XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4128




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende disciplinare tutti i settori dello spettacolo dal vivo alla luce della recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione che, come noto, in tale settore prevede una legislazione concorrente dello Stato con le regioni.
        Lo spettacolo dal vivo viene disciplinato in quanto elemento fondamentale del patrimonio artistico culturale e della identità nazionale, nella tutela della tradizione e della contemporaneità.
        Per quanto esposto, l'individuazione degli enti che svolgono attività di spettacolo dal vivo che rivestano anche interesse nazionale è l'elemento centrale della proposta di legge, con conseguente intervento diretto dello Stato nel sostegno di tali attività, mentre alle regioni competono tutte le altre in via esclusiva.
        La presente proposta di legge, inoltre, mira a colmare un vuoto legislativo come quello che si registra per le attività teatrali o coreutiche, o per la musica leggera, che non hanno mai avuto una loro disciplina organica.
        Si è poi ritenuto importante dare nel testo un'indicazione significativa per l'inserimento della musica, del teatro, della danza (nei loro vari aspetti: storico, della pratica, delle tecniche) tra le materie di studio nella scuola (articolo 1), in considerazione dell'importanza che queste rivestono dal punto di vista pedagogico, in generale, e segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come ormai scientificamente acclarato.
        Un approfondito studio delle discipline relative alla musica, al teatro e alla danza nell'età scolare crea, inoltre, un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi fondamentale, in seguito, perché realizza un investimento sulla formazione di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
        Individuati, quindi, gli enti che svolgono anche attività di interesse nazionale, è stato istituito un Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo composto da quattro collegi di esperti.
        Tale struttura, oltre a sostituire le vecchie commissioni, ha compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e del Fondo perequativo e di sostegno (di cui all'articolo 7) ai soggetti beneficiari ed alle regioni, nonché di controllo del corretto utilizzo delle risorse allocate.
        A garantire la trasparenza di questo organismo, che ha un ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alle precedenti commissioni, è stato scelto un criterio di nomina dei membri che lo compongono tendente a diminuire sensibilmente il condizionamento politico, al fine di garantire una maggiore libertà ed obiettività nelle decisioni.
        Le nomine dei membri del Consiglio (che viene, comunque, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato), infatti, vengono effettuate dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo 7) l'istituzione di un Fondo perequativo e di sostegno per lo spettacolo dal vivo (accanto al FUS), che, oltre a consentire la partecipazione dello Stato a diverse attività tra quelle promosse dalle regioni e a perequare la presenza di attività di spettacolo dal vivo sul territorio nazionale, contribuisce a sostenere singole iniziative che rivestano interesse nazionale o iniziative finalizzate alla diffusione della cultura italiana all'estero attraverso lo spettacolo dal vivo.
        Per il finanziamento di tale Fondo (articolo 8) sono state individuate una serie di fonti.
        E' il caso, ad esempio, della norma relativa ai compensi per la cosiddetta "copia privata", di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e che vede corrispondere ad autori e produttori musicali, una percentuale sul prezzo di vendita dei supporti vergini di registrazione, a titolo di compenso per la riproduzione privata di opere musicali effettuata da chi acquista tali supporti. Una quota percentuale di tali compensi andrà ad alimentare il Fondo perequativo e di sostegno per le attività musicali.
        Oppure il caso delle somme incassate per la ripristinata riscossione dei diritti per le opere di pubblico dominio e di una quota dei proventi del lotto.
        Particolare interesse riveste l'articolo 27 che per la prima volta riconosce il diritto d'autore per le musiche utilizzate in funzione di suoneria nei telefoni, una quota del quale va ad incrementare il Fondo perequativo e di sostegno.
        Tra le fonti di finanziamento del Fondo, infine, oltre ai già citati proventi derivanti dal lotto e dal ripristino della riscossione dei diritti per le opere di pubblico dominio, ci sono quelle che si riferiscono all'imposta sugli intrattenimenti e connessi, l'istituzione di una lotteria della musica e di alcune emissioni filateliche collegate ai Festival degli eponimi.
        L'istituzione dei Festival degli eponimi (articolo 11) mira a far istituire dei festival intitolati ai grandi personaggi, agli autori o ai generi dello spettacolo dal vivo e finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione delle rispettive opere. A titolo di esempio potrebbero essere istituiti, accanto a quelli già esistenti, dei festival Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche Battisti o Modugno o Pirandello, o della canzone napoletana, eccetera.
        Nella proposta di legge vengono poi definiti alcuni interventi di sostegno e di incentivo alle attività dello spettacolo dal vivo che rappresentano delle novità rilevanti:

            a) la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali a favore delle attività di spettacolo dal vivo, che stimola l'afflusso di risorse private verso di queste;

            b) la tax shelter e la detassazione degli utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;

            c) la riduzione delle aliquote IVA, che comporterà una significativa riduzione del prezzo dei dischi;

            d) la possibilità di dedurre dall' imponibile, per gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutte le spese che concorrono alla creazione del reddito;

            e) la parziale fiscalizzazione degli oneri sociali.

        Relativamente alle fondazioni di cui all'articolo 14 (anche gli enti di produzione teatrale dovranno assumere tale natura giuridica), vengono proposti gli indirizzi per un riordino, stabilendo una netta divisione tra la gestione artistica e quella amministrativa e caratterizzando la composizione del consiglio di amministrazione con un principio nettamente proporzionale alle risorse corrisposte.
        All'articolo 12 sono state regolamentate le professioni di agente e di produttore di spettacolo, con l'obbligo di iscrizione ad un registro appositamente istituito.
        Merita particolare attenzione la norma (articolo 13) relativa alla promozione televisiva della musica, del teatro e del balletto classico, che consente una maggiore diffusione di queste discipline, con una importante attività di formazione del pubblico.
        Analoga attenzione è dovuta alla norma successiva (articolo 15) che premia le emittenti radiofoniche che privilegiano la trasmissione di musica italiana, consentendo loro di dimezzare il canone di concessione.
        Tra le norme di promozione musicale spicca la già citata riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti fonografici e sugli strumenti musicali.
        All'articolo 17 viene data una precisa definizione della "musica dal vivo" in considerazione degli importanti riflessi che questo comporta, ad esempio, per la riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi.
        Gli articoli 19, 20 e 21 rappresentano norme specifiche per il settore della danza. Il primo (19) definisce le professionalità richieste per l'insegnamento della danza; il secondo (20) ripristina l'età della pensione di vecchiaia per i tersicorei a 40 anni per le donne e a 45 per gli uomini, sanando una situazione (che riguarda circa duemila persone) che ha portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di corpo di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti non sono utilizzabili e per realizzare le produzioni artistiche è necessario assumere personale a tempo determinato con un evidente aggravio della spesa. L'articolo 21, introducendo alcune modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (la legge di riforma per i conservatori e le accademie), sana una norma che non consentiva l'istituzione di nuove accademie di danza (attualmente ce n'è una soltanto, a Roma).
        All'articolo 22 sono stabilite alcune norme relative ai circhi equestri, allo spettacolo viaggiante ed ai parchi di divertimento.
        Di rilevante importanza le norme del capo V, che definiscono i diritti del produttore-proprietario "dell'opera musicale registrata di suoni e voci" e che modificano la legge 22 aprile 1941, n. 633. Tali norme sanciscono princìpi importantissimi nel settore della riproduzione fonografica e del diritto d'autore.




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