XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4118
Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003.
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9,
recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice
della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22
marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.
168;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.
9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di
pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei
prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio
incremento della circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle
strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli).
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) è inserita la
seguente: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia
provinciale, nell'ambito del territorio di competenza e
relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli
accordi tra gli enti locali;";
b) dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente: "f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al
Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di
istituto".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "solo per le strade esistenti" sono
sostituite dalle seguenti: "solo per specifiche
situazioni";
b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite
dalle seguenti: "il rispetto".
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i
rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché
classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti".
Articolo 2.
(Modifiche alle norme inerenti la guida dei
veicoli).
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 nel primo periodo la parola:
"motocarrozzetta" è sostituita dalle seguenti: "tricicli,
quadricicli"; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione
rilasciata dalla commissione medica locale in base alle
indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10, lettera c)".
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi".
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a
125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D,
comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli
per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida
di cui all'articolo 116";
b) al comma 3 le parole: "Chiunque, munito di
patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo" sono
sostituite dalle seguenti: "Chiunque, munito di patente di
categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata
non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C o D, guida un veicolo".
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: "di
cui all'articolo 116, comma 8," sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 116, commi 8 e
8-bis,";
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Per i cittadini italiani residenti o
dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno
sei mesi, la validità della patente è altresì confermata,
tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi
2-bis e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane
presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica
attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e
fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei
consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando
di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del
comma 5";
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono
sostituiti dal seguente: "Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI".
5. Il comma 4 dell' articolo 129 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"4. Il provvedimento di sospensione della patente
di cui al comma 2 è atto definitivo".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"2-bis. Il provvedimento di revoca della patente
disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di
revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro
è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del
Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto,
la patente è restituita all'interessato".
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1,
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto
stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a
richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a
condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario
dichiari un domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La sanzione accessoria non si applica qualora al
veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la
carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93".
Articolo 3.
(Modifiche alle norme di comportamento).
1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti:"alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20";
b) al comma 12 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti:"alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a
euro 1083,60".
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:"alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da
euro 137,55 a euro 550,20".
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in
un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al
comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI".
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 15 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente
periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo
di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI";
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20";
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 270,90 a euro 1083,60";
e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal
seguente: " Dalle violazioni di cui al presente comma consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del
divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da
due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi".
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
"h) luci di posizione anteriore, posteriore e
laterale: i dispositivi che servono a segnalare
contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo
viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;";
b) al comma 1 la lettera p) è sostituita
dalla seguente:
"p) pannello retroriflettente e fluorescente: il
dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a
segnalare particolari categorie di veicoli;";
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le
seguenti:
"p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a
luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di
veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo
rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente
visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire
illuminazione supplementare a quella parte della strada
situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal
lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di
illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione
in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi
aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione
luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e
sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante
gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato
sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di
eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla
rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la
raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada
e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero
operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta
tecnica".
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei
veicoli a motore è obbligatorio l'uso delle luci di posizione,
dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci
della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i
ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti
dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati
dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se
il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di
marcia diurna";
b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono
soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte
pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui
veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori
di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri
abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della
marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono
essere usati i proiettori anabbaglianti";
b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: "nei
casi indicati dall'articolo 152, comma 1," sono sostituite
dalle seguenti: "nei casi indicati dal comma 1";
c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: "in
deroga al comma 1, punto b)" sono sostituite dalle
seguenti: "in deroga al comma 1,";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei
velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli,
l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio
anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia
reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga
collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche
se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza";
e) al comma 6 le parole: "nelle ore e nei casi
indicati nell'articolo 152, comma 1," sono sostituite dalle
seguenti: "nelle ore e nei casi indicati nel comma 1,".
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Durante la sosta, il
veicolo deve avere il motore spento".
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"4-bis Nei casi indicati dal comma 1 durante le
operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di
pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti
o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera".
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre
persone oltre al conducente, salvo che il posto per il
passeggero sia espressamente indicato nel certificato di
circolazione";
b) al comma 3 la parola: "motocicli" è sostituita
dalle seguenti: "veicoli di cui comma 1";
c) nel comma 6 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10".
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Durante la marcia, ai conducenti e agli
eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto
obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un
casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la
normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti";
b) il comma 1-bis è sostituito dal
seguente:
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1
i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le
disposizioni del regolamento";
c) al comma 2 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa
prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI".
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 8 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando il conducente sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per
almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI";
c) al comma 9 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro
81,90" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55".
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10".
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20";
b) al comma 5 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20";
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o
l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al
tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino
luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle
disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono
ridotte alla metà";
d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5,
5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente
del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver
effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e
provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e
della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele,
il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà
permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell'
intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la
constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto
delle condizioni richieste dal presente articolo, previa
espressa annotazione sul verbale di contestazione della
violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato
intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni
previste dall'articolo 216";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Salvo che si tratti della stessa persona
fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo nell'esercizio di una attività
commerciale".
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o
l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al
tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino
luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a
quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono
ridotte alla metà";
c) al comma 4 le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a
euro 550,20";
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis
l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di
non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i
prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro
immediato della carta di circolazione e della patente di
guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per
il periodo necessario; del ritiro e dell' intimazione è fatta
menzione nel verbale di contestazione delle violazioni
accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei
documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui
dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato
dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che
il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione
sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque
circola durante il periodo in cui è stato intimato di non
proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste
dall'articolo 216";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo che si tratti della stessa persona
fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente
articolo si applicano al conducente, al proprietario del
veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al
committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo nell'esercizio di una attività
commerciale".
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Cronotachigrafo e limitatore di velocità";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n.
3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi
e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i
veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di
velocità";
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis Chiunque circola con un autoveicolo non
munito di limitatore di velocità ovvero circola con un
autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione
amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di
velocità";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione
al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un
veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di
cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero
con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso
oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a
euro 2754,15";
e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere
che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano
alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli
organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche
scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di
sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per
l'installazione o riparazione, possono disporre che sia
effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi
stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della
funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo
sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose o di persone in solido";
f) al comma 7 le parole: "la circolazione di
veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso" sono
sostituite dalle seguenti: "la circolazione di veicolo con
limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o
manomesso";
g) al comma 9 le parole: " Alle violazioni di cui
al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni
di cui ai commi 2 e 2-bis";
h) al comma 9 è aggiunto , in fine, il seguente
periodo: "Nel caso in cui la violazione relativa al comma
2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità,
alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente secondo
le norme del capo I, sezione II del titolo VI".
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé
il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneità alla guida ove previsto ed un documento di
riconoscimento".
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:
"alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20".
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è
altresì ridotta ad un quarto e la corresponsione del premio di
assicurazione non è dovuta quando l'interessato entro trenta
giorni dalla contestazione della violazione, previa
autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla
demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge
24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la
circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente
cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e
depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando
l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di
assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha
accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando
nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando
da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al
prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai
sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai
sensi dell'articolo 213".
Articolo 4.
(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi
e relative sanzioni).
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono
sostituiti dai seguenti: "Nel caso di accertamento della
violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che
abbia dichiarato il domicilio legale presso una persona fisica
residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma
1-bis, la notificazione del verbale è validamente
eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo
domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della violazione
la notificazione può essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione
del veicolo e le altre indicazioni identificative degli
interessati o comunque dalla data precedente in cui la
pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla
loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1,
nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria
e agli interessati sono notificati gli estremi della
violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo
lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo
indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del
trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di
appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli
organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che
consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo
poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto
di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere
fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2002, n.
168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle
zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate
attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma
133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione
immediata, il verbale notificato agli interessati deve
contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza
degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene
mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente
omologate";
c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Nelle medesime forme si effettua la notificazione
dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della
patente di guida e di sospensione della carta di
circolazione".
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel
terzo periodo le parole: " o del rilascio del documento
fideiussorio" sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole:
"l'una e l'altro sono versati" sono sostituite dalle seguenti:
"la cauzione è versata";
b) al comma 2-bis dopo le parole: "Stato
membro dell'Unione europea" sono inserite le seguenti "o
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del versamento della cauzione di
cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo
amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non
superiore a sessanta giorni".
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi che la revoca della patente
costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando,
che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali
la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà
comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione.
Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette
l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla
prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di revoca della patente
previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi
dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, è atto definitivo";
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova
patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal
momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui
al comma 2".
Articolo 5.
(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). -
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza
dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito,
ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto
fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a
euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei
mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso
di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o
di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di
condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi
del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini
del ritiro della patente, si applicano le disposizioni
dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere
guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare
fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina
autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore
di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma
4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al
comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente
ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi
di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche
accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno
la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e
procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali
e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso
alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte
delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o
comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie
rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate,
assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per
l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma
sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano
nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è
considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai
commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma
2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la
sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto
ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai
sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel
termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si
sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre,
in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino
all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5
risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto,
in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino
all'esito della visita medica di cui al comma 8".
Articolo 6.
(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285).
1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare
in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con
l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare
l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma
3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12,
commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero
dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e
senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i
conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2
forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti
ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo
si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di
cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori
obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente
presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai
suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture
sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a
tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi
biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad
accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si
applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le
attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su
richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui
conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle
cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono
contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto
nell'articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di
Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto
della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli
accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti
nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della
sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17
maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve
essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del
luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
6. Il prefetto, sulla base della certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi
dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare,
della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve
avvenire nel termine e con le modalità indicate dal
regolamento.
7. Chiunque guida in condizioni di alterazione
fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è
punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si
applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo,
dell'articolo 186.
8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai
commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui
all'articolo 186, comma 2".
Articolo 7.
(Disposizioni finali e transitorie).
1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n.9, entrano in vigore il 1^
luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 gennaio 2002, n.9, le parole: "e delle
autoscuole di cui all'articolo 123" sono sostituite dalle
seguenti: ", delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.".
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a
seguito della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della
violazione";
b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: "o
mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i
trasporti terrestri" sono soppresse;
c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: "Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza
di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9
punti.".
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15
gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, al comma 3, le parole: "1^ gennaio 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "1^ luglio 2004".
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6,
dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma
2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come
modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal
1^ settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1^
luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate
dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1^
luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno
2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^
agosto 2002, n. 168, le parole: "di cui agli articoli 142 e
148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "di
cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,".
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo
126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella
allegata al presente decreto.
Articolo 8.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 giugno 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Castelli, Ministro della giustizia.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS
Norma violataPunti
...(omissis).
...(omissis).
...(omissis).