XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4125




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo n. 589 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        "Se il fatto è commesso in stato di ubriachezza, o comunque con un tasso alcolico superiore al doppio di quello consentito, la pena è della reclusione da dieci a diciotto anni".



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