XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4130
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e lo
sviluppo sostenibile).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi recanti la riforma fiscale ecologica
ed interventi in materia di sviluppo sostenibile.
Art. 2.
(Finalità. Princìpi e criteri direttivi).
1. Dato l'obiettivo di perseguire uno sviluppo economico
sostenibile e compatibile con la tutela dell'ambiente,
conseguendo senza ritardi ed in modo economicamente efficiente
gli obiettivi di riduzione globale dei gas ad effetto serra
stabiliti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997, e reso esecutivo ai sensi della legge 1^
giugno 2002, n. 120, di seguito denominato "Protocollo di
Kyoto", e ripartiti in sede comunitaria dalla decisione n.
2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, i decreti
legislativi di cui all'articolo 1, recanti la riforma fiscale
ecologica ed interventi in materia di sviluppo sostenibile, si
articolano sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) per quanto riguarda l'imposizione diretta:
1) introduzione, fermo restando quanto disposto al
numero 1) della lettera c), di una disciplina
agevolativa tributaria diretta ad escludere dall'imposizione
del reddito di impresa una quota del volume dei nuovi
investimenti in beni strumentali a carattere ambientale volti
all'adozione di cicli industriali a basso consumo energetico e
a basse emissioni di gas serra, alla promozione
dell'efficienza energetica e allo sviluppo di tecnologie
produttive pulite; in tale ambito, previsione di un sistema di
incentivi tributari per le imprese, con particolare
riferimento alle aziende di siderurgia, di produzione di
energia, di pasta da carta, di produzione di cemento e di
vetro, di cui all'allegato A del Protocollo di Kyoto, nonché a
quelle operanti nel settore chimico e in quello dei rifiuti,
diretto a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di
prodotti e processi a basso impatto ambientale, anche
intervenendo in aumento sulla deducibilità fiscale del costo
di brevetti concessi in ambito europeo che comportano
innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che
determinano risparmio energetico e riduzione delle emissioni
inquinanti;
2) introduzione di incentivi di natura tributaria
diretti a promuovere le attività e gli investimenti
finalizzati alla protezione e alla valorizzazione del
patrimonio ambientale, con particolare riferimento alla
salvaguardia e alla implementazione del patrimonio boschivo,
agli interventi di afforestazione, riforestazione, gestione
forestale, gestione dei suoli agricoli e dei pascoli e
rivegetazione, atti ad incrementare il potenziale nazionale di
assorbimento di carbonio, nonché le attività dirette a
favorire l'uso più razionale delle risorse idriche e il
miglioramento dei sistemi di gestione idrica, anche mediante
la previsione di una maggiore deducibilità delle quote di
ammortamento degli investimenti e l'introduzione di una
specifica disciplina agevolativa sulla remunerazione derivante
dalle emissioni obbligazionarie della società Infrastrutture
spa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, destinate al finanziamento di opere pubbliche
che concorrono alla realizzazione delle finalità predette;
3) introduzione in via permanente di un credito di
imposta a favore delle persone fisiche e delle persone
giuridiche, pari ad una quota percentuale delle spese
sostenute per il miglioramento dell'efficienza termica ed
energetica degli edifici con destinazione abitativa e
commerciale, con particolare riferimento alle spese, dirette
al risparmio del consumo energetico, sostenute per
l'installazione di impianti fotovoltaici, di impianti di
climatizzazione e di elettrodomestici caratterizzati dalla più
alta efficienza energetica e da minori emissioni inquinanti,
per la sostituzione di infissi e serramenti esterni aventi
particolari qualità ai fini della protezione climatica, nonché
per l'acquisto dei congegni tecnologici diretti a
razionalizzare l'uso dell'energia elettrica, dell'acqua e dei
combustibili per il riscaldamento domestico; in particolare,
previsione, a favore delle imprese industriali, di un credito
di imposta per la sostituzione dei motori industriali con
motori ad alta efficienza energetica e per la sostituzione del
parco dei trasformatori con congegni dotati delle migliori
tecnologie disponibili ai fini dell'efficienza energetica e
della riduzione delle emissioni di gas serra;
4) previsione, fermi restando i princìpi di cui
all'articolo 8 della legge 7 aprile 2003, n. 80, concernenti
la graduale riduzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, di una prioritaria riduzione delle aliquote
dell'imposta a favore dei soggetti che introducono
standard di compatibilità ambientale nei processi
produttivi asseverati da un sistema di certificazione dei
medesimi, ovvero di etichettatura del prodotto o del servizio,
che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, con
particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione
ed audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed al
marchio di qualità ecologica (Ecolabel), di cui al regolamento
(CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 luglio 2000, secondo criteri da adottare d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì il
concorso delle regioni alla definizione, con legge, dei
predetti standard di compatibilità ambientale e la
possibilità per le regioni medesime di variare l'aliquota
dell'imposta differenziandola per settori di attività e per
categorie di soggetti passivi in base a criteri di
compatibilità ambientale;
5) introduzione, a favore delle piccole e medie
imprese, di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente
in compensazione, finalizzato ad incentivare la partecipazione
al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) di cui
al numero 4), in misura non inferiore al 50 per cento della
spesa sostenuta dalle imprese per tutti gli adempimenti di
carattere amministrativo connessi all'ottenimento
dell'iscrizione nel registro EMAS; in tale ambito previsione,
a favore dei medesimi soggetti, di un credito di imposta
utilizzabile esclusivamente in compensazione diretto a
promuovere la diffusione di prodotti aventi il marchio di
qualità ecologica Ecolabel, di cui al numero 4), in misura non
inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta per gli oneri
di carattere amministrativo sostenuti dalle imprese per
l'assegnazione e l'uso del marchio medesimo;
6) introduzione di una disciplina tributaria
agevolativa diretta a favorire i soggetti che iniziano
un'attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di
energia ed assimilate ai sensi della normativa vigente, in
materia, con particolare riferimento alle attività di ricerca,
sperimentazione e produzione finalizzate alla realizzazione di
impianti per la produzione di energia con biomasse, di
impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti
eolici e fotovoltaici e di centrali energetiche alimentate da
combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas,
nonché le attività dirette alla realizzazione di sistemi di
propulsione a idrogeno e a celle combustibili per la
produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i
motori auto, ivi comprese le attività connesse alla produzione
di idrogeno e allo stoccaggio del medesimo;
7) previsione, fermi restando i princìpi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e di
cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, della
deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG), di quota parte delle somme conferite sotto
forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni, associazioni e organizzazioni legalmente
riconosciute che svolgono attività in campo ambientale senza
scopo di lucro;
8) previsione, fermi restando i princìpi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c),
della legge 7 aprile 2003, n. 80, della deducibilità, ai fini
dell'IRPEF, delle somme spese per gli abbonamenti annuali e
mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed
interregionale su rotaia, entro il limite massimo di 1.000
euro annui e in via prioritaria a favore dei titolari di
redditi medio-bassi;
9) introduzione, fermi restando i princìpi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7
aprile 2003, n. 80, di un regime fiscale agevolativo per il
risparmio affidato in gestione a fondi ecologici, finalizzato
ad incentivare la partecipazione del capitale privato alla
realizzazione di progetti di investimento in campo
ambientale;
b) per quanto riguarda l'imposizione indiretta:
1) rimodulazione, nel rispetto dei vincoli comunitari
e fermi restando i princìpi di cui all'articolo 5 della legge
7 aprile 2003, n. 80, delle aliquote dell'imposta sul valore
aggiunto, finalizzata ad un alleggerimento del carico fiscale
sui beni, certificati secondo standard comunitari di
qualità ambientale, il cui uso, consumo e processo produttivo
risultano ecologicamente sostenibili e sui servizi, ad alta
intensità di lavoro, le cui modalità di esercizio non
comportano un impatto ambientale rilevante sul piano delle
emissioni inquinanti, ovvero ad un aggravio della medesima
imposta sui beni e sui servizi suscettibili di determinare
esternalità negative per l'ambiente, con particolare
riferimento alla salubrità dell'atmosfera, del suolo e delle
acque, nonché sui beni, sulle sostanze, materie prime e
risorse naturali, scarse e non rinnovabili, secondo parametri
da adottare in conformità alla normativa comunitaria e, in
particolare, al Sesto programma di azione in materia di
ambiente, di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, di seguito
denominato "Sesto programma";
2) progressiva rideterminazione, nel rispetto dei
vincoli comunitari e fermi restando i princìpi di cui
all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, delle
aliquote di accisa sugli oli minerali, finalizzata a
promuovere l'uso di carburanti alternativi, in particolare nel
settore dei trasporti, mediante variazioni in aumento delle
aliquote sui combustibili di origine fossile che generano
livelli di emissione di gas serra incompatibili con gli
obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e ripartiti
dall'Unione europea, e riduzione delle medesime aliquote sugli
oli minerali a basso tenore di zolfo e piombo, sui carburanti
con minor densità di carbonio, quali il gas metano e il GPL, e
sui biocarburanti e biocombustibili puri o miscelati con altri
carburanti, con particolare riferimento al biodiesel e
ai carburanti derivati da prodotti di origine agricola; in
tale ambito, rimodulazione delle aliquote di accisa sui
consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine
naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di
combustione come definiti dalla direttiva 2001/80/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, al
fine di anticipare l'applicazione e rimodulare
progressivamente, nel triennio 2005-2007, secondo i predetti
criteri di sostenibilità ambientale, le aliquote di cui
all'allegato 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, nonché previsione di una
maggiorazione progressiva dell'aliquota dell'imposta di
consumo sui bitumi di petrolio, finalizzate alla riduzione
delle emissioni inquinanti in conformità con il piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei
gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato, ai
sensi all'articolo 2 della legge 1^ giugno 2002, n. 120, con
deliberazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) del 19 dicembre 2002;
3) previsione di una maggiorazione progressiva, nel
triennio 2005-2007, della tassa sulle emissioni di anidride
solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx), di cui
all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, applicata ai grandi impianti di combustione come definiti
dalla citata direttiva 2001/80/CE;
4) rimodulazione della imposta erariale di consumo
sull'energia elettrica e delle relative addizionali, al fine
di ridurre l'incidenza dell'imposta sui consumatori finali di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili mediante
impianti eolici, idroelettrici, fotovoltaici, geotermici e a
biomasse, senza alcun limite di potenza generatrice, con
particolare riferimento agli usi finali di energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili destinati alla produzione di
idrogeno;
5) revisione della tassa automobilistica, prevedendo
la possibilità per le regioni di intervenire sui criteri di
applicazione della tassa al fine di commisurarla in senso
direttamente proporzionale al livello di emissioni di gas
serra che i veicoli possono generare, tenendo conto anche
della tipologia di carburante impiegato, del consumo
normalizzato di carburante per chilometro percorso e
dell'adozione di dispositivi antinquinamento conformi alla
normativa comunitaria in materia di emissioni dei veicoli a
motore;
6) revisione dei criteri di applicazione dell'imposta
provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, finalizzata ad incentivare il rinnovamento del
parco auto ad alto potenziale inquinante non conforme alla
direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 marzo 1994, anche mediante la previsione di criteri di
esenzione ovvero di diminuzione della misura della medesima
imposta relativamente agli atti di acquisto di autoveicoli e
motocicli a basso consumo energetico, azionati con motore
elettrico, dotati di sistemi di propulsione ad emissioni zero,
ovvero alimentati con carburanti a ridotto impatto ambientale
e che risultano dotati delle migliori tecnologie disponibili
ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e
conformi alla più recente normativa comunitaria in materia di
emissioni di veicoli a motore;
7) revisione dell'imposta comunale sugli immobili, al
fine di consentire ai comuni una modulazione delle aliquote
ovvero dei coefficienti che si applicano alla rendita
catastale per il calcolo della base imponibile diretta ad
agevolare gli immobili che risultano dotati di dispositivi per
il risparmio energetico o che sono costruiti secondo criteri
conformi alla bioedilizia;
8) revisione del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di consentire
alle regioni di fissare, con legge, senza alcun limite
massimo, l'ammontare del tributo in relazione alle diverse
tipologie di rifiuti, prevedendo altresì l'esenzione dal
pagamento del tributo medesimo per i rifiuti smaltiti in
impianti di incenerimento con recupero di energia;
9) introduzione di una imposta indiretta sui composti
organici volatili (COV), finalizzata a ridurre l'inquinamento
ambientale derivante dalle operazioni di finitura organica
delle imprese industriali, in conformità alla direttiva
1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, articolata
secondo i seguenti criteri direttivi:
9.1) soggetto passivo dell'imposta sono le imprese
che producono, commercializzano e utilizzano COV e loro
miscele;
9.2) ai fini dell'imposizione sono considerati
composti organici volatili i composti organici con una
pressione di valore di almeno 0,1 mbar a 20^ C oppure con un
punto di ebollizione di 240^ al massimo di 1.013 mbar;
9.3) l'aliquota dell'imposta è determinata in base
al quantitativo globale annuo dei COV emessi dalle imprese,
determinato ai sensi dell'allegato II B annesso alla citata
direttiva 1999/13/CE;
9.4) quota parte del maggior gettito derivante
dall'imposta è destinato al finanziamento delle imprese che
avviano ricerche sulle materie prime finalizzate alla
individuazione di detergenti, vernici e rivestimenti privi di
COV e biodegradabili, e che realizzano progetti di transizione
tecnologica verso prodotti, processi e sistemi comportanti una
riduzione dei COV;
9.5) all'imposta si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni;
10) introduzione di una imposta sulla produzione e sui
consumi, modulata secondo le disposizioni generali di cui
all'articolo 61 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti fitosanitari
maggiormente suscettibili di determinare esternalità negative
sull'ambiente e sulla salute umana, in conformità alla
strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi
prevista dal Sesto programma ed alla normativa comunitaria in
materia di impiego dei pesticidi e dei biocidi;
c) per quanto riguarda gli interventi in materia
di sviluppo sostenibile:
1) revisione delle vigenti discipline agevolative le
cui risorse finanziarie sono confluite nel Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, al fine di introdurre un titolo
preferenziale nell'erogazione degli incentivi e delle
agevolazioni a favore dei soggetti che partecipano a sistemi
di ecogestione e certificazione della qualità ecologica dei
processi e dei prodotti, definiti sulla base di standard
comunitari, prevedendo altresì criteri di ripartizione del
citato Fondo con apposite delibere del CIPE che tengano conto
anche dell'impatto ambientale degli interventi agevolati,
fermo restando il criterio generale di destinazione
territoriale delle risorse disponibili per finalità di
riequilibrio economico e sociale;
2) introduzione, in via sperimentale, di un sistema di
contabilità ambientale relativo a ciascun livello
istituzionale, finalizzato a realizzare l'integrazione tra
contabilità economica e contabilità ambientale, in conformità
alla prassi internazionale e agli indirizzi dell'Unione
europea, articolato secondo il modulo dei conti economici
integrati con gli indici ambientali (national accounting
matrix including enviromental accounts- NAMEA), il conto
satellite della spesa per la protezione ambientale (système
européen de rassenblement de l'information economique sur
l'environnement - SERIEE) e il sistema degli indicatori
settoriali di pressione ambientale realizzato in riferimento
ai settori dell'energia, dei trasporti, del turismo,
dell'agricoltura, dell'industria e della gestione dei rifiuti.
Il sistema di contabilità ambientale, elaborato e validato
dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente e l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, contiene:
informazioni strettamente connesse con il sistema statistico
nazionale concernenti la consistenza del patrimonio naturale e
le sue modificazioni e variazioni a seguito dell'impatto delle
attività economiche sulle risorse ambientali; le interazioni
tra ambiente ed attività economiche, dovute alla pressione che
queste ultime esercitano sia utilizzando le risorse
dell'ambiente, sia immettendovi emissioni inquinanti; i costi
correnti relativi alla prevenzione del danno ambientale e alla
compensazione del danno, i costi di ripristino e i costi
passivi relativi al danno ambientale non riparato;
3) previsione, in conformità alla disciplina
comunitaria, dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di
inserire, nelle procedure di acquisto di beni e servizi, un
titolo di preferenza a favore dei beni e dei servizi aventi
particolari requisiti di sostenibilità ambientale, asseverati
sulla base di standard comunitari, con particolare
riferimento alle caratteristiche del processo produttivo, al
consumo energetico e al ciclo di vita dei prodotti; in tale
ambito previsione dell'obbligo, per le amministrazioni
pubbliche, di sostituire progressivamente, e comunque entro il
periodo 2008-2012, almeno il 70 per cento della flotta di
autoveicoli con autoveicoli a basse emissioni inquinanti
alimentati con biocarburanti, energia elettrica, o celle
combustibili a idrogeno;
4) previsione dell'impiego obbligatorio, entro il
triennio 2005-2007, di carburante biodiesel:
4.1) negli autoveicoli destinati al trasporto
pubblico locale, a partire dai comuni con oltre 100.000
abitanti;
4.2) in miscela con il gasolio distribuito nella
rete, secondo percentuali progressivamente crescenti nel
triennio considerato, per gli autoveicoli privati e i natanti
destinati alla nautica da diporto;
5) previsione di una integrazione dei criteri di
applicazione della tariffa del servizio idrico di cui
all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni, diretta a correlare l'entità della
tariffa per i consumi domestici essenziali anche al numero dei
componenti del nucleo familiare, prevedendo altresì la
possibilità per gli enti locali di prevedere una maggiorazione
della tariffa medesima per gli usi industriali caratterizzati
da un rilevante impatto ambientale sotto il profilo della
emissione di sostanze inquinanti nelle acque durante il ciclo
produttivo;
6) introduzione, in conformità ai princìpi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, di
una tariffa sociale agevolata a favore dei clienti domestici
del mercato dell'energia elettrica e del gas che si trovano in
condizioni di provato disagio economico, da determinare
mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica
equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni. La tariffa è modulata con
criteri di progressività in base a scaglioni di consumo che
tengano conto anche del numero dei componenti del nucleo
familiare, ferma restando l'esigenza di indurre i consumatori
finali ad un uso efficiente dell'energia elettrica e del
gas;
7) individuazione, per il periodo 2003-2010, di soglie
di emissione specifica di anidride carbonica, decrescenti nel
tempo, consentite alle aziende di siderurgia, di produzione di
energia, di pasta da carta, di produzione di cemento e di
vetro di cui all'allegato A del Protocollo di Kyoto, ai fini
del rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica prevista nel medesimo Protocollo di Kyoto,
e in particolare:
7.1) definizione delle modalità per l'organizzazione
di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di
anidride carbonica, in conformità con gli indirizzi adottati
in sede comunitaria;
7.2) previsione di sanzioni per il mancato rispetto
delle citate soglie di emissione specifica ammessa, con
criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento
dalle soglie medesime;
8) introduzione di un tributo speciale sulle
esportazioni di materiali di armamento di cui all'articolo 2
della legge 9 luglio 1990, n. 185, a carico delle imprese
esportatrici iscritte nell'apposito registro nazionale, di cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1990, di misura
pari ad almeno l'uno per cento del valore dei materiali di
armamento esportati, tenendo conto dell'ammontare dei relativi
contratti e di eventuali compensi di intermediazione, da
versare all'erario all'atto del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 13 della citata legge n. 185 del 1990, e
successive modificazioni, secondo modalità da definire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
9) previsione di una disciplina tributaria agevolativa
per il commercio equo e solidale, diretta ad attenuare il
prelievo fiscale sul reddito derivante dall'importazione e
dalla distribuzione di prodotti alimentari, artigianali ed
agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, sulla base
dei seguenti criteri: i prodotti non devono implicare
sfruttamento del lavoro infantile e minorile, in conformità
alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27
maggio 1991, n. 176; il lavoro locale, impiegato per la
realizzazione dei prodotti, deve assicurare una giusta
retribuzione e pari opportunità senza distinzioni di sesso,
età, condizione sociale, religione o convinzioni politiche; i
prodotti oggetto del commercio equo e solidale devono essere
riconoscibili dal consumatore finale mediante un sistema di
certificazione ed etichettatura idoneo a identificarne
immediatamente le qualità; in alternativa, i prodotti devono
essere importati e distribuiti da organizzazioni rientranti
nei parametri della Carta italiana dei criteri del commercio
equo e solidale, aderenti all'associazione assemblea generale
italiana del commercio equo e solidale ed inserite
nell'apposito Registro italiano delle organizzazioni di
commercio equo e solidale;
d) abrogazione espressa delle disposizioni
incompatibili con le norme dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1.
2. In attesa dell'istituzione del sistema di scambio di
quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di
cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio <COM(2001)581>, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C n. 075E, del 26 marzo
2002, il Governo è impegnato a promuovere, in sede
comunitaria, l'elaborazione e l'adozione di un sistema
uniforme e condiviso per la misurazione, il monitoraggio, la
verifica e la certificazione dei livelli di emissione di gas
ad effetto serra e dei livelli di riduzione dei medesimi gas
effettivamente conseguiti dai diversi sistemi industriali e
produttivi dei Paesi membri dell'Unione europea.
3. Ai fini della presente legge per "gas ad effetto serra"
si intendono i seguenti gas: anidride carbonica, metano,
protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed
esafluoride solforica.
4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e
previo parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 5, possono essere emanate, con uno o più decreti
legislativi, disposizioni integrative e correttive.
Art. 3.
(Istituzione della società
"Ambiente Italia spa").
1. Al fine di promuovere la realizzazione di progetti
d'investimento per uno sviluppo sostenibile, il Governo è
autorizzato a costituire la società di capitali "Ambiente
Italia spa", di seguito denominata "società", con capitale
sociale pari a 1 milione di euro, da versare interamente
all'atto della costituzione. I successivi aumenti di capitale
sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e possono essere sottoscritti dalle regioni,
dalle province e dai comuni, a condizione che il controllo
resti in ogni caso al Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Le azioni della società sono attribuite, all'atto della
costituzione, al Ministero dell'economia e delle finanze e non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. E' in
ogni caso escluso il loro trasferimento ad altri soggetti.
3. La società opera secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con il Ministro delle attività produttive, previa
definizione da parte del CIPE delle direttive di massima,
sentite le agenzie regionali per la protezione ambientale.
4. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro
delle attività produttive.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti
degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono
effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro
dell'economia e delle finanze convoca entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione della presente legge tiene luogo degli
adempimenti in materia di costituzione di società per azioni
previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente
articolo per la costituzione della società sono esclusi da
ogni tributo o diritto.
9. Alla società possono essere trasferiti crediti di
imposta non compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni.
10. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della
società è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello
Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato
contiene il conto consolidato della gestione di bilancio
statale e della gestione della società.
11. La società ha per scopo, anche attraverso l'erogazione
di servizi, la promozione di investimenti in campo
ambientale.
12. Per la realizzazione dello scopo sociale, la società
può:
a) acquisire partecipazioni, purché non di
controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in
altre società operanti nel settore ambientale;
b) concedere, a valere sui crediti trasferiti ai
sensi del comma 9, garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi
forma, anche per il tramite di banche e altre istituzioni
finanziarie, per la realizzazione di progetti e interventi di
sviluppo sostenibile di tipo ambientale, purché suscettibili
di utilizzazione economica, anche in relazione al
conseguimento di crediti di emissioni nell'ambito
dell'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di
gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla citata
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
<COM(2001)581>, nonché del mercato per il commercio dei
diritti di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), n. 7.1), della presente legge, nei seguenti settori
ed ambiti di attività:
1) interventi diretti alla riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra, con particolare riferimento alle
emissioni di biossido di carbonio, coerenti con il piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei
gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato, ai
sensi all'articolo 2 della legge 1^ giugno 2002, n. 120, con
la deliberazione del CIPE del 19 dicembre 2002, concernenti il
comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili ed
assimilate, quali le attività di ricerca, sviluppo,
costruzione e messa in opera di impianti di produzione di
energia eolica, solare, fotovoltaica, miniidroelettrica,
geotermica, a biomasse e con celle combustibili a idrogeno,
nonché interventi di risparmio energetico da applicare ad
impianti preesistenti;
2) interventi per la tutela dell'ambiente da attuare
nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, con
particolare riferimento agli interventi in campo ambientale di
imprese italiane in Stati ad economia in transizione e in
Paesi in via di sviluppo, con priorità per i progetti
destinati alla costruzione, ristrutturazione e messa in
sicurezza di impianti di produzione di energia mediante
l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione delle
emissioni di gas serra, da realizzare in conformità ai
meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto
(joint implementation e clean development
mechanism) e finalizzati all'ottenimento di diritti di
emissione in relazione all'istituendo sistema di scambio di
quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di
cui alla citata proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio <COM(2001)581>;
3) iniziative volte alla conservazione della natura e
della biodiversità, quali la gestione, la tutela e lo sviluppo
di aree protette, gli interventi per la conservazione della
fauna e della flora e, in particolare, gli interventi di
afforestazione, riforestazione, gestione forestale, gestione
dei suoli agricoli e dei pascoli e rivegetazione, atti ad
incrementare il potenziale nazionale di assorbimento di
carbonio e ad ottenere diritti di emissione in relazione
all'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas
ad effetto serra nella Comunità, di cui alla citata proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
<COM(2001)581>.
13. La società raccoglie la provvista necessaria allo
svolgimento delle attività di cui alla lettera b) del
comma 12 mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Alla società si applicano il comma 2
dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3,
lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti
norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo
testo unico.
14. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 13 si
applica il trattamento previsto all'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le
cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le
operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché
quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i
provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla
loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e
alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le
cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e
le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad
esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e
da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo
o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della
società. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le
locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti
pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
15. Alla società possono essere trasferite partecipazioni
azionarie di società dello Stato mediante girata azionaria
senza corrispettivo; la società può esercitare ogni attività
strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti
istituzionali.
16. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta
dalla società, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei
progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti in termini
di ottenimento di crediti di emissione nell'ambito
dell'istituendo sistema comunitario interno di scambio dei
diritti di emissione di gas ad effetto serra, di cui alla
citata proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio <COM(2001)581>.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera b), numeri 1), 5), e 7), e lettera
c), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), non possono
derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel
caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera a), numeri 4), 7) e 8) contengono
esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della
copertura finanziaria assicurata ai sensi del comma 5.
3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria
sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle
entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di
imposizione diretta e al regime di imposizione indiretta, di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
4. Ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti
dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
a), numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9), lettera b),
numeri 4) e 6), lettera c), numero 9), e di cui
all'articolo 3, si provvede a valere sulle maggiori entrate
derivanti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), numeri 2), 3), 9) e 10), e lettera c),
numero 8). Qualora le risorse finanziarie necessarie ai fini
dell'attuazione degli interventi di cui alle citate
disposizioni non risultino adeguate, il Ministro dell'economia
e delle finanze può disporre, con propri decreti, l'aumento,
sino al livello massimo del 75 per cento, delle aliquote di
base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui alla
legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni.
5. La legge finanziaria reca, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, le modifiche, in conformità ai
criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge,
al regime dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto che comportano effetti
finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori
oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione delle
deleghe previste dalla presente legge.
Art. 5.
(Commissione consultiva bicamerale
per lo sviluppo sostenibile).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare
composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base
delle designazioni dei gruppi medesimi.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato
di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai
fini dell'espressione del parere da parte della Commissione
parlamentare di cui al comma 1 nonché delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi di decreto. Le Commissioni
possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora
ciò si renda necessario per la complessità della materia o per
il numero degli schemi trasmessi dal Governo nello stesso
periodo.
3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga
del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per l'adozione
dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono
prorogati di venti giorni.
4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei
pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette
nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi
delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
5. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo,
ovvero quello prorogato ai sensi del comma 3, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
6. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i
testi ai sensi del comma 4, decorso il termine ivi previsto
per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati.
7. La Commissione parlamentare di cui al comma 1 può
svolgere attività conoscitive ai fini dell'elaborazione di
studi e proposte sulle materie oggetto di delega ai sensi
della presente legge, nonché sulle ulteriori modalità per dare
concreta attuazione alla Strategia d'azione ambientale per lo
sviluppo sostenibile in Italia, approvata con deliberazione
del CIPE n. 57 del 2 agosto 2002, da sottoporre alla
valutazione del Governo per il tramite del Ministro per i
rapporti con il Parlamento. La Commissione può altresì
elaborare studi e proposte da sottoporre all'esame delle
istituzioni dell'Unione europea in relazione alle iniziative
da intraprendere per dare concreta attuazione alla Strategia
europea per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio
europeo di Goteborg del giugno 2001 e, in tale ambito, al
Sesto programma.