XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4129




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità ed ambito di applicazione).

        1. La presente legge promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti dei disabili, al fine di garantire agli stessi il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
        2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio dei disabili relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni legislative emanate in attuazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.


Art. 2.

(Nozione di discriminazione).

        1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone disabili.
        2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.
        3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona disabile in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
        4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di un disabile, ovvero creano un clima di intimidazione nei suoi confronti.


Art. 3.

(Tutela giurisdizionale).

        1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
        2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
        3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
        4. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale.


Art. 4.

(Legittimazione ad agire).

        1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.
        2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subìto dai disabili e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone disabili.



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