XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4125
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo n. 589 del codice penale, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente:
"Se il fatto è commesso in stato di ubriachezza, o
comunque con un tasso alcolico superiore al doppio di quello
consentito, la pena è della reclusione da dieci a diciotto
anni".