XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4129
Onorevoli Deputati! - Sebbene si possa affermare che la
tutela delle persone disabili sia nel nostro Paese
estremamente avanzata, anche a seguito dell'entrata in vigore
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dati statistici ancora
oggi dimostrano come questa componente particolarmente
svantaggiata della popolazione rimanga troppo spesso fuori dal
circuito della vita pubblica, sia sociale che politica ed
economica, a causa della persistenza di barriere sia materiali
che immateriali.
Ciò ancora si verifica nonostante la rimozione degli
ostacoli che impediscono ai disabili una piena partecipazione
alla vita politica, economica e sociale del Paese costituisca
uno degli obiettivi fondamentali dell'ordinamento e un preciso
dovere della Repubblica alla luce dell'articolo 3 della
Costituzione.
Inoltre, l'articolo 13 del Trattato CE prevede che le
istituzioni comunitarie adottino i provvedimenti opportuni per
combattere tutte le discriminazioni, che siano fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le
convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze
sessuali.
In attuazione di questo precetto, che costituisce ormai
una pietra angolare del diritto comunitario, l'Unione europea
si è fatta promotrice di una serie di interventi, sia a
carattere normativo, quali le direttive comunitarie, sia a
carattere amministrativo quali le azioni comuni ed i programmi
di azione comunitari, con cui sono stati compiuti dei
significativi passi in avanti.
E' noto, infatti, come siano state di recente emanate
alcune importanti direttive, che sanciscono l'uguaglianza di
trattamento fra tutti i cittadini indipendentemente dagli
elementi di diversità indicati dal succitato articolo 13 del
Trattato CE.
Si ricordano, in proposito, la direttiva 2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della
parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro, entrambe in avanzata
fase di recepimento da parte del nostro Paese.
Tuttavia, l'intervento del legislatore è talvolta
parcellizzato e frammentato nell'ambito dei diversi settori
dell'ordinamento, il che pone l'esigenza di una disciplina
che, facendo salve le varie normative settoriali di garanzia,
affronti il problema della tutela delle persone disabili in
una prospettiva generale.
E' necessario, quindi, introdurre strumenti giuridici
idonei a garantire l'effettività della parità di trattamento e
a promuovere pari opportunità per le persone disabili, qualora
si trovino a subire a causa della loro disabilità
discriminazioni anche in ambiti di vita diversi da quella
lavorativa. Ciò anche in considerazione del fatto che
l'imminente recepimento della direttiva 2000/78/CE, pur
accordando alla persona disabile una particolare tutela in
sede giurisdizionale con la possibilità di avvalersi della
azione civile contro la discriminazione prevista all'articolo
44 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ne limita l'esperibilità solo ai comportamenti
discriminatori posti in essere nei luoghi di lavoro.
Il presente disegno di legge si propone, quindi, di
estendere la particolare tutela giurisdizionale, già accordata
ai disabili vittime di discriminazioni nel contesto
lavorativo, a tutte quelle situazioni in cui il disabile
risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori
del rapporto di lavoro. Il che consente, da un lato, di
fornire un'efficace risposta alla forte aspettativa
rappresentata da numerose categorie di disabili e, d'altro
lato, di soddisfare un'esigenza di completezza del sistema, al
fine di garantire alle persone disabili una piena parità di
trattamento in ogni settore della vita.
In questa prospettiva, l'articolo 1 enuncia espressamente
l'impegno cui le istituzioni devono assolvere per garantire,
anche nei confronti dei disabili, il rispetto effettivo del
principio di parità di trattamento e la promozione delle pari
opportunità, ponendo, così, in ossequio alla Costituzione, un
ulteriore tassello nel percorso di civiltà giuridica che può
condurre il nostro ordinamento verso uno stadio di democrazia
molto avanzato.
L'articolo 2 descrive la condotta discriminatoria,
fissando la nozione di discriminazione sia diretta che
indiretta, facendo a tal fine tesoro della più recente
esperienza normativa comunitaria, con riferimento alla
direttiva 2000/43/CE, relativa alla parità di trattamento fra
le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
ed alla direttiva 2000/78/CE, relativa alla parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro. In relazione alla discriminazione indiretta, è da
sottolineare che l'obiettivo del legislatore è soprattutto
quello di combattere anche quei comportamenti che, pur se si
presentano in apparenza neutri, si traducono in una
discriminazione dei disabili nei confronti di altre categorie
di soggetti, a causa della loro particolare condizione
fisica.
In conformità alla citata normativa europea, rientrano nel
concetto di discriminazione anche quei comportamenti
indesiderati che violano la dignità e la libertà di un
disabile, ovvero creano nei confronti dello stesso un clima di
intimidazione ostile e degradante.
Gli articoli 3 e 4, infine, delineano il quadro della
tutela giurisdizionale con la relativa legittimazione ad
agire.
Accanto agli strumenti ordinari processuali, viene
prevista la possibilità di attivare la procedura
giurisdizionale di cui all'articolo 44 del predetto testo
unico n. 286 del 1998 ai casi di discriminazioni connessi alla
disabilità, al fine di garantire al disabile una tutela celere
e spedita. In proposito, si può sottolineare che la tutela del
disabile che intenda contrastare il comportamento
discriminatorio appare ulteriormente rafforzata dalla
disposizione secondo la quale il provvedimento del giudice, in
caso di accoglimento del ricorso, oltre a disporre in ordine
al risarcimento del danno anche non patrimoniale, può ordinare
ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti del
comportamento discriminatorio. A ciò si può aggiungere che
l'articolo 3, comma 2, accorda, ad ulteriore garanzia
dell'effettività dell'azione e coerentemente con quanto già
previsto nei settori di attuazione delle direttive
comunitarie, il beneficio della cosiddetta "prova
presuntiva".
Infine, appare di particolare rilievo la previsione
contenuta nell'articolo 4, che estende la legittimazione ad
agire in giudizio, nei casi di discriminazione, ad
associazioni ed enti costituiti a tutela dei disabili. Una
tale estensione della legittimazione ad agire è prevista sia
su delega del disabile, sia nell'ipotesi in cui i suddetti
organismi abbiano interesse ad intervenire nei giudizi per
danni subiti dal disabile, o ritengano di ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi. E' necessario, inoltre, sottolineare che le
menzionate associazioni sono individuate con decreto del
Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali in base alla finalità
statutaria - la quale deve presentare, perciò, coerenza con
l'attività volta alla tutela dei disabili - e alla stabilità
dell'organizzazione. Ciò al fine di creare un filtro ed
evitare eventuali rischi di abuso, selezionando gli enti che
sono effettivamente portatori degli interessi dei disabili.