XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4129
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed ambito di applicazione).
1. La presente legge promuove la piena attuazione del
principio di parità di trattamento e delle pari opportunità
nei confronti dei disabili, al fine di garantire agli stessi
il pieno godimento dei loro diritti civili, politici,
economici e sociali.
2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in
pregiudizio dei disabili relative all'accesso al lavoro e sul
lavoro, le disposizioni legislative emanate in attuazione
della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro.
Art. 2.
(Nozione di discriminazione).
1. Il principio di parità di trattamento comporta che non
può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio
delle persone disabili.
2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi
connessi alla disabilità, una persona è trattata meno
favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una
persona non disabile in situazione analoga.
3. Si ha discriminazione indiretta quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri mettono una persona
disabile in una posizione di particolare svantaggio rispetto
ad altre persone.
4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi
connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà
di un disabile, ovvero creano un clima di intimidazione nei
suoi confronti.
Art. 3.
(Tutela giurisdizionale).
1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i
comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è
attuata nelle forme previste dall'articolo 44 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di
un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre
in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e
concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui
all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il
giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del
danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove
ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo,
secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della
discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato
nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
4. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza
di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta,
su un quotidiano a tiratura nazionale.
Art. 4.
(Legittimazione ad agire).
1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi
dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di
nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della
discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con
decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base
della finalità statutaria e della stabilità
dell'organizzazione.
2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono
intervenire nei giudizi per danno subìto dai disabili e
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone
disabili.