XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4118




        Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, è frutto di una elaborazione congiunta degli Uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno; tiene inoltre conto degli indirizzi e dei pareri acquisiti su tematiche specifiche da altri Ministeri interessati.
        La finalità che il decreto si prefigge è quella di apportare modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, - che entrerà in vigore il 30 giugno 2003 - necessarie per poter compiutamente attivare le norme ivi contenute, integrandole e rendendole coerenti con alcuni aspetti operativi dei quali non si era tenuto conto in prima stesura del decreto legislativo medesimo.
        Il decreto si prefigge, altresì, la finalità di emanare alcune norme direttamente influenti sulla sicurezza della circolazione, che si ritiene utile attivare, in relazione all'avvenuta decadenza della delega per il nuovo codice della strada ed al conseguente allungamento dei tempi per pervenire alla completa riforma dello stesso codice; in particolare si sottolinea che l'atto Camera n. 2851, recante modifiche alla legge 22 marzo 2001, n. 85, e disposizioni per la revisione del nuovo codice della strada, è a tutt'oggi ancora in discussione al primo ramo del Parlamento.
        Si tratta, in particolare, di introdurre discipline più puntuali nell'ottica di garantire la sicurezza nelle strade, in un contesto in cui il tasso di incidentalità si mantiene elevato, in controtendenza con il trend di costante diminuzione che si registra in altri Paesi europei.
        L'incremento delle mobilità che avviene in corrispondenza dei week-end e del grande esodo estivo, in rapporto anche alle allarmanti notizie di cronaca relative ai numerosi incidenti stradali, si pone a base della straordinaria necessità ed urgenza che ha determinato l'adozione da parte del Governo dell'accluso decreto-legge.
        Le modifiche più significative introdotte dal presente decreto riguardano:


Espletamento dei servizi di polizia stradale (modifica all'articolo 12 del codice della strada) - articolo 1, comma 1.

        La modifica mira a rivedere e razionalizzare l'assetto delle competenze in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale estendendone la responsabilità alla polizia provinciale, in relazione alle competenze istituzionali, nonché al Corpo della polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato. Queste modifiche, tenendo conto del mutato assetto organizzativo di alcune Amministrazioni pubbliche, valorizzano il patrimonio di agenti già formato, conferendo loro ulteriori possibilità di intervento nei compiti istituzionali.


Strade (modifica all'articolo 13 del codice della strada) - articolo 1, comma 2.

        Attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 13 del codice della strada si è estesa la possibilità di derogare alle norme tecniche in materia di costruzione delle strade, anche per le strade di nuova costruzione. Infatti, nell'attuale formulazione, la norma consente di derogare alle norme costruttive solo per gli adeguamenti di strade già costruite.
        La possibilità di deroga, che è ammessa solo per specifiche situazioni determinate da condizioni locali, ambientali, paesaggistiche ed archeologiche, è comunque subordinata alla garanzia, in sede progettuale, di un buon livello di sicurezza e di riduzione dell'inquinamento.


Ciclomotori (modifiche degli articoli 116 e 170 del codice della strada) - articolo 2, comma 1; articolo 3, comma 10; articolo 7, commi 1 e 2.

        Le modifiche concernenti i ciclomotori riguardano i conducenti e la circolazione.
Infatti è stato previsto un rinvio al 1^ luglio 2004 delle norme del decreto legislativo n. 9 del 2002 relative al nuovo sistema di targatura dei ciclomotori.
        Tale rinvio si è reso necessario in quanto le disposizioni del decreto legislativo n. 9 del 2002 non prevedono le disposizioni di attuazione per la nuova procedura di targatura.
        Per quanto riguarda il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, mentre per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2002 dal 30 giugno 2003 sarà possibile ottenere il rilascio dell'abilitazione alla guida, l'obbligo di essere muniti durante la circolazione è stato prorogato al 1^ luglio 2004 per consentire alle istituzioni scolastiche e alle pubbliche amministrazioni interessate di predisporre i corsi e gli esami di abilitazione.
        E' stata infine prevista la possibilità di trasportare il secondo passeggero a bordo del ciclomotore nel caso in cui sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.


Modifiche agli articoli 119, 129 e 130 del codice della strada - articolo 2, commi 2, 5 e 6.

        Si è attribuito ai provvedimenti di sospensione e di revoca della patente per difetto dei requisiti psicofisici emanati dagli Uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, il carattere di definitività. Tali provvedimenti pertanto saranno impugnabili solo con ricorso giurisdizionale e con ricorso straordinario al Capo dello Stato.


Revisione del regime sanzionatorio (modifiche agli articoli 143, 145, 146, 148, 157, 173 e 191 del codice della strada) - articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 8, 13 e 18.

        Attraverso la modifica delle sanzioni di alcune norme di comportamento (articoli 143, 145, 146, 148, 157, 173 e 191 del codice della strada) si è prevista una migliore armonizzazione del regime sanzionatorio con una più articolata graduazione della pena in funzione dell'effettiva gravità della violazione, avuto riguardo, soprattutto, alla sua reale incidenza causale nel fenomeno infortunistico stradale. In particolare:

                a) si sono inasprite le sanzioni per la circolazione contromano;

                b) si è allineata alle altre previsioni del codice che puniscono la mancata precedenza, anche la sanzione prevista dall'articolo 146 del codice della strada per i conducenti che attraversano un incrocio con il semaforo rosso, prevedendo la sospensione della patente in caso di recidiva;

                c) si sono inasprite le sanzioni per i sorpassi vietati, prevedendo la sospensione della patente per i casi più gravi;

                d) si è prevista una sanzione pecuniaria per il conducente che lascia il motore acceso durante la sosta;

                e) si è aumentata la sanzione per utilizzo del telefonino durante la guida;

                f) si è inasprita la sanzione per il conducente che non si ferma per dare la precedenza ai pedoni.
Casco e cinture di sicurezza e dispositivi di protezione (modifiche agli articoli 162, 171 e 172 del codice della strada) - articolo 3, commi 9, 11 e 12.

        Con la modifica dell'articolo 162 si è previsto che nei casi in cui è necessario pre-segnalare un veicolo fermo per avaria con il segnale mobile di pericolo, bisogna utilizzare dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che provvede al segnalamento. La norma, che consente di tutelare più efficacemente il conducente o i passeggeri dei veicoli che, per eventi fortuiti o per avarie meccaniche, sono costretti a lasciare il veicolo lungo la carreggiata, a scendere dallo stesso ed a camminare lungo il margine della stessa carreggiata, costituisce il necessario completamento della disposizione che prevede l'obbligo di utilizzo del triangolo.
        Attraverso la modifica agli articoli 171 e 172 del codice della strada, si è provveduto a disciplinare in modo più organico l'uso dei dispositivi di protezione e ritenuta, adeguando la normativa all'esigenza di una maggiore efficacia deterrente delle sanzioni che induca ad un più rigoroso rispetto delle disposizioni. In particolare:

                a) per quanto riguarda il casco di protezione, si è aumentata la sanzione pecuniaria e si è previsto che alla stessa consegua, in ogni caso, il fermo amministrativo del veicolo; è stato inoltre previsto l'obbligo del casco anche per i conducenti ed i passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di carrozzeria chiusa;

                b) per quanto concerne le cinture di sicurezza, oltre ad un inasprimento della sanzione pecuniaria, si è previsto che, in caso di recidiva della violazione, consegua la sospensione della patente di guida per 15 giorni.


Autotrasporto (modifiche agli articoli 72, 174, 178, 179 e 207 del codice della strada) - articolo 1, comma 3; articolo 3, commi 14, 15 e 16; articolo 4, comma 2.

        Le modifiche più significative concernenti il settore dell'autotrasporto riguardano i veicoli, la patente di guida, con riferimento alla patente a punti, nonchè l'inasprimento di alcune norme sanzionatorie.
        In particolare, per quanto concerne i veicoli, si è stabilito che quelli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti al fine di rendere maggiormente visibile la sagoma e conseguentemente aumentare i livelli di sicurezza.
        Per quanto riguarda l'inasprimento delle sanzioni, si è previsto il raddoppio delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa.
        Si procede inoltre al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida nel caso in cui il conducente non rispetti l'intimazione a non proseguire il viaggio se non dopo avere provveduto ad effettuare i previsti periodi di pausa e di riposo (articoli 174 e 178 del codice della strada).
        Per quanto attiene i veicoli muniti di cronotachigrafo e di limitatore di velocità, è stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti.
        In tali casi gli organi di polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l'officina specializzata più vicina.
        Una disciplina ad hoc, con sanzioni più severe, è stata dettata per chi circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, quando previsto, o con caratteristiche non rispondenti a quelle prescritte o non funzionante (articolo 179 del codice della strada).
        In tale caso la sanzione va da 800 euro a 3.200 euro ed è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.
        In tale ultima ipotesi la sanzione accessoria non è più la sospensione della patente, bensì la revoca. Con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto è stato altresì modificato l'articolo 207 del codice della strada, con la previsione del fermo amministrativo del veicolo, quale conseguenza immediata del mancato versamento della cauzione o della omessa prestazione delle garanzie dovute nel caso in cui il conducente di un veicolo immatricolato all'estero non effettui il pagamento immediato della sanzione pecuniaria derivante da violazioni al codice della strada.
        La precedente formulazione prevedeva invece quale misura principale il ritiro della patente e solo ove ciò non fosse possibile, il fermo del veicolo.
        In tale modo si è allineata la disciplina di tale fattispecie a quella vigente in altri Paesi europei.


Uso dei dispositivi di segnalazione e di illuminazione (modifica agli articoli 152 e 153 del codice della strada) - articolo 3, commi 6 e 7.

        Le modifiche introdotte prevedono l'obbligo di tenere accesi i dispositivi di illuminazione (proiettori anabbaglianti) anche nelle ore diurne su tutte le strade extraurbane.
        Con la modifica all'articolo 152 del codice della strada si è consentita, in alternativa all'obbligo di utilizzazione dei proiettori anabbaglianti, la possibilità, per i veicoli che ne sono dotati, di accendere solo le luci di marcia diurna che hanno un consumo di gran lunga più ridotto rispetto ai proiettori anabbaglianti.
        Naturalmente, nelle ore notturne ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, rimane l'obbligo di utilizzare i proiettori anabbaglianti o quelli di profondità, a seconda delle esigenze. A tale scopo si è provveduto ad adeguare le disposizioni dell'articolo 153 del codice della strada in modo che la relativa formulazione si coordinasse adeguatamente con le nuove previsioni introdotte dall'articolo 152 del codice della strada.
Semplificazione delle norme in materia di sequestro del veicolo non coperto da assicurazione (modifiche all'articolo 193 del codice della strada) - articolo 3, comma 19.

        Per ridurre i rilevanti oneri a carico dello Stato per le spese di custodia e di gestione a fronte della frequente infruttuosità degli esperimenti di vendita dei veicoli sequestrati, si è provveduto ad una modifica delle disposizioni dell'articolo 193 (assicurazione obbligatoria) consentendo facilitazioni ai trasgressori che decidono di rottamare il veicolo oggetto del contestato illecito, quando, in ragione del suo ridotto valore economico, non è conveniente provvedere al pagamento della sanzione ed alla stipulazione di una polizza assicurativa.


Revisione del procedimento di notifica e accertamento delle violazioni (modifica all'articolo 201 del codice della strada e all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 168) - articolo 4, comma 1; articolo 7, comma 9.

        Con una modifica all'articolo 201 del codice della strada, si sono voluti disciplinare in modo più organico i casi in cui è consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione, anche allo scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti introdotti dal decreto-legge n. 121 del 2002, puntualizzando altresì i casi in cui le apparecchiature di rilievo delle infrazioni possono essere impiegate in modo automatico e quando invece è necessaria la presenza dell'organo di polizia.
        In linea con la citata operazione di armonizzazione, si è inoltre provveduto ad integrare le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, prevedendo l'estensione della procedura di controllo ed accertamento remoto delle violazioni anche a quelle dell'articolo 176 del codice della strada, relative alla circolazione in autostrada (circolazione sulla corsia d'emergenza, contromano, inversione di marcia, eccetera).
        Si è, infine, provveduto ad aggiornare ed armonizzare il testo della norma con gli indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale (sentenza n. 198 del 17 giugno 1996) allo scopo di fornire una più articolata e completa tutela dei diritti di difesa degli utenti oggetto di accertamento di un illecito stradale.


Guida in stato di alterazione dovuta ad alcool ovvero a stupefacenti (modifica degli articoli 186 e 187 del codice della strada) - articoli 5 e 6.

        La nuova formulazione delle disposizioni degli articoli 186 e 187, che tiene conto delle modifiche già introdotte con il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, consente agli organi di polizia stradale di effettuare accertamenti preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare l'abuso di alcool ovvero tracce dell'eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo test di screening, che consentirà di effettuare un numero molto elevato di controlli, è preordinato ad un accertamento più accurato che può essere svolto, rispettivamente, con gli etilometri ovvero in ambito ospedaliero (o presso altri uffici sanitari fissi o mobili).
        Sono state confermate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 9 del 2002 che consentono l'esame dello stato di alterazione anche in ambito ospedaliero nei confronti dei conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche e la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli in stato di alterazione psico-fisica.
        Per quanto riguarda l'abuso di alcool, si è previsto che il conducente debba sottoporsi ad una visita medica allo scopo di accertare che non sia un etilista cronico ovvero un assuntore abituale.
        Il decreto non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, pertanto si omette di redigere la relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          Il decreto riprende alcuni dei criteri della legge delega n. 85 del 2001 recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada e prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2002 - che entrerà in vigore il 30 giugno 2003 - necessarie per poter compiutamente attivare le norme ivi contenute, integrandole e rendendole coerenti con alcuni aspetti operativi dei quali non si era tenuto conto in prima stesura del decreto legislativo medesimo.

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

          L'entrata in vigore del decreto legislativo n. 9 del 2002 rende necessarie delle modifiche alla legislazione vigente per dare tempestiva attuazione a precetti estremamente importanti per prevenire la diffusa incidentalità particolarmente presente nel periodo estivo, ove si registra un notevole incremento dei traffici stradali. Si rileva che attualmente è all'esame del Parlamento un disegno di legge contenente una proroga della delega prevista dalla legge n. 85 del 2001 ed ulteriori disposizioni di revisione del nuovo codice della strada.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

          Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già utilizzate nel vigente ordinamento. I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro individuazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

          L'esigenza che è alla base del decreto-legge è quella di aumentare la deterrenza di disposizioni normative miranti a scoraggiare l'uso di sostanze alcoliche o l'eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope prima di intraprendere un viaggio e di eliminare fattori di distrazione durante la guida, dettando norme di comportamento e ciò a decorrere dal periodo estivo in cui notoriamente vi è un notevole incremento del traffico stradale.

1) Attività interessate dall'intervento.

          Circolazione su strade e autostrade dei veicoli e connesse violazioni di norme di comportamento da parte dei conducenti.

2) Ambito territoriale di riferimento dell'intervento.

          Tutto il territorio nazionale.

3) Settori di attività economica coinvolti.

          L'intervento non si riferisce direttamente ad attività economiche. Potrebbe, tuttavia, avere dei riflessi nei confronti di operatori di settore che svolgono la loro attività nell'ambito della circolazione stradale.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          Elevati costi sociali ed economici dell'incidentalità stradale stimati in circa 25 miliardi di euro. Necessità di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade statali, locali ed autostradali.
          L'intervento mira ad eliminare, o ridurre sensibilmente, i rischi derivanti dalla guida in stato di ebbrezza, o vicino all'ebbrezza, o all'uso di sostanze stupefacenti, nonché al puntuale rispetto delle norme di comportamento.


C) Obiettivi generali e specifici; immediati, di medio e lungo periodo del provvedimento.

          Drastica riduzione del numero di incidenti stradali, con effetti nel più vasto ambito della politica pubblica finalizzata al miglioramento della sicurezza sulle strade.
          Il provvedimento intende perseguire l'obiettivo della sicurezza delle persone nella circolazione stradale cercando di eliminare i fattori che più facilmente danno luogo a sinistri e che comportano effetti letali o invalidanti.
          Gli effetti delle nuove norme potranno essere verificati nel breve termine attraverso le diffuse misure di inasprimento del sistema sanzionatorio che hanno lo scopo di scoraggiare comportamenti scorretti da parte dei conducenti.
          Nel medio periodo invece attraverso l'attuazione di norme che prevedono una maggiore formazione dei conducenti (patentino per la guida dei ciclomotori) potranno determinare effetti positivi più significativi in quanto contribuiranno ad abbattere l'incidentalità stradale soprattutto in riferimento ad una fascia di età (14-18 anni) particolarmente colpita nell'ambito della circolazione stradale.


D) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi e adempimenti burocratici.

          Non si prevedono rilevanti costi per i destinatari indiretti, in quanto i costi, seppur minimi, di tale opzione ricadrebbero soltanto sui destinatari diretti, ossia i conducenti di autoveicoli.



Allegato


(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


Testo integrale delle norme espressamente modificate o
abrogate dal decreto-legge.


Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285


Articolo 12.

(Espletamento dei servizi di polizia stradale).

        1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

            a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

            b) alla Polizia di Stato;

            c) all'Arma dei carabinieri;

            d) al Corpo della guardia di finanza;

            e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

            f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

(omissis)


Articolo 13.

(Norme per la costruzione e la gestione delle
strade).

(omissis)

        2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo per le strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.

(omissis)

Articolo 116.

(Patente e certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e autoveicoli).

(omissis)

        8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività.

(omissis)


Articolo 119.

(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida).

(omissis)

        6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

(omissis)


Articolo 125.

(Validità della patente di guida).

(omissis)

          3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20.

(omissis)

Articolo 126.

(Durata e conferma della validità della patente di
guida).

(omissis)

        4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 119, comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui all'articolo 116, comma 8, deve essere effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida. Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine operatrici.

(omissis)

        7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Alla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie del ritiro della patente e del fermo del veicolo per un periodo di due mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.


Articolo 129.

(Sospensione della patente di guida).

(omissis)

        4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato.


Articolo 134.

(Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri).

(omissis)

        2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Articolo 143.

(Posizione dei veicoli sulla carreggiata).

(omissis)

        11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
        12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve, dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Dalla violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.

(omissis)


Articolo 145.

(Precedenza).

(omissis)

        10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

(omissis)


Articolo 146.

(Violazione della segnaletica stradale).

(omissis)

        3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

Articolo 148.

(Sorpasso).

(omissis)

        15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7.
        16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. Ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.


Articolo 151.

(Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).

        1. Ai fini del presente titolo si intende per:

            a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;

            b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;

            c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;

            d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;

            e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

            f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;

            g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;

            h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
            i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto;

            l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;

            m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;

            n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;

            o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;

            p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli.


Articolo 152.

(Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

        1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
        1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.
        1-ter. Durante la marcia sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, delle luci della targa, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci d'ingombro.
        2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

(omissis)


Articolo 153.

(Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).

        1. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi:

            a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da parte di altri;

            b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

        2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

(omissis)

        4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
        5. Nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
        6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

(omissis)


Articolo 157.

(Arresto, fermata e sosta dei veicoli).

(omissis)

        2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.

(omissis)


Articolo 170.

(Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote).

(omissis)

        2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.
        3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

(omissis)

        6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

(omissis)


Articolo 171.

(Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote).

        1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti:

            a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di moto-carrozzette, nonché agli eventuali passeggeri.

        1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma.
          2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
          3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

(omissis)


Articolo 172.

(Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
ritenuta).

(omissis)

        8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
        9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90.

(omissis)


Articolo 173.

(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida).

(omissis)

        3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.


Articolo 174.

(Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o cose).

(omissis)

        4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
        5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.

(omissis)

        8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

(omissis)


Articolo 178.

(Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo).

(omissis)

        3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
        4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55, salvo che il fatto costituisca reato.
        5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.

(omissis)


Articolo 179.

(Cronotachigrafo).

        1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei casi previsti dal regolamento stesso.

(omissis)
        3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.

(omissis)

        7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.

(omissis)

        9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(omissis)


Articolo 180.

(Possesso dei documenti di circolazione e di guida).

(omissis)

        6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di riconoscimento.

(omissis)


Articolo 191.

(Comportamento dei conducenti nei confronti dei
pedoni).

(omissis)

        4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.


Articolo 193.

(Obbligo dell'assicurazione di responsabilità
civile).

(omissis)
        3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
        4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Articolo 201.

(Notificazione delle violazioni).

        1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato successivamente, la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.

(omissis)

        3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'articolo 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.

(omissis)


Articolo 207.

(Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa
EE).

(omissis)

        2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento di misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del documento fideussorio è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
        2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202.
        3. In mancanza del versamento della cauzione o della presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

(omissis)


Articolo 219.

(Revoca della patente di guida).

(omissis)

        2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all'articolo 129, comma 3.
        3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita all'interessato; la restituzione è comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.


Articolo 186.

(Guida sotto l'influenza dell'alcool).

        1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
        2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

        3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
        4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
        5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
        6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.


Articolo 187.

(Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti).

        1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
        2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
        3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel termine indicato dal regolamento.
        4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 186.
        5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire seicentotrentacinquemilanovanta a lire duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.

Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9


Articolo 6.

        1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

        "1-bis. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori";

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis";

                c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole di cui all'articolo 123";

            d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente:

        "3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie";

            e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola: ", comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui comma 8-bis";

            f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        "11-bis Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.";

            g) dopo il coma 13 è inserito il seguente:

            3-bis. Chiunque non essendo titolare di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinqucentosedici a euro duemilasessantacinque.";

            h) il comma 14 è soppresso;

            i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite dalle seguenti: " di cui ai commi 13-bis e 15".


Articolo 7.

        1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è inserito il seguente:

        "Art. 126-bis. (Patente a punti).- 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
        2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile, della, violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
        3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
        4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
        5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite di venti punti.
        6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento".


Articolo. 13.

          1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

                a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";

                b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              "4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento";

                c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

              "4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

                d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

          "5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4 e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, il conducente è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2";

                e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".


Articolo. 14.

          1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          "2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità, indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali, sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza".


Articolo. 18. (Disposizioni finali e transitorie)

(Omissis).

          3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1^ gennaio 2004.

(Omissis).


Decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n. 168.


Articolo 4.

        
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

(omissis)

Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS


...(Omissis)...

...(Omissis)...

...(Omissis)...

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.




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