XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4128
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende disciplinare tutti i settori dello spettacolo dal vivo
alla luce della recente riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione che, come noto, in tale settore
prevede una legislazione concorrente dello Stato con le
regioni.
Lo spettacolo dal vivo viene disciplinato in quanto
elemento fondamentale del patrimonio artistico culturale e
della identità nazionale, nella tutela della tradizione e
della contemporaneità.
Per quanto esposto, l'individuazione degli enti che
svolgono attività di spettacolo dal vivo che rivestano anche
interesse nazionale è l'elemento centrale della proposta di
legge, con conseguente intervento diretto dello Stato nel
sostegno di tali attività, mentre alle regioni competono tutte
le altre in via esclusiva.
La presente proposta di legge, inoltre, mira a colmare un
vuoto legislativo come quello che si registra per le attività
teatrali o coreutiche, o per la musica leggera, che non hanno
mai avuto una loro disciplina organica.
Si è poi ritenuto importante dare nel testo un'indicazione
significativa per l'inserimento della musica, del teatro,
della danza (nei loro vari aspetti: storico, della pratica,
delle tecniche) tra le materie di studio nella scuola
(articolo 1), in considerazione dell'importanza che queste
rivestono dal punto di vista pedagogico, in generale, e
segnatamente nella formazione del carattere, nello sviluppo
dell'intelligenza, nella capacità di relazione sociale, nonché
nella funzione di stimolo alle capacità cognitive, di
memorizzazione, di lettura, di coordinazione, eccetera, come
ormai scientificamente acclarato.
Un approfondito studio delle discipline relative alla
musica, al teatro e alla danza nell'età scolare crea, inoltre,
un bagaglio di conoscenze che andrà a rivelarsi fondamentale,
in seguito, perché realizza un investimento sulla formazione
di un pubblico di utenti preparati e coscienti.
Individuati, quindi, gli enti che svolgono anche attività
di interesse nazionale, è stato istituito un Consiglio
nazionale per lo spettacolo dal vivo composto da quattro
collegi di esperti.
Tale struttura, oltre a sostituire le vecchie commissioni,
ha compiti di ripartizione e di assegnazione delle risorse del
Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e del Fondo perequativo e
di sostegno (di cui all'articolo 7) ai soggetti beneficiari ed
alle regioni, nonché di controllo del corretto utilizzo delle
risorse allocate.
A garantire la trasparenza di questo organismo, che ha un
ruolo accresciuto nell'importanza e nei compiti rispetto alle
precedenti commissioni, è stato scelto un criterio di nomina
dei membri che lo compongono tendente a diminuire
sensibilmente il condizionamento politico, al fine di
garantire una maggiore libertà ed obiettività nelle
decisioni.
Le nomine dei membri del Consiglio (che viene, comunque,
presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o
da un suo delegato), infatti, vengono effettuate dalle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
Tra le novità introdotte dalla legge segnaliamo (articolo
7) l'istituzione di un Fondo perequativo e di sostegno per lo
spettacolo dal vivo (accanto al FUS), che, oltre a consentire
la partecipazione dello Stato a diverse attività tra quelle
promosse dalle regioni e a perequare la presenza di attività
di spettacolo dal vivo sul territorio nazionale, contribuisce
a sostenere singole iniziative che rivestano interesse
nazionale o iniziative finalizzate alla diffusione della
cultura italiana all'estero attraverso lo spettacolo dal
vivo.
Per il finanziamento di tale Fondo (articolo 8) sono state
individuate una serie di fonti.
E' il caso, ad esempio, della norma relativa ai compensi
per la cosiddetta "copia privata", di cui all'articolo 39 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e che vede
corrispondere ad autori e produttori musicali, una percentuale
sul prezzo di vendita dei supporti vergini di registrazione, a
titolo di compenso per la riproduzione privata di opere
musicali effettuata da chi acquista tali supporti. Una quota
percentuale di tali compensi andrà ad alimentare il Fondo
perequativo e di sostegno per le attività musicali.
Oppure il caso delle somme incassate per la ripristinata
riscossione dei diritti per le opere di pubblico dominio e di
una quota dei proventi del lotto.
Particolare interesse riveste l'articolo 27 che per la
prima volta riconosce il diritto d'autore per le musiche
utilizzate in funzione di suoneria nei telefoni, una quota del
quale va ad incrementare il Fondo perequativo e di
sostegno.
Tra le fonti di finanziamento del Fondo, infine, oltre ai
già citati proventi derivanti dal lotto e dal ripristino della
riscossione dei diritti per le opere di pubblico dominio, ci
sono quelle che si riferiscono all'imposta sugli
intrattenimenti e connessi, l'istituzione di una lotteria
della musica e di alcune emissioni filateliche collegate ai
Festival degli eponimi.
L'istituzione dei Festival degli eponimi (articolo
11) mira a far istituire dei festival intitolati ai
grandi personaggi, agli autori o ai generi dello spettacolo
dal vivo e finalizzati alla conoscenza ed alla diffusione
delle rispettive opere. A titolo di esempio potrebbero essere
istituiti, accanto a quelli già esistenti, dei festival
Verdi, Bellini, Donizetti, ma anche Battisti o Modugno o
Pirandello, o della canzone napoletana, eccetera.
Nella proposta di legge vengono poi definiti alcuni
interventi di sostegno e di incentivo alle attività dello
spettacolo dal vivo che rappresentano delle novità
rilevanti:
a) la deducibilità fiscale delle erogazioni
liberali a favore delle attività di spettacolo dal vivo, che
stimola l'afflusso di risorse private verso di queste;
b) la tax shelter e la detassazione degli
utili reinvestiti, che nei Paesi in cui sono stati introdotti
hanno consentito il rilancio delle imprese del settore e, già
dopo qualche anno, il recupero del gettito fiscale;
c) la riduzione delle aliquote IVA, che comporterà
una significativa riduzione del prezzo dei dischi;
d) la possibilità di dedurre dall' imponibile, per
gli operatori dello spettacolo dal vivo, tutte le spese che
concorrono alla creazione del reddito;
e) la parziale fiscalizzazione degli oneri
sociali.
Relativamente alle fondazioni di cui all'articolo 14
(anche gli enti di produzione teatrale dovranno assumere tale
natura giuridica), vengono proposti gli indirizzi per un
riordino, stabilendo una netta divisione tra la gestione
artistica e quella amministrativa e caratterizzando la
composizione del consiglio di amministrazione con un principio
nettamente proporzionale alle risorse corrisposte.
All'articolo 12 sono state regolamentate le professioni di
agente e di produttore di spettacolo, con l'obbligo di
iscrizione ad un registro appositamente istituito.
Merita particolare attenzione la norma (articolo 13)
relativa alla promozione televisiva della musica, del teatro e
del balletto classico, che consente una maggiore diffusione di
queste discipline, con una importante attività di formazione
del pubblico.
Analoga attenzione è dovuta alla norma successiva
(articolo 15) che premia le emittenti radiofoniche che
privilegiano la trasmissione di musica italiana, consentendo
loro di dimezzare il canone di concessione.
Tra le norme di promozione musicale spicca la già citata
riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti fonografici e sugli
strumenti musicali.
All'articolo 17 viene data una precisa definizione della
"musica dal vivo" in considerazione degli importanti riflessi
che questo comporta, ad esempio, per la riscossione
dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi.
Gli articoli 19, 20 e 21 rappresentano norme specifiche
per il settore della danza. Il primo (19) definisce le
professionalità richieste per l'insegnamento della danza; il
secondo (20) ripristina l'età della pensione di vecchiaia per
i tersicorei a 40 anni per le donne e a 45 per gli uomini,
sanando una situazione (che riguarda circa duemila persone)
che ha portato ad un aggravio di spesa per gli enti dotati di
corpo di ballo, visto che dopo questa età tali professionisti
non sono utilizzabili e per realizzare le produzioni
artistiche è necessario assumere personale a tempo determinato
con un evidente aggravio della spesa. L'articolo 21,
introducendo alcune modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n.
508 (la legge di riforma per i conservatori e le accademie),
sana una norma che non consentiva l'istituzione di nuove
accademie di danza (attualmente ce n'è una soltanto, a
Roma).
All'articolo 22 sono stabilite alcune norme relative ai
circhi equestri, allo spettacolo viaggiante ed ai parchi di
divertimento.
Di rilevante importanza le norme del capo V, che
definiscono i diritti del produttore-proprietario "dell'opera
musicale registrata di suoni e voci" e che modificano la legge
22 aprile 1941, n. 633. Tali norme sanciscono princìpi
importantissimi nel settore della riproduzione fonografica e
del diritto d'autore.