XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4122




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Tutela brevettuale
dei prodotti farmaceutici).

        1. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

        "8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a due anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, fino al completo allineamento alla durata prevista dalla normativa europea".


Art. 2.

(Incentivazioni alla ricerca, allo sviluppo e alla
sperimentazione in campo farmacologico).

        1. Al fine di incentivare la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi farmaci, il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida volte a:

                a) promuovere la sperimentazione di farmaci di fase I, sulla base degli accertamenti effettuati dall'Istituto superiore di sanità, al fine di garantire la partecipazione delle strutture di ricerca pubbliche e private al progetto di ricerca;

                b) promuovere la partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta alle sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci, al fine di definire il rapporto tra rischi e benefìci dei nuovi farmaci e di verificare la loro utilizzazione nella pratica clinica corrente;

                c) consolidare ed estendere la rete dei comitati etici operanti a livello locale al fine di valutare garanzie etiche e aspetti scientifici delle sperimentazioni di farmaci di fase II e di fase III.


Art. 3.

(Incentivazioni alla ricerca e allo sviluppo per la
produzione di farmaci innovativi ed orfani).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, il Fondo rotativo per le agevolazioni alla ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, istituito presso il Ministero delle attività produttive, nonché i fondi per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono prevedere una specifica quota, non inferiore allo 0,3 per cento del totale dei fondi iscritti nelle specifiche unità previsionali di base degli stati di previsione dei relativi Ministeri, da destinare a ricerche farmacologiche relative a farmaci antitumorali, destinati alla cura delle patologie neurodegenerative, delle patologie dell'invecchiamento e delle malattie rare, nonché a ricerche farmacologiche per il confronto tra farmaci appartenenti alla stessa classe terapeutica o dotati di analoghe indicazioni.
        2. Le imprese produttrici di farmaci che hanno attivato o intendono attivare progetti di ricerca e di sviluppo nelle aree previste dal comma 1, possono altresì usufruire di un credito d'imposta fino ad un massimo del 50 per cento nel caso di farmaci orfani.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, previa valutazione dei progetti di ricerca e di sviluppo, trasmessi alle competenti commissioni del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero delle attività produttive entro il 31 dicembre 2003, provvede con apposito decreto a stabilire i massimali di credito d'imposta per ciascuna area di ricerca prevista dal comma 1.


Art. 4.

(Informazione sul buon uso dei farmaci agli operatori e ai
cittadini).

        1. Il Ministro della salute, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a rendere disponibile per gli operatori sanitari l'edizione italiana del British National Formulary e del Clinical Evidence al fine di promuovere la conoscenza sulla appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi farmaceutici.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su indicazione della Commissione unica del farmaco e previa consultazione delle organizzazioni sindacali interessate, il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede ad introdurre confezioni ottimali di farmaci per diversi cicli di terapia e per le patologie croniche, al fine di favorirne l'uso mirato e di evitarne gli sprechi.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida finalizzate a garantire una adeguata informazione e formazione sulla terapia del dolore, in conformità e attuazione delle norme vigenti in materia di somministrazione degli oppiacei.
        4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone un opuscolo informativo sul tema "farmaci e salute" al fine di contribuire alla conoscenza dei farmaci, in particolare dei farmaci generici, indicando altresì il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale e il differenziale di prezzo tra specialità e farmaco generico a carico del cittadino; le informazioni devono riguardare il ruolo del farmaco nel contesto globale delle prestazioni e delle regole per il mantenimento della salute, specie in rapporto agli stili di via, fornendo, altresì adeguate indicazioni per una corretta conservazione e assunzione dei farmaci che necessitano di prescrizione medica e dei farmaci da banco. L'opuscolo è inviato a tutte le famiglie.


Art. 5.

(Informazione scientifica e pubblicità
dei farmaci ad uso umano).

        1. Nell'ambito della disciplina recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, le regioni con propri provvedimenti disciplinano:

                a) le modalità con cui devono avvenire l'informazione scientifica e la pubblicità da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti dei medici, degli operatori sanitari e dei farmacisti;

                b) il numero e le modalità di consegna dei campioni gratuiti da parte delle aziende produttrici di farmaci;

                c) l'offerta di prodotti promozionali, l'entità massima dei medesimi, il numero annuo di offerte da parte delle aziende produttrici di farmaci;

                d) le modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale possono partecipare alle iniziative promosse o finanziate dalle aziende farmaceutiche e, in accordo con la Commissione nazionale per l'educazione continua in medicina (ECM), possono provvedere a verificare la adeguatezza degli interventi formativi nonché ad accreditare i relativi punteggi.


Art. 6.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale
del farmaco).

        1. E' istituita l'Agenzia nazionale del farmaco, di seguito denominata "Agenzia". Essa costituisce l'organo di garanzia tecnico-scientifica per l'uso, la commercializzazione e il controllo dei farmaci, affinché siano garantiti i requisiti di efficacia terapeutica, di sicurezza d'impiego, di qualità e l'uso di buone pratiche terapeutiche nella prescrizione, nelle modalità d'uso, nell'informazione indipendente ai prescrittori e ai cittadini, in conformità alla normativa comunitaria e nel rispetto dei princìpi della legislazione nazionale vigente in materia di farmaci.
        2. L'Agenzia è organo tecnico-consultivo e di controllo del Ministero della salute, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, risponde alle funzioni di indirizzo del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 7.

(Funzioni e compiti dell'Agenzia).

        1. L'Agenzia opera al fine di garantire che nessun farmaco possa essere prodotto, distribuito, commercializzato, utilizzato sul territorio nazionale o esportato verso Paesi terzi, se non corrispondente ai requisiti di qualità, di sicurezza d'impiego e di efficacia terapeutica, previsti dalla normativa vigente nazionale, europea ed internazionale.
        2. L'Agenzia costituisce l'organo di riferimento scientifico ed operativo per l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA), per il Ministero della salute, le regioni, i comuni, per le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per l'industria di settore, per i prescrittori, i fornitori e gli utenti dei prodotti farmaceutici.
        3. Le attività, i risultati e il bilancio dell'Agenzia sono resi pubblici, ad eccezione delle informazioni sottoposte a vincoli derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela della proprietà industriale e di riservatezza dei dati personali.
        4. Sono compiti istituzionali dell'Agenzia:

                a) la definizione, in accordo con le autorità sovranazionali ed internazionali di settore, dei requisiti relativi al controllo dei medicinali, compresi gli agenti biologici, i reattivi, i prodotti derivati dal sangue e tutte le altre sostanze ad uso terapeutico;

                b) la partecipazione all'attività dell'EMEA e dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché a tutte le iniziative di rilievo internazionale, in forza delle convenzioni adottate in materia e, in particolare, in materia di programmazione della farmacopea europea e di ispezioni e controllo sui medicinali;

                c) l'individuazione dei criteri e delle procedure per l'autorizzazione della sperimentazione dei medicinali sul territorio nazionale;

                d) l'autorizzazione alla immissione in commercio dei medicinali, compresi gli agenti biologici, i reattivi, i prodotti derivati dal sangue e tutte le altre sostanze ad uso medicale, ai sensi di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle direttive dell'Unione europea;

                e) la definizione delle procedure per i rinnovi, le revoche e le sospensioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

                f) il controllo e la vigilanza sulla sussistenza degli standard di qualità per le attività di produzione, importazione, distribuzione ed esportazione dei medicinali e di tutti gli agenti biologici, compresi quelli di laboratorio;
                g) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio nazionale delle funzioni di farmacovigilanza, in collegamento con l'EMEA, con le autorità preposte degli altri Paesi membri dell'Unione europea e con le regioni;

                h) la classificazione dei medicinali in categorie allo scopo di definirne sia lo stato legale sia la loro posizione rispetto alle diverse categorie dei farmaci rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale, in conformità alla normativa nazionale ed europea;

                i) il trasferimento al Ministero delle attività produttive, a cui spetta la contrattazione del prezzo dei farmaci, di tutti gli elementi tecnico-scientifici che possono concorrere alla definizione del prezzo stesso;

                l) il controllo e la vigilanza delle informazioni destinate al paziente con particolare riferimento alla formulazione del foglietto illustrativo, che deve essere ben leggibile e comprensibile nella forma e nei contenuti;

                m) le azioni di informazione dirette ai medici, ai farmacisti, ad altri operatori sanitari e al pubblico, atte a favorire l'uso razionale dei medicinali;

                n) la valutazione della pubblicità e delle azioni di promozione e di informazione scientifica dei farmaci, comprese le attività di sponsorizzazione dei convegni e dei congressi scientifici, in collaborazione con la Commissione nazionale per l'ECM;

                o) la tenuta di una banca dati sulle caratteristiche clinico-terapeutiche dei medicinali, aperta agli operatori del settore e al pubblico e collegata con la banca dati europea, allo scopo di fornire agli operatori del settore e ai cittadini indicazioni scientificamente fondate e utili per l'impiego razionale dei farmaci;

                p) la verifica degli adempimenti inerenti alle norme di buona fabbricazione, alla buona prassi di laboratorio e alle norme cliniche, istituendo opportuni collegamenti con le autorità degli altri Paesi preposte a tali compiti, al fine di facilitare il mutuo riconoscimento delle ispezioni.


Art. 8.

(Organi dell'Agenzia).

        1. Sono organi dell'Agenzia:

                a) il presidente;

                b) il consiglio;

                c) il direttore generale;

                d) le commissioni consultive permanenti di cui all'articolo 12, comma 2;

                e) il collegio dei revisori dei conti.

        2. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 9.

(Consiglio).

        1. Il consiglio dell'Agenzia è costituito da membri di diritto e da membri designati ai sensi del comma 3.
        2. I membri di diritto sono:

                a) il Ministro della salute o un suo delegato;

                b) il Ministro dell'economia e delle finanze o un suo delegato;

                c) il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo delegato.

        3. I membri designati sono cinque e sono indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
        4. Il consiglio:

                a) assume a maggioranza le deliberazioni a nome dell'Agenzia;

                b) definisce lo schema di regolamento funzionale ed organizzativo dell'Agenzia;
                c) risponde della gestione economico-finanziaria e di tutti gli atti di interesse economico, ove consentiti;

                d) approva annualmente il rapporto sull'attività dell'Agenzia e lo trasmette al Ministro della salute che a sua volta lo trasmette al Parlamento.

        5. Il consiglio è nominato con decreto del Ministro della salute, dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere rinnovati oltre il secondo mandato consecutivo e comunque dopo un periodo massimo di sei anni.


Art. 10.

(Direttore generale).

        1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nomina il direttore generale quale rappresentante legale dell'Agenzia e responsabile dei relativi atti presso il Ministro della salute, a cui risponde direttamente.
        2. Il direttore generale:

                a) assicura il corretto funzionamento dell'Agenzia;

                b) si fa carico dei problemi di carattere gestionale;

                c) cura l'attuazione delle delibere ufficiali del consiglio;

                d) trasmette per la firma al Ministro della salute le proposte relative all'autorizzazione, alla commercializzazione dei nuovi farmaci, alle limitazioni d'uso o al ritiro delle autorizzazioni rilasciate;

                e) redige un rapporto annuale sull'attività dell'Agenzia, lo sottopone all'approvazione del consiglio e lo trasmette al Ministro della salute.

Art. 11.

(Struttura operativa dell'Agenzia).

        1. La struttura tecnica, amministrativa e giuridica dell'Agenzia è stabilita con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La struttura di cui al comma 1 si avvale delle strutture e del personale dei servizi soppressi a seguito del trasferimento delle funzioni relative all'Agenzia.
        3. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì i rapporti tra l'Agenzia e l'Istituto superiore di sanità, che permane nella sua funzione di organo di supporto tecnico del Ministro della salute.
        4. L'Agenzia è strutturata in dipartimenti, cui competono specifiche responsabilità operative attuate con l'ausilio dei servizi interni.


Art. 12.

(Commissioni consultive).

        1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'Agenzia, sono istituite apposite commissioni consultive, di carattere temporaneo, finalizzate allo svolgimento di specifici compiti.
        2. Sono altresì istituite le seguenti commissioni consultive permanenti:

                a) commissione per le autorizzazioni alle sperimentazioni cliniche ed all'immissione in commercio dei medicinali;

                b) commissione per la farmacovigilanza;

                c) commissione per l'informazione scientifica e per la pubblicità.

        3. I membri delle commissioni consultive sono designati dal consiglio con voto a maggioranza semplice nell'ambito della lista nazionale degli esperti di cui all'articolo 13. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare a specifiche riunioni, anche esperti competenti negli argomenti all'ordine del giorno.
        4. I membri delle commissioni consultive permanenti restano in carica per un periodo di tre anni e la nomina è rinnovabile per un solo mandato.
        5. Fanno altresì parte delle commissioni consultive i responsabili di ciascun dipartimento dell'Agenzia, ciascuno nella commissione di competenza.


Art. 13.

(Lista nazionale degli esperti).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute procede alla compilazione di una lista nazionale degli esperti, cui afferiscono personalità scientifiche appartenenti alla farmacologia, alla clinica, alla chimica, alla tossicologia, alla epidemiologia ed alla biologia, competenti a svolgere i compiti previsti dalla presente legge.
        2. L'iscrizione nella lista nazionale degli esperti può avvenire:

                a) su autocandidatura dell'interessato, previo documentato possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

                b) su proposta delle società scientifiche, degli ordini professionali interessati, delle associazioni dei consumatori, delle associazioni sindacali o delle aziende del settore.

        3. Le condizioni per l'iscrizione alla lista di cui al presente articolo, che sono verificate al momento dell'ammissione, devono prevedere in ogni caso:

                a) la presentazione di un curriculum vitae comprovante la competenza richiesta;

                b) la dichiarazione di disponibilità dell'interessato e di non sussistenza di alcuno dei motivi di incompatibilità di cui all'articolo 14.

        4. La lista nazionale degli esperti è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed è aggiornata ogni sei mesi con decreto del Ministro della salute.
        5. Gli esperti iscritti nella lista nazionale possono essere chiamati a fare parte di una sola delle seguenti strutture:

                a) il consiglio;

                b) le commissioni consultive istituite per l'espletamento delle funzioni dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

                c) le commissioni consultive permanenti di cui all'articolo 12, comma 2;

                d) gli organi consultivi previsti dalla normativa dell'Unione europea vigente in materia.


Art. 14.

(Conflitto di interessi).

        1. I componenti del consiglio e gli esperti delle commissioni consultive di cui all'articolo 12 non devono avere interessi economici o di altro tipo nell'industria farmaceutica che possano influenzare la loro imparzialità.
        2. Gli eventuali interessi indiretti dei soggetti di cui al comma 1, ai sensi del presente articolo, devono essere pubblicamente dichiarati e iscritti in un apposito registro tenuto presso l'Agenzia e di pubblica consultazione.
        3. Gli esperti di cui al comma 1 devono astenersi dal partecipare ad atti che riguardino soggetti con i quali sussistono interessi indiretti.


Art. 15.

(Collegio dei revisori dei conti).

        1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie).

        1. La dotazione finanziaria dell'Agenzia è determinata, per una quota, mediante assegnazione di un contributo annuale di 7.500.000 euro, rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
        2. Per la parte non finanziata ai sensi del comma 1, i relativi oneri sono coperti mediante gli introiti derivanti dai diritti pagati dalle aziende farmaceutiche in relazione all'istruttoria delle domande per l'immissione in commercio dei prodotti e agli altri servizi forniti dall'Agenzia.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione