XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4125
Onorevoli Colleghi! - L'omicidio colposo è previsto e
disciplinato dall'articolo 589 del codice penale, il quale
punisce, con la reclusione da sei mesi a cinque anni, chiunque
cagiona, per colpa, la morte di un uomo. Lo stesso articolo
specifica, poi, al secondo comma, che qualora il fatto sia
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale la pena è della reclusione da uno a
cinque anni.
Non vi è chi non veda nella disposizione de quo
l'inadeguatezza della pena irrogata rispetto alla gravità e
alla frequenza con cui si verifica una particolare ipotesi di
omicidio colposo, quello cioè commesso spesso ad opera di
soggetti che versano in stato di ubriachezza e che, proprio a
causa di tale stato, provocano incidenti mortali. Se pensiamo
al problema delle stragi stradali, con le allarmanti cifre che
vengono quotidianamente riportate dagli organi d'informazione,
ci rendiamo agevolmente conto della dimensione del fenomeno.
Orbene, se vita e salute sono i massimi beni concepibili,
nella pratica incontrano solo disprezzo e derisione. La loro
perdita, infatti, quando avviene per colpa, non provoca
sanzioni penali, morali o economiche adeguate alla gravità
dell'evento e del dolore che esso cagiona nei familiari delle
vittime innocenti. Questa riflessione suggerisce la presente
modifica legislativa, con la quale si introduce all'articolo
589 del codice penale - dedicato, appunto, alla repressione
dell'omicidio colposo - un comma che prevede un sensibile
aumento di pena per i casi in cui il fatto sia commesso in
stato di ubriachezza o, comunque, con un tasso alcolico
superiore al doppio di quello consentito. Tutto ciò nella
convinzione che tale novella legislativa, oltre a punire in
maniera adeguata chi toglie la vita a persone innocenti perché
si trova in stato di ebbrezza, costituisca altresì un valido
deterrente, in grado di agire efficacemente sul piano della
prevenzione.