XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4118
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene
sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, è frutto di una elaborazione congiunta
degli Uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'interno; tiene inoltre conto
degli indirizzi e dei pareri acquisiti su tematiche specifiche
da altri Ministeri interessati.
La finalità che il decreto si prefigge è quella di
apportare modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, - che entrerà in vigore il 30 giugno 2003 - necessarie per
poter compiutamente attivare le norme ivi contenute,
integrandole e rendendole coerenti con alcuni aspetti
operativi dei quali non si era tenuto conto in prima stesura
del decreto legislativo medesimo.
Il decreto si prefigge, altresì, la finalità di emanare
alcune norme direttamente influenti sulla sicurezza della
circolazione, che si ritiene utile attivare, in relazione
all'avvenuta decadenza della delega per il nuovo codice della
strada ed al conseguente allungamento dei tempi per pervenire
alla completa riforma dello stesso codice; in particolare si
sottolinea che l'atto Camera n. 2851, recante modifiche alla
legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione
del nuovo codice della strada, è a tutt'oggi ancora in
discussione al primo ramo del Parlamento.
Si tratta, in particolare, di introdurre discipline più
puntuali nell'ottica di garantire la sicurezza nelle strade,
in un contesto in cui il tasso di incidentalità si mantiene
elevato, in controtendenza con il trend di costante
diminuzione che si registra in altri Paesi europei.
L'incremento delle mobilità che avviene in corrispondenza
dei week-end e del grande esodo estivo, in rapporto
anche alle allarmanti notizie di cronaca relative ai numerosi
incidenti stradali, si pone a base della straordinaria
necessità ed urgenza che ha determinato l'adozione da parte
del Governo dell'accluso decreto-legge.
Le modifiche più significative introdotte dal presente
decreto riguardano:
Espletamento dei servizi di polizia stradale (modifica
all'articolo 12 del codice della strada) - articolo 1, comma
1.
La modifica mira a rivedere e razionalizzare l'assetto
delle competenze in materia di espletamento dei servizi di
polizia stradale estendendone la responsabilità alla polizia
provinciale, in relazione alle competenze istituzionali,
nonché al Corpo della polizia penitenziaria ed al Corpo
forestale dello Stato. Queste modifiche, tenendo conto del
mutato assetto organizzativo di alcune Amministrazioni
pubbliche, valorizzano il patrimonio di agenti già formato,
conferendo loro ulteriori possibilità di intervento nei
compiti istituzionali.
Strade (modifica all'articolo 13 del codice della strada)
- articolo 1, comma 2.
Attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 13
del codice della strada si è estesa la possibilità di derogare
alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade,
anche per le strade di nuova costruzione. Infatti,
nell'attuale formulazione, la norma consente di derogare alle
norme costruttive solo per gli adeguamenti di strade già
costruite.
La possibilità di deroga, che è ammessa solo per
specifiche situazioni determinate da condizioni locali,
ambientali, paesaggistiche ed archeologiche, è comunque
subordinata alla garanzia, in sede progettuale, di un buon
livello di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento.
Ciclomotori (modifiche degli articoli 116 e 170 del codice
della strada) - articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 10;
articolo 7, commi 1 e 2.
Le modifiche concernenti i ciclomotori riguardano i
conducenti e la circolazione.
Infatti è stato previsto un rinvio al 1^ luglio 2004 delle
norme del decreto legislativo n. 9 del 2002 relative al nuovo
sistema di targatura dei ciclomotori.
Tale rinvio si è reso necessario in quanto le disposizioni
del decreto legislativo n. 9 del 2002 non prevedono le
disposizioni di attuazione per la nuova procedura di
targatura.
Per quanto riguarda il certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori, mentre per effetto dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 9 del 2002 dal 30 giugno 2003 sarà
possibile ottenere il rilascio dell'abilitazione alla guida,
l'obbligo di essere muniti durante la circolazione è stato
prorogato al 1^ luglio 2004 per consentire alle istituzioni
scolastiche e alle pubbliche amministrazioni interessate di
predisporre i corsi e gli esami di abilitazione.
E' stata infine prevista la possibilità di trasportare il
secondo passeggero a bordo del ciclomotore nel caso in cui sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione.
Modifiche agli articoli 119, 129 e 130 del codice della
strada - articolo 2, commi 2, 5 e 6.
Si è attribuito ai provvedimenti di sospensione e di
revoca della patente per difetto dei requisiti psicofisici
emanati dagli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri,
il carattere di definitività. Tali provvedimenti pertanto
saranno impugnabili solo con ricorso giurisdizionale e con
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Revisione del regime sanzionatorio (modifiche agli
articoli 143, 145, 146, 148, 157, 173 e 191 del codice della
strada) - articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 8, 13 e 18.
Attraverso la modifica delle sanzioni di alcune norme di
comportamento (articoli 143, 145, 146, 148, 157, 173 e 191 del
codice della strada) si è prevista una migliore armonizzazione
del regime sanzionatorio con una più articolata graduazione
della pena in funzione dell'effettiva gravità della
violazione, avuto riguardo, soprattutto, alla sua reale
incidenza causale nel fenomeno infortunistico stradale. In
particolare:
a) si sono inasprite le sanzioni per la
circolazione contromano;
b) si è allineata alle altre previsioni del codice
che puniscono la mancata precedenza, anche la sanzione
prevista dall'articolo 146 del codice della strada per i
conducenti che attraversano un incrocio con il semaforo rosso,
prevedendo la sospensione della patente in caso di
recidiva;
c) si sono inasprite le sanzioni per i sorpassi
vietati, prevedendo la sospensione della patente per i casi
più gravi;
d) si è prevista una sanzione pecuniaria per il
conducente che lascia il motore acceso durante la sosta;
e) si è aumentata la sanzione per utilizzo del
telefonino durante la guida;
f) si è inasprita la sanzione per il conducente
che non si ferma per dare la precedenza ai pedoni.
Casco e cinture di sicurezza e dispositivi di protezione
(modifiche agli articoli 162, 171 e 172 del codice della
strada) - articolo 3, commi 9, 11 e 12.
Con la modifica dell'articolo 162 si è previsto che nei
casi in cui è necessario pre-segnalare un veicolo fermo per
avaria con il segnale mobile di pericolo, bisogna utilizzare
dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile
il soggetto che provvede al segnalamento. La norma, che
consente di tutelare più efficacemente il conducente o i
passeggeri dei veicoli che, per eventi fortuiti o per avarie
meccaniche, sono costretti a lasciare il veicolo lungo la
carreggiata, a scendere dallo stesso ed a camminare lungo il
margine della stessa carreggiata, costituisce il necessario
completamento della disposizione che prevede l'obbligo di
utilizzo del triangolo.
Attraverso la modifica agli articoli 171 e 172 del codice
della strada, si è provveduto a disciplinare in modo più
organico l'uso dei dispositivi di protezione e ritenuta,
adeguando la normativa all'esigenza di una maggiore efficacia
deterrente delle sanzioni che induca ad un più rigoroso
rispetto delle disposizioni. In particolare:
a) per quanto riguarda il casco di protezione, si
è aumentata la sanzione pecuniaria e si è previsto che alla
stessa consegua, in ogni caso, il fermo amministrativo del
veicolo; è stato inoltre previsto l'obbligo del casco anche
per i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli e dei
tricicli non dotati di carrozzeria chiusa;
b) per quanto concerne le cinture di sicurezza,
oltre ad un inasprimento della sanzione pecuniaria, si è
previsto che, in caso di recidiva della violazione, consegua
la sospensione della patente di guida per 15 giorni.
Autotrasporto (modifiche agli articoli 72, 174, 178, 179 e
207 del codice della strada) - articolo 1, comma 3; articolo
3, commi 14, 15 e 16; articolo 4, comma 2.
Le modifiche più significative concernenti il settore
dell'autotrasporto riguardano i veicoli, la patente di guida,
con riferimento alla patente a punti, nonchè l'inasprimento di
alcune norme sanzionatorie.
In particolare, per quanto concerne i veicoli, si è
stabilito che quelli adibiti al trasporto di cose, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti al fine di rendere maggiormente visibile la
sagoma e conseguentemente aumentare i livelli di sicurezza.
Per quanto riguarda l'inasprimento delle sanzioni, si è
previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie nel caso in
cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e
di pausa.
Si procede inoltre al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida nel caso in cui il
conducente non rispetti l'intimazione a non proseguire il
viaggio se non dopo avere provveduto ad effettuare i previsti
periodi di pausa e di riposo (articoli 174 e 178 del codice
della strada).
Per quanto attiene i veicoli muniti di cronotachigrafo e
di limitatore di velocità, è stata definita una particolare
procedura di verifica nel caso in cui gli organi accertatori
abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il
limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non
funzionanti.
In tali casi gli organi di polizia dispongono, a spese del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, la
verifica necessaria presso l'officina specializzata più
vicina.
Una disciplina ad hoc, con sanzioni più severe, è
stata dettata per chi circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocità, quando previsto, o con caratteristiche
non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante
(articolo 179 del codice della strada).
In tale caso la sanzione va da 800 euro a 3.200 euro ed è
raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi
l'alterazione del limitatore di velocità.
In tale ultima ipotesi la sanzione accessoria non è più la
sospensione della patente, bensì la revoca. Con particolare
riferimento al settore dell'autotrasporto è stato altresì
modificato l'articolo 207 del codice della strada, con la
previsione del fermo amministrativo del veicolo, quale
conseguenza immediata del mancato versamento della cauzione o
della omessa prestazione delle garanzie dovute nel caso in cui
il conducente di un veicolo immatricolato all'estero non
effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria
derivante da violazioni al codice della strada.
La precedente formulazione prevedeva invece quale misura
principale il ritiro della patente e solo ove ciò non fosse
possibile, il fermo del veicolo.
In tale modo si è allineata la disciplina di tale
fattispecie a quella vigente in altri Paesi europei.
Uso dei dispositivi di segnalazione e di illuminazione
(modifica agli articoli 152 e 153 del codice della strada) -
articolo 3, commi 6 e 7.
Le modifiche introdotte prevedono l'obbligo di tenere
accesi i dispositivi di illuminazione (proiettori
anabbaglianti) anche nelle ore diurne su tutte le strade
extraurbane.
Con la modifica all'articolo 152 del codice della strada
si è consentita, in alternativa all'obbligo di utilizzazione
dei proiettori anabbaglianti, la possibilità, per i veicoli
che ne sono dotati, di accendere solo le luci di marcia diurna
che hanno un consumo di gran lunga più ridotto rispetto ai
proiettori anabbaglianti.
Naturalmente, nelle ore notturne ed in ogni altro caso di
scarsa visibilità, rimane l'obbligo di utilizzare i proiettori
anabbaglianti o quelli di profondità, a seconda delle
esigenze. A tale scopo si è provveduto ad adeguare le
disposizioni dell'articolo 153 del codice della strada in modo
che la relativa formulazione si coordinasse adeguatamente con
le nuove previsioni introdotte dall'articolo 152 del codice
della strada.
Semplificazione delle norme in materia di sequestro del
veicolo non coperto da assicurazione (modifiche all'articolo
193 del codice della strada) - articolo 3, comma 19.
Per ridurre i rilevanti oneri a carico dello Stato per le
spese di custodia e di gestione a fronte della frequente
infruttuosità degli esperimenti di vendita dei veicoli
sequestrati, si è provveduto ad una modifica delle
disposizioni dell'articolo 193 (assicurazione obbligatoria)
consentendo facilitazioni ai trasgressori che decidono di
rottamare il veicolo oggetto del contestato illecito, quando,
in ragione del suo ridotto valore economico, non è conveniente
provvedere al pagamento della sanzione ed alla stipulazione di
una polizza assicurativa.
Revisione del procedimento di notifica e accertamento
delle violazioni (modifica all'articolo 201 del codice della
strada e all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.
121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto
2002, n. 168) - articolo 4, comma 1; articolo 7, comma
9.
Con una modifica all'articolo 201 del codice della strada,
si sono voluti disciplinare in modo più organico i casi in cui
è consentita la notificazione successiva del verbale di
contestazione, anche allo scopo di armonizzarli con le recenti
disposizioni in materia di controlli remoti introdotti dal
decreto-legge n. 121 del 2002, puntualizzando altresì i casi
in cui le apparecchiature di rilievo delle infrazioni possono
essere impiegate in modo automatico e quando invece è
necessaria la presenza dell'organo di polizia.
In linea con la citata operazione di armonizzazione, si è
inoltre provveduto ad integrare le disposizioni dell'articolo
4 del decreto-legge n. 121 del 2002, prevedendo l'estensione
della procedura di controllo ed accertamento remoto delle
violazioni anche a quelle dell'articolo 176 del codice della
strada, relative alla circolazione in autostrada (circolazione
sulla corsia d'emergenza, contromano, inversione di marcia,
eccetera).
Si è, infine, provveduto ad aggiornare ed armonizzare il
testo della norma con gli indirizzi giurisprudenziali della
Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 17 giugno 1996) allo
scopo di fornire una più articolata e completa tutela dei
diritti di difesa degli utenti oggetto di accertamento di un
illecito stradale.
Guida in stato di alterazione dovuta ad alcool ovvero a
stupefacenti (modifica degli articoli 186 e 187 del codice
della strada) - articoli 5 e 6.
La nuova formulazione delle disposizioni degli articoli
186 e 187, che tiene conto delle modifiche già introdotte con
il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, consente agli
organi di polizia stradale di effettuare accertamenti
preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di
accertare l'abuso di alcool ovvero tracce dell'eventuale uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo test di
screening, che consentirà di effettuare un numero molto
elevato di controlli, è preordinato ad un accertamento più
accurato che può essere svolto, rispettivamente, con gli
etilometri ovvero in ambito ospedaliero (o presso altri uffici
sanitari fissi o mobili).
Sono state confermate le disposizioni introdotte dal
decreto legislativo n. 9 del 2002 che consentono l'esame dello
stato di alterazione anche in ambito ospedaliero nei confronti
dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a
cure mediche e la revoca della patente di guida nei confronti
di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli in
stato di alterazione psico-fisica.
Per quanto riguarda l'abuso di alcool, si è previsto che
il conducente debba sottoporsi ad una visita medica allo scopo
di accertare che non sia un etilista cronico ovvero un
assuntore abituale.
Il decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello
Stato, pertanto si omette di redigere la relazione tecnica.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte
sulla legislazione vigente.
Il decreto riprende alcuni dei criteri della legge delega
n. 85 del 2001 recante delega al Governo per la revisione del
nuovo codice della strada e prevede alcune modifiche al
decreto legislativo n. 9 del 2002 - che entrerà in vigore il
30 giugno 2003 - necessarie per poter compiutamente attivare
le norme ivi contenute, integrandole e rendendole coerenti con
alcuni aspetti operativi dei quali non si era tenuto conto in
prima stesura del decreto legislativo medesimo.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di
fatto che giustificano l'innovazione della legislazione
vigente.
L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2002
rende necessarie delle modifiche alla legislazione vigente per
dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti
per prevenire la diffusa incidentalità particolarmente
presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole
incremento dei traffici stradali. Si rileva che attualmente è
all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente una
proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed
ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della
strada.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Non si rilevano nel testo definizioni normative che non
siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti
normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche
con riguardo alla loro individuazione.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e
indiretti.
L'esigenza che è alla base del decreto-legge è quella di
aumentare la deterrenza di disposizioni normative miranti a
scoraggiare l'uso di sostanze alcoliche o l'eventuale uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope prima di intraprendere un
viaggio e di eliminare fattori di distrazione durante la
guida, dettando norme di comportamento e ciò a decorrere dal
periodo estivo in cui notoriamente vi è un notevole incremento
del traffico stradale.
1) Attività interessate dall'intervento.
Circolazione su strade e autostrade dei veicoli e
connesse violazioni di norme di comportamento da parte dei
conducenti.
2) Ambito territoriale di riferimento
dell'intervento.
Tutto il territorio nazionale.
3) Settori di attività economica coinvolti.
L'intervento non si riferisce direttamente ad attività
economiche. Potrebbe, tuttavia, avere dei riflessi nei
confronti di operatori di settore che svolgono la loro
attività nell'ambito della circolazione stradale.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo.
Elevati costi sociali ed economici dell'incidentalità
stradale stimati in circa 25 miliardi di euro. Necessità di
aumentare i livelli di sicurezza sulle strade statali, locali
ed autostradali.
L'intervento mira ad eliminare, o ridurre sensibilmente,
i rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza, o vicino
all'ebbrezza, o all'uso di sostanze stupefacenti, nonché al
puntuale rispetto delle norme di comportamento.
C) Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e
lungo periodo del provvedimento.
Drastica riduzione del numero di incidenti stradali, con
effetti nel più vasto ambito della politica pubblica
finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle strade.
Il provvedimento intende perseguire l'obiettivo della
sicurezza delle persone nella circolazione stradale cercando
di eliminare i fattori che più facilmente danno luogo a
sinistri e che comportano effetti letali o invalidanti.
Gli effetti delle nuove norme potranno essere verificati
nel breve termine attraverso le diffuse misure di inasprimento
del sistema sanzionatorio che hanno lo scopo di scoraggiare
comportamenti scorretti da parte dei conducenti.
Nel medio periodo invece attraverso l'attuazione di norme
che prevedono una maggiore formazione dei conducenti
(patentino per la guida dei ciclomotori) potranno determinare
effetti positivi più significativi in quanto contribuiranno ad
abbattere l'incidentalità stradale soprattutto in riferimento
ad una fascia di età (14-18 anni) particolarmente colpita
nell'ambito della circolazione stradale.
D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle
imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti
burocratici.
Non si prevedono rilevanti costi per i destinatari
indiretti, in quanto i costi, seppur minimi, di tale opzione
ricadrebbero soltanto sui destinatari diretti, ossia i
conducenti di autoveicoli.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
Testo integrale delle norme espressamente modificate o
abrogate dal decreto-legge.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Articolo 12.
(Espletamento dei servizi di polizia stradale).
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti
dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno
addetti al servizio di polizia stradale.
(omissis)
Articolo 13.
(Norme per la costruzione e la gestione delle
strade).
(omissis)
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita
solo per le strade esistenti allorquando particolari
condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche
ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia
assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati
inquinamenti.
(omissis)
Articolo 116.
(Patente e certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e autoveicoli).
(omissis)
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio
con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e
di patente di categoria E, correlata con patente di categoria
C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di
autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'articolo
115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di
patente della categoria D e di patente di categoria E,
correlata con patente di categoria D, per guidare autobus,
autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in
servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto
di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti,
delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a
mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a
servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa
abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà
definita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo
svolgimento di tale attività.
(omissis)
Articolo 119.
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida).
(omissis)
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso
avverso il provvedimento della sospensione della patente di
guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonché in sede di
decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida
disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
(omissis)
Articolo 125.
(Validità della patente di guida).
(omissis)
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D,
guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di
categoria diversa da quella della patente di cui è in
possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.
(omissis)
Articolo 126.
(Durata e conferma della validità della patente di
guida).
(omissis)
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo
119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'articolo 116, comma 8, deve essere effettuato ogni
cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità
della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi
con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano
superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a
guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.
(omissis)
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla violazione conseguono
le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente
e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di
reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
Articolo 129.
(Sospensione della patente di guida).
(omissis)
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente
di cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti,
nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza
stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni
successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è
restituita all'interessato.
Articolo 134.
(Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri).
(omissis)
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al
comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
Articolo 143.
(Posizione dei veicoli sulla carreggiata).
(omissis)
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle
curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata
visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando
la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20. Dalla violazione prevista dal
presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la
sospensione è da due a sei mesi.
(omissis)
Articolo 145.
(Precedenza).
(omissis)
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
(omissis)
Articolo 146.
(Violazione della segnaletica stradale).
(omissis)
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia,
nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
Articolo 148.
(Sorpasso).
(omissis)
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò
sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai
commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al
comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20. Ove il medesimo soggetto,
in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni
di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi,
ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui
al comma 14.
Articolo 151.
(Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che
serve ad illuminare in profondità la strada antistante il
veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza
abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il
dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della
strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di
polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che
serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad
avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo
effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci
intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri
utenti della strada che il conducente intende cambiare
direzione verso destra o verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di
direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa
posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa
posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la
presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte
anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo
singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo
dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia
intensa o di fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a
segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro
abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a
completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le
particolari dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad
indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno
di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il
dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a
segnalare particolari categorie di veicoli.
Articolo 152.
(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).
1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il
tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di
giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve,
di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in
qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei
proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci
di posizione, delle luci della targa, dei proiettori
anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due
ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione
visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a
meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si
trova sulle corsie di emergenza.
(omissis)
Articolo 153.
(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma
1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le
luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In
aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere
accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati,
quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente;
fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica
sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di
giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono
essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia
discontinua e quando altre sorgenti di luce possano
pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella
del veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di profondità fuori dei centri
abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della
marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati
fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di
giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto,
pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di
profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia
anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o
ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori
anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi
indicati dall'articolo 152, comma 1, nei centri abitati anche
se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
(omissis)
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di
profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare
incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione
di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione
notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b),
anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152,
durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci
di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di
ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
nell'articolo 152, comma 1, durante la sosta al margine della
carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se
agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza
non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in
luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla
parte del traffico.
(omissis)
Articolo 157.
(Arresto, fermata e sosta dei veicoli).
(omissis)
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto
dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve
essere collocato il più vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso
di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve
essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei
pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
(omissis)
Articolo 170.
(Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote).
(omissis)
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto
in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo.
(omissis)
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.
(omissis)
Articolo 171.
(Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote).
1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di
tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai
tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero
dei trasporti:
a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due
ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote,
ovvero di moto-carrozzette, nonché agli eventuali
passeggeri.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote,
purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash,
nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a
garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza.
Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di
sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti
dal presente comma.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
33,60 a euro 137,55. Quando il mancato uso del casco riguarda
un minore trasportato, della violazione risponde il
conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne,
in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI.
(omissis)
Articolo 172.
(Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta).
(omissis)
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55. Quando il mancato uso riguarda il minore, della
violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul
veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza
del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od
ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90.
(omissis)
Articolo 173.
(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida).
(omissis)
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55.
Articolo 174.
(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o cose).
(omissis)
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti
o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10.
(omissis)
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
(omissis)
Articolo 178.
(Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo).
(omissis)
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti
o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o
dell'estratto del registro di servizio o della copia
dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10. La stessa sanzione si applica agli altri
membri dell'equipaggio che non osservano le dette
prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del
registro di servizio o copia dell'orario di servizio è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 33,60 a euro 137,55, salvo che il fatto
costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente
articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la
violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore
della violazione al pagamento della somma dovuta.
(omissis)
Articolo 179.
(Cronotachigrafo).
1. I veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità
d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi
previsti dal regolamento stesso.
(omissis)
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
(omissis)
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste
dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha
accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo
mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente
con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione
entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il
titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa
persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione
della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
(omissis)
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
(omissis)
Articolo 180.
(Possesso dei documenti di circolazione e di guida).
(omissis)
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il
certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di
riconoscimento.
(omissis)
Articolo 191.
(Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni).
(omissis)
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10.
Articolo 193.
(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità
civile).
(omissis)
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta
ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la
responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei
quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo
1901, secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma
primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Articolo 201.
(Notificazione delle violazioni).
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato
all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato
identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti
indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici
registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di
ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora
l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia
identificato successivamente, la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
(omissis)
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'articolo 12, dei messi comunali o di un
funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle
notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le
notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano
fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto,
risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio
nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale
della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del
conducente.
(omissis)
Articolo 207.
(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa
EE).
(omissis)
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi
motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura
ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di
cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del
versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può
fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il
pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o
del rilascio del documento fideussorio è fatta menzione nel
verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro
sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore
dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo
di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta
per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo
202.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della
presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto
in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte
dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica
il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia
stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque,
per un periodo non superiore a sessanta giorni.
(omissis)
Articolo 219.
(Revoca della patente di guida).
(omissis)
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza
di una delle condizioni per le quali la legge prevede la
sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque
giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi
indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della
patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla,
entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla
prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le
modalità di cui all'articolo 129, comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei
sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il
provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita
all'interessato; la restituzione è comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
Articolo 186.
(Guida sotto l'influenza dell'alcool).
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il
fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad
un mese e con l'ammenda da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni
a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso
soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo
indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e
lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le
normali garanzie per la custodia.
4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica
derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal
regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi
per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4,
il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Articolo 187.
(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti).
1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica
e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente
motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi
sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo
12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le
strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per
il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di
alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità
stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del
referto sanitario positivo deve essere tempestivamente
trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata
dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia
sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e può
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di
guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve
avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3
dell'articolo 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2,
il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da
lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
Articolo 6.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"1-bis. Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneità alla guida di ciclomotori";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di
età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato
di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico
corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui
al comma 11-bis";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il
rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il
proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei
certificati di idoneità alla guida e dei certificati di
abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima
semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle
autoscuole di cui all'articolo 123";
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal
seguente:
"3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita
alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie";
e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la
parola: ", comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i
quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni
per il rilascio del certificato di abilitazione professionale
ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C
e D speciale, di cui comma 8-bis";
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis Gli aspiranti al conseguimento del
certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare
appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il
rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale
svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni
statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito
con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche
e private impegnate in attività collegate alla circolazione
stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale
insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi
organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario
esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e
dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini
della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti
presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera
c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.";
g) dopo il coma 13 è inserito il seguente:
3-bis. Chiunque non essendo titolare di patente,
guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
cinqucentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15"
sono sostituite dalle seguenti: " di cui ai commi 13-bis
e 15".
Articolo 7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni è inserito il
seguente:
"Art. 126-bis. (Patente a punti).- 1. All'atto del
rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti
punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce
decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito della violazione di una delle norme per le quali è
prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente ovvero di una tra le norme di
comportamento di cui al titolo V indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà
notizia, entro trenta giorni dalla definizione della
contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. La contestazione si intende definita
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi
i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto
termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte
dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,
della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi,
ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La
comunicazione può essere effettuata solo se la persona del
conducente, quale responsabile, della, violazione, sia stata
identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene
per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli
interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo
stato della propria patente con le modalità indicate dal
Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il
punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di
aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti
pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i
trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A
tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere
trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i
programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di
aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio cui al
comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di
violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la
decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del
completo punteggio iniziale, entro il limite di venti
punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui
all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri competente per territorio, su
comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida, dispone la revisione della patente di guida. Il
relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui
all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il
titolare della patente non si sottoponga ai predetti
accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a
tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il
provvedimento di sospensione è notificato al titolare della
patente a cura degli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla
conservazione del documento".
Articolo. 13.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un
autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la
sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di
guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno
la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti
stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del
tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da
parte delle strutture sanitarie di base o di quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e
modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi
4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai
limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato
in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui al comma 2";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4,"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e
4-bis,".
Articolo. 14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che
il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente
all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti
salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge,
accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o
mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero
presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle
accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione
degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze
stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le
medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti,
compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,
effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti
in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli
accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità
stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle
quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso
regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il
tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la
relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni
accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati
in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari
per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti
stradali, sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto
sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli
accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione
per gli eventuali provvedimenti di competenza".
Articolo. 18. (Disposizioni finali e transitorie)
(Omissis).
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente
decreto, entra in vigore il 1^ gennaio 2004.
(Omissis).
Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 168.
Articolo 4.
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi
tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a
distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui
agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e
successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o
installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere C e D, del citato decreto legislativo,
ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito
decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
(omissis)
Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
...(Omissis)...
...(Omissis)...
...(Omissis)...
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal
rilascio della patente di guida, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati.