XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4130




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per la riforma fiscale ecologica e lo
sviluppo sostenibile).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma fiscale ecologica ed interventi in materia di sviluppo sostenibile.


Art. 2.

(Finalità. Princìpi e criteri direttivi).

        1. Dato l'obiettivo di perseguire uno sviluppo economico sostenibile e compatibile con la tutela dell'ambiente, conseguendo senza ritardi ed in modo economicamente efficiente gli obiettivi di riduzione globale dei gas ad effetto serra stabiliti dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, e reso esecutivo ai sensi della legge 1^ giugno 2002, n. 120, di seguito denominato "Protocollo di Kyoto", e ripartiti in sede comunitaria dalla decisione n. 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, recanti la riforma fiscale ecologica ed interventi in materia di sviluppo sostenibile, si articolano sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) per quanto riguarda l'imposizione diretta:

                1) introduzione, fermo restando quanto disposto al numero 1) della lettera c), di una disciplina agevolativa tributaria diretta ad escludere dall'imposizione del reddito di impresa una quota del volume dei nuovi investimenti in beni strumentali a carattere ambientale volti all'adozione di cicli industriali a basso consumo energetico e a basse emissioni di gas serra, alla promozione dell'efficienza energetica e allo sviluppo di tecnologie produttive pulite; in tale ambito, previsione di un sistema di incentivi tributari per le imprese, con particolare riferimento alle aziende di siderurgia, di produzione di energia, di pasta da carta, di produzione di cemento e di vetro, di cui all'allegato A del Protocollo di Kyoto, nonché a quelle operanti nel settore chimico e in quello dei rifiuti, diretto a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, anche intervenendo in aumento sulla deducibilità fiscale del costo di brevetti concessi in ambito europeo che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti;

                2) introduzione di incentivi di natura tributaria diretti a promuovere le attività e gli investimenti finalizzati alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, con particolare riferimento alla salvaguardia e alla implementazione del patrimonio boschivo, agli interventi di afforestazione, riforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e dei pascoli e rivegetazione, atti ad incrementare il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio, nonché le attività dirette a favorire l'uso più razionale delle risorse idriche e il miglioramento dei sistemi di gestione idrica, anche mediante la previsione di una maggiore deducibilità delle quote di ammortamento degli investimenti e l'introduzione di una specifica disciplina agevolativa sulla remunerazione derivante dalle emissioni obbligazionarie della società Infrastrutture spa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, destinate al finanziamento di opere pubbliche che concorrono alla realizzazione delle finalità predette;

                3) introduzione in via permanente di un credito di imposta a favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche, pari ad una quota percentuale delle spese sostenute per il miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici con destinazione abitativa e commerciale, con particolare riferimento alle spese, dirette al risparmio del consumo energetico, sostenute per l'installazione di impianti fotovoltaici, di impianti di climatizzazione e di elettrodomestici caratterizzati dalla più alta efficienza energetica e da minori emissioni inquinanti, per la sostituzione di infissi e serramenti esterni aventi particolari qualità ai fini della protezione climatica, nonché per l'acquisto dei congegni tecnologici diretti a razionalizzare l'uso dell'energia elettrica, dell'acqua e dei combustibili per il riscaldamento domestico; in particolare, previsione, a favore delle imprese industriali, di un credito di imposta per la sostituzione dei motori industriali con motori ad alta efficienza energetica e per la sostituzione del parco dei trasformatori con congegni dotati delle migliori tecnologie disponibili ai fini dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di gas serra;

                4) previsione, fermi restando i princìpi di cui all'articolo 8 della legge 7 aprile 2003, n. 80, concernenti la graduale riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di una prioritaria riduzione delle aliquote dell'imposta a favore dei soggetti che introducono standard di compatibilità ambientale nei processi produttivi asseverati da un sistema di certificazione dei medesimi, ovvero di etichettatura del prodotto o del servizio, che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed al marchio di qualità ecologica (Ecolabel), di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, secondo criteri da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì il concorso delle regioni alla definizione, con legge, dei predetti standard di compatibilità ambientale e la possibilità per le regioni medesime di variare l'aliquota dell'imposta differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi in base a criteri di compatibilità ambientale;

                5) introduzione, a favore delle piccole e medie imprese, di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, finalizzato ad incentivare la partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) di cui al numero 4), in misura non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta dalle imprese per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'ottenimento dell'iscrizione nel registro EMAS; in tale ambito previsione, a favore dei medesimi soggetti, di un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione diretto a promuovere la diffusione di prodotti aventi il marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al numero 4), in misura non inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta per gli oneri di carattere amministrativo sostenuti dalle imprese per l'assegnazione e l'uso del marchio medesimo;

                6) introduzione di una disciplina tributaria agevolativa diretta a favorire i soggetti che iniziano un'attività produttiva nel settore delle fonti rinnovabili di energia ed assimilate ai sensi della normativa vigente, in materia, con particolare riferimento alle attività di ricerca, sperimentazione e produzione finalizzate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici e di centrali energetiche alimentate da combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas, nonché le attività dirette alla realizzazione di sistemi di propulsione a idrogeno e a celle combustibili per la produzione di energia, per le motrici ferroviarie e per i motori auto, ivi comprese le attività connesse alla produzione di idrogeno e allo stoccaggio del medesimo;

                7) previsione, fermi restando i princìpi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e di cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), di quota parte delle somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubbliche, fondazioni, associazioni e organizzazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo ambientale senza scopo di lucro;

                8) previsione, fermi restando i princìpi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 7 aprile 2003, n. 80, della deducibilità, ai fini dell'IRPEF, delle somme spese per gli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale su rotaia, entro il limite massimo di 1.000 euro annui e in via prioritaria a favore dei titolari di redditi medio-bassi;

                9) introduzione, fermi restando i princìpi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 7 aprile 2003, n. 80, di un regime fiscale agevolativo per il risparmio affidato in gestione a fondi ecologici, finalizzato ad incentivare la partecipazione del capitale privato alla realizzazione di progetti di investimento in campo ambientale;

            b) per quanto riguarda l'imposizione indiretta:

                1) rimodulazione, nel rispetto dei vincoli comunitari e fermi restando i princìpi di cui all'articolo 5 della legge 7 aprile 2003, n. 80, delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, finalizzata ad un alleggerimento del carico fiscale sui beni, certificati secondo standard comunitari di qualità ambientale, il cui uso, consumo e processo produttivo risultano ecologicamente sostenibili e sui servizi, ad alta intensità di lavoro, le cui modalità di esercizio non comportano un impatto ambientale rilevante sul piano delle emissioni inquinanti, ovvero ad un aggravio della medesima imposta sui beni e sui servizi suscettibili di determinare esternalità negative per l'ambiente, con particolare riferimento alla salubrità dell'atmosfera, del suolo e delle acque, nonché sui beni, sulle sostanze, materie prime e risorse naturali, scarse e non rinnovabili, secondo parametri da adottare in conformità alla normativa comunitaria e, in particolare, al Sesto programma di azione in materia di ambiente, di cui alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, di seguito denominato "Sesto programma";

                2) progressiva rideterminazione, nel rispetto dei vincoli comunitari e fermi restando i princìpi di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, delle aliquote di accisa sugli oli minerali, finalizzata a promuovere l'uso di carburanti alternativi, in particolare nel settore dei trasporti, mediante variazioni in aumento delle aliquote sui combustibili di origine fossile che generano livelli di emissione di gas serra incompatibili con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e ripartiti dall'Unione europea, e riduzione delle medesime aliquote sugli oli minerali a basso tenore di zolfo e piombo, sui carburanti con minor densità di carbonio, quali il gas metano e il GPL, e sui biocarburanti e biocombustibili puri o miscelati con altri carburanti, con particolare riferimento al biodiesel e ai carburanti derivati da prodotti di origine agricola; in tale ambito, rimodulazione delle aliquote di accisa sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, al fine di anticipare l'applicazione e rimodulare progressivamente, nel triennio 2005-2007, secondo i predetti criteri di sostenibilità ambientale, le aliquote di cui all'allegato 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché previsione di una maggiorazione progressiva dell'aliquota dell'imposta di consumo sui bitumi di petrolio, finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in conformità con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato, ai sensi all'articolo 2 della legge 1^ giugno 2002, n. 120, con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 19 dicembre 2002;

                3) previsione di una maggiorazione progressiva, nel triennio 2005-2007, della tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx), di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicata ai grandi impianti di combustione come definiti dalla citata direttiva 2001/80/CE;

                4) rimodulazione della imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e delle relative addizionali, al fine di ridurre l'incidenza dell'imposta sui consumatori finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili mediante impianti eolici, idroelettrici, fotovoltaici, geotermici e a biomasse, senza alcun limite di potenza generatrice, con particolare riferimento agli usi finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili destinati alla produzione di idrogeno;

                5) revisione della tassa automobilistica, prevedendo la possibilità per le regioni di intervenire sui criteri di applicazione della tassa al fine di commisurarla in senso direttamente proporzionale al livello di emissioni di gas serra che i veicoli possono generare, tenendo conto anche della tipologia di carburante impiegato, del consumo normalizzato di carburante per chilometro percorso e dell'adozione di dispositivi antinquinamento conformi alla normativa comunitaria in materia di emissioni dei veicoli a motore;

                6) revisione dei criteri di applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, finalizzata ad incentivare il rinnovamento del parco auto ad alto potenziale inquinante non conforme alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, anche mediante la previsione di criteri di esenzione ovvero di diminuzione della misura della medesima imposta relativamente agli atti di acquisto di autoveicoli e motocicli a basso consumo energetico, azionati con motore elettrico, dotati di sistemi di propulsione ad emissioni zero, ovvero alimentati con carburanti a ridotto impatto ambientale e che risultano dotati delle migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e conformi alla più recente normativa comunitaria in materia di emissioni di veicoli a motore;

                7) revisione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di consentire ai comuni una modulazione delle aliquote ovvero dei coefficienti che si applicano alla rendita catastale per il calcolo della base imponibile diretta ad agevolare gli immobili che risultano dotati di dispositivi per il risparmio energetico o che sono costruiti secondo criteri conformi alla bioedilizia;

                8) revisione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di consentire alle regioni di fissare, con legge, senza alcun limite massimo, l'ammontare del tributo in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, prevedendo altresì l'esenzione dal pagamento del tributo medesimo per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento con recupero di energia;

                9) introduzione di una imposta indiretta sui composti organici volatili (COV), finalizzata a ridurre l'inquinamento ambientale derivante dalle operazioni di finitura organica delle imprese industriali, in conformità alla direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, articolata secondo i seguenti criteri direttivi:

                9.1) soggetto passivo dell'imposta sono le imprese che producono, commercializzano e utilizzano COV e loro miscele;

                9.2) ai fini dell'imposizione sono considerati composti organici volatili i composti organici con una pressione di valore di almeno 0,1 mbar a 20^ C oppure con un punto di ebollizione di 240^ al massimo di 1.013 mbar;
                9.3) l'aliquota dell'imposta è determinata in base al quantitativo globale annuo dei COV emessi dalle imprese, determinato ai sensi dell'allegato II B annesso alla citata direttiva 1999/13/CE;

                9.4) quota parte del maggior gettito derivante dall'imposta è destinato al finanziamento delle imprese che avviano ricerche sulle materie prime finalizzate alla individuazione di detergenti, vernici e rivestimenti privi di COV e biodegradabili, e che realizzano progetti di transizione tecnologica verso prodotti, processi e sistemi comportanti una riduzione dei COV;

                9.5) all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

                10) introduzione di una imposta sulla produzione e sui consumi, modulata secondo le disposizioni generali di cui all'articolo 61 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sui prodotti fitosanitari maggiormente suscettibili di determinare esternalità negative sull'ambiente e sulla salute umana, in conformità alla strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi prevista dal Sesto programma ed alla normativa comunitaria in materia di impiego dei pesticidi e dei biocidi;

            c) per quanto riguarda gli interventi in materia di sviluppo sostenibile:

                1) revisione delle vigenti discipline agevolative le cui risorse finanziarie sono confluite nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di introdurre un titolo preferenziale nell'erogazione degli incentivi e delle agevolazioni a favore dei soggetti che partecipano a sistemi di ecogestione e certificazione della qualità ecologica dei processi e dei prodotti, definiti sulla base di standard comunitari, prevedendo altresì criteri di ripartizione del citato Fondo con apposite delibere del CIPE che tengano conto anche dell'impatto ambientale degli interventi agevolati, fermo restando il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili per finalità di riequilibrio economico e sociale;

                2) introduzione, in via sperimentale, di un sistema di contabilità ambientale relativo a ciascun livello istituzionale, finalizzato a realizzare l'integrazione tra contabilità economica e contabilità ambientale, in conformità alla prassi internazionale e agli indirizzi dell'Unione europea, articolato secondo il modulo dei conti economici integrati con gli indici ambientali (national accounting matrix including enviromental accounts- NAMEA), il conto satellite della spesa per la protezione ambientale (système européen de rassenblement de l'information economique sur l'environnement - SERIEE) e il sistema degli indicatori settoriali di pressione ambientale realizzato in riferimento ai settori dell'energia, dei trasporti, del turismo, dell'agricoltura, dell'industria e della gestione dei rifiuti. Il sistema di contabilità ambientale, elaborato e validato dall'Istituto nazionale di statistica, d'intesa con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, contiene: informazioni strettamente connesse con il sistema statistico nazionale concernenti la consistenza del patrimonio naturale e le sue modificazioni e variazioni a seguito dell'impatto delle attività economiche sulle risorse ambientali; le interazioni tra ambiente ed attività economiche, dovute alla pressione che queste ultime esercitano sia utilizzando le risorse dell'ambiente, sia immettendovi emissioni inquinanti; i costi correnti relativi alla prevenzione del danno ambientale e alla compensazione del danno, i costi di ripristino e i costi passivi relativi al danno ambientale non riparato;

                3) previsione, in conformità alla disciplina comunitaria, dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di inserire, nelle procedure di acquisto di beni e servizi, un titolo di preferenza a favore dei beni e dei servizi aventi particolari requisiti di sostenibilità ambientale, asseverati sulla base di standard comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche del processo produttivo, al consumo energetico e al ciclo di vita dei prodotti; in tale ambito previsione dell'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di sostituire progressivamente, e comunque entro il periodo 2008-2012, almeno il 70 per cento della flotta di autoveicoli con autoveicoli a basse emissioni inquinanti alimentati con biocarburanti, energia elettrica, o celle combustibili a idrogeno;

                4) previsione dell'impiego obbligatorio, entro il triennio 2005-2007, di carburante biodiesel:

                4.1) negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico locale, a partire dai comuni con oltre 100.000 abitanti;

                4.2) in miscela con il gasolio distribuito nella rete, secondo percentuali progressivamente crescenti nel triennio considerato, per gli autoveicoli privati e i natanti destinati alla nautica da diporto;

                5) previsione di una integrazione dei criteri di applicazione della tariffa del servizio idrico di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, diretta a correlare l'entità della tariffa per i consumi domestici essenziali anche al numero dei componenti del nucleo familiare, prevedendo altresì la possibilità per gli enti locali di prevedere una maggiorazione della tariffa medesima per gli usi industriali caratterizzati da un rilevante impatto ambientale sotto il profilo della emissione di sostanze inquinanti nelle acque durante il ciclo produttivo;

                6) introduzione, in conformità ai princìpi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, di una tariffa sociale agevolata a favore dei clienti domestici del mercato dell'energia elettrica e del gas che si trovano in condizioni di provato disagio economico, da determinare mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. La tariffa è modulata con criteri di progressività in base a scaglioni di consumo che tengano conto anche del numero dei componenti del nucleo familiare, ferma restando l'esigenza di indurre i consumatori finali ad un uso efficiente dell'energia elettrica e del gas;

                7) individuazione, per il periodo 2003-2010, di soglie di emissione specifica di anidride carbonica, decrescenti nel tempo, consentite alle aziende di siderurgia, di produzione di energia, di pasta da carta, di produzione di cemento e di vetro di cui all'allegato A del Protocollo di Kyoto, ai fini del rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista nel medesimo Protocollo di Kyoto, e in particolare:

                7.1) definizione delle modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in conformità con gli indirizzi adottati in sede comunitaria;

                7.2) previsione di sanzioni per il mancato rispetto delle citate soglie di emissione specifica ammessa, con criteri di progressività rispetto all'entità dello scostamento dalle soglie medesime;

                8) introduzione di un tributo speciale sulle esportazioni di materiali di armamento di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185, a carico delle imprese esportatrici iscritte nell'apposito registro nazionale, di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 185 del 1990, di misura pari ad almeno l'uno per cento del valore dei materiali di armamento esportati, tenendo conto dell'ammontare dei relativi contratti e di eventuali compensi di intermediazione, da versare all'erario all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 della citata legge n. 185 del 1990, e successive modificazioni, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

                9) previsione di una disciplina tributaria agevolativa per il commercio equo e solidale, diretta ad attenuare il prelievo fiscale sul reddito derivante dall'importazione e dalla distribuzione di prodotti alimentari, artigianali ed agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, sulla base dei seguenti criteri: i prodotti non devono implicare sfruttamento del lavoro infantile e minorile, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; il lavoro locale, impiegato per la realizzazione dei prodotti, deve assicurare una giusta retribuzione e pari opportunità senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione o convinzioni politiche; i prodotti oggetto del commercio equo e solidale devono essere riconoscibili dal consumatore finale mediante un sistema di certificazione ed etichettatura idoneo a identificarne immediatamente le qualità; in alternativa, i prodotti devono essere importati e distribuiti da organizzazioni rientranti nei parametri della Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, aderenti all'associazione assemblea generale italiana del commercio equo e solidale ed inserite nell'apposito Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale;

            d) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con le norme dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

        2. In attesa dell'istituzione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <COM(2001)581>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C n. 075E, del 26 marzo 2002, il Governo è impegnato a promuovere, in sede comunitaria, l'elaborazione e l'adozione di un sistema uniforme e condiviso per la misurazione, il monitoraggio, la verifica e la certificazione dei livelli di emissione di gas ad effetto serra e dei livelli di riduzione dei medesimi gas effettivamente conseguiti dai diversi sistemi industriali e produttivi dei Paesi membri dell'Unione europea.
        3. Ai fini della presente legge per "gas ad effetto serra" si intendono i seguenti gas: anidride carbonica, metano, protossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoride solforica.
        4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.


Art. 3.

(Istituzione della società
"Ambiente Italia spa").

        1. Al fine di promuovere la realizzazione di progetti d'investimento per uno sviluppo sostenibile, il Governo è autorizzato a costituire la società di capitali "Ambiente Italia spa", di seguito denominata "società", con capitale sociale pari a 1 milione di euro, da versare interamente all'atto della costituzione. I successivi aumenti di capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalle regioni, dalle province e dai comuni, a condizione che il controllo resti in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Le azioni della società sono attribuite, all'atto della costituzione, al Ministero dell'economia e delle finanze e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi. E' in ogni caso escluso il loro trasferimento ad altri soggetti.
        3. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima, sentite le agenzie regionali per la protezione ambientale.
        4. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle attività produttive.
        5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
        7. La pubblicazione della presente legge tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
        8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la costituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.
        9. Alla società possono essere trasferiti crediti di imposta non compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        10. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della società è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della società.
        11. La società ha per scopo, anche attraverso l'erogazione di servizi, la promozione di investimenti in campo ambientale.
        12. Per la realizzazione dello scopo sociale, la società può:

            a) acquisire partecipazioni, purché non di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in altre società operanti nel settore ambientale;

            b) concedere, a valere sui crediti trasferiti ai sensi del comma 9, garanzie e finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie, per la realizzazione di progetti e interventi di sviluppo sostenibile di tipo ambientale, purché suscettibili di utilizzazione economica, anche in relazione al conseguimento di crediti di emissioni nell'ambito dell'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla citata proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <COM(2001)581>, nonché del mercato per il commercio dei diritti di emissione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 7.1), della presente legge, nei seguenti settori ed ambiti di attività:

                1) interventi diretti alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, con particolare riferimento alle emissioni di biossido di carbonio, coerenti con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, approvato, ai sensi all'articolo 2 della legge 1^ giugno 2002, n. 120, con la deliberazione del CIPE del 19 dicembre 2002, concernenti il comparto della produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate, quali le attività di ricerca, sviluppo, costruzione e messa in opera di impianti di produzione di energia eolica, solare, fotovoltaica, miniidroelettrica, geotermica, a biomasse e con celle combustibili a idrogeno, nonché interventi di risparmio energetico da applicare ad impianti preesistenti;

                2) interventi per la tutela dell'ambiente da attuare nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale, con particolare riferimento agli interventi in campo ambientale di imprese italiane in Stati ad economia in transizione e in Paesi in via di sviluppo, con priorità per i progetti destinati alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas serra, da realizzare in conformità ai meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto (joint implementation e clean development mechanism) e finalizzati all'ottenimento di diritti di emissione in relazione all'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla citata proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <COM(2001)581>;

                3) iniziative volte alla conservazione della natura e della biodiversità, quali la gestione, la tutela e lo sviluppo di aree protette, gli interventi per la conservazione della fauna e della flora e, in particolare, gli interventi di afforestazione, riforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e dei pascoli e rivegetazione, atti ad incrementare il potenziale nazionale di assorbimento di carbonio e ad ottenere diritti di emissione in relazione all'istituendo sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità, di cui alla citata proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <COM(2001)581>.

        13. La società raccoglie la provvista necessaria allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) del comma 12 mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Alla società si applicano il comma 2 dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.
        14. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 13 si applica il trattamento previsto all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della società, le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonché quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della società. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla società e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici.
        15. Alla società possono essere trasferite partecipazioni azionarie di società dello Stato mediante girata azionaria senza corrispettivo; la società può esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali.
        16. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati, nonché dei risultati raggiunti in termini di ottenimento di crediti di emissione nell'ambito dell'istituendo sistema comunitario interno di scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra, di cui alla citata proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio <COM(2001)581>.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. Dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 1), 5), e 7), e lettera c), numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7), non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        2. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 4), 7) e 8) contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi del comma 5.
        3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione diretta e al regime di imposizione indiretta, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
        4. Ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 9), lettera b), numeri 4) e 6), lettera c), numero 9), e di cui all'articolo 3, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numeri 2), 3), 9) e 10), e lettera c), numero 8). Qualora le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alle citate disposizioni non risultino adeguate, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, con propri decreti, l'aumento, sino al livello massimo del 75 per cento, delle aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui alla legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni.
        5. La legge finanziaria reca, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le modifiche, in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, al regime dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste dalla presente legge.


Art. 5.

(Commissione consultiva bicamerale
per lo sviluppo sostenibile).

        1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di cui al comma 1 nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi dal Governo nello stesso periodo.
        3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'adozione dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono prorogati di venti giorni.
        4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
        5. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 3, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
        6. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 4, decorso il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
        7. La Commissione parlamentare di cui al comma 1 può svolgere attività conoscitive ai fini dell'elaborazione di studi e proposte sulle materie oggetto di delega ai sensi della presente legge, nonché sulle ulteriori modalità per dare concreta attuazione alla Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, approvata con deliberazione del CIPE n. 57 del 2 agosto 2002, da sottoporre alla valutazione del Governo per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento. La Commissione può altresì elaborare studi e proposte da sottoporre all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in relazione alle iniziative da intraprendere per dare concreta attuazione alla Strategia europea per lo sviluppo sostenibile adottata dal Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001 e, in tale ambito, al Sesto programma.



Frontespizio Relazione