematerializzazione dell'economia",
attraverso un progressivo spostamento delle basi imponibili
dall'uso del lavoro al prelievo di risorse naturali; è questo
ciò che la teoria economica definisce "doppio dividendo",
ovvero un riequilibrio dell'incidenza della tassazione diretta
sul lavoro - considerata unanimemente come un freno alla
crescita e all'occupazione - a favore di una imposizione
indiretta "intelligente", capace di colpire la capacità
contributiva, i consumi voluttuari e i beni recanti
esternalità negative, incorporando, al contempo, i costi
inerenti l'ambiente e le risorse nei prezzi di mercato dei
beni e dei servizi, e garantendo, in tal modo, la possibilità
di una crescita, parallela alla diminuzione delle pressioni
sull'ambiente, della domanda di lavoro a livello dell'intero
sistema economico.
In questo senso, la presente proposta di legge si pone
come complementare alla legge 7 aprile 2003, n. 80,
recentemente approvata dal Parlamento, recante la delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
Il sistema di flat rate tax a 2 aliquote per
l'imposta sul reddito e la graduale eliminazione dell'IRAP
previsti dalla delega sono, infatti, prioritariamente diretti
ad alleggerire il carico fiscale sul lavoro, secondo
l'impostazione di politica economica appena richiamata;
viceversa, per quanto concerne l'imposizione indiretta (IVA,
imposta sui servizi e accisa) e, più in generale, il sistema
degli incentivi e disincentivi fiscali, la delega si concentra
prevalentemente sui profili ordinamentali, essendo volta ad un
riordino e ad una semplificazione della disciplina dei singoli
tributi, senza prefigurare un disegno organico di riforma
diretto a modificare i modelli di produzione e di consumo in
senso ecosostenibile.
La proposta di legge in oggetto intende quindi completare
il disegno riformatore, secondo una impostazione diversa e per
certi versi contrapposta ad una concezione meramente
"neutrale" del sistema fiscale e, più in generale,
dell'attività economico-finanziaria dello Stato.
Riteniamo, infatti, che il sistema fiscale, oltre le
funzioni tradizionali, sia oggi chiamato ad orientare, in modo
più incisivo, i processi economici e di consumo, per far
fronte alle grandi sfide dell'epoca contemporanea. Tra queste,
come si è visto, assume un ruolo cruciale la sostenibilità
dello sviluppo e, in primis, la lotta ai cambiamenti
climatici e, segnatamente, al surriscaldamento del pianeta. E'
così che la riforma in senso ecologico della fiscalità, di cui
ora si darà dettagliatamente conto, si pone in via prioritaria
l'obiettivo (articolo 2, comma 1) di perseguire uno sviluppo
economico sostenibile e compatibile con la tutela
dell'ambiente, conseguendo, senza ritardi ed in modo
economicamente efficiente gli obiettivi di riduzione globale
delle emissioni dei gas ad effetto serra stabiliti dal
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997 e reso esecutivo ai sensi della legge 1^ giugno 2002, n.
120.
Per inquadrare l'intervento normativo è necessario
ricordare preliminarmente come sulla base del Protocollo di
Kyoto i Paesi industrializzati e quelli con economia in
transizione si siano impegnati a ridurre, entro il periodo
2008-2012, le emissioni di gas ad effetto serra del 5,2 per
cento rispetto ai livelli di emissioni del 1990.
La misura complessiva della riduzione delle emissioni è
stata ripartita, fra i Paesi richiamati nell'allegato B al
Protocollo, in maniera non uniforme, in considerazione del
grado di sviluppo industriale, del reddito, dei livelli di
efficienza energetica, in modo tale che i Paesi
industrializzati si facciano carico di maggiori responsabilità
a favore dei bisogni dei Paesi in via di sviluppo.
In base all'Accordo - che, per quanto detto, presenta una
forte connotazione "sociale" a tutto vantaggio dei Paesi in
via di sviluppo - i Paesi membri dell'Unione europea dovranno
conseguire una riduzione delle emissioni pari all'8 per cento
rispetto ai livelli di emissioni del 1990. L'articolo 4 del
Protocollo di Kyoto ha riconosciuto, peraltro, all'Unione
europea la facoltà di ridistribuire tra i suoi Stati membri
gli obiettivi ad essa imposti, a condizione che rimanga
invariato il risultato finale. In base alla ripartizione
operata in sede comunitaria dalla decisione n. 2002/358/CE del
Consiglio, del 25 aprile 2002, l'Italia ha assunto l'impegno
di una riduzione del 6,5 per cento del livello delle emissioni
rispetto al 1990. (E' appena il caso di ricordare come
rispetto a tale data, in Italia il livello di emissioni sia
considerevolmente cresciuto, e dunque la percentuale di
riduzione di emissioni che il nostro Paese dovrà conseguire
risulta sensibilmente più onerosa).
La ratifica del Protocollo di Kyoto da parte del nostro
Paese, avvenuta con la citata legge n.120 del 2002, reca una
serie di disposizioni finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Sulla
base della legge di ratifica, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati, presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale
per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e
l'aumento del loro assorbimento. Tale piano individua le
politiche e le misure finalizzate al raggiungimento dei
migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni,
mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del
sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti
di energia rinnovabili, l'aumento degli assorbimenti di gas
serra derivanti dalle attività e dai cambiamenti di uso del
suolo e forestali, la piena utilizzazione dei meccanismi
istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di
iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati
(joint implementation) e con quelli in via di sviluppo
(clean development mechanism) e, infine, l'accelerazione
delle iniziative di ricerca e sperimentazione per
l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile e per la
realizzazione di impianti per la produzione di energie
alternative pulite (biomasse, biogas, combustibile derivato
dai rifiuti, impianti eolici, fotovoltaici, geotermici).
La presente proposta di legge si propone, quindi, in via
prioritaria ma non esclusiva, di tradurre in via legislativa
gli indirizzi contenuti nella Strategia nazionale d'azione
ambientale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla delibera
CIPE n. 57 del 2002, e successivi aggiornamenti, la quale
anch'essa auspica, come elemento fondamentale per una
integrazione del fattore ambientale nei mercati, una riforma
complessiva in senso ecologico del sistema fiscale.
Il contenuto della proposta di legge.
L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma fiscale ecologica ed
interventi in materia di sviluppo sostenibile.
La scelta dell'utilizzo dello strumento della delegazione
legislativa è considerata opportuna per la complessità, anche
di natura tecnica, degli interventi che si intendono
introdurre, nonché per la necessità di una attuazione
progressiva che consenta agli operatori gli adeguati tempi di
adattamento alle modifiche normative proposte, ferma restando
la consapevolezza di innovare rispetto alla prassi
istituzionale secondo la quale le deleghe legislative sono di
norma richieste dall'Esecutivo per attuare il programma di
governo.
L'articolo 2 stabilisce i princìpi e criteri direttivi ai
quali il Governo dovrà conformarsi nell'attuazione della
delega.
In via generale, la proposta, come anticipato in premessa,
configura un'ipotesi di fiscalità etica applicata
all'ambiente, al fine di rilanciare la competitività del
sistema paese orientando tutti gli attori del mercato verso
modelli di sviluppo sostenibile. Il campionario degli
strumenti con il quale si manifesta concretamente la fiscalità
etica è vasto e poliforme.
Incentivi per gli investimenti ambientali.
Per quanto concerne l'imposizione diretta, il comma 1,
lettera a), dell'articolo 2 reca una serie di
disposizioni fiscali agevolative dirette a sollecitare una
riconversione ecologica delle imprese.
In particolare, al numero 1) si dispone l'introduzione di
una disciplina agevolativa tributaria sul reddito di impresa
diretta ad escludere dalla base imponibile delle imprese una
quota di reddito destinata a nuovi investimenti a carattere
ambientale, volti all'adozione di cicli industriali a basso
consumo energetico e a basse emissioni di gas serra, alla
promozione dell'efficienza energetica e allo sviluppo di
tecnologie produttive pulite; in tale ambito, la norma prevede
inoltre l'introduzione di un sistema di incentivi tributari
per le imprese, con particolare riferimento alle aziende di
siderurgia, di produzione di energia, di pasta da carta, di
produzione di cemento e di vetrerie, di cui all'allegato A del
citato Protocollo di Kyoto e a quelle operanti nel settore
chimico e in quello dei rifiuti, diretto a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti e processi a
basso impatto ambientale, anche intervenendo in aumento sulla
deducibilità fiscale del costo di brevetti concessi in ambito
europeo che comportano innovazioni tecnologiche nei processi
produttivi che determinino risparmio energetico e riduzione
delle emissioni inquinanti.
La disposizione, che va letta con quanto disposto al
numero 1) della lettera c) del comma 1, in ordine alla
eliminazione dei sussidi perversi, è diretta ad introdurre una
sorta di "Tremonti bis" a carattere selettivo, essendo
volta ad agevolare le imprese (e tra queste, in particolare,
quelle su cui peseranno maggiormente gli oneri di riduzione
delle emissioni derivanti dal Protocollo di Kyoto) che
effettuano investimenti in ricerca e sviluppo aventi un
rilevante impatto ambientale.
In questo senso il criterio di delega intende meglio
specificare quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera
s), della citata legge delega n. 80 del 2003, il quale
prevede, con una formulazione invero ambigua, l'introduzione
di un sistema agevolativo "permanente" (da attivare tuttavia
in base alle risorse, eventuali, che si renderanno disponibili
con la legge finanziaria!) teso a ridurre il carico fiscale
complessivo gravante sulle società che sostengono spese per
l'innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione.
Il numero 2) delega il Governo ad introdurre un sistema di
incentivi di natura tributaria diretti a promuovere le
attività e gli investimenti finalizzati alla protezione e alla
valorizzazione del patrimonio ambientale, con particolare
riferimento alla salvaguardia e alla implementazione del
patrimonio boschivo, agli interventi di afforestazione,
riforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli
agricoli e dei pascoli e rivegetazione atti ad incrementare il
potenziale nazionale di assorbimento di carbonio, nonché le
attività dirette a favorire l'uso più razionale delle risorse
idriche e il miglioramento dei sistemi di gestione idrica,
anche mediante la previsione di una maggiore deducibilità
delle quote di ammortamento degli investimenti e
l'introduzione di una specifica disciplina agevolativa sulla
remunerazione derivante dalle emissioni obbligazionarie della
società Infrastrutture spa, di cui all'articolo 8 del
decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 112 del 2002, destinate al finanziamento di
opere pubbliche che concorrono alla realizzazione delle
finalità predette.
Anche tale disposizione è diretta ad agevolare
fiscalmente, secondo un meccanismo che sarà opportunamente
individuato dal Governo, gli investimenti a carattere
ambientale correlati all'attuazione del Protocollo di Kyoto,
con particolare riferimento alle attività di rimboschimento,
le quali concorrono, in base ai meccanismi flessibili del
Protocollo, alla realizzazione degli obiettivi da questo
stabiliti; il senso, evidentemente, è quello di incrementare
il patrimonio boschivo al fine di assorbire il carbonio. Una
novità è data dalla possibilità di introdurre un
alleggerimento dell'aliquota dell'imposta sui proventi
derivanti dalle emissioni obbligazionarie della società
Infrastrutture spa che concorrono alla realizzazione delle
finalità ambientali enunciate dalla norma.
Credito d'imposta per l'efficienza energetica.
Il numero 3) è diretto ad introdurre, in via permanente,
un credito di imposta a favore delle persone fisiche e delle
persone giuridiche, pari ad una quota percentuale delle spese
sostenute per il miglioramento dell'efficienza termica ed
energetica degli edifici con destinazione abitativa e
commerciale, con particolare riferimento alle spese, dirette
al risparmio del consumo energetico, sostenute per
l'installazione di impianti fotovoltaici, di impianti di
climatizzazione e di elettrodomestici caratterizzati dalla più
alta efficienza energetica e da minori emissioni inquinanti,
per la sostituzione di infissi e serramenti esterni aventi
particolari qualità ai fini della protezione climatica, nonché
per l'acquisto di congegni tecnologici diretti a
razionalizzare l'uso dell'energia elettrica, dell'acqua e dei
combustibili per il riscaldamento domestico.
La disposizione prevede poi, in particolare, la
concessione, a favore delle imprese industriali, di un credito
di imposta per la sostituzione dei motori industriali con
motori ad alta efficienza energetica e per la sostituzione del
parco dei trasformatori con congegni dotati delle migliori
tecnologie disponibili ai fini dell'efficienza energetica e
della riduzione delle emissioni di gas serra, ciò in linea con
gli indirizzi contenuti nella citata Strategia d'azione
ambientale deliberata dal CIPE.
Eliminazione dell'IRAP a favore delle produzioni
ecosostenibili.
Il numero 4), fermi restando i princìpi di cui
all'articolo 8 della legge delega n. 80 del 2003, concernenti
la graduale riduzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, delega il Governo ad intraprendere una prioritaria
riduzione della base imponibile e delle aliquote dell'IRAP a
favore dei soggetti che introducano standard di
compatibilità ambientale nei processi produttivi, asseverati
da un sistema di certificazione dei medesimi ovvero di
etichettatura del prodotto o del servizio che ne garantiscano
la sostenibilità ambientale; ci si riferisce, in particolare,
al sistema comunitario di ecogestione ed audit, EMAS, di cui
al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001, ed al marchio di qualità
ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
La norma dispone inoltre la possibilità per le regioni di
variare l'aliquota dell'imposta differenziandola per settori
di attività e per categorie di soggetti passivi in base a
criteri di compatibilità ambientale e secondo criteri da
adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,
prevedendo altresì eventualmente il concorso con legge
regionale alla definizione dei predetti standard
ambientali.
E' questo un punto chiave della proposta, che appare in
grado, se attuato correttamente, di innescare nelle imprese un
virtuoso processo di competizione ambientale, posto che il
miglioramento delle performance ambientali, certificato
secondo standard comunitari, risulterebbe vantaggioso
anche sul piano tributario.
Agevolazioni per la diffusione di sistemi di
certificazione ambientale dei processi e dei prodotti - EMAS
ed Ecolabel.
Al contempo, il numero 5), reca un incentivo fiscale
diretto proprio a promuovere l'adesione volontaria delle
imprese del settore industriale ai sistemi comunitari di
ecogestione, audit e certificazione ecologica dei prodotti,
così come auspicato dalla Commissione europea.
La norma dispone pertanto l'introduzione, a favore delle
piccole e medie imprese, di un credito di imposta,
utilizzabile esclusivamente in compensazione, finalizzato ad
incentivare la partecipazione al citato sistema comunitario di
ecogestione ed audit, EMAS, in misura non inferiore al 50 per
cento della spesa sostenuta dalle imprese per tutti gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi
all'ottenimento dell'iscrizione nel registro EMAS. In tale
ambito, si prevede, a favore dei medesimi soggetti, un credito
di imposta, anch'esso utilizzabile esclusivamente in
compensazione, diretto a promuovere la diffusione di prodotti
aventi il marchio di qualità ecologica Ecolabel, in misura non
inferiore al 50 per cento degli oneri di carattere
amministrativo sostenuti dalle imprese per l'assegnazione e
l'uso del marchio medesimo.
Sul punto si ricorda che l'obiettivo del nuovo sistema
comunitario di ecogestione e audit, EMAS, consiste nel
promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali
delle organizzazioni di tutti i settori, mediante:
l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di
sistemi di gestione ambientale come indicato nell'allegato I
del citato regolamento (CE)761/2001; la valutazione obiettiva
e periodica di tali sistemi; la formazione e la partecipazione
attiva dei dipendenti delle organizzazioni e l'informazione
del pubblico e delle altre parti interessate.
Ciascuna organizzazione che intende partecipare al sistema
deve quindi adottare una politica ambientale che definisca gli
obiettivi e i princìpi di azione dell'organizzazione rispetto
all'ambiente; effettuare un'analisi ambientale delle proprie
attività, dei prodotti e servizi; istituire un sistema di
gestione ambientale, effettuare regolarmente un audit
ambientale e fare una dichiarazione ambientale recante
l'indicazione della sostenibilità ambientale
dell'organizzazione.
In proposito si ricorda come nella medesima direzione qui
indicata si muove la proposta di legge (atto Camera 3494)
d'iniziativa dei deputati Vigni ed altri, diretta, appunto, ad
incentivare fiscalmente l'adesione al sistema comunitario di
ecogestione. La presente proposta di legge estende, peraltro,
l'agevolazione anche al sistema comunitario di certificazione
ecologica, conosciuto con il marchio Ecolabel; in questo
caso l'obiettivo è promuovere i prodotti che presentano un
minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello
stesso gruppo.
Al riguardo si rileva come il marchio di qualità ecologica
possa essere assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità
che rispettino determinati requisiti ambientali. Il marchio
può pertanto essere assegnato a un prodotto che contribuisce
significativamente a migliorare aspetti ecologici
essenziali.
Le categorie di prodotti certificabili devono
rappresentare un volume importante sul mercato interno e
presentare importanti prospettive di miglioramento
dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori. Le
domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono
soggette al pagamento di un importo, così come anche l'uso del
marchio è subordinato al pagamento di un diritto annuo da
parte dell'utilizzatore. L'agevolazione in questione intende
quindi promuovere tale sistema di certificazione mediante la
previsione di un credito di imposta diretto ad alleggerire gli
oneri connessi all'uso del marchio Ecolabel.
Incentivi per le nuove attività nel settore delle fonti
rinnovabili di energia.
Il numero 6) reca come criterio direttivo l'introduzione
di una disciplina tributaria agevolativa diretta a favorire i
soggetti che iniziano un'attività produttiva nel settore delle
fonti rinnovabili di energia ed assimilate ai sensi della
normativa vigente, con particolare riferimento alle attività
di ricerca, sperimentazione e produzione finalizzate alla
realizzazione di impianti per la produzione di energia con
biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico,
di impianti eolici e fotovoltaici e di centrali energetiche
alimentate da combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani
e dal biogas, nonché le attività dirette alla realizzazione di
sistemi di propulsione a idrogeno e a celle combustibili per
la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i
motori auto, ivi comprese le attività connesse alla produzione
di idrogeno e allo stoccaggio del medesimo.
Tale previsione è diretta a recuperare il ritardo
accumulato dal nostro Paese rispetto ai maggiori partner
europei nel settore delle energie rinnovabili. Senza un forte
sostegno da parte dello Stato il mercato delle energie
rinnovabili non sembra destinato, almeno nel breve periodo, a
crescere in modo significativo. E' per tale ragione che è
necessario mettere in campo una disciplina tributaria
agevolativa per consentire la nascita in tale settore di nuove
imprese e nuove professionalità.
Deducibilità delle erogazioni liberali per le
organizzazioni che svolgono attività in campo ambientale senza
scopo di lucro.
Sempre nell'ambito dell'imposizione diretta il numero 7)
reca la previsione, fermi restando i principi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e
all'articolo 4 della citata legge delega di riforma del
sistema fiscale statale, della deducibilità parziale, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG),
delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad
enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e
organizzazioni legalmente riconosciute che svolgono attività
in campo ambientale senza scopo di lucro.
Deducibilità spese per il trasporto su rotaia.
Il numero 8) dispone poi, la deducibilità, ai fini
dell'IRPEF, delle somme spese per gli abbonamenti annuali e
mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale su rotaia, entro il limite massimo di 1000 euro
annui e in via prioritaria favore dei titolari di redditi
medio-bassi. Lo scopo, evidentemente, è quello di incentivare
il trasporto su rotaia, riequilibrando la preferenza
attualmente accordata al molto più inquinante trasporto su
gomma.
Incentivi per l'attrazione degli investimenti privati in
campo ambientale.
Per completare il quadro degli interventi in materia di
imposizione diretta, il numero 9) dispone l'introduzione di un
regime fiscale agevolato per il risparmio affidato in gestione
a fondi ecologici, finalizzato ad incentivare la
partecipazione del capitale privato alla realizzazione di
progetti di investimento in campo ambientale. Sul punto è
opportuno ricordare come l'articolo 3, comma 1, lettera
d), della legge delega n. 80 del 2003, preveda un regime
di favore fiscale per il risparmio affidato in gestione a
fondi etici. La disposizione in commento intende completare
tale previsione, estendendo il regime agevolato anche alla
categoria, invero del tutto nuova, dei fondi ecologici. In
proposito, si ricorda come sia attualmente all'esame congiunto
delle Commissioni Finanze e Ambiente della Camera dei deputati
una proposta di legge (atto Camera 3493) diretta proprio ad
agevolare fiscalmente la raccolta di risparmio sui fondi
ecologici costituiti dalle banche.
La questione dell'attrazione dei capitali privati nei
progetti d'investimento in campo ambientale non può che essere
centrale nell'orizzonte fin qui delineato e la leva fiscale
appare come lo strumento più idoneo per incoraggiare tale
processo, dal momento che nel breve periodo, a parità di
trattamento fiscale, valutazioni di convenienza economica
potrebbero indurre i risparmiatori verso altre scelte di
investimento. Sul punto, il criterio di delega è formulato in
maniera piuttosto ampia onde consentire al legislatore
delegato di adottare una disciplina agevolativa sia per i
fondi ecologici che hanno in portafoglio esclusivamente azioni
o altri titoli di società operanti nel settore ambientale ed
aventi determinati requisiti di sostenibilità, sia per i
titoli atipici, emessi dalle banche, destinati a finanziare
interventi di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.
L'imposizione indiretta.
Con riferimento agli interventi in materia di imposizione
indiretta, la presente proposta di legge intende adottare in
ambito tributario il principio comunitario del "chi inquina
paga", ferma restando la consapevolezza del fatto che tale
principio si inquadra, originariamente, al di fuori della
logica tributaria, rientrando nell'ambito della tutela
risarcitoria e della responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale. Ciò premesso,
gli interventi in materia di imposizione indiretta prospettati
nella proposta di legge, sono indirizzati, in linea con lo
statuto teorico della fiscalità etica, ad orientare il
comportamento di tutti gli attori del mercato al fine di:
internalizzare il fattore ambientale nel costo dei beni e dei
servizi; deprimere il consumo di beni recanti particolari
esternalità negative sulla salute e sull'ambiente; allegerire
il carico fiscale sui prodotti e i processi ecosostenibili.
Sulla base di questa strategia, posta a fondamento di un
progressivo quanto pervasivo processo di
dematerializzazione dell'economia, il comma 1, lettera
b), dell'articolo 2, reca una serie di princìpi e
criteri direttivi volti a completare il quadro normativo di
riordino contenuto nella citata legge delega di riforma del
sistema fiscale statale.
L'imposta sui consumi.
Fermi restando i principi di cui all'articolo 5 della
citata legge n. 80 del 2003, l'articolo 2, lettera b),
n. 1, della presente proposta di legge, delega il Governo a
rimodulare, nel rispetto dei vincoli comunitari, le aliquote
dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di alleggerire il
carico fiscale sui beni, certificati secondo standard
comunitari di qualità ambientale, il cui uso, consumo e
processo produttivo risultino ecologicamente sostenibili e sui
servizi, ad alta intensità di lavoro, le cui modalità di
esercizio non comportino un impatto ambientale rilevante sul
piano delle emissioni inquinanti, ovvero ad un aggravio del
prelievo indiretto sui beni e sui servizi suscettibili di
determinare esternalità negative per l'ambiente, con
particolare riferimento alla salubrità dell'atmosfera, del
suolo e delle acque, nonché sui beni, sostanze, materie e
risorse naturali esauribili, scarse e non rinnovabili, secondo
parametri da adottare in conformità con la normativa
comunitaria e con il Sesto programma di azione in materia di
ambiente, di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002.
In proposito occorre rilevare che la possibilità di
intervenire in materia di IVA è fortemente condizionata dalla
disciplina comunitaria, contenuta essenzialmente nella
direttiva 77/388/CEE (cosiddetta sesta direttiva IVA), la
quale è stata oggetto di numerose modificazioni.
In particolare, la direttiva 92/77/CEE, sul
riavvicinamento delle aliquote IVA, ha disposto
l'applicazione, fino alla fissazione di un regime definitivo,
di un sistema di imposta transitorio fondato su tre aliquote
ordinarie (una normale e due ridotte) e su alcune ipotesi
(aliquota-ponte ed aliquota super-ridotta) nel cui ambito è
consentito agli Stati membri di mantenere transitoriamente
aliquote inferiori a quelle del regime ordinario.
Tale regime transitorio, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2005, dalla direttiva 2001/4/CE, dispone la
fissazione, da parte degli Stati membri, di un'aliquota
normale non inferiore al 15 per cento, identica per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi; una o due
aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, applicabili
esclusivamente ai prodotti, inclusi nell'elenco di cui
all'allegato H della direttiva medesima, di primario interesse
sociale o culturale. A tale regime, sono previste, tuttavia,
alcune eccezioni, tra cui la possibilità per gli Stati membri
di mantenere (fino alla fine del periodo transitorio), le
esenzioni e le aliquote inferiori all'aliquota minima del 5
per cento (cosiddetto aliquote super-ridotte) purché già in
vigore al 1^ gennaio 1991 e conformi alla legislazione
comunitaria, nonché rispondenti ai requisiti di cui
all'articolo 17, della seconda direttiva IVA dell'11 aprile
1967.
Il numero 1) delega, pertanto, il Governo ad operare, nel
rispetto dei suddetti vincoli comunitari e fermi restando i
criteri di delega di cui alla citata legge n. 80 del 2003, una
rimodulazione, con finalità ambientali, delle aliquote
dell'imposta; la scelta di operare sull'IVA, nonostante i
vincoli anzidetti, appare infatti la più funzionale per
addivenire, attraverso l'imposizione indiretta sul valore
aggiunto, ad una reale internalizzazione dei costi ambientali
in quelli dei prodotti e dei servizi.
In questo quadro, in attesa dell'istituzione di un regime
Iva armonizzato definitivo, il Governo è chiamato ad attivarsi
per consentire, in linea con gli indirizzi provenienti dalla
Commissione europea, l'adozione di una imposizione indiretta
sui consumi la quale, lungi dall'alterare il principio della
concorrenza nel mercato interno, possa operare selettivamente
sui beni e sui servizi alla luce dei richiamati princìpi dello
sviluppo sostenibile.
L'incidenza del prelievo indiretto andrà quindi ridefinita
sulla base di tali princìpi; mentre nulla osta ad un eventuale
aggravio dell'aliquota massima, nel definire le aliquote delle
categorie di beni e servizi soggetti ad una tassazione
agevolata il Governo sarà tenuto ad operare nell'ambito della
normativa comunitaria, rispettandone i vincoli e le procedure,
le quali già adesso consentono, benché limitatamente,
l'applicazione di una aliquota agevolata per taluni servizi ad
alta intensità di lavoro. L'orientamento che sembra prevalere
in sede comunitaria, visto il favore con cui viene considerata
l'introduzione di forme di fiscalità ambientale, si muove
proprio nella direzione qui indicata.
La tassazione dei combustibili fossili e la promozione dei
carburanti alternativi.
A partire dal 1999, per effetto dell'andamento instabile
dei prezzi dei prodotti petroliferi, imputabile alla non
favorevole congiuntura internazionale, si sono succeduti, in
modo talvolta disordinato e frammentario, una lunga serie di
interventi in materia di accisa sugli oli minerali.
Sul punto è intervenuto, da ultimo, l'articolo 7 della
citata legge delega di riforma del sistema fiscale statale, il
quale ha prospettato un generale riordino della disciplina
delle accise, disciplina anch'essa, è bene ricordare, oggetto
di armonizzazione comunitaria, ai sensi dell'articolo 93 del
trattato CE, in quanto funzionale al conseguimento
dell'obiettivo della effettiva abolizione delle frontiere
fiscali, che è alla base della politica fiscale dell'Unione
europea.
Il comma 1, lettera a), del citato articolo 7,
nell'enunciare i criteri cui dovrà ispirarsi il legislatore
delegato per la riforma del sistema dell'accisa, richiama
genericamente i principi della salvaguardia della salute e
dell'ambiente, esprimendo una preferenza per l'utilizzo di
prodotti ecocompatibili.
Il numero 2) interviene anch'esso sulla materia delle
accise, anche in questo caso al fine di meglio specificare gli
indirizzi di sostenibilità ambientale che andranno adottati
con particolare riferimento alla tassazione dei prodotti
energetici.
Nel rispetto dei vincoli comunitari e fermi restando i
princìpi di cui al citato articolo 7, il numero 2) prevede una
progressiva rideterminazione delle aliquote di accisa sugli
oli minerali, finalizzata a promuovere l'uso di carburanti
alternativi, in particolare nel settore dei trasporti,
mediante variazioni in aumento delle aliquote sui combustibili
di origine fossile che generano livelli di emissione di gas
serra incompatibili con gli obiettivi fissati dal Protocollo
di Kyoto e ripartiti dall'Unione europea, e mediante riduzioni
delle medesime aliquote sugli oli minerali a basso impatto
ambientale e sui biocarburanti e biocombustibili puri o
miscelati con altri carburanti, con particolare riferimento al
"biodiesel" e ai carburanti derivati da prodotti di
origine agricola, ciò in conformità con il piano di azione
nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato, ai sensi
all'articolo 2 della legge 1^ giugno 2002, n.120, con delibera
del CIPE del 19 dicembre 2002.
In tale ambito, la norma di delega prevede, altresì, la
rimodulazione delle aliquote di accisa sui consumi di carbone,
coke di petrolio e bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"orimulsion" (NC 2714) (la cosiddetta carbon tax) al
fine di anticipare l'applicazione e di rimodulare
progressivamente, nel triennio 2005-2007, secondo i predetti
criteri di sostenibilità ambientale, la misura delle aliquote
di cui all'allegato I della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
disponendo, inoltre, una maggiorazione progressiva
dell'aliquota dell'imposta di consumo sui bitumi di
petrolio.
Sul punto è opportuno ricordare che l'articolo 8 della
legge n. 448 del 1998 ha istituito la cosiddetta "carbon
tax" e, in applicazione del Protocollo di Kyoto, ha
contestualmente previsto l'entrata in vigore, per il 1^
gennaio 2005, di aliquote (cosiddetto "obiettivo") delle
accise sugli oli minerali, formulate secondo criteri di
compatibilità ambientale. Il medesimo articolo ha, inoltre,
stabilito che nel periodo transitorio - prima dell'entrata a
regime delle aliquote obiettivo - le accise debbano essere
modificate, aumentandole gradualmente, con apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Successivamente,
l'andamento del mercato internazionale del petrolio ha
comportato un forte aumento del prezzo del greggio, con
conseguente innalzamento del carico fiscale sui prodotti
petroliferi. Per contenere l'onere tributario in modo da
evitare un effetto negativo sul livello dei prezzi, si sono
susseguiti una serie di interventi volti, nel loro complesso,
a favorire il contenimento dei prezzi dei carburanti,
intervenendo direttamente sulla loro componente fiscale.
In particolare, si è provveduto a rimodulare le aliquote
delle accise, in misura tale da compensare l'aggravio dell'IVA
derivante dall'aumento dei prezzi del petrolio, stabilendo al
contempo che, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, le aliquote delle accise possano essere variate, in
aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei
prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da
compensare la conseguente incidenza dell'IVA, nella cui base
imponibile confluiscono anche le accise.
Per quanto concerne la cosiddetta "carbon tax", si è
passati, dunque, dalla previsione di un progressivo incremento
della tassazione (che, sia pur riferita direttamente alle sole
accise, avrebbe in realtà prodotto effetti anche ai fini IVA,
considerata la base imponibile dell'imposta), ad una
temporanea sospensione delle variazioni in aumento da
realizzare su base annuale in vista dell'attuazione del
Protocollo di Kyoto.
Il regime impositivo vigente appare, pertanto, tuttora
incerto e instabile, soggetto a numerosi e ripetuti interventi
di proroga di agevolazioni fiscali, che non configurano una
chiara e coerente strategia di medio periodo volta a
promuovere l'utilizzo di prodotti ecocompatibili in vista del
raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas serra derivanti dal Protocollo di Kyoto.
Il numero 2) si pone, pertanto, l'obiettivo di
stabilizzare il quadro impositivo sugli oli minerali,
introducendo, a regime, un sistema di prelievo direttamente
correlato al potenziale inquinante dei diversi combustibili ed
immaginando un percorso di ridefinizione delle aliquote di
accisa atto ad orientare il mercato verso l'utilizzo di
combustibili "puliti".
Incremento della tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di azoto.
Al fine di disincentivare talune emissioni inquinanti
concernenti i grandi impianti di combustione, il numero 3)
reca come criterio direttivo la previsione di una
maggiorazione progressiva, nel triennio 2005-2007, della tassa
sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di
azoto (NOx), di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, applicata ai grandi impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 2001/80/CE.
Incentivi per l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili.
Il numero 4), al fine di promuovere la diffusione di fonti
di energia rinnovabili, delega il Governo ad attuare una
rimodulazione della imposta erariale di consumo sull'energia
elettrica diretta a ridurre l'incidenza dell'imposta sui
consumatori finali di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili mediante impianti eolici, idroelettrici,
fotovoltaici, geotermici e a biomasse, senza alcun limite di
potenza generatrice degli impianti medesimi - come invece
previsto dalla disciplina vigente - e con particolare
riferimento agli usi finali di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili destinati alla produzione di idrogeno.
Com'è noto, l'idrogeno quale combustibile pulito può
essere prodotto in diversi modi; il modo di produzione più
ecoefficiente è l'elettrolisi, un processo mediante il quale
si estrae idrogeno dall'acqua. Tale processo richiede,
tuttavia, un forte consumo di energia elettrica, per cui la
produzione di idrogeno non risulta per questa via conveniente
sotto un profilo economico e, soprattutto, ambientale, nel
momento in cui l'energia elettrica utilizzata è a sua volta
derivata da combustibili fossili. Ciò posto, l'unica strada
percorribile per produrre idrogeno mediante elettrolisi è lo
sfruttamento dell'energia elettrica prodotta da fonti
alternative e rinnovabili mediante impianti eolici,
idroelettrici, fotovoltaici, geotermici e a biomasse. Per tale
ragione si ritiene debba essere fiscalmente agevolato, sino ad
arrivare ad una totale esenzione, il consumo di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili e, in special modo il
consumo destinato alla produzione industriale dell'idrogeno -
un carburante pulito e realmente alternativo, su cui l'Unione
europea ha già scommesso -, per avvicinare il più possibile
l'alba di quella grande rivoluzione industriale che segnerà il
passaggio dall'economia dei combustibili fossili a quella che
l'economista Jeremy Rifkin ha descritto, con ricchezza
di suggestioni, come "l'economia all'idrogeno".
Il federalismo fiscale ecologico.
Oltre alle richiamate disposizioni in materia di IRAP, i
numeri 5), 6), 7) e 8) intervengono su tributi di spettanza
delle regioni e degli altri enti territoriali, configurando,
nell'insieme, un tentativo di accrescere l'autonomia
impositiva di tali enti sulla base dei princìpi dello sviluppo
sostenibile.
Le tasse automobilistiche.
Nell'ambito del federalismo fiscale ecologico, i numeri 5)
e 6) recano disposizioni in materia di tasse automobilistiche,
prevedendo la possibilità, per le regioni, di intervenire sui
criteri di applicazione delle stesse al fine di commisurarle
in senso direttamente proporzionale al livello di emissioni di
gas serra che i veicoli possono generare, tenendo conto di
alcuni parametri determinati in conformità con la normativa
comunitaria in materia di emissioni di veicoli a motore.
Il numero 6) dispone poi la revisione dei criteri di
applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui
all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, finalizzata ad incentivare il rinnovamento del parco auto
ad alto potenziale inquinante non conforme alla direttiva n.
94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo
1994, anche mediante la previsione di criteri di esenzione
ovvero di diminuzione della misura dell'imposta relativamente
agli atti di acquisto di autoveicoli e motocicli a basso
consumo energetico, azionati con motore elettrico, dotati di
sistemi di propulsione ad emissioni zero, ovvero alimentati
con carburanti a ridotto impatto ambientale.
Anche in questo caso il criterio di delega è diretto ad
introdurre, a regime, un sistema di ecoincentivi di natura
fiscale atto a orientare le scelte di produttori e consumatori
verso il mercato, in costante espansione, dei veicoli a basso
impatto ambientale.
Agevolazioni per la bioedilizia.
Il numero 7) reca i princìpi direttivi in materia di ICI,
prevedendo una revisione dei criteri di applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di consentire ai
comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coefficienti
che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della
base imponibile diretta ad agevolare i titolari di immobili
che risultino dotati di particolari dispositivi per il
risparmio energetico e che siano costruiti secondo criteri
conformi alla bioedilizia.
Disincentivi per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
Al fine di promuovere più efficienti forme di smaltimento
dei rifiuti solidi, che riteniamo siano una grande e,
purtroppo, inutilizzata risorsa, il numero 8) dispone la
revisione del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di consentire alle
regioni di fissare, con legge regionale, senza alcun limite
massimo, l'ammontare del tributo in relazione alle diverse
tipologie di rifiuti, prevedendo altresì la possibilità di
esentare dal pagamento del tributo medesimo i rifiuti smaltiti
in impianti di incenerimento con recupero di energia.
L'imposta sui composti organici volatili.
Il numero 9) delega il Governo ad introdurre una imposta
indiretta sui composti organici volatili (COV) finalizzata a
ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalle operazioni
di finitura organica delle imprese industriali.
Il criterio di delega trae ispirazione dalla proposta di
legge atto Camera 2590 d'iniziativa del deputato Di Teodoro,
la quale, benché con modalità diverse da quelle qui indicate,
si pone l'obiettivo di ridurre le emissioni di solventi in
atmosfera derivanti dalle operazioni di lavaggio e
verniciatura industriale.
Il settore in questione è molto vasto, le cifre ed il giro
di affari ad esso connessi enormi, come ben evidenzia la
relazione di accompagnamento alla citata proposta di legge.
Basti pensare che in Italia si producono circa 1.500.000
tonnellate l'anno di vernici, mediamente al 40 per cento di
residuo secco: ciò significa che già nei barattoli sono
contenute 900.000 tonnellate di solvente destinate ad
evaporare. Di 1.500.000 tonnellate di vernici prodotte, il 40
per cento circa (650.000 tonnellate), è utilizzato
nell'industria, il che implica l'uso, ai fini delle diverse
operazioni industriali di applicazione e diluizione delle
vernici stesse, nonché di pulizia degli impianti e degli
attrezzi, di almeno 1.500.000 tonnellate di solventi (in
Europa, il quantitativo totale ammonta ad oltre 5.000.000 di
tonnellate - dati dell'European Solvens Industry Group.
La cifra complessiva che ne risulta colloca le emissioni nei
processi di finitura al terzo o quarto posto come causa di
impatto ambientale, dopo il traffico, il riscaldamento civile
e industriale e le emissioni dovute a processi naturali
spontanei.
Per quanto riguarda il settore della verniciatura, il
processo di progressivo abbandono dei solventi è reso
difficoltoso dall'elevata complessità del settore, articolato
in circa 200.000 aziende, piccole e medie, distribuite
eterogeneamente su tutto il territorio nazionale in contesti
produttivi e di sviluppo molto spesso incomparabili. Per
quanto riguarda il settore del lavaggio industriale, la
quantità di solventi clorurati venduta ufficialmente in Europa
è di circa 300.000 tonnellate l'anno e, di queste, il 15 per
cento è utilizzato in Italia (40-50 mila tonnellate).
A livello internazionale e comunitario è ormai diffusa la
consapevolezza circa la gravità del problema. L'uso di
solventi nelle attività di lavaggio industriale e di
verniciatura industriale, a causa delle caratteristiche di
questo tipo di operazioni, provoca emissioni di COV nell'aria;
esse sono nocive per la salute pubblica e contribuiscono alla
formazione locale e transfrontaliera di ossidanti fotochimici
nello strato limite della troposfera con danni alle risorse
naturali, di estrema importanza ambientale ed economica e, in
talune condizioni di esposizione, con effetti nocivi per la
salute umana. L'inquinamento dovuto ai COV in una regione
influenza spesso l'aria e l'acqua di altre regioni. La
necessità di ridurre le emissioni di COV è un dato, dunque,
ormai acquisito. Tuttavia, le modalità attraverso cui
raggiungere questo scopo non possono non essere compatibili
con il modello di sviluppo della nostra industria, spesso
composta da imprese medie e medio-piccole (e dunque
impossibilitate a sostenere costi eccessivamente onerosi). Le
emissioni di COV possono tuttavia essere evitate o ridotte
nell'attività industriale, dato che esistono prodotti
sostitutivi meno nocivi, o si potrebbero adottare altre misure
tecniche per ridurre le emissioni nell'ambiente, ma per fare
ciò sono necessarie forme di sostegno e di incentivazione alla
piccola e media industria per la riduzione dell'uso dei
COV.
Si tratta, quindi, di prevedere, anche al fine di generare
risorse da investire in trasformazione tecnologica, un sistema
di tassazione delle emissioni, con il duplice scopo di
ottenere una significativa riduzione degli inquinanti emessi
e, contemporaneamente, di riequilibrare la competitività di
mercato, supportando finanziariamente i soggetti che
sviluppano e adottano nuove tecnologie e prodotti in grado di
contribuire in maniera efficace al miglioramento
dell'ambiente.
Questa impostazione, che per certi versi va oltre il
principio comunitario del "chi inquina paga", consente anche,
come anticipato in premessa, di riequilibrare le distorsioni
della concorrenza derivante dalla presenza sul mercato di
soggetti che traggono un indebito vantaggio competitivo dalle
loro produzioni inquinanti, a scapito delle imprese più
moderne ed efficienti che hanno sostenuto investimenti per
migliorare le proprie performance ambientali sul piano
delle emissioni.
Per quanto concerne, più in dettaglio, la struttura
dell'imposta che qui si propone, si rileva che soggetto
passivo dell'imposta sono le imprese che producono,
commercializzano e utilizzano COV e loro miscele, determinati
in base a specifici parametri tecnici. L'aliquota dell'imposta
è determinata in base al quantitativo globale annuo dei COV
emessi dalle imprese, determinato ai sensi dell'allegato IIB
annesso alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio dell'11 marzo
1999.
Un quota parte del maggior gettito derivante dall'imposta
è destinato al finanziamento delle imprese che avviano
ricerche sulle materie prime finalizzate alla individuazione
di detergenti, vernici e rivestimenti privi di COV e
biodegradabili, e che realizzano progetti di transizione
tecnologica verso prodotti, processi e sistemi comportanti una
riduzione dei COV; all'imposta dovranno applicarsi, in quanto
compatibili, le norme del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
L'imposta di consumo sui pesticidi.
Il numero 10) conclude il quadro concernente l'imposizione
indiretta, delegando il Governo ad introdurre una imposta
sulla produzione e sui consumi, modulata secondo le
disposizioni generali di cui all'articolo 61 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995,
sui prodotti fitosanitari maggiormente suscettibili di
determinare esternalità negative sull'ambiente e la salute
umana, in conformità con la strategia tematica per l'uso
sostenibile dei pesticidi prevista dal Sesto programma di
azione in materia di ambiente di cui alla decisione n.
1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
luglio 2002 e con la normativa comunitaria in materia di
impiego dei pesticidi e dei biocidi.
Nonostante l'auspicata, benché modesta riduzione dell'uso
dei pesticidi, in particolare nell'agricoltura, registrata
nell'ultimo decennio, il livello di utilizzo di sostanze
chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente è ancora
elevatissimo. A fianco della disciplina comunitaria, che pone
severi vincoli alla produzione e distribuzione dei pesticidi e
dei biocidi, appare dunque opportuno introdurre, in linea con
quanto previsto in altri Paesi, un'apposita imposta di consumo
su quelle tipologie di prodotti fitosanitari suscettibili di
recare danni all'ambiente, da individuare in base a parametri
tecnici da definire in conformità con la disciplina
comunitaria, molto attenta a questo settore.
Gli altri interventi in materia di sviluppo
sostenibile.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, reca una
articolata serie di interventi, alcuni dei quali non
strettamente di natura tributaria, diretti a tradurre in via
legislativa alcune delle raccomandazione ricorrenti
provenienti dall'Unione europea in materia di sviluppo
sostenibile. Di questi interventi si darà ora succintamente
conto.
L'eliminazione dei sussidi perversi sotto il profilo
ambientale.
Una delle raccomandazioni più stringenti rivolta agli
Stati membri è quella di riformare le politiche di sussidi
alla produzione e al consumo distorsivi dal punto di vista
ambientale. Si tratta, in sostanza, di eliminare le
sovvenzioni e le agevolazioni che incentivano l'uso eccessivo
delle risorse, introducendo, al contempo, un criterio di
selettività nella concessione delle agevolazioni attualmente
pressoché sconosciuto nel nostro ordinamento, atto a premiare
le aziende ecoefficienti e ad evitare la promozione di
investimenti in processi e prodotti da cui derivino
conseguenze non desiderabili sul piano dello sviluppo
sostenibile.
A tal fine, il numero 1) introduce come criterio di delega
la revisione delle vigenti discipline agevolative le cui
risorse finanziarie sono confluite nel Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di introdurre un titolo
preferenziale nell'erogazione degli incentivi e delle
agevolazioni a favore dei soggetti che partecipano a sistemi
di ecogestione e certificazione della qualità ecologica dei
processi e dei prodotti, definiti sulla base di standard
comunitari, prevedendo altresì criteri di ripartizione del
citato Fondo con apposite delibere del CIPE che tengano conto
anche dell'impatto ambientale degli interventi agevolati,
fermo restando il criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili per finalità di
riequilibrio economico e sociale.
La disposizione in oggetto interessa dunque le modalità di
applicazione delle principali discipline agevolative adottate
dal nostro ordinamento. Nel citato Fondo sono infatti
confluite le risorse già allocate nel Fondo per le aree
depresse, relative sia all'intervento straordinario nel
Mezzogiorno sia all'intervento ordinario nelle aree depresse
(legge numero 64 del 1986 e legge numero 208 del 1998), nel
fondo per l'imprenditoria giovanile (articolo 27, comma 11,
della legge n. 488 del 1999) nonché le risorse iscritte in
bilancio per il credito di imposta investimenti e quello per
le nuove assunzioni (articoli 7 e 8 della legge n. 388 del
2000).
L'integrazione del fattore ambientale nelle politiche di
sostegno allo sviluppo, che il criterio di delega in oggetto
persegue, appare in grado di avviare un virtuoso processo di
competizione ecologica tra le imprese, posta la preferenza che
viene accordata alle imprese "pulite", che intendono portare
avanti progetti d'investimento ecosostenibili.
Il sistema di contabilità ambientale.
Uno dei presupposti alla base dell'introduzione
nell'ordinamento del principio dello sviluppo sostenibile è
costituito dalla disponibilità di strumenti di verifica degli
effetti ambientali derivanti dalle scelte compiute.
E' così che in questi ultimi anni, in diversi Paesi, sotto
la spinta della Commissione europea, sono stati introdotti
strumenti di verifica delle implicazioni ambientali delle
politiche di settore, ivi compresa un'analisi sistematica del
patrimonio naturale di cui ciascun Paese è dotato e delle
variazioni, di ordine quantitativo e qualitativo, che esso
subisce per effetto dei processi produttivi e di consumo. Si
tratta di una questione che ha trovato eco, nella scorsa
legislatura, nei dibattiti parlamentari tenuti in occasione
dell'esame dei documenti di programmazione
economico-finanziaria, nonché in alcune proposte di legge.
Già in sede di approvazione del Documento di
programmazione economico-finanziaria 1999-2001, il Governo si
é impegnato a redigere, in via sperimentale, un bilancio in
termini ambientali, per illustrare le spese che perseguono
finalità di tutela dell'ambiente, facendo riferimento
all'avvio della redazione sperimentale di un bilancio in
termini di eco-contabilità da allegare al bilancio dello
Stato.
L'esigenza di un ampliamento degli strumenti tradizionali
utilizzati per l'elaborazione di statistiche economiche, si
fonda sulla considerazione della inadeguatezza e della scarsa
significatività dell'attuale sistema di contabilità nazionale
con riferimento al fattore ambientale.
Come si è visto in premessa, con la citazione del
Presidente Kennedy, i sistemi di contabilità nazionale
adottati dai diversi Paesi non evidenziano, tra i costi di
produzione, l'uso delle risorse naturali, con l'effetto di
fornire una misura sovrastimata del prodotto interno lordo.
A livello internazionale e comunitario si è pertanto
diffusa la convinzione della necessità dell'adozione di nuove
forme di contabilità e nuovi indicatori della sostenibiltà
dello sviluppo, che ha trovato espressione giuridica in
appositi indirizzi e documenti, a partire dall'Agenda 21,
approvata al vertice ONU di Rio de Janeiro del 1992, sino al
citato Programma di azione in materia di ambiente, il quale
ribadisce la necessità di ampliare gli strumenti tradizionali
impiegati per l'elaborazione di statistiche economiche,
revisionando gli indicatori economici principali, quali il
prodotto nazionale lordo, affinché rispettino il valore delle
risorse naturali ed ambientali impiegate per la produzione dei
redditi attuali e futuri e affinché rilevino, sulla base di
valori monetari prestabiliti le perdite e i danni arrecati
all'ambiente.
Il numero 2) riprendendo sostanzialmente il contenuto di
alcune proposte di legge presentate nella scorsa legislatura
(si fa riferimento in particolare al testo unificato,
approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica,
recante la legge quadro in materia di contabilità ambientale
dello Stato, delle regioni e degli enti locali - atti Senato
3116 e 3294) delega il Governo ad adottare, in un primo
momento in via sperimentale, un sistema di contabilità
ambientale della pubblica amministrazione, relativo a ciascun
livello istituzionale, finalizzato a realizzare l'integrazione
tra contabilità economica e contabilità ambientale, in
conformità alla prassi internazionale e agli indirizzi
dell'Unione europea ed articolato secondo il modulo dei conti
economici integrati con gli indici ambientali (National
Accounting Matrix including Enviromental Accounts- NAMEA),
il conto satellite della spesa per la protezione ambientale
(Système Européen de Rassenblement de l'Information
Economique sur l'Environnement- SERIEE) e il sistema degli
indicatori settoriali di pressione ambientale realizzato in
riferimento ai settori dell'energia, dei trasporti, del
turismo, dell'agricoltura, dell'industria e della gestione dei
rifiuti.
Sulla base di tali indicatori i decreti delegati dovranno
definire nel dettaglio la struttura dei documenti di
contabilità ambientale ed indicare i compiti dello Stato,
delle regioni, degli enti locali, nonché dei diversi enti
tecnici coinvolti, quali l'Istituto nazionale di statistica,
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le
agenzie regionali per la protezione ambientale e l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.
L'integrazione del fattore ambientale nelle procedure di
acquisto della pubblica amministrazione.
Il quadro delle politiche e delle misure in favore della
dematerializzazione della produzione e del consumo si articola
su diversi piani.
Nell'ambito della politica dei prodotti, oltre l'esigenza
di internalizzare i costi ambientali, assume una importanza
centrale la creazione di un mercato di prodotti a basso
impatto ambientale. A fianco di alcuni strumenti da
valorizzare, come l'etichettatura ecologica, si pone
l'esigenza, più volte evidenziata dall'Unione europea, di
inserire i requisiti ambientali tra le caratteristiche
richieste ai prodotti e ai servizi utilizzati dalla pubblica
amministrazione. Occorre, in sostanza, configurare il
"consumatore pubblica amministrazione", i cui consumi incidono
sul PIL in misura pari a circa il 18 per cento, come il primo
acquirente e utilizzatore di beni a ridotto impatto
ambientale. A tale fine, appare opportuno inserire, nei
capitolati di acquisto di beni e servizi da parte della
pubblica amministrazione, dei requisiti ambientali,
attribuendo un sistema a punteggio che dia uno specifico
valore alle prestazioni ambientali di un prodotto o di un
servizio, senza tuttavia escludere automaticamente quelli che
non possiedono tali requisiti, ciò in modo da non venire in
contrasto con la disciplina comunitaria in materia di appalti
di beni e servizi.
Il numero 3) impegna, pertanto, il Governo a prevedere,
compatibilmente con la disciplina comunitaria, un obbligo a
carico delle amministrazioni pubbliche di inserire, nelle
procedure di acquisto di beni e servizi, un titolo di
preferenza a favore dei beni e dei servizi aventi determinati
requisiti di sostenibilità ambientale, con particolare
riferimento alle caratteristiche del processo produttivo, al
consumo energetico e al ciclo di vita dei prodotti; in tale
ambito, intervenendo in uno dei settori strategici ai fini
della riduzione delle emissioni, si prevede, inoltre,
l'obbligo, sempre a carico della pubblica amministrazione, di
sostituire progressivamente, e comunque entro il periodo
2008-2012, almeno il 70 per cento della flotta di autoveicoli
con autoveicoli a basse emissioni inquinanti, alimentati con
biocarburanti, energia elettrica, o celle combustibili a
idrogeno.
Per completare il quadro, il numero 4) prevede, infine,
l'impiego obbligatorio, entro il triennio 2005-2007, di
carburante "biodiesel", sia negli autoveicoli destinati
al trasporto pubblico locale, a partire dai comuni con oltre
100.000 abitanti, sia in miscela con il gasolio distribuito
nella rete, secondo percentuali progressivamente crescenti nel
triennio considerato, per gli autoveicoli privati ed i natanti
destinati alla nautica da diporto.
La water tax.
Il numero 5) interviene in materia di risorse idriche, al
fine di modificare i criteri di applicazione della tariffa del
servizio idrico introducendo misure di perequazione più
selettive. L'attuale fascia tariffaria premia, infatti, le
prime unità di consumo a prescindere dalle caratteristiche del
consumatore, finendo per sussidiare nello stesso modo, utenti
bisognosi e non. Il Governo viene pertanto delegato a
ridefinire i criteri di applicazione della tariffa di cui alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36, al fine di correlare l'entità
della tariffa per i consumi domestici essenziali anche al
numero dei componenti del nucleo familiare, prevedendo,
altresì, la possibilità per gli enti locali, nella richiamata
prospettiva del federalismo fiscale ecologico, di prevedere
una maggiorazione della tariffa medesima per gli usi
industriali caratterizzati da un rilevante impatto ambientale
sotto il profilo della emissione di sostanze inquinanti nelle
acque durante il ciclo produttivo.
La tariffa sociale per l'energia elettrica e il gas a
favore dei soggetti economicamente svantaggiati.
Il numero 6) reca un criterio direttivo volto
all'introduzione di una nuova tariffa sociale agevolata per i
clienti domestici del mercato dell'energia elettrica e del gas
che si trovino in condizioni di provato disagio economico. La
norma prende le mosse da una iniziativa in tal senso promossa,
con esclusivo riferimento al mercato vincolato
dell'elettricità, dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, per superare l'attuale sistema di agevolazioni, basato
sui consumi indipendente dal reddito familiare. L'Autorità ha
proposto, infatti, che l'agevolazione sia concessa alle
famiglie in reali condizioni di disagio economico individuate
attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE o "redditometro") già in uso per la fornitura agevolata
di servizi essenziali.
La riforma della tariffa sociale - che nella presente
proposta di legge si intende delegare al Governo ma che, in
realtà, in base alla disciplina vigente di cui alla legge
n.481 del 1995, risulta possibile introdurre attraverso
indirizzi del Governo in tal senso diretti alla citata
Autorità di regolazione, alla quale spetta in via primaria il
compito di determinare le tariffe - si rende necessaria perché
il sistema in vigore, che discrimina le famiglie unicamente in
base ai consumi, non appare più in grado di raggiungere né gli
obiettivi sociali né quelli di efficienza energetica per i
quali fu introdotto nel 1975. All'epoca, infatti, per
garantire i consumi essenziali di elettricità a basso prezzo
alle fasce povere della popolazione, fu stabilita una tariffa
progressiva per scaglioni di consumo. I cambiamenti degli
stili di vita e l'aumento generalizzato dei consumi ha fatto
sì che oggi una ampia fascia di consumatori, non
necessariamente in condizioni economiche disagiate, paga
l'elettricità meno del suo costo ed è sussidiata da chi con
maggiori consumi paga l'elettricità molto di più (tra le
famiglie con maggiori consumi rientrano anche quelle numerose
in condizioni di disagio economico, mentre fra quelle con
bassi consumi rientrano ad esempio i single ad alto
reddito). L'ISEE, di cui qui si propone l'utilizzo, assume
come unità di riferimento il reddito complessivo e una parte
del patrimonio del nucleo familiare, consentendo di meglio
selezionare, sulla base di criteri e parametri omogenei, la
platea dei beneficiari dell'agevolazione. L'impiego dell'ISEE
consente anche una semplificazione e riduzione dei costi
amministrativi: la selezione dei beneficiari viene effettuata
una sola volta a prescindere dal numero di agevolazioni
richieste; le società elettriche e quelle del gas dovranno
solo applicare un indicatore calcolato dall'INPS e i
potenziali beneficiari con una sola autocertificazione
potranno accedere a più servizi. Nella citata proposta
dell'Autorità il regime agevolato si applicherebbe unicamente
ai contratti di potenza impegnata di 3 chilowatt, con
l'eccezione dei clienti in gravi condizioni di salute, e
limitatamente ad una quantità di consumi annui che varia in
proporzione al numero di componenti dell'unità familiare. Gli
eventuali sforamenti di queste soglie di consumo dei clienti
agevolati dovrebbero essere penalizzati in modo tale da
contenere allo stesso tempo eventuali comportamenti
opportunistici e sprechi di energia. Le famiglie agevolate
dovrebbero peraltro continuare a pagare le componenti della
tariffa relative al combustibile e agli oneri di sistema, per
mantenere anche per questa clientela un segnale di prezzo
proveniente dal mercato.
E' il caso di rimarcare come il criterio di delega non
comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato in
quanto i costi della nuova tariffa sociale a favore degli
utenti economicamente svantaggiati dovranno essere "spalmati"
sulla restante clientela, restando quindi invariato l'onere
complessivo per la fornitura energetica sostenuto dalla
clientela domestica, così come previsto nella citata proposta
di riforma della tariffa sociale per l'energia elettrica
formulata dall'Autorità di settore.
Disposizioni per l'attuazione di un mercato interno per il
commercio dei diritti di emissione di anidride
carbonica.
Il numero 7) al fine di rispettare la percentuale di
riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista in
ottemperanza agli impegni sottoscritti nel Protocollo di
Kyoto, delega il Governo ad individuare, per il periodo
2003-2010, soglie di emissione specifica di anidride carbonica
decrescenti nel tempo, consentite alle imprese di siderurgia,
di produzione e trasformazione di energia, di pasta da carta,
di produzione di cemento e di vetro di cui all'allegato A del
Protocollo di Kyoto; in tale ambito il Governo è chiamato a
definire, in conformità con gli indirizzi adottati in sede
comunitaria, le modalità per l'organizzazione dell'emission
trading, ovvero un mercato per il commercio dei diritti di
emissione di anidride carbonica, nonché a stabilire sanzioni
per il mancato rispetto delle predette soglie di emissione
correlate, con criteri di progressività, all'entità dello
scostamento dalle soglie medesime.
Sul punto, oltre a rinviare a quanto si dirà in ordine
all'articolo 3 della proposta, si rileva come sia attualmente
all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge, atto
Camera 3297, recante il riordino del settore energetico, il
quale, all'articolo 21, reca disposizioni analoghe a quelle in
oggetto, salvo il fatto che le soglie di emissione ammesse di
anidride carbonica vengono definite con normativa di rango
secondario (decreto del Ministro delle attività produttive) e
con esclusivo riferimento ai soggetti esercenti officine di
produzione e trasformazione di energia, senza includere nel
novero dei soggetti obbligati alla riduzione delle emissioni
le altre tipologie di imprese richiamate nell'allegato A del
Protocollo di Kyoto.
Tali disposizioni vanno lette in coordinamento con quanto
disposto dal comma 2 dell'articolo 2, in base al quale, in
attesa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di
emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
<COM(2001)581>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C n. 075E, del 26 marzo 2002, il
Governo è impegnato a promuovere, in sede comunitaria,
l'elaborazione e l'adozione di un sistema uniforme e condiviso
per la misurazione, il monitoraggio, la verifica e la
certificazione dei livelli di emissione di gas ad effetto
serra e dei livelli di riduzione dei medesimi gas
effettivamente conseguiti dai diversi sistemi industriali e
produttivi dei Paesi membri dell'Unione europea.
E' di tutta evidenza come nell'ottica sin qui delineata la
possibilità del commercio dei diritti di emissione si
configuri come uno strumento per raggiungere gli obiettivi del
Protocollo a costi più vantaggiosi attraverso il ricorso a
meccanismi di mercato. Mediante la commercializzazione dei
permessi di emissione, lo stesso mercato provvederà ad
allocarli nel modo più efficiente, riducendo i costi globali
rispetto a meccanismi più rigidi quali la semplice definizione
di limiti.
Per avviare tale meccanismo, la cui piena entrata in
vigore è prevista, a livello internazionale, nel 2008, è
necessario pertanto adoperarsi sin da ora, come stanno facendo
molti governi, organizzazioni governative e società, al fine
di poterne verificare le modalità di funzionamento.
L'introduzione di un sistema sanzionatorio per le
emissioni eccedenti le soglie ammesse e l'utilizzo di
strumenti quali il mercato dei diritti di emissione postulano,
inoltre, una rimodulazione del quadro impositivo sugli oli
minerali che tenga complessivamente conto degli effetti, di
natura economico-finanziaria e inerenti anche il profilo della
salvaguardia della competitività delle imprese, in particolare
del settore energetico, derivanti dalla sovrapposizione di
strumenti di natura fiscale, quali la carbon tax, con
altri strumenti di natura extratributaria operanti, in base al
principio comunitario del "chi inquina paga", al di fuori
della logica tributaria, e rientranti pertanto nell'ambito
della tutela risarcitoria e della responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale; ed
è per tali ragioni che l'articolo 2, comma 2, lettera
b), numero 2), della presente proposta di legge delega
il Governo a rimodulare il quadro impositivo sugli oli
minerali al fine di definire in maniera coerente ed unitaria
la strategia di politica economica da adottare per il rispetto
della percentuale di riduzione delle emissioni prevista in
ottemperanza agli impegni derivanti dal Protocollo di Kyoto,
fermo restando il fatto che con l'entrata a regime dei vincoli
derivanti dal Protocollo le emissioni di gas serra eccedenti
le soglie ammesse dovranno configurarsi come attività
illecite, passibili, pertanto, di essere sanzionate in via
amministrativa ed anche penale.
Il tributo speciale sulle esportazioni di materiali di
armamento.
Il criterio di delega di cui al numero 8) non attiene
specificamente alla tematica dello sviluppo sostenibile in
senso strettamente ambientale, così come del resto quello di
cui al numero 9). Esso reca tuttavia un intervento di
fiscalità etica che si può agevolmente ricondurre alla nozione
più ampia di sviluppo sostenibile adottata nelle premesse, in
quanto è diretto all'introduzione di un tributo speciale sulle
esportazioni di materiali di armamento, e pertanto diretto a
colpire un mercato che comporta in re ipsa esternalità
negative, posto che le esportazioni di armi hanno sovente
alimentato sanguinosi conflitti, soprattutto nei Paesi più
poveri e in via di sviluppo; basti pensare al riguardo agli
scandali che in passato hanno coinvolto anche imprese italiane
con riferimento alla vendita di agghiaccianti oggetti
denominati "mine antiuomo".
Com'è noto, è stato recentemente approvato dal Parlamento
un disegno di legge di ratifica che modifica la legge 9 luglio
1990, n. 185, (atto Camera n. 1927) che disciplina la materia,
anche al fine di ampliare le possibilità di business a
favore delle imprese operanti nel settore. Senza scendere nel
merito della questione, peraltro assai complessa, è qui
sufficiente rilevare come si ritenga opportuno, anche ai fini
di reperire risorse per la copertura finanziaria degli
interventi previsti dalla presente delega, istituire un
tributo speciale a carico delle imprese esportatrici di
armamenti iscritte nell'apposito registro nazionale; la misura
del prelievo, che non dovrebbe comportare una perdita di
competitività delle imprese operanti nel settore, è rimesso al
legislatore delegato, salvo la misura minima pari ad almeno
l'uno per cento del valore dei materiali di armamento
esportati, da determinare tenendo conto dell'ammontare dei
relativi contratti e di eventuali compensi di intermediazione,
e da versare all'erario all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 della citata legge
n.185 del 1990, secondo modalità che saranno definite con una
normativa di rango secondario.
Incentivi per il commercio equo e solidale.
Sempre nell'ambito di interventi di fiscalità etica per
così dire a latere della nozione di sviluppo
sostenibile, il numero 9) delega il Governo ad introdurre una
apposita disciplina tributaria agevolativa per il commercio
equo e solidale, diretta ad attenuare il prelievo fiscale sul
reddito derivante dall'importazione e dalla distribuzione di
prodotti alimentari, artigianali ed agricoli provenienti dai
Paesi in via di sviluppo, sulla base dei seguenti criteri: i
prodotti non devono implicare sfruttamento del lavoro
infantile e minorile, in conformità alla Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
resa esecutiva ai sensi della legge n. 176 del 1991; il lavoro
locale, impiegato per la realizzazione dei prodotti, deve
assicurare una giusta retribuzione e pari opportunità senza
distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione,
convinzioni politiche; i prodotti oggetto del commercio equo e
solidale devono essere riconoscibili dal consumatore finale
mediante un sistema di certificazione ed etichettatura idoneo
a identificarne immediatamente le qualità.
Sul punto si rileva come il protezionismo agricolo, le
barriere fiscali e doganali della maggior parte dei Paesi
dell'Occidente impediscano, o comunque ostacolino, l'accesso
al mercato dei prodotti provenienti dai Paesi in via di
sviluppo. Si pone pertanto l'esigenza, di carattere
sostanzialmente "etico", di ampliare il mercato interno di
tali prodotti, promuovendone la diffusione senza alterazioni
dei princìpi della concorrenza. La formulazione della norma,
volutamente generica, andrà comunque "aggiustata" nel corso
dell'esame parlamentare della presente proposta di legge, in
quanto dovranno essere approfonditi gli aspetti di
compatibilità comunitaria di tale disposizione e i riflessi
economici che essa potrebbe comportare, in particolare sul
mercato interno dei prodotti agricoli.
Ambiente Italia spa.
L'articolo 3 della presente proposta di legge è volto,
nell'ambito delle linee sin qui tracciate, ad avviare una
riconversione ecologica del sistema produttivo, delineando un
ulteriore strumento tecnico-finanziario per raggiungere, in
modo economicamente efficiente, i severi impegni di riduzione
delle emissioni derivanti dal Protocollo di Kyoto.
L'idea è quella di costituire una società per azioni
pubblica, denominata "Ambiente Italia spa", la cui missione è
finanziare progetti di investimento in campo ambientale
connessi all'attuazione del Protocollo, a valere sui crediti
d'imposta non compensabili delle imprese, realizzando in tal
modo una sorta di joint venture tra Stato e imprese
(titolari dei crediti d'imposta) mediante la quale realizzare
progetti di sviluppo sostenibile suscettibili di utilizzazione
economica.
In particolare, la società, per la realizzazione dello
scopo sociale, può acquisire partecipazioni, purché non di
controllo, in altre società operanti nel settore ambientale e
concedere, a valere sui crediti di imposta non compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche
per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie, per
la realizzazione di progetti ed interventi di sviluppo
sostenibile di tipo ambientale, purché suscettibili di
utilizzazione economica, anche in relazione al conseguimento
di crediti di emissioni nell'ambito dell'istituendo sistema di
scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella
Comunità, nonché del mercato per il commercio dei diritti di
emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
n. 7.1), della presente proposta di legge.
I settori e gli ambiti di attività della società sono
funzionali al pieno utilizzo dei meccanismi flessibili
previsti dal Protocollo di Kyoto, meccanismi che
introdurrebbero, ove applicati, una certa flessibilità e una
sensibile riduzione dei costi gravanti complessivamente sui
sistemi economici dei Paesi soggetti al vincolo.
Si ricorda sul punto che tali meccanismi di flessibilità
sono:
a) l'emission trading (ET): i Paesi soggetti
al vincolo che riescano ad ottenere un surplus nella
riduzione delle emissioni possono "vendere" tale surplus
ad altri Paesi soggetti a vincolo che, al contrario, non
riescano a raggiungere gli obiettivi assegnati;
b) la joint implementation (attuazione
congiunta degli obblighi individuali) (JI): gruppi di Paesi
soggetti a vincolo, fra quelli indicati dall'allegato B del
Protocollo, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi
fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli
obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo medesimo,
purché venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine essi
possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese
"emission reduction units" (ERUs) realizzate attraverso
specifici progetti di riduzione delle emissioni;
c) i clean development mechanisms (CMD): il
fine di tali meccanismi è quello di fornire assistenza alle
Parti non incluse nell'allegato B negli sforzi per la
riduzione delle emissioni. I privati o i governi dei Paesi
industrializzati che forniscono tale assistenza possono
ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei Paesi in via
di sviluppo grazie ai progetti, "certified emission
reductions" (CERs) il cui ammontare viene calcolato ai fini
del raggiungimento del target.
In tale quadro, l'orizzonte strategico di intervento di
Ambiente Italia spa comprende:
1) interventi diretti alla riduzione delle emissioni di
gas ad effetto serra, con particolare riferimento alle
emissioni di biossido di carbonio, concernenti il comparto
della produzione di energia da fonti rinnovabili ed
assimilate, quali le attività di ricerca, sviluppo,
costruzione e messa in opera di impianti di produzione di
energia eolica, solare, fotovoltaica, miniidroelettrica,
geotermica, a biomasse e con celle combustibili a idrogeno e
interventi di risparmio energetico da applicare ad impianti
preesistenti;
2) interventi per la tutela dell'ambiente da attuare
nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, con
particolare riferimento agli interventi in campo ambientale di
imprese italiane in Stati ad economia in transizione e in
Paesi in via di sviluppo, con priorità per i progetti
destinati alla costruzione, ristrutturazione e messa in
sicurezza di impianti di produzione di energia mediante
l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione delle
emissioni di gas serra, da realizzare in conformità con i
meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto
(joint implementation e clean development mechanism) e
finalizzati all'ottenimento di diritti di emissione;
3) iniziative volte alla conservazione della natura e
della biodiversità, quali la gestione, la tutela e lo sviluppo
di aree protette, interventi per la conservazione della fauna
e della flora e, segnatamente, interventi di afforestazione,
riforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli
agricoli e dei pascoli e rivegetazione, atti ad incrementare
il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio (carbon
sink) e ad ottenere diritti di emissione in relazione
all'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas
ad effetto serra.
La società, patrimonializzata mediante il conferimento dei
crediti di imposta non compensabili, raccoglie la provvista
necessaria allo svolgimento delle proprie attività mediante
l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti; alla
società possono essere trasferite, inoltre, partecipazioni
azionarie di società dello Stato mediante girata azionaria
senza corrispettivo ed essa può esercitare ogni attività
strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti
istituzionali. Un regime tributario agevolativo viene previsto
per i titoli e finanziamenti, nonché per tutte le operazioni
compiute dalla società.
Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta
dalla società, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei
progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti in termini
di ottenimento di crediti di emissione di gas ad effetto
serra.
Dal quadro testé delineato si evince che Ambiente Italia
spa intende rappresentare uno strumento di gestione unitario
per promuovere, anche attraverso l'erogazione di servizi alle
imprese, progetti di investimento ad alta valenza strategica
per il Paese, coinvolgendo i maggiori operatori economici in
vista del raggiungimento degli obiettivi derivanti da
stringenti vincoli internazionali.
Nel corso dell'esame parlamentare potranno peraltro essere
approfonditi ulteriormente gli aspetti tecnici e giuridici
connessi al funzionamento della società e in particolare
all'attività di finanziamento, ferma restando l'esigenza di
costituire un apposito organismo deputato alla gestione
unitaria dei molteplici interventi che dovranno essere
intrapresi in vista dell'istituzione del mercato dei crediti
di emissione, il quale potrebbe costituire l'occasione per
innescare un circuito virtuoso di rilancio dell'economia e
dell'occupazione in settori di punta del "sistema Paese".
Copertura finanziaria.
L'articolo 4 reca le norme di copertura finanziaria,
ricalcate in parte sul modello della citata legge delega per
la riforma del sistema fiscale statale; si prevede, infatti,
una modalità di copertura composita, in base alla quale dai
decreti legislativi di attuazione dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), numeri 1), 5), e 7) e lettera c),
numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) non possono derivare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali
maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Nel Documento di programmazione economico-finanziaria è
data specifica evidenza in una apposita sezione delle misure
da intraprendere per dare concreta attuazione alla strategia
d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile e sono
indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di
imposizione diretta e al regime di imposizione indiretta, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
Per quanto concerne i maggiori oneri per il bilancio dello
Stato derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9),
lettera b), numeri 4) e 6), lettera c), numero 9)
e di cui all'articolo 3, si provvede a valere sulle maggiori
entrate derivanti delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 9) e 10) e lettera
c), numero 8). Qualora le risorse finanziarie necessarie
ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alle citate
disposizioni non risultino adeguate, si stabilisce che il
Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre, con
propri decreti, entro il termine di esercizio della delega di
cui al all'articolo 1, l'aumento, sino al livello massimo del
75 per cento, delle aliquote di base dell'imposta di consumo
sui tabacchi lavorati di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76,
rafforzando in tale modo anche l'efficacia disincentivante
dell'imposizione sui tabacchi.
Il comma 5 dell'articolo 4 dispone, infine, che la legge
finanziaria reca, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le modifiche, in conformità ai criteri
direttivi di cui all'articolo 2, al regime dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto che
comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli
eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di
attuazione delle deleghe previste dalla legge.
La Commissione bicamerale consultiva per lo sviluppo
sostenibile.
Da ultimo, l'articolo 5 dispone l'istituzione di una
Commissione parlamentare bicamerale consultiva avente il
compito di esprimere il proprio parere sugli schemi dei
decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1.
La Commissione parlamentare può, inoltre, compiere ogni
genere di attività conoscitiva ai fini dell'elaborazione di
studi e proposte sulle materie oggetto di delega, nonché sulle
ulteriori modalità per dare concreta attuazione alla Strategia
d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia
approvata con deliberazione del CIPE 2 agosto 2002, n. 57, da
sottoporre alla valutazione del Governo per il tramite del
Ministro per i rapporti con il Parlamento.
La Commissione, infine, può elaborare studi e proposte da
sottoporre all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in
relazione alle iniziative da intraprendere per dare concreta
attuazione alla Strategia europea per lo sviluppo sostenibile,
adottata dal Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001 e,
in tale ambito, al citato Sesto programma di azione per
l'ambiente della Comunità europea, configurandosi in tale modo
come un punto unitario di riferimento per tutte le tematiche,
di carattere trasversale, concernenti lo sviluppo
sostenibile.
Considerazioni conclusive.
Come anticipato in premessa, la proposta di legge delega
vuole essere un primo, benché parziale, "viatico normativo"
per orientare il cammino verso un nuovo Rinascimento,
economico e sociale, del XXI secolo, fondato sul principio
dello sviluppo sostenibile.
Essa muove, infatti, dall'assunto che il neoliberismo è in
crisi: la crisi, come accennato in premessa, si manifesta nel
dare luogo ad uno sviluppo che ha costi sociali troppo alti;
acuisce il divario tra classi; si riflette sui diritti sociali
dei cittadini e ne limita l'esercizio; troppo spesso
compromette, a volte irreparabilmente, l'ambiente.
In questo contesto, riteniamo che la politica fiscale
possa e debba essere uno tra gli strumenti principali con i
quali combattere le imperfezioni del neoliberismo; quando vi è
lesione dei più elementari diritti politici e sociali lo Stato
deve, infatti, attivarsi per orientare i processi economici e
di consumo di modo che con la sua attività finanziaria (nel
momento del prelievo e della spesa) tuteli l'esercizio di quei
diritti: ciò è espressione della nostra Costituzione e della
volontà che l'ha preceduta.
In altri termini, se ci si ispira al principio di
sussidiarietà e si è d'accordo sulla diminuzione
dell'intervento dello Stato ove esso si mostra inefficiente
(per inerzia o per eccesso di burocrazia), in particolare nei
settori in cui il privato adempie con migliore risultato,
viceversa, non si è d'accordo con la diminuzione del ruolo
statuale ove ciò permette che i diritti sociali e politici dei
cittadini vengono lesi nel momento del loro concreto
esercizio.
La nostra Costituzione si fonda sulla libertà,
sull'uguaglianza e sulla solidarietà e, di conseguenza, su
tutti i princìpi che da questi discendono. Dunque, quando
viene meno l'effettività di tali princìpi (e per noi, lo
ribadiamo, è il caso della globalizzazione non governata) lo
Stato deve intervenire e ripristinarne la salvaguardia;
diversamente, si stabilisce tra Stato e Costituzione una
relazione falsa, incoerente, antinomica, in cui il primo
smentisce la seconda.
Noi vediamo nel legislatore ordinario e, in particolare,
nella legge tributaria, un mezzo con il quale ridare "smalto"
ai princìpi anzidetti.
Con la fiscalità etica - attività finanziaria pubblica che
svolge funzioni tributarie ed accentua, accanto a queste,
funzioni extra tributarie capaci di orientare scelte
economiche e di consumo - intendiamo porre le basi alla
giustiziabilità dei diritti sociali.
I valori della libertà, dell'uguaglianza e della
solidarietà sono, anzitutto, in natura; il diritto positivo
deve farsene interprete. Perciò, il diritto positivo non deve
creare il bene e il male ma disciplinare il bene e il male che
già è in natura. Siamo sicuri, infatti, che rispettare
l'ambiente, ad esempio, sia un'azione che proviene dal "bene"
e il suo essere dovuta è evidente prima ancora che intervenga
la regola normativa.
Il sistema fiscale, dunque, oltre le funzioni
tradizionali, deve favorire la traduzione di quei valori, allo
stesso modo del diritto positivo del quale è peculiare
espressione. Il sistema fiscale, quindi, va riconcepito
culturalmente. Deve essere chiamato a promuovere ciò che è
"bene" e deprimere ciò che è "male" proprio in ragione dei
valori costituzionali. Sicché, per tornare all'esempio appena
citato, esso deve attivarsi per favorire coloro i quali
possono contribuire a salvaguardare l'ambiente e, viceversa,
deprimere coloro i quali lo deturpano. Sostenere il mondo
dell'impresa e quello della ricerca, i quali, più degli altri,
per ragioni diverse si connettono con l'ambiente, ha l'effetto
di guidare un rinnovamento industriale e culturale capace di
riflettersi sui diritti sociali di cui si è detto. Non abbiamo
dubbi, invero, che per i più forti ci sarà, almeno nel breve
periodo, la possibilità di vivere in ambienti incontaminati o
non ancora "surriscaldati". Abbiamo dubbi, viceversa, che ciò
valga anche per i più deboli, con benefico effetto
sull'esercizio del diritto alla salute.
La fiscalità etica, di cui la proposta di legge
costituisce una prima declinazione, non ha questo nome perché,
secondo uno stile hegeliano, "inventa" il bene e il male e su
questa scorta orienta la sua azione. Ciò che è bene e ciò che
è male, lo ribadiamo, è già tale prima della legge fiscale, la
quale, soltanto si fa interprete, laddove necessario, per
incoraggiare lo sviluppo sostenibile, la perequazione sociale
e altri modi d'essere della solidarietà.
La scelta della misura dell'aliquota, la scelta tra
imposta o tassa, la scelta tra imposte progressive o
proporzionali, le esenzioni e le agevolazioni, le imposte sul
patrimonio, sul reddito, sugli scambi, su certi beni piuttosto
che su altri, sono strumenti che, articolati secondo moduli e
correzioni peculiari, permettono di agire su fatti economici e
sociali per favorirne, mantenerne o deprimerne l'essere. Il
nuovo fisco diventa, così, insieme ad altri, strumento per la
realizzazione del bene comune.
Da altra angolazione, più tecnica, diciamo che l'attività
finanziaria dello Stato, intesa nei termini descritti,
esibisce una "sostanza stabile" e una "instabile", ovvero,
provvisoria.
E' stabile, ad esempio, quando si esprime con misure
legislative che vanno a favorire la riconversione verso
modelli di sviluppo sostenibile; quando integra il fattore
ambientale nella tassazione ordinaria dei redditi di impresa;
quando introduce misure agevolative a carattere selettivo;
quando agevola la finanza etica; quando attenua l'imposizione
sui redditi prodotti dal commercio equo e solidale; oppure,
ancora, quando, nell'uso oculato della spesa, svolge
perequazione sociale. La stabilità deriva dal fatto che gli
interventi di sostegno divengono elementi fermi del sistema
come, verosimilmente, le istanze che li giustificano.
E' instabile (o provvisorio), viceversa, quando si esprime
con misure che tendono a deprimere una attività che produce
esternalità o a disincentivare un certo consumo: immaginiamo
una più incisiva tassazione delle basi imponibili di chi
inquina. L'instabilità, in tal caso, discende dal fatto che se
un'attività inquina significa che essa danneggia l'uomo e
l'ambiente e dunque, prima o poi, dovrà essere dichiarata
illecita. In luogo del tributo disincentivante vi saranno
sanzioni sul soggetto inquinante (una delle quali,
auspichiamo, con il medesimo orientamento del gettito del
tributo soppresso); l'instabilità della tassa disincentivante
ha ragione nel fatto che essa non è "punto fermo" ma "elemento
in movimento" per preparare la necessaria riforma culturale
che persuada ad adottare, perché più razionali, sanzioni
"ecologiche o umanitarie".
Conclusivamente, nell'auspicare una sollecita approvazione
da parte dell'Assemblea della presente proposta di legge,
riponiamo la nostra fiducia in tutti coloro i quali, come i
proponenti, sono convinti che non vi possa essere efficace
politica industriale e rapida riconversione dei processi
produttivi verso progetti di sviluppo sostenibile (fonte di
nuova occupazione, di maggiore competitività e di benessere
più esteso) senza una revisione del sistema fiscale in cui la
politica ambientale sia seriamente considerata; che non vi
possa essere efficace solidarietà da parte del mondo
dell'impresa senza una revisione del sistema fiscale in cui la
solidarietà sia seriamente considerata; che non vi possa
essere, infine, competitività del sistema Paese senza una
nuova politica energetica e questa, nuovamente, senza un
sistema fiscale che la sostenga.
Chi condivide tali assunti non può non rendersi conto di
come, dal dopo guerra, questo sia il momento storico in cui,
più d'ogni altro, sull'uomo politico grava la responsabilità
dell'avvenire degli altri uomini, il modo dell'avvenire. E' il
tempo in cui egli deve essere altruista senza eccezioni e
dedicare se stesso alla valutazione delle cose che verranno.
Il mandato politico oggi pesa. Ma è il tipo di peso che può
dare profondità alla vita, che può aiutare a renderci degni
dell'amore di Dio.
E' quindi il tempo dei coraggiosi, dei forti, degli uomini
liberi; liberi dall'egoismo, dall'avidità dei profitti e dal
potere; è il tempo in cui i più avvantaggiati devono unirsi e
combattere per gli altri uomini che hanno meno perché anche
questi restino liberi; restino, cioè, uomini.
Il modo egoista della politica oggi produce danni letali;
il modo altruista, di contro, è l'unico possibile.
La "nuova società", formata dalla globalizzazione, vuole
più benessere per tutti (non solo per alcuni) e lo vuole con
più democrazia; sa che con lo sviluppo dei mercati e la
tecnologia ciò è possibile e dunque lo pretende da
ciascuno.
E' nostro compito non deluderla.