XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4128
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 1.
(Finalità e indirizzi generali).
1. La Repubblica sostiene e promuove lo spettacolo dal
vivo in quanto elemento fondamentale del patrimonio artistico
e culturale e della identità nazionale. Essa tutela la
tradizione, la contemporaneità e il patrimonio culturale
italiano, favorisce e stimola l'innovazione artistica e
imprenditoriale, con particolare attenzione all'educazione ed
alla formazione.
2. La Repubblica assicura uno sviluppo armonico ed
equilibrato sul territorio nazionale dello spettacolo dal vivo
promuovendone e sostenendone la diffusione anche a livello
europeo ed internazionale, attivando rapporti di
collaborazione e di interscambio tra i Paesi europei al fine
di raggiungere una effettiva integrazione culturale e
valorizzando l'impegno artistico degli italiani all'estero.
3. La Repubblica promuove la massima collaborazione tra i
soggetti pubblici e privati, a livello internazionale,
nazionale, regionale e locale per lo sviluppo delle attività
dello spettacolo dal vivo anche attraverso tecnologie
innovative.
4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte
riconosciuta dall'articolo 33 della Costituzione, garantisce
il pluralismo e le libertà creative ed espressive ed agisce
per realizzare le condizioni necessarie alla pari opportunità
di fruizione dello spettacolo dal vivo anche attraverso
strumenti di perequazione a favore di regioni e di aree
svantaggiate.
5. La Repubblica promuove, altresì, il sostegno agli
autori, agli artisti interpreti e a tutti gli operatori dello
spettacolo dal vivo, ne tutela la libertà artistica espressiva
e la proprietà intellettuale.
6. La Repubblica considera fondamentali l'insegnamento
della musica nell'aspetto storico, di educazione all'ascolto e
della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e
delle tecniche di recitazione, della storia della danza e
della pratica coreutica. A tale fine favorisce l'inserimento
delle relative discipline, nel rispetto dell'autonomia
scolastica, tra le materie di studio nelle scuole materne,
elementari e medie.
7. La Repubblica sostiene gli enti, le associazioni e i
soggetti che, con carattere di continuità e con definite
finalità culturali, operano nella formazione dei giovani
talenti, nella promozione delle attività creative ed
espressive, nell'avviamento al lavoro, nella produzione, nella
distribuzione, nella sperimentazione, nella ricerca e
nell'innovazione dei linguaggi.
8. La Repubblica promuove e sostiene festival e
rassegne nazionali ed internazionali, allo scopo incentivare
le occasioni di confronto e di rappresentazione dello
spettacolo dal vivo.
9. La Repubblica sottoscrive protocolli d'intesa con le
emittenti radiotelevisive nazionali e locali per destinare
adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed
europee di spettacolo dal vivo e per riservare spazi di
informazione specializzata al pubblico sulle programmazioni di
spettacolo dal vivo. Spazi di informazione e di promozione
dedicati allo spettacolo dal vivo sono altresì previsti dal
contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria
radiotelevisiva pubblica.
10. Per le finalità di cui all'articolo 9 le regioni, le
province e i comuni istituiscono nei propri bilanci un fondo
di sostegno allo spettacolo.
Art. 2.
(Attività di interesse nazionale).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 lo Stato
interviene direttamente a favore dei seguenti soggetti che
svolgono anche attività di interesse nazionale:
a) Ente teatrale italiano, Istituto nazionale del
dramma antico, Accademia nazionale di danza, Accademia
nazionale di arte drammatica "Silvio D'Amico", Biennale di
Venezia;
b) fondazioni lirico-sinfoniche;
c) teatri stabili pubblici e privati che, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisiscano la natura giuridica di fondazione di diritto
privato;
d) attività circensi e di spettacolo popolare;
e) teatri di tradizione, organismi privati di
produzione di teatro e di danza operanti in almeno tre
regioni, associazioni concertistiche e festival che, ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), ottengono il
riconoscimento di attività di interesse nazionale.
Art. 3.
(Consiglio nazionale
per lo spettacolo dal vivo).
1. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le
attività culturali, il Consiglio nazionale per lo spettacolo
dal vivo, di seguito denominato "Consiglio", nominato, entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali.
2. Il Consiglio è costituito da quattro collegi di
esperti, di seguito denominati "collegi", rispettivamente per
il teatro di prosa, per la musica, per la danza, per il circo,
lo spettacolo popolare e gli artisti di strada, che restano in
carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
3. Ciascun collegio è composto da cinque membri, nominati
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
dei quali due su designazione della competente Commissione
della Camera dei deputati e due della competente Commissione
del Senato della Repubblica; il quinto membro è lo stesso
Ministro per i beni e le attività culturali, o un suo
delegato, che presiede il Consiglio.
Art. 4.
(Compiti del Consiglio).
1. Il Consiglio provvede a:
a) conferire e revocare la qualifica per lo
svolgimento di attività di interesse nazionale ai soggetti e
alle attività di cui alla presente legge;
b) definire la ripartizione tra i diversi settori
della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) riservata
allo spettacolo dal vivo con indicazione delle quote di
spettanza regionale;
c) deliberare l'assegnazione delle risorse
provenienti dal Fondo di cui all'articolo 7;
d) verificare che le risorse del FUS trasferite
dallo Stato alle regioni siano utilizzate per le finalità per
le quali sono state attribuite;
e) esaminare i temi di rilievo generale
interessanti lo spettacolo dal vivo;
f) esprimere parere su ogni questione ad esso
sottoposta dal Ministro per i beni e le attività culturali e
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata "Conferenza Stato-regioni".
Art. 5.
(Compiti dei collegi).
1. I collegi provvedono nel settore di propria competenza
a svolgere le attività propedeutiche dirette a:
a) riconoscere e verificare triennalmente la
qualifica di interesse nazionale ai soggetti ed ai progetti
presentati;
b) assegnare la quota del FUS ai soggetti di cui
all'articolo 2;
c) verificare l'effettivo conseguimento dei
risultati in relazione al progetto presentato;
d) esaminare i temi di rilievo specifico del
settore;
e) esaminare e valutare i programmi delle
fondazioni sulle quali hanno competenza;
f) esprimere parere su ogni questione ad essi
sottoposta dal Ministro per i beni e le attività culturali e
dalla Conferenza Stato-regioni.
2. Entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le
attività culturali emana un decreto recante norme
sull'organizzazione e sulle modalità di funzionamento del
Consiglio e dei collegi.
Art. 6.
(Modalità di erogazione del FUS).
1. I soggetti di cui all'articolo 2 sono finanziati
annualmente con una quota del FUS proposta dai collegi e
definita dal Consiglio.
2. Per il primo triennio di applicazione della presente
legge, i collegi tengono prioritariamente conto, per la
proposta del contributo, delle somme stanziate per le
corrispondenti finalità nell'anno 2003.
3. I soggetti e le attività non compresi nell'elenco di
cui all'articolo 2 sono finanziati dalle regioni con la quota
del FUS ad esse destinata.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono concorrere ai fini
della concessione di un contributo dello Stato per la
realizzazione di progetti di riconosciuto interesse
nazionale.
5. L'ammontare delle risorse del FUS da trasferire alle
regioni attraverso l'accreditamento in bilancio è pari, per il
primo anno di entrata in vigore della presente legge, alle
somme stanziate per le corrispondenti finalità nell'anno
2003.
6. All'atto di insediamento del Consiglio è soppresso il
comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo
1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Fondo perequativo e di sostegno
per lo spettacolo dal vivo).
1. E' istituito il Fondo perequativo e di sostegno per lo
spettacolo dal vivo, di seguito denominato "Fondo".
2. Il Fondo è destinato a sostenere:
a) la partecipazione dello Stato alle attività
promosse dalle regioni;
b) le attività riconosciute anche di interesse
nazionale;
c) il finanziamento dei progetti di cui al comma 4
dell'articolo 6;
d) le attività dei festival degli eponimi di
cui all'articolo 11;
e) la diffusione all'estero della cultura italiana
attraverso lo spettacolo dal vivo.
Art. 8.
(Fonti di finanziamento del Fondo).
1. Il Fondo è costituito da:
a) il 50 per cento della somma derivante dalla
riscossione annuale dell'imposta sugli intrattenimenti e
connessi al netto dell'aggio destinato al soggetto incaricato
dell'accertamento, della riscossione e della liquidazione
della stessa imposta;
b) il 25 per cento delle somme incassate dal
soggetto incaricato della riscossione, dell'accertamento e
della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 39 del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68;
c) una quota dei proventi del lotto, secondo
l'aliquota fissata annualmente in sede di legge
finanziaria;
d) il 10 per cento dei proventi incassati dal
soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e
della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 73 della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito
dall'articolo 24 della presente legge;
e) i proventi derivanti dalla vendita delle
emissioni filateliche di cui al comma 3 dell'articolo 11,
detratte le spese per l'organizzazione e per la vendita delle
emissioni stesse;
f) le somme derivanti dalla riscossione delle
sanzioni previste dalla presente legge;
g) i proventi derivanti dalla vendita dei
biglietti della lotteria nazionale di cui al comma 3, detratte
le spese per l'organizzazione e la realizzazione della
lotteria medesima;
h) i proventi di cui al comma 2;
i) il 15 per cento dei proventi incassati dal
soggetto incaricato dell'accertamento, della riscossione e
della ripartizione dei diritti di cui all'articolo 27;
l) i proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie
irrogate ai colpevoli di violazioni sul diritto d'autore e ai
colpevoli di violazioni della legislazione di tutela delle
opere dell'ingegno musicale di cui alla legge 18 agosto 2000,
n. 248.
2. Per la pubblica rappresentazione o esecuzione o
diffusione o per lo sfruttamento fonomeccanico comunque
attuato, anche attraverso sistemi digitali o di comunicazione
a distanza, di opere di pubblico dominio, è dovuto un compenso
da chi utilizza le opere medesime, fatta eccezione per gli
inni nazionali di tutti i Paesi. Tale compenso è corrisposto
dall'utilizzatore alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE), con le modalità, nelle misure e alle
condizioni previste per le opere amministrate dalla SIAE
stessa, la quale provvede a riversarlo al Fondo, al netto di
una provvigione pari a quella determinata dalla SIAE per la
riscossione e la ripartizione dei diritti d'autore.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita una lotteria nazionale della musica
italiana collegata ad una trasmissione televisiva di grande
ascolto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze è adottato, entro due mesi dalla medesima data di
entrata in vigore, il regolamento disciplinante le modalità
tecniche relative alle operazioni di estrazione, nonché
l'entità e il numero dei premi messi a disposizione.
Art. 9.
(Accordi di programma Stato-regioni).
1. Lo Stato partecipa al finanziamento delle attività
delle regioni finalizzate a:
a) la costruzione, l'adeguamento e il restauro di
strutture variamente dimensionate per la realizzazione di
spettacoli dal vivo, con particolare riguardo alla costruzione
di strutture all'aperto multifunzionali, per la lirica, per il
teatro, per il balletto e per i concerti di tutti i generi
musicali, specie nelle località a vocazione turistica;
b) la creazione di circuiti musicali, di teatro e
di balletto, regionali e interregionali;
c) la distribuzione sul territorio delle attività
di spettacolo dal vivo;
d) la creazione di orchestre sinfoniche con
carattere di stabilità;
e) le attività di avviamento professionale;
f) l'attivazione di iniziative atte a facilitare e
ad incrementare l'accesso dei cittadini della regione agli
spettacoli che in essa hanno luogo;
g) il sostegno dell'attività circense in Italia e
all'estero;
h) la realizzazione di progetti finalizzati alla
educazione e alla formazione dello spettatore;
i) la realizzazione di progetti per la
catalogazione e la conservazione del patrimonio musicale e
teatrale;
l) la istituzione di osservatori per la raccolta
di dati statistici e per le attività di monitoraggio sul
territorio;
m) l'erogazione di contributi alle scuole per
l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale,
teatrale e coreutica;
n) le iniziative di gruppi indipendenti italiani,
finalizzate alla organizzazione della esclusiva distribuzione
di prodotti musicali realizzati in Italia con esecutori ed
interpreti italiani;
o) le iniziative di particolare rilievo, che
valorizzano il prodotto italiano;
p) la rilevazione dei dati di vendita dei prodotti
fonografici italiani al fine di poter stilare una classifica
settimanale riservata alla sola musica italiana;
q) il sostegno alle bande musicali.
2. Lo Stato, attraverso il Consiglio mediante accordi di
programma di durata massima triennale, definisce con le
regioni gli obiettivi, le priorità e le risorse da destinare
alle attività delle singole regioni di cui al comma 1. Le
risorse dello Stato da destinare alle attività delle regioni
sono proporzionali alle risorse previste per le stesse
finalità nei rispettivi bilanci regionali.
Art. 10.
(Incentivi economici e detrazioni
fiscali e tributarie).
1. Per le attività di spettacolo dal vivo di cui alla
presente legge sono previsti i seguenti incentivi:
a) inserimento tra gli oneri deducibili delle
erogazioni liberali a favore dei soggetti che esercitano
attività di spettacolo dal vivo ai sensi delle norme
vigenti;
b) detassazione degli utili reinvestiti;
c) applicazione della tax shelter a favore
di aziende, di industrie e di singoli operatori economici di
un settore economico diverso da quello musicale, teatrale,
coreutico o circense;
d) parziale fiscalizzazione degli oneri sociali,
nei limiti fissati dalla normativa europea;
e) esenzione delle attività dello spettacolo dal
vivo dall'imposta regionale sulle attività produttive.
2. In attuazione del comma 1, i collegi definiscono i
tempi degli interventi, le eventuali limitazioni per aziende
con bilancio consolidato di gruppo, nonché le certificazioni
da annettere ai bilanci delle società erogatrici e
beneficiarie. La durata degli interventi non può essere
inferiore a tre anni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ufficio speciale per il collocamento per i lavoratori
dello spettacolo, nonché agli agenti e ai produttori di cui
all'articolo 12, è consentita la deduzione dei costi e
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per viaggi aerei,
ferroviari, navali, automobilistici, nonché per ristoranti e
hotel.
4. Alle attività di cui alla presente legge non si
applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e
all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
5. Per le finalità di cui al comma 1 del presente
articolo, all'articolo 19-bis.1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) al comma 1, lettera c), sono aggiunte le
seguenti parole: "e per gli artisti, gli agenti artistici e
gli organizzatori di spettacoli";
b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte le
seguenti parole: "; la detrazione di cui alla presente lettera
è altresì ammessa in caso di artisti, agenti artistici e
organizzatori di spettacoli".
Art. 11.
(Festival degli eponimi).
1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incentiva
la istituzione di festival intitolati a:
a) grandi musicisti italiani autori di musica
lirica, sinfonica, leggera e popolare;
b) grandi personaggi del teatro;
c) generi musicali e teatrali particolari
finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle relative
opere.
2. I competenti collegi, sentito il parere vincolante
della regione di riferimento, valutano le proposte dei
soggetti interessati con la finalità di realizzare iniziative
a carattere stabile e, in collaborazione con le regioni,
propongono al Consiglio il finanziamento delle relative
attività, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, mediante il Fondo. A decorrere dal
quarto anno, qualora abbiano ottenuto il riconoscimento di
attività di interesse nazionale, i festival degli
eponimi possono usufruire dei finanziamenti del FUS ai sensi
della presente legge.
3. Lo Stato dispone una emissione filatelica dedicata
all'artista o al genere eponimo in occasione della istituzione
di ciascun festival.
Art. 12.
(Disciplina delle professioni di agente
e di produttore).
1. Lo Stato riconosce e disciplina la figura professionale
di:
a) agente di spettacolo e rappresentante di
artisti, comunemente definito agente teatrale, la cui attività
consiste nella consulenza, rappresentanza, organizzazione,
assistenza, tutela delle attività di singoli o di gruppi di
artisti, di seguito denominato "agente";
b) produttore e organizzatore di manifestazioni
musicali, teatrali, di balletto, di seguito denominato
"produttore".
2. Le figure professionali di cui al comma 1 sono
incompatibili e in nessun caso le due funzioni possono essere
svolte da un unico soggetto né in forma singola né in forma
societaria, né attraverso compartecipazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali un registro,
diviso nelle due categorie di cui al medesimo comma 1, i cui
oneri di gestione sono ad esclusivo carico degli iscritti.
4. Per l'esercizio della professione di agente o di
produttore è obbligatoria l'iscrizione al registro di cui al
comma 3. L'iscrizione è subordinata al superamento di un esame
di idoneità effettuato secondo i criteri definiti dalla
commissione di cui al comma 5.
5. E' istituita, con sede presso il Ministero per i beni e
le attività culturali, una commissione deputata alla verifica
dei requisiti di ammissione, di cancellazione dal registro di
cui al comma 3, nonché alla tenuta dello stesso, alla
vigilanza sull'attività degli iscritti secondi i princìpi
dello specifico codice deontologico espressamente predisposto,
nonché alla definizione e alla quantificazione dei compensi
spettanti agli agenti. La commissione, che entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce
il regolamento che ne disciplina le attività, dura in carica
tre anni ed è composta da:
a) un magistrato, che la presiede;
b) due rappresentanti degli agenti, uno per
categoria, eletti tra gli iscritti al registro;
c) un rappresentante del Ministero per i beni e le
attività culturali;
d) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
e) due musicisti di chiara fama nominati dal
Ministro per i beni e le attività culturali operanti in
diversi settori dell'attività musicale;
f) due rappresentanti di chiara fama del mondo del
teatro nominati dal Ministro per i beni e le attività
culturali.
6. E' interdetta l'iscrizione al registro di cui al comma
3 di chi ha carichi pendenti o ha riportato condanne penali o
ha commesso illeciti disciplinari.
7. E' fatto esplicito divieto alla creazione di cartelli e
di iniziative monopolistici o oligopolistici, anche a livello
regionale. A tale scopo deve essere definito dalla commissione
di cui al comma 5 il numero massimo di artisti rappresentabili
da ciascun agente. All'interno delle fondazioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), ciascun agente non
può rappresentare annualmente un numero di artisti superiore
al 10 per cento del totale degli artisti impiegati.
8. Ai fini di cui al comma 7, l'attività di segretariato
artistico è assimilata a quella di agente.
9. L'agente è legittimato a rappresentare l'artista solo
mediante specifico contratto scritto di procura che stabilisce
la forma, gli obblighi dei contraenti, le condizioni e le
modalità di recesso anticipato.
10. Resta sempre possibile il reclutamento di artisti per
chiamata diretta per coloro che non hanno designato un
rappresentante o non hanno definito contratti di esclusiva.
11. Alla data di approvazione del regolamento di cui al
comma 5, chi è già in possesso del requisito richiesto può
automaticamente essere iscritto al registro di cui al comma 3.
Successivamente a tale data l'iscrizione al registro è
subordinata al superamento dell'esame di cui al comma 4.
12. L'esercizio abusivo delle professioni di agente e di
produttore è punito con un'ammenda da 2.500 euro a 25.000
euro.
Art. 13.
(Promozione televisiva dello spettacolo
dal vivo).
1. E' fatto obbligo complessivamente alle reti televisive
pubbliche di destinare alla programmazione di spettacoli
operistici, teatrali, concertistici e di balletto classico,
una presenza adeguatamente qualificata nei propri palinsesti,
anche in relazione alla collocazione oraria.
2. E' fatto obbligo alla RAI - Radiotelevisione italiana
Spa di programmare in una delle reti radiofoniche, per almeno
l'80 per cento del totale delle emissioni musicali della
stessa rete, la trasmissione di musica prodotta nei Paesi
europei.
3. Almeno il 50 per cento del totale delle emissioni di
cui al comma 2 deve essere destinato a produzioni musicali in
lingua italiana realizzate da autori ed eseguite da artisti
italiani e fissate o realizzate in Italia da produttori
italiani.
4. Almeno il 10 per cento della musica italiana di cui al
comma 3, che deve intendersi equamente distribuita nella
programmazione musicale trasmessi tra le ore 7.30 e le ore 23,
deve essere riservato a produzioni musicali di opere prime di
giovani artisti.
5. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di
concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione
prefissate, secondo modalità definite con provvedimento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 14.
(Indirizzi per il riordino delle fondazioni).
1. Le fondazione lirico-sinfoniche di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), di seguito denominate "fondazioni",
sono disciplinate dallo statuto che, nel rispetto della
presente legge, deve prevedere, oltre allo scopo della
fondazione, la composizione, le competenze, i poteri dei suoi
organi, i soggetti che ad essa concorrono ed i criteri in base
ai quali altri soggetti possono intervenire.
2. Organi delle fondazioni sono:
a) il presidente, che è il legale rappresentante e
presiede il consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione, costituito
fino ad un massimo di nove membri, compresi gli eventuali soci
privati e in rappresentanza proporzionale alle risorse
corrisposte alla fondazione, che è organo di indirizzo e di
gestione, approva lo statuto e le sue modifiche, il programma
di attività ed i bilanci, nomina e revoca il direttore
generale ed il direttore artistico, risponde della gestione
all'assemblea dei soci;
c) il collegio dei revisori dei conti;
d) l'assemblea dei soci;
e) il direttore generale che predispone i bilanci,
dirige e coordina, nel rispetto dei programmi approvati e dei
vincoli di bilancio, le attività della fondazione e che
partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza
diritto di voto;
f) il direttore artistico, individuato tra i
direttori d'orchestra e i compositori più rinomati, ovvero tra
i registi o le personalità di comprovata competenza teatrale,
che predispone i programmi di attività artistica ed è
responsabile della conduzione artistica della fondazione e
della realizzazione del prodotto finale.
3. Agli organi della fondazione è garantita la più ampia
autonomia di decisione e i loro componenti devono possedere
adeguati requisiti di onorabilità e di professionalità.
4. Le fondazioni presentano il loro programma di attività
ed i bilanci al Consiglio, segnatamente al collegio
competente, e alle regioni in cui la fondazione ha sede, che
devono approvarli entro venti giorni dalla presentazione. Alla
scadenza di tale termine, salvo diversa determinazione, i
programmi e i bilanci si intendono comunque approvati.
Capo II
ATTIVITA' SETTORIALI
Art. 15.
(Promozione della musica italiana).
1. Il canone di concessione previsto dall'articolo 27,
comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ridotto del
50 per cento, con esclusione delle reti RAI e delle reti
MEDIASET, per le emittenti radiotelevisive che nell'arco della
programmazione quotidiana trasmettono musica italiana nella
misura di almeno il 50 per cento del totale delle emissioni.
Tale percentuale deve essere destinata a produzioni musicali
in lingua italiana, realizzate da autori e da artisti italiani
e fissate o realizzate in Italia da produttori italiani.
2. Almeno il 10 per cento della percentuale di musica
italiana di cui al comma 1 deve essere riservato a produzioni
musicali di opere prime di giovani artisti.
3. La musica italiana di cui ai commi 1 e 2 è equamente
distribuita nelle fasce orarie della programmazione.
4. La SIAE accerta il rispetto da parte dei titolari di
concessione radiotelevisiva delle quote di programmazione
prefissate, secondo modalità definite con provvedimento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 16.
(Musica leggera, musica popolare e musica per le
immagini).
1. Lo Stato riconosce e tutela le attività collegate alla
musica leggera, alla musica popolare, nonché alla musica per
le immagini, realizzate su iniziativa di enti o di organismi
di diritto pubblico o privato senza scopo di lucro, in quanto
importanti forme espressive della nostra epoca e patrimonio
artistico-culturale della nazione, nonché per il loro
rilevante interesse sociale, ove assumano carattere di
interesse nazionale.
2. Il riconoscimento delle attività di cui al comma 1 è
definito su proposta del collegio per la musica di cui
all'articolo 3, dal Consiglio, sentito obbligatoriamente il
parere della regione competente.
3. Il collegio per la musica propone altresì al Consiglio
l'entità dei contributi da destinare alle attività dei
soggetti di cui al comma 1 e finanziate con le risorse del
Fondo.
4. La regione competente stabilisce appositi criteri e
requisiti per aspetti di particolare interesse riguardanti la
cultura e le tradizioni regionali, tenuto conto, altresì, per
i soggetti di cui al presente articolo e ai fini di cui al
comma 3, dei seguenti ulteriori requisiti:
a) la capacità di progettualità pluriennale;
b) la presenza di altri contributi;
c) la capacità di organizzazione di corsi e di
concorsi finalizzati all'inserimento dei vincitori nel mondo
del lavoro;
d) la promozione di opere prime di giovani
interpreti;
e) la realizzazione di iniziative finalizzate
all'avviamento professionale di artisti, di tecnici e di
operatori del settore;
f) la realizzazione di festival musicali;
g) la istituzione e la promozione di orchestre
giovanili.
Art. 17.
(Musica dal vivo).
1. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita con
strumenti musicali tradizionali o elettrici quali chitarra,
basso, batteria, tastiere, strumenti a fiato, strumenti ad
arco ed altri strumenti.
2. Nelle esecuzioni dal vivo è vietato l'utilizzo anche
parziale di supporti o di apparecchiature che contengono
musica preregistrata. A tale fine il responsabile del gruppo
musicale deve rilasciare al gestore del locale o
all'organizzatore della manifestazione musicale, prima
dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che
attesta che il gruppo musicale si esibirà suonando dal
vivo.
3. L'esecuzione musicale che fa uso parziale e non
preponderante di musica preregistrata, effettuata da un
massimo di due esecutori e in locali che non consentono la
presenza di un pubblico superiore a cento persone è definita
come "parzialmente dal vivo" e consente di beneficiare della
defiscalizzazione dell'imposta sugli intrattenimenti per un
importo pari al 50 per cento. A tale fine il responsabile
dell'esecuzione musicale deve rilasciare al gestore del locale
o all'organizzatore della manifestazione musicale, prima
dell'inizio di questa, apposita dichiarazione sottoscritta che
attesta che l'esecuzione rientra nelle fattispecie di cui al
presente comma.
4. Il gestore del locale o gli organizzatori della
manifestazione possono beneficiare della defiscalizzazione
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al comma 3 solo se
in possesso delle dichiarazioni di cui ai commi 2 o 3.
5. Agli ispettori della SIAE o agli organi di polizia è
consentito effettuare verifiche a campione sui supporti o
sulle apparecchiature eventualmente adoperati dai musicisti,
per constatare che la manifestazione musicale rientri
effettivamente nelle fattispecie di cui ai commi 1 o 3.
6. In caso di dichiarazione mendace rilasciata ai sensi
dei commi 2 o 3, si applica, a carico dei responsabili, una
sanzione da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve l'eventuale
denuncia per frode commerciale o eventuali ulteriori
responsabilità di ordine penale.
Art. 18.
(Riduzione dell'aliquota IVA).
1. Al fine di favorire la diffusione della cultura
musicale, l'aliquota IVA sui fonogrammi è ridotta al 4 per
cento. I soggetti che fruiscono di tale riduzione sono tenuti
a realizzare almeno una corrispondente riduzione del prezzo
praticato al consumatore.
2. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è
attribuita la specifica competenza di valutare ed,
eventualmente, sanzionare comportamenti contrari alle
disposizioni di cui al comma 1.
3. E' altresì ridotta al 4 per cento l'aliquota IVA
sull'acquisto di strumenti musicali.
Art. 19.
(Personale docente delle scuole di danza).
1. L'inserimento della danza, limitatamente ad allievi di
età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio o titoli
professionali:
a) diploma di perfezionamento rilasciato
dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1,
secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
1236;
b) attestato di avviamento coreutico rilasciato
dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6,
quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;
c) abilitazione all'insegnamento, rilasciata per
chiara fama, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo
1958, n. 297;
d) abilitazione e idoneità all'insegnamento
rilasciate ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio
1951, n. 28, e agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958,
n. 297;
e) abilitazione di ogni grado conseguita presso
l'Accademia nazionale di danza o presso istituti nazionali ad
essa equiparati;
f) primo ballerino o ballerina étoile;
g) primo ballerino o ballerina;
h) solista che può documentare di esercitare la
propria carriera artistica presso enti lirici o primarie
compagnie di balletto;
i) diplomato di una scuola di ballo di un ente
lirico o dell'Accademia nazionale di danza che può documentare
una carriera artistica di almeno tre anni;
l) insegnante di ente lirico;
m) danzatore e coreografo di danza classica e
moderna, nelle sue varie espressioni, in possesso di
comprovato curriculum attestante almeno cinque anni di
carriera in primarie compagnie di balletto;
n) danzatore e coreografo di danza di carattere,
in possesso di comprovato curriculum attestante almeno
cinque anni di carriera in primarie compagnie di balletto.
2. Coloro i quali non sono in possesso di alcuno dei
titoli di studio o professionali di cui al comma 1, per poter
esercitare l'attività di cui al medesimo comma devono
sostenere, presso l'Accademia nazionale di danza, un esame di
idoneità articolato nei seguenti modi:
a) una prova pratica atta a dimostrare la
preparazione didattico-metodologica del candidato relativa
all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso
normale, secondo i programmi stabiliti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) un colloquio per verificare il possesso di una
conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici,
teorici e storici.
3. La prova di esame, aperta ai cittadini di qualunque
nazionalità, qualora non superata, può essere ripetuta dopo un
intervallo minimo di dodici mesi.
Art. 20.
(Pensione di vecchiaia
per i danzatori).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i lavoratori dello spettacolo appartenenti
alle categorie dei tersicorei e dei ballerini, già iscritti
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1995, il
diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato al compimento
del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del
quarantesimo anno di età per le donne.
Art. 21.
(Modifiche alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508).
1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è aggiunta la seguente lettera:
"i-bis) le procedure, le modalità e i requisiti
per l'istituzione sul territorio nazionale di accademie di
danza e d'arte drammatica, pubbliche e private".
2. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre
1999, n. 508, è aggiunta la seguente lettera:
"l-bis) previsione della possibilità, per gli
istituti pubblici o privati che svolgono attività d'istruzione
in arte drammatica o coreutica, in possesso dei requisiti
previsti alle lettere a), b), d), e), f), g) e h)
del comma 7, di inoltrare domanda al Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca ai fini del loro
riconoscimento quali istituzioni del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale ai sensi
del comma 1. Il decreto di riconoscimento è emanato dallo
stesso Ministro, previo parere del CNAM ed accertamento del
possesso dei requisiti richiesti effettuati da una apposita
commissione nominata dal medesimo Ministro".
Art. 22.
(Circhi equestri, spettacolo viaggiante,
parchi di divertimento).
1. Lo Stato riconosce il valore sociale e culturale dei
circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di
divertimento e ne sostiene lo sviluppo e la qualificazione.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituito presso il
Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco delle
imprese che svolgono professionalmente attività di spettacolo
viaggiante itinerante o nei parchi di divertimento. Le
modalità di aggiornamento dell'elenco sono individuate con
apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività
culturali.
3. Al fine di individuare le attività di spettacolo
viaggiante, presso il Ministero per i beni e le attività
culturali è istituito l'elenco delle singole attrazioni e
attività di spettacolo viaggiante, con indicazione delle
modalità tecnico-costruttive e delle caratteristiche di
funzionamento delle stesse.
4. Lo Stato sostiene l'attività delle imprese iscritte
nell'elenco di cui al comma 3 attraverso interventi
finalizzati a favorire:
a) l'aggiornamento delle attrezzature, anche
attraverso forme di credito agevolato;
b) il parziale risarcimento dei danni conseguenti
ad eventi fortuiti accaduti in Italia e all'estero;
c) il sostegno all'attività circense in Italia ed
all'estero;
d) il sostegno ad iniziative editoriali,
assistenziali e educative promosse da organizzazioni di
categoria, da enti morali e da organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di carattere nazionale.
Capo III
NORME DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE
Art. 23.
(Modifica all'articolo 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"6-bis. Per le prestazioni musicali di cui alla
tabella C allegata al presente decreto, rese nei confronti di
comitati spontanei locali da parte di soggetti in regime
ordinario di imposta, l'aliquota IVA è ridotta al 2 per cento.
La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle
agenzie di spettacolo delegate alla rappresentanza di
artisti".
Art. 24.
(Modifica dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n.
633).
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore dell'opera musicale
registrata di suoni o di voci, di seguito denominata
"fonogramma", nonché gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che hanno compiuto l'interpretazione o l'esecuzione
registrata dell'opera, indipendentemente dai diritti di
distribuzione, di noleggio e di prestito loro spettanti, hanno
diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro,
del fonogramma, a mezzo della diffusione radiofonica e
televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via
satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste
danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi
altra utilizzazione degli stessi attuale e futura. L'esercizio
di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il
compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati, o
tra le loro associazioni di categoria firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore industria.
2. Ogni forma di utilizzazione del fonogramma, ai
sensi del comma 1, deve essere preventivamente autorizzata dal
produttore del fonogramma anche attraverso la propria
associazione di categoria. L'autorizzazione deve indicare la
misura del compenso e le modalità necessarie
all'identificazione dei supporti diffusi e deve essere
rinnovata ogni anno. La misura e le modalità di corresponsione
del compenso oggetto dell'autorizzazione sono determinate da
accordi tra le parti interessate o tra le loro associazioni di
categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del settore; tali accordi devono essere stipulati entro
il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
3. L'abusiva diffusione del fonogramma, in mancanza
di autorizzazione del produttore o in violazione di questa, è
punita con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro, e con
l'interdizione dall'attività commerciale, industriale o di
servizio per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo
di novanta giorni.
4. La quota di ripartizione dell'ammontare del
compenso riscosso dai produttori ai sensi del presente
articolo e spettante agli artisti interpreti o esecutori le
cui prestazioni sono registrate nell'opera, è pari al 50 per
cento dell'ammontare globale del compenso stesso.
5. Gli accordi generali e periodici stipulati fra
associazioni o enti che rappresentano le parti di cui al
presente articolo, continuano ad avere vigore anche dopo la
loro scadenza, fino alla data di stipulazione dei nuovi
accordi".
Art. 25.
(Introduzione dell'articolo 73-ter della legge 22
aprile 1941, n. 633).
1. Dopo l'articolo 73-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 73-ter - 1. Entro i termini di protezione
previsti dalla presente legge, escluso il caso di cessione a
titolo definitivo del master originale, al produttore
del fonogramma come definito ai sensi dell'articolo 78,
compete in ogni caso, a titolo di tutela residuale
indisponibile, il 50 per cento della quota parte dei proventi
per utilizzazioni economiche riservati allo stesso ai sensi
degli articoli 73 e 73-bis. Ogni pattuizione contraria è
nulla ed inefficace".
Art. 26.
(Modifica dell'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n.
633).
1. L'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
"Art. 78 - 1. Si intende per produttore del
fonogramma, il soggetto che sotto gli aspetti creativo ed
economico prende l'iniziativa ed assume la responsabilità
della prima fissazione di suoni o di voci che provengono da
una interpretazione o da una esecuzione o da altri suoni o
rappresentazioni di suoni. Il produttore è proprietario
esclusivo della matrice originale o di qualsivoglia sistema di
natura analogica o digitale presente o futuro atto a contenere
suoni e voci.
2. E' considerato come luogo della produzione quello
nel quale avviene la diretta registrazione originale".
Art. 27.
(Musica nei telefoni e su INTERNET).
1. I titolari dei diritti sui fonogrammi, fermo restando
quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, come da
ultimo modificata dalla presente legge, hanno diritto di
esigere un compenso per:
a) la riproduzione dei fonogrammi in funzione di
suoneria, emessi dai telefoni cellulari;
b) la riproduzione dei fonogrammi di cui alla lettera
a) tramite caricamento dei file all'interno di una
banca dati;
c) la diffusione dei fonogrammi di cui alla lettera
a) attraverso le reti telematiche e di
telecomunicazione.
2. La SIAE provvede alla stipulazione, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di specifici
accordi con i soggetti che utilizzano i fonogrammi di cui al
comma 1, definendo i compensi che devono essere corrisposti
dai medesimi utilizzatori.