XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4125




        Onorevoli Colleghi! - L'omicidio colposo è previsto e disciplinato dall'articolo 589 del codice penale, il quale punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo. Lo stesso articolo specifica, poi, al secondo comma, che qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
        Non vi è chi non veda nella disposizione de quo l'inadeguatezza della pena irrogata rispetto alla gravità e alla frequenza con cui si verifica una particolare ipotesi di omicidio colposo, quello cioè commesso spesso ad opera di soggetti che versano in stato di ubriachezza e che, proprio a causa di tale stato, provocano incidenti mortali. Se pensiamo al problema delle stragi stradali, con le allarmanti cifre che vengono quotidianamente riportate dagli organi d'informazione, ci rendiamo agevolmente conto della dimensione del fenomeno. Orbene, se vita e salute sono i massimi beni concepibili, nella pratica incontrano solo disprezzo e derisione. La loro perdita, infatti, quando avviene per colpa, non provoca sanzioni penali, morali o economiche adeguate alla gravità dell'evento e del dolore che esso cagiona nei familiari delle vittime innocenti. Questa riflessione suggerisce la presente modifica legislativa, con la quale si introduce all'articolo 589 del codice penale - dedicato, appunto, alla repressione dell'omicidio colposo - un comma che prevede un sensibile aumento di pena per i casi in cui il fatto sia commesso in stato di ubriachezza o, comunque, con un tasso alcolico superiore al doppio di quello consentito. Tutto ciò nella convinzione che tale novella legislativa, oltre a punire in maniera adeguata chi toglie la vita a persone innocenti perché si trova in stato di ebbrezza, costituisca altresì un valido deterrente, in grado di agire efficacemente sul piano della prevenzione.




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