XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4129




        Onorevoli Deputati! - Sebbene si possa affermare che la tutela delle persone disabili sia nel nostro Paese estremamente avanzata, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i dati statistici ancora oggi dimostrano come questa componente particolarmente svantaggiata della popolazione rimanga troppo spesso fuori dal circuito della vita pubblica, sia sociale che politica ed economica, a causa della persistenza di barriere sia materiali che immateriali.
        Ciò ancora si verifica nonostante la rimozione degli ostacoli che impediscono ai disabili una piena partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese costituisca uno degli obiettivi fondamentali dell'ordinamento e un preciso dovere della Repubblica alla luce dell'articolo 3 della Costituzione.
        Inoltre, l'articolo 13 del Trattato CE prevede che le istituzioni comunitarie adottino i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni, che siano fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.
        In attuazione di questo precetto, che costituisce ormai una pietra angolare del diritto comunitario, l'Unione europea si è fatta promotrice di una serie di interventi, sia a carattere normativo, quali le direttive comunitarie, sia a carattere amministrativo quali le azioni comuni ed i programmi di azione comunitari, con cui sono stati compiuti dei significativi passi in avanti.
        E' noto, infatti, come siano state di recente emanate alcune importanti direttive, che sanciscono l'uguaglianza di trattamento fra tutti i cittadini indipendentemente dagli elementi di diversità indicati dal succitato articolo 13 del Trattato CE.
        Si ricordano, in proposito, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, entrambe in avanzata fase di recepimento da parte del nostro Paese.
        Tuttavia, l'intervento del legislatore è talvolta parcellizzato e frammentato nell'ambito dei diversi settori dell'ordinamento, il che pone l'esigenza di una disciplina che, facendo salve le varie normative settoriali di garanzia, affronti il problema della tutela delle persone disabili in una prospettiva generale.
        E' necessario, quindi, introdurre strumenti giuridici idonei a garantire l'effettività della parità di trattamento e a promuovere pari opportunità per le persone disabili, qualora si trovino a subire a causa della loro disabilità discriminazioni anche in ambiti di vita diversi da quella lavorativa. Ciò anche in considerazione del fatto che l'imminente recepimento della direttiva 2000/78/CE, pur accordando alla persona disabile una particolare tutela in sede giurisdizionale con la possibilità di avvalersi della azione civile contro la discriminazione prevista all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ne limita l'esperibilità solo ai comportamenti discriminatori posti in essere nei luoghi di lavoro.
        Il presente disegno di legge si propone, quindi, di estendere la particolare tutela giurisdizionale, già accordata ai disabili vittime di discriminazioni nel contesto lavorativo, a tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti destinatario di trattamenti discriminatori al di fuori del rapporto di lavoro. Il che consente, da un lato, di fornire un'efficace risposta alla forte aspettativa rappresentata da numerose categorie di disabili e, d'altro lato, di soddisfare un'esigenza di completezza del sistema, al fine di garantire alle persone disabili una piena parità di trattamento in ogni settore della vita.
        In questa prospettiva, l'articolo 1 enuncia espressamente l'impegno cui le istituzioni devono assolvere per garantire, anche nei confronti dei disabili, il rispetto effettivo del principio di parità di trattamento e la promozione delle pari opportunità, ponendo, così, in ossequio alla Costituzione, un ulteriore tassello nel percorso di civiltà giuridica che può condurre il nostro ordinamento verso uno stadio di democrazia molto avanzato.
        L'articolo 2 descrive la condotta discriminatoria, fissando la nozione di discriminazione sia diretta che indiretta, facendo a tal fine tesoro della più recente esperienza normativa comunitaria, con riferimento alla direttiva 2000/43/CE, relativa alla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ed alla direttiva 2000/78/CE, relativa alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. In relazione alla discriminazione indiretta, è da sottolineare che l'obiettivo del legislatore è soprattutto quello di combattere anche quei comportamenti che, pur se si presentano in apparenza neutri, si traducono in una discriminazione dei disabili nei confronti di altre categorie di soggetti, a causa della loro particolare condizione fisica.
        In conformità alla citata normativa europea, rientrano nel concetto di discriminazione anche quei comportamenti indesiderati che violano la dignità e la libertà di un disabile, ovvero creano nei confronti dello stesso un clima di intimidazione ostile e degradante.
        Gli articoli 3 e 4, infine, delineano il quadro della tutela giurisdizionale con la relativa legittimazione ad agire.
        Accanto agli strumenti ordinari processuali, viene prevista la possibilità di attivare la procedura giurisdizionale di cui all'articolo 44 del predetto testo unico n. 286 del 1998 ai casi di discriminazioni connessi alla disabilità, al fine di garantire al disabile una tutela celere e spedita. In proposito, si può sottolineare che la tutela del disabile che intenda contrastare il comportamento discriminatorio appare ulteriormente rafforzata dalla disposizione secondo la quale il provvedimento del giudice, in caso di accoglimento del ricorso, oltre a disporre in ordine al risarcimento del danno anche non patrimoniale, può ordinare ogni provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti del comportamento discriminatorio. A ciò si può aggiungere che l'articolo 3, comma 2, accorda, ad ulteriore garanzia dell'effettività dell'azione e coerentemente con quanto già previsto nei settori di attuazione delle direttive comunitarie, il beneficio della cosiddetta "prova presuntiva".
        Infine, appare di particolare rilievo la previsione contenuta nell'articolo 4, che estende la legittimazione ad agire in giudizio, nei casi di discriminazione, ad associazioni ed enti costituiti a tutela dei disabili. Una tale estensione della legittimazione ad agire è prevista sia su delega del disabile, sia nell'ipotesi in cui i suddetti organismi abbiano interesse ad intervenire nei giudizi per danni subiti dal disabile, o ritengano di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. E' necessario, inoltre, sottolineare che le menzionate associazioni sono individuate con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in base alla finalità statutaria - la quale deve presentare, perciò, coerenza con l'attività volta alla tutela dei disabili - e alla stabilità dell'organizzazione. Ciò al fine di creare un filtro ed evitare eventuali rischi di abuso, selezionando gli enti che sono effettivamente portatori degli interessi dei disabili.




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