XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4122




        Onorevoli Colleghi! - In materia di farmaci, il nostro Paese si presenta nel contesto dell'Unione europea con diverse disposizioni, molte delle quali in armonia con le direttive comunitarie, altre discendenti, via via, da disposizioni legate o a manovre di contenimento della finanza pubblica o ad una evoluzione del settore in rapporto alle politiche sanitarie più generali del Paese.
        Non mancano, infine, provvedimenti discendenti da periodi oscuri della politica farmaceutica, a datare dal 1992, dopo lo scandalo di "farmacopoli", che hanno inciso sia sul regime di formazione del prezzo dei medicinali, sia sulle metodiche di informazione e di pubblicità sia sulle necessità di prevedere opportune misure repressive o sanzionatorie, sia sulle procedure amministrative, che hanno informato di sé le successive disposizioni e le successive leggi di settore. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un complesso ordinamentale che nel tempo si è sviluppato per contenere, da un lato, gli effetti del settore farmaceutico, da un lato, in termini di spesa pubblica, sul complesso della spesa corrente destinata alla politica sanitaria, dall'altro, per operare in termini di razionalizzazione dell'intero settore non sostenuto congruamente né dal rilancio né dallo sviluppo della ricerca farmacologia, né da un sistema di informazione scientifica e di conoscenza fruibile da parte degli operatori e dei cittadini basato sulla più ampia trasparenza possibile. Un complesso di disposizioni, di strumenti e di procedure che non sempre hanno agevolato i rapporti tra produttori, pubblica amministrazione, fruitori della Farmacopea, operatori sanitari, strutture, cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale.
        Si è assistito e si continua ad assistere a fenomeni distorsivi del mercato, non solo in relazione a fatti illegali o delittuosi, su cui sono aperte iniziative giudiziarie, ma dovuti anche alla mancata attuazione di pratiche scientifiche consolidate relative al buon uso dei farmaci , all'appropriatezza delle prescrizioni, all'uso corretto dell'informazione scientifica e delle tecniche di pubblicità dei prodotti farmaceutici. Pratiche e prescrizioni che, al contrario, se concretamente attuate, andrebbero a tutto vantaggio di seri processi di razionalizzazione del settore, di supporto permanente all'azione prescrittiva dei medici, di conoscenza più consapevole da parte dei cittadini.
        In sostanza, il problema è quello, prima di tutto, di attualizzare normative ormai obsolete, implementarle secondo una visione culturale scientifica per la quale il farmaco ha valore non solo sul piano economico, ma anche su quello etico e sociale. Ogni azione di razionalizzazione o di contenimento della spesa non può, in questo campo, non coniugarsi con altrettanto efficaci azioni di rilancio e di sviluppo del settore stesso, della ricerca di base e clinica, di strategie legate alla innovatività dei prodotti e alla loro fruibilità in termini equitativi, tenendo conto del grado di sviluppo del nostro Paese. La globalizzazione dei mercati chiede un'Europa competitiva in questo campo e, al tempo stesso, solidale con i sistemi sanitari a valenza universalistica che agiscono nell'ambito dell'Unione europea.
        E' nota l'evoluzione dell'industria italiana dei farmaci, il suo comporsi in larga maggioranza di aziende di medie e piccole dimensioni; è altrettanto noto lo sforzo compiuto nell'ultimo decennio di intervenire su nuovi mercati, puntando anche a processi di internazionalizzazione della ricerca e dello sviluppo. Sono infatti aumentate le risorse in termini di ricerca e di sviluppo, anche se non in misura adeguata a far fronte alla competitività internazionale; è aumentato il numero degli occupati nei laboratori scientifici, anche se non sempre secondo uno schema fattivo dal punto di vista dei rapporti tra università, industria farmaceutica e centri di ricerca. Il problema è il contesto generale di regole e di riferimenti strategici in cui possono crescere proficue politiche del farmaco collegate alle più generali politiche per la salute. Non è possibile, in questo delicato settore, vivere un contesto di continue mutazioni e "fibrillazioni" delle regole e degli attori di riferimento. Basti ricordare ciò che è avvenuto nei più recenti anni per comprendere che ben cinque provvedimenti e tre leggi finanziarie si sono succeduti a regolare il settore in termini di contenimento e di razionalizzazione. Solo di recente sono entrati a far parte della nostra Farmacopea i farmaci generici, non sempre accompagnati da una corretta informazione e spesso disturbati da politiche aziendali concorrenti e in qualche modo distorsive della novità. Anche il federalismo, appena introdotto, apre necessità normative di adeguamento della legislazione e anche di deleghe di competenza, soprattutto nei campi relativi alla formazione, alla informazione, alle modalità ordinatorie oltre che organizzative. Il problema è dunque affrontare vere e proprie asimmetrie legislative che spesso danno luogo a conflitti e a contenziosi nei rapporti tra lo Stato e le regioni e al tempo stesso cercare il massimo possibile di armonizzazione della nostra legislazione con il contesto europeo, divenuto in questo settore il luogo privilegiato delle direttive e delle risoluzioni in materia. Contemperare i poteri e le attribuzioni di competenza nel nostro ordinamento, farsi carico della necessità di garantire l'efficienza della pubblica amministrazione, a livello centrale e periferico, rilanciare il settore chiamandolo a nuove responsabilità, condivise sia sul terreno dei comportamenti che della progettualità di sistema, sono questioni dirimenti per il rilancio di una politica farmaceutica all'altezza dei bisogni presenti e futuri dei cittadini per quanto concerne le terapie farmacologiche. Tutto ciò comporta che i diversi attori istituzionali ed economico-sociali, la comunità scientifica e gli operatori affrontino, ognuno per la sua parte, le problematiche legate al rapporto tra autonomia e responsabilità, tra diritti e doveri, discendenti dai nuovi contesti normativi europei e nazionali, rifuggendo da logiche meramente punitive, da furbizie contabili e da tecniche di contenimento, che traggono la loro origine dall'idea di uno Stato gestore e pervasivo (prezzi amministrati, tetti di spesa, eccetera), e indirizzandosi, invece, verso strategie negoziali condivise ai diversi livelli.
        Lo Stato, per quel che riguarda il metodo di formazione del prezzo dei farmaci, gli sconti da praticare per i grandi acquirenti, la formazione di un prontuario terapeutico nazionale appropriato e aperto alle innovazioni, le politiche di sostegno alla ricerca e allo sviluppo nonché la chiarezza delle regole del gioco, capaci di definire i livelli essenziali di assistenza farmaceutica da garantire a tutti i cittadini, la costituzione di uno strumento sul modello dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), capace di svolgere compiti regolatori e tecnico-scientifici nel settore, avendo come riferimento istituzionale il Ministero della salute e le regioni. Le regioni, quali soggetti codecisori degli strumenti, delle linee guida e delle politiche del farmaco sul proprio territorio, garanti dei livelli essenziali di assistenza farmaceutica, della formazione e dell'informazione presso gli operatori, le strutture e i cittadini, degli strumenti di negoziazione, nell'ambito dei criteri stabiliti in materia di formazione del prezzo e dei metodi di distribuzione, in rapporto al governo del sistema sanitario regionale, nonché responsabili del controllo degli strumenti di farmacovigilanza per l'uso appropriato e corretto dei farmaci.
        Un'opera di lunga lena, ma l'unica possibile se si vogliono centrare obiettivi che siano al contempo razionalizzatori ed innovatori in un settore determinante per le politiche della salute ed aperto a sfide di ricerca e di sviluppo impensabili fino a qualche decennio fa. La presente proposta di legge non intende essere esaustiva dei molteplici aspetti di rivisitazione della materia. Essa contribuisce a predisporre un contesto più appropriato in termini normativi rinviando a specifiche leggi di settore o ad azioni di governo, più consone in termini di ricerca di sinergie strategiche afferenti alle scelte più generali che il Paese intende affrontare in termini di politiche pubbliche a favore della salute.
        Infatti all'articolo 1 si affronta la vexata questio della tutela brevettuale dei prodotti farmaceutici in armonia con le disposizioni comunitarie che non è più possibile eludere. All'articolo 2 si affrontano alcune azioni per rilanciare la ricerca farmacologica e la sperimentazione, che non avevano trovato sin qui una cerniera di coerenza. All'articolo 3 si affronta la messa in sinergia delle incentivazioni alla ricerca e allo sviluppo per la produzione di farmaci innovativi e per le malattie rare definendo alcuni campi e priorità. All'articolo 4 si prevedono una serie di misure per rafforzare l'informazione sul buon uso dei farmaci dirette agli operatori e ai cittadini. All'articolo 5 si prevedono provvedimenti da parte delle regioni volti a disciplinare l'informazione scientifica e la pubblicità dei prodotti farmaceutici nell'ambito della normativa generale recata dal decreto legislativo n. 541 del 1992, ma attribuendo un'azione normativa alle regioni in conformità alle loro nuove competenze. Agli articoli 6 e seguenti si provvede a istituire l'Agenzia nazionale del farmaco quale organo tecnico-consultivo e di controllo del Ministero della salute, sul modello europeo dell'EMEA e, quindi, con funzioni regolatorie e operative per l'autorizzazione alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione dei prodotti farmaceutici, nonché quale organo di riferimento scientifico ed operativo per le autorità sanitarie nazionali e per l'EMEA. Se ne definiscono, infine, le funzioni, gli organi, la struttura operativa, le modalità operative e la gestione economica e finanziaria.




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