XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4128




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

SPETTACOLO DAL VIVO


Art. 1.

(Finalità e indirizzi generali).

        1. La Repubblica sostiene e promuove lo spettacolo dal vivo in quanto elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale e della identità nazionale. Essa tutela la tradizione, la contemporaneità e il patrimonio culturale italiano, favorisce e stimola l'innovazione artistica e imprenditoriale, con particolare attenzione all'educazione ed alla formazione.
        2. La Repubblica assicura uno sviluppo armonico ed equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo promuovendone e sostenendone la diffusione anche a livello europeo ed internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine di raggiungere una effettiva integrazione culturale e valorizzando l'impegno artistico degli italiani all'estero.
        3. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo anche attraverso tecnologie innovative.
        4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce il pluralismo e le libertà creative ed espressive ed agisce per realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità di fruizione dello spettacolo dal vivo anche attraverso strumenti di perequazione a favore di regioni e di aree svantaggiate.
        5. La Repubblica promuove, altresì, il sostegno agli autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello spettacolo dal vivo, ne tutela la libertà artistica espressiva e la proprietà intellettuale.
        6. La Repubblica considera fondamentali l'insegnamento della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e delle tecniche di recitazione, della storia della danza e della pratica coreutica. A tale fine favorisce l'inserimento delle relative discipline, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tra le materie di studio nelle scuole materne, elementari e medie.
        7. La Repubblica sostiene gli enti, le associazioni e i soggetti che, con carattere di continuità e con definite finalità culturali, operano nella formazione dei giovani talenti, nella promozione delle attività creative ed espressive, nell'avviamento al lavoro, nella produzione, nella distribuzione, nella sperimentazione, nella ricerca e nell'innovazione dei linguaggi.
        8. La Repubblica promuove e sostiene festival e rassegne nazionali ed internazionali, allo scopo incentivare le occasioni di confronto e di rappresentazione dello spettacolo dal vivo.
        9. La Repubblica sottoscrive protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive nazionali e locali per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di spettacolo dal vivo. Spazi di informazione e di promozione dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria radiotelevisiva pubblica.
        10. Per le finalità di cui all'articolo 9 le regioni, le province e i comuni istituiscono nei propri bilanci un fondo di sostegno allo spettacolo.


Art. 2.

(Attività di interesse nazionale).

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lo Stato interviene direttamente a favore dei seguenti soggetti che svolgono anche attività di interesse nazionale:

            a) Ente teatrale italiano, Istituto nazionale del dramma antico, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico", Biennale di Venezia;

            b) fondazioni lirico-sinfoniche;

            c) teatri stabili pubblici e privati che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiscano la natura giuridica di fondazione di diritto privato;

            d) attività circensi e di spettacolo popolare;

            e) teatri di tradizione, organismi privati di produzione di teatro e di danza operanti in almeno tre regioni, associazioni concertistiche e festival che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), ottengono il riconoscimento di attività di interesse nazionale.


Art. 3.

(Consiglio nazionale
per lo spettacolo dal vivo).

        1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Consiglio nazionale per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Consiglio", nominato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
        2. Il Consiglio è costituito da quattro collegi di esperti, di seguito denominati "collegi", rispettivamente per il teatro di prosa, per la musica, per la danza, per il circo, lo spettacolo popolare e gli artisti di strada, che restano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
        3. Ciascun collegio è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, dei quali due su designazione della competente Commissione della Camera dei deputati e due della competente Commissione del Senato della Repubblica; il quinto membro è lo stesso Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo delegato, che presiede il Consiglio.

Art. 4.

(Compiti del Consiglio).

        1. Il Consiglio provvede a:

            a) conferire e revocare la qualifica per lo svolgimento di attività di interesse nazionale ai soggetti e alle attività di cui alla presente legge;

            b) definire la ripartizione tra i diversi settori della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) riservata allo spettacolo dal vivo con indicazione delle quote di spettanza regionale;

            c) deliberare l'assegnazione delle risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 7;

            d) verificare che le risorse del FUS trasferite dallo Stato alle regioni siano utilizzate per le finalità per le quali sono state attribuite;

            e) esaminare i temi di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo;

            f) esprimere parere su ogni questione ad esso sottoposta dal Ministro per i beni e le attività culturali e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni".


Art. 5.

(Compiti dei collegi).

        1. I collegi provvedono nel settore di propria competenza a svolgere le attività propedeutiche dirette a:

            a) riconoscere e verificare triennalmente la qualifica di interesse nazionale ai soggetti ed ai progetti presentati;

            b) assegnare la quota del FUS ai soggetti di cui all'articolo 2;

            c) verificare l'effettivo conseguimento dei risultati in relazione al progetto presentato;
            d) esaminare i temi di rilievo specifico del settore;

            e) esaminare e valutare i programmi delle fondazioni sulle quali hanno competenza;

            f) esprimere parere su ogni questione ad essi sottoposta dal Ministro per i beni e le attività culturali e dalla Conferenza Stato-regioni.

        2. Entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali emana un decreto recante norme sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento del Consiglio e dei collegi.


Art. 6.

(Modalità di erogazione del FUS).

        1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono finanziati annualmente con una quota del FUS proposta dai collegi e definita dal Consiglio.
        2. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, i collegi tengono prioritariamente conto, per la proposta del contributo, delle somme stanziate per le corrispondenti finalità nell'anno 2003.
        3. I soggetti e le attività non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2 sono finanziati dalle regioni con la quota del FUS ad esse destinata.
        4. I soggetti di cui al comma 3 possono concorrere ai fini della concessione di un contributo dello Stato per la realizzazione di progetti di riconosciuto interesse nazionale.
        5. L'ammontare delle risorse del FUS da trasferire alle regioni attraverso l'accreditamento in bilancio è pari, per il primo anno di entrata in vigore della presente legge, alle somme stanziate per le corrispondenti finalità nell'anno 2003.
        6. All'atto di insediamento del Consiglio è soppresso il comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e successive modificazioni.


Art. 7.

(Fondo perequativo e di sostegno
per lo spettacolo dal vivo).

        1. E' istituito il Fondo perequativo e di sostegno per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Fondo".
        2. Il Fondo è destinato a sostenere:

            a) la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

            b) le attività riconosciute anche di interesse nazionale;

            c) il finanziamento dei progetti di cui al comma 4 dell'articolo 6;

            d) le attività dei festival degli eponimi di cui all'articolo 11;

            e) la diffusione all'estero della cultura italiana attraverso lo spettacolo dal vivo.


Art. 8.

(Fonti di finanziamento del Fondo).

        1. Il Fondo è costituito da:

            a) il 50 per cento della somma derivante dalla riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e connessi al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione della stessa imposta;

            b) il 25 per cento delle somme incassate dal soggetto incaricato della riscossione, dell'accertamento e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;

            c) una quota dei proventi del lotto, secondo l'aliquota fissata annualmente in sede di legge finanziaria;

            d) il 10 per cento dei proventi incassati dal soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 24 della presente legge;

                e) i proventi derivanti dalla vendita delle emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 11, detratte le spese per l'organizzazione e per la vendita delle emissioni stesse;

                f) le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni previste dalla presente legge;

                g) i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti della lotteria nazionale di cui al comma 3, detratte le spese per l'organizzazione e la realizzazione della lotteria medesima;

                h) i proventi di cui al comma 2;

                i) il 15 per cento dei proventi incassati dal soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 27;

                l) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai colpevoli di violazioni della legislazione di tutela delle opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.

        2. Per la pubblica rappresentazione o esecuzione o diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), con le modalità, nelle misure e alle condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo, al netto di una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la riscossione e la ripartizione dei diritti d'autore.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato, entro due mesi dalla medesima data di entrata in vigore, il regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.


Art. 9.

(Accordi di programma Stato-regioni).

        1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività delle regioni finalizzate a:

                a) la costruzione, l'adeguamento e il restauro di strutture variamente dimensionate per la realizzazione di spettacoli dal vivo, con particolare riguardo alla costruzione di strutture all'aperto multifunzionali, per la lirica, per il teatro, per il balletto e per i concerti di tutti i generi musicali, specie nelle località a vocazione turistica;

                b) la creazione di circuiti musicali, di teatro e di balletto, regionali e interregionali;

                c) la distribuzione sul territorio delle attività di spettacolo dal vivo;

                d) la creazione di orchestre sinfoniche con carattere di stabilità;

                e) le attività di avviamento professionale;

                f) l'attivazione di iniziative atte a facilitare e ad incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli spettacoli che in essa hanno luogo;

                g) il sostegno dell'attività circense in Italia e all'estero;

                h) la realizzazione di progetti finalizzati alla educazione e alla formazione dello spettatore;
                i) la realizzazione di progetti per la catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale e teatrale;

                l) la istituzione di osservatori per la raccolta di dati statistici e per le attività di monitoraggio sul territorio;

                m) l'erogazione di contributi alle scuole per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale, teatrale e coreutica;

                n) le iniziative di gruppi indipendenti italiani, finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed interpreti italiani;

                o) le iniziative di particolare rilievo, che valorizzano il prodotto italiano;

                p) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica settimanale riservata alla sola musica italiana;

                q) il sostegno alle bande musicali.

        2. Lo Stato, attraverso il Consiglio mediante accordi di programma di durata massima triennale, definisce con le regioni gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare alle attività delle singole regioni di cui al comma 1. Le risorse dello Stato da destinare alle attività delle regioni sono proporzionali alle risorse previste per le stesse finalità nei rispettivi bilanci regionali.


Art. 10.

(Incentivi economici e detrazioni
fiscali e tributarie).

        1. Per le attività di spettacolo dal vivo di cui alla presente legge sono previsti i seguenti incentivi:

                a) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali a favore dei soggetti che esercitano attività di spettacolo dal vivo ai sensi delle norme vigenti;
                b) detassazione degli utili reinvestiti;

                c) applicazione della tax shelter a favore di aziende, di industrie e di singoli operatori economici di un settore economico diverso da quello musicale, teatrale, coreutico o circense;

                d) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti fissati dalla normativa europea;

                e) esenzione delle attività dello spettacolo dal vivo dall'imposta regionale sulle attività produttive.

        2. In attuazione del comma 1, i collegi definiscono i tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni da annettere ai bilanci delle società erogatrici e beneficiarie. La durata degli interventi non può essere inferiore a tre anni.
        3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori dello spettacolo iscritti all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori dello spettacolo, nonché agli agenti e ai produttori di cui all'articolo 12, è consentita la deduzione dei costi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per viaggi aerei, ferroviari, navali, automobilistici, nonché per ristoranti e hotel.
        4. Alle attività di cui alla presente legge non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        5. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

                a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: "e per gli artisti, gli agenti artistici e gli organizzatori di spettacoli";

                b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: "; la detrazione di cui alla presente lettera è altresì ammessa in caso di artisti, agenti artistici e organizzatori di spettacoli".

Art. 11.

(Festival degli eponimi).

        1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incentiva la istituzione di festival intitolati a:

                a) grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare;

                b) grandi personaggi del teatro;

                c) generi musicali e teatrali particolari finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle relative opere.

        2. I competenti collegi, sentito il parere vincolante della regione di riferimento, valutano le proposte dei soggetti interessati con la finalità di realizzare iniziative a carattere stabile e, in collaborazione con le regioni, propongono al Consiglio il finanziamento delle relative attività, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante il Fondo. A decorrere dal quarto anno, qualora abbiano ottenuto il riconoscimento di attività di interesse nazionale, i festival degli eponimi possono usufruire dei finanziamenti del FUS ai sensi della presente legge.
        3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata all'artista o al genere eponimo in occasione della istituzione di ciascun festival.


Art. 12.

(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).

        1. Lo Stato riconosce e disciplina la figura professionale di:

                a) agente di spettacolo e rappresentante di artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione, assistenza, tutela delle attività di singoli o di gruppi di artisti, di seguito denominato "agente";
                b) produttore e organizzatore di manifestazioni musicali, teatrali, di balletto, di seguito denominato "produttore".

        2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono incompatibili e in nessun caso le due funzioni possono essere svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni.
        3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un registro, diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
        4. Per l'esercizio della professione di agente o di produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla commissione di cui al comma 5.
        5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e le attività culturali, una commissione deputata alla verifica dei requisiti di ammissione, di cancellazione dal registro di cui al comma 3, nonché alla tenuta dello stesso, alla vigilanza sull'attività degli iscritti secondi i princìpi dello specifico codice deontologico espressamente predisposto, nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi spettanti agli agenti. La commissione, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce il regolamento che ne disciplina le attività, dura in carica tre anni ed è composta da:

                a) un magistrato, che la presiede;

                b) due rappresentanti degli agenti, uno per categoria, eletti tra gli iscritti al registro;

                c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

                d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

                e) due musicisti di chiara fama nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali operanti in diversi settori dell'attività musicale;
                f) due rappresentanti di chiara fama del mondo del teatro nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali.

        6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma 3 di chi ha carichi pendenti o ha riportato condanne penali o ha commesso illeciti disciplinari.
        7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e di iniziative monopolistici o oligopolistici, anche a livello regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili da ciascun agente. All'interno delle fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ciascun agente non può rappresentare annualmente un numero di artisti superiore al 10 per cento del totale degli artisti impiegati.
        8. Ai fini di cui al comma 7, l'attività di segretariato artistico è assimilata a quella di agente.
        9. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisce la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le modalità di recesso anticipato.
        10. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per chiamata diretta per coloro che non hanno designato un rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
        11. Alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3. Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
        12. L'esercizio abusivo delle professioni di agente e di produttore è punito con un'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro.


Art. 13.

(Promozione televisiva dello spettacolo
dal vivo).

        1. E' fatto obbligo complessivamente alle reti televisive pubbliche di destinare alla programmazione di spettacoli operistici, teatrali, concertistici e di balletto classico, una presenza adeguatamente qualificata nei propri palinsesti, anche in relazione alla collocazione oraria.
        2. E' fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa di programmare in una delle reti radiofoniche, per almeno l'80 per cento del totale delle emissioni musicali della stessa rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi europei.
        3. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni di cui al comma 2 deve essere destinato a produzioni musicali in lingua italiana realizzate da autori ed eseguite da artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
        4. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al comma 3, che deve intendersi equamente distribuita nella programmazione musicale trasmessi tra le ore 7.30 e le ore 23, deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
        5. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione prefissate, secondo modalità definite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


Art. 14.

(Indirizzi per il riordino delle fondazioni).

        1. Le fondazione lirico-sinfoniche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), di seguito denominate "fondazioni", sono disciplinate dallo statuto che, nel rispetto della presente legge, deve prevedere, oltre allo scopo della fondazione, la composizione, le competenze, i poteri dei suoi organi, i soggetti che ad essa concorrono ed i criteri in base ai quali altri soggetti possono intervenire.
        2. Organi delle fondazioni sono:

                a) il presidente, che è il legale rappresentante e presiede il consiglio di amministrazione;

                b) il consiglio di amministrazione, costituito fino ad un massimo di nove membri, compresi gli eventuali soci privati e in rappresentanza proporzionale alle risorse corrisposte alla fondazione, che è organo di indirizzo e di gestione, approva lo statuto e le sue modifiche, il programma di attività ed i bilanci, nomina e revoca il direttore generale ed il direttore artistico, risponde della gestione all'assemblea dei soci;

                c) il collegio dei revisori dei conti;

                d) l'assemblea dei soci;

                e) il direttore generale che predispone i bilanci, dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei vincoli di bilancio, le attività della fondazione e che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

                f) il direttore artistico, individuato tra i direttori d'orchestra e i compositori più rinomati, ovvero tra i registi o le personalità di comprovata competenza teatrale, che predispone i programmi di attività artistica ed è responsabile della conduzione artistica della fondazione e della realizzazione del prodotto finale.

        3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia autonomia di decisione e i loro componenti devono possedere adeguati requisiti di onorabilità e di professionalità.
        4. Le fondazioni presentano il loro programma di attività ed i bilanci al Consiglio, segnatamente al collegio competente, e alle regioni in cui la fondazione ha sede, che devono approvarli entro venti giorni dalla presentazione. Alla scadenza di tale termine, salvo diversa determinazione, i programmi e i bilanci si intendono comunque approvati.


Capo II

ATTIVITA' SETTORIALI


Art. 15.

(Promozione della musica italiana).

        1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ridotto del 50 per cento, con esclusione delle reti RAI e delle reti MEDIASET, per le emittenti radiotelevisive che nell'arco della programmazione quotidiana trasmettono musica italiana nella misura di almeno il 50 per cento del totale delle emissioni. Tale percentuale deve essere destinata a produzioni musicali in lingua italiana, realizzate da autori e da artisti italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
        2. Almeno il 10 per cento della percentuale di musica italiana di cui al comma 1 deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di giovani artisti.
        3. La musica italiana di cui ai commi 1 e 2 è equamente distribuita nelle fasce orarie della programmazione.
        4. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione prefissate, secondo modalità definite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


Art. 16.

(Musica leggera, musica popolare e musica per le
immagini).

        1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla musica leggera, alla musica popolare, nonché alla musica per le immagini, realizzate su iniziativa di enti o di organismi di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio artistico-culturale della nazione, nonché per il loro rilevante interesse sociale, ove assumano carattere di interesse nazionale.
        2. Il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 è definito su proposta del collegio per la musica di cui all'articolo 3, dal Consiglio, sentito obbligatoriamente il parere della regione competente.
        3. Il collegio per la musica propone altresì al Consiglio l'entità dei contributi da destinare alle attività dei soggetti di cui al comma 1 e finanziate con le risorse del Fondo.
        4. La regione competente stabilisce appositi criteri e requisiti per aspetti di particolare interesse riguardanti la cultura e le tradizioni regionali, tenuto conto, altresì, per i soggetti di cui al presente articolo e ai fini di cui al comma 3, dei seguenti ulteriori requisiti:

                a) la capacità di progettualità pluriennale;

                b) la presenza di altri contributi;

                c) la capacità di organizzazione di corsi e di concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo del lavoro;

                d) la promozione di opere prime di giovani interpreti;

                e) la realizzazione di iniziative finalizzate all'avviamento professionale di artisti, di tecnici e di operatori del settore;

                f) la realizzazione di festival musicali;

                g) la istituzione e la promozione di orchestre giovanili.


Art. 17.

(Musica dal vivo).

        1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra, basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad arco ed altri strumenti.
        2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche parziale di supporti o di apparecchiature che contengono musica preregistrata. A tale fine il responsabile del gruppo musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che il gruppo musicale si esibirà suonando dal vivo.
        3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non preponderante di musica preregistrata, effettuata da un massimo di due esecutori e in locali che non consentono la presenza di un pubblico superiore a cento persone è definita come "parzialmente dal vivo" e consente di beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti per un importo pari al 50 per cento. A tale fine il responsabile dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che attesta che l'esecuzione rientra nelle fattispecie di cui al presente comma.
        4. Il gestore del locale o gli organizzatori della manifestazione possono beneficiare della defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 3 solo se in possesso delle dichiarazioni di cui ai commi 2 o 3.
        5. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti, per constatare che la manifestazione musicale rientri effettivamente nelle fattispecie di cui ai commi 1 o 3.
        6. In caso di dichiarazione mendace rilasciata ai sensi dei commi 2 o 3, si applica, a carico dei responsabili, una sanzione da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve l'eventuale denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori responsabilità di ordine penale.


Art. 18.

(Riduzione dell'aliquota IVA).

        1. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, l'aliquota IVA sui fonogrammi è ridotta al 4 per cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione sono tenuti a realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
        2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la specifica competenza di valutare ed, eventualmente, sanzionare comportamenti contrari alle disposizioni di cui al comma 1.
        3. E' altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA sull'acquisto di strumenti musicali.

Art. 19.

(Personale docente delle scuole di danza).

        1. L'inserimento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli professionali:

                a) diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

                b) attestato di avviamento coreutico rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

                c) abilitazione all'insegnamento, rilasciata per chiara fama, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

                d) abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

                e) abilitazione di ogni grado conseguita presso l'Accademia nazionale di danza o presso istituti nazionali ad essa equiparati;

                f) primo ballerino o ballerina étoile;

                g) primo ballerino o ballerina;

                h) solista che può documentare di esercitare la propria carriera artistica presso enti lirici o primarie compagnie di balletto;

                i) diplomato di una scuola di ballo di un ente lirico o dell'Accademia nazionale di danza che può documentare una carriera artistica di almeno tre anni;

                l) insegnante di ente lirico;

                m) danzatore e coreografo di danza classica e moderna, nelle sue varie espressioni, in possesso di comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto;

                n) danzatore e coreografo di danza di carattere, in possesso di comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto.

        2. Coloro i quali non sono in possesso di alcuno dei titoli di studio o professionali di cui al comma 1, per poter esercitare l'attività di cui al medesimo comma devono sostenere, presso l'Accademia nazionale di danza, un esame di idoneità articolato nei seguenti modi:

                a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso normale, secondo i programmi stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                b) un colloquio per verificare il possesso di una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici e storici.

        3. La prova di esame, aperta ai cittadini di qualunque nazionalità, qualora non superata, può essere ripetuta dopo un intervallo minimo di dodici mesi.


Art. 20.

(Pensione di vecchiaia
per i danzatori).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e dei ballerini, già iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne.

Art. 21.

(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508).

        1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta la seguente lettera:

            "i-bis) le procedure, le modalità e i requisiti per l'istituzione sul territorio nazionale di accademie di danza e d'arte drammatica, pubbliche e private".

        2. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è aggiunta la seguente lettera:

            "l-bis) previsione della possibilità, per gli istituti pubblici o privati che svolgono attività d'istruzione in arte drammatica o coreutica, in possesso dei requisiti previsti alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 7, di inoltrare domanda al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del loro riconoscimento quali istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi del comma 1. Il decreto di riconoscimento è emanato dallo stesso Ministro, previo parere del CNAM ed accertamento del possesso dei requisiti richiesti effettuati da una apposita commissione nominata dal medesimo Ministro".


Art. 22.

(Circhi equestri, spettacolo viaggiante,
parchi di divertimento).

        1. Lo Stato riconosce il valore sociale e culturale dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e ne sostiene lo sviluppo e la qualificazione.
        2. Al fine di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco delle imprese che svolgono professionalmente attività di spettacolo viaggiante itinerante o nei parchi di divertimento. Le modalità di aggiornamento dell'elenco sono individuate con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Al fine di individuare le attività di spettacolo viaggiante, presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito l'elenco delle singole attrazioni e attività di spettacolo viaggiante, con indicazione delle modalità tecnico-costruttive e delle caratteristiche di funzionamento delle stesse.
        4. Lo Stato sostiene l'attività delle imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 3 attraverso interventi finalizzati a favorire:

                a) l'aggiornamento delle attrezzature, anche attraverso forme di credito agevolato;

                b) il parziale risarcimento dei danni conseguenti ad eventi fortuiti accaduti in Italia e all'estero;

                c) il sostegno all'attività circense in Italia ed all'estero;

                d) il sostegno ad iniziative editoriali, assistenziali e educative promosse da organizzazioni di categoria, da enti morali e da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di carattere nazionale.


Capo III

NORME DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE


Art. 23.

(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

        1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "6-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di comitati spontanei locali da parte di soggetti in regime ordinario di imposta, l'aliquota IVA è ridotta al 2 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di artisti".


Art. 24.

(Modifica dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n.
633).

        1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 73 - 1. Il produttore dell'opera musicale registrata di suoni o di voci, di seguito denominata "fonogramma", nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che hanno compiuto l'interpretazione o l'esecuzione registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di distribuzione, di noleggio e di prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
        2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma, ai sensi del comma 1, deve essere preventivamente autorizzata dal produttore del fonogramma anche attraverso la propria associazione di categoria. L'autorizzazione deve indicare la misura del compenso e le modalità necessarie all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate da accordi tra le parti interessate o tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore; tali accordi devono essere stipulati entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
            3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, e con l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di servizio per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni.
        4. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
            5. Gli accordi generali e periodici stipulati fra associazioni o enti che rappresentano le parti di cui al presente articolo, continuano ad avere vigore anche dopo la loro scadenza, fino alla data di stipulazione dei nuovi accordi".


Art. 25.

(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).

        1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

        "Art. 73-ter - 1. Entro i termini di protezione previsti dalla presente legge, escluso il caso di cessione a titolo definitivo del master originale, al produttore del fonogramma come definito ai sensi dell'articolo 78, compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi per utilizzazioni economiche riservati allo stesso ai sensi degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è nulla ed inefficace".


Art. 26.

(Modifica dell'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n.
633).

        1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

        "Art. 78 - 1. Si intende per produttore del fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità della prima fissazione di suoni o di voci che provengono da una interpretazione o da una esecuzione o da altri suoni o rappresentazioni di suoni. Il produttore è proprietario esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di natura analogica o digitale presente o futuro atto a contenere suoni e voci.
        2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale".


Art. 27.

(Musica nei telefoni e su INTERNET).

        1. I titolari dei diritti sui fonogrammi, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificata dalla presente legge, hanno diritto di esigere un compenso per:

            a) la riproduzione dei fonogrammi in funzione di suoneria, emessi dai telefoni cellulari;

            b) la riproduzione dei fonogrammi di cui alla lettera a) tramite caricamento dei file all'interno di una banca dati;

            c) la diffusione dei fonogrammi di cui alla lettera a) attraverso le reti telematiche e di telecomunicazione.

        2. La SIAE provvede alla stipulazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di specifici accordi con i soggetti che utilizzano i fonogrammi di cui al comma 1, definendo i compensi che devono essere corrisposti dai medesimi utilizzatori.



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