XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4117
Onorevoli Colleghi! - La produzione di pane risulta
attualmente regolata da diversi provvedimenti legislativi
stratificatisi nel tempo, anche in relazione all'evolversi
della normativa comunitaria e all'intervento di pronunce
giurisdizionali da parte della Corte di giustizia delle
Comunità europee e della Corte costituzionale.
Il pane nazionale, tuttavia, se rispondente ai requisiti
normativamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge
4 luglio 1967, n. 580, successivamente sostituito
dall'articolo 22 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e, poi dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, non potrà conservare le caratteristiche artigianali di
alta qualità legate all'utilizzo di particolari tecniche di
produzione e all'impiego di ingredienti che assicurano al
consumatore la genuinità del prodotto.
L'industria panaria del surgelato e del tradizionale,
attraverso gli agevoli canali della grande distribuzione, ha,
di fatto, bloccato il mercato, fornendo prodotti a prezzi non
praticabili dalle imprese artigiane. Da qui la necessità di
invertire la tendenza, rispetto a questi nuovi prodotti panari
che stanno invadendo il mercato.
Occorre quindi favorire l'alta qualità, garantire il
consumatore attraverso la trasparenza dell' informazione, in
modo da realizzare prodotti che possano avere un
riconoscimento ai sensi della vigente legislazione europea.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di
identificare un prodotto di alta qualità realizzato con gli
ingredienti (particolarmente le farine e i tipi di lieviti
impiegati) e con le tecniche di produzione e lievitazione
artigianali, tipiche della tradizione culinaria e culturale
dei popoli della penisola, che rappresentano per il
consumatore una garanzia di genuinità e di tradizione.
In particolare l'articolo 1 introduce la definizione di
"pane tradizionale nazionale di alta qualità", facendo
esplicito riferimento al procedimento di cottura totale con
soluzione di continuità, indice di un livello qualitativo
elevato nel processo di produzione del pane.
Lo stesso articolo stabilisce che con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sono individuate le
tipologie delle materie prime, le metodiche e le tecniche di
preparazione impiegate, al fine di distinguere il pane
cosiddetto comune da quello tradizionale di alta qualità.
All'articolo 2 è garantita la tutela dei consumatori
tramite la trasparenza dell'informazione sulle caratteristiche
del prodotto.
Il riconoscimento a livello europeo del pane tradizionale
nazionale di alta qualità è enunciato all'articolo 3, il quale
stabilisce inoltre l'esatto ammontare delle sanzioni da
applicare nel caso di mancato rispetto delle previsioni della
legge.