XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4117




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione e la commercializzazione del "pane tradizionale nazionale di alta qualità", ottenuto attraverso un procedimento di cottura totale con soluzione di continuità presso un unico impianto. E' considerato "pane tradizionale nazionale di alta qualità" il pane tradizionale composto e prodotto secondo gli usi e le tradizioni locali che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2.
        2. Il "pane tradizionale nazionale di alta qualità" è ottenuto dalla cottura totale con soluzione di continuità di una pasta lievitata, preparata esclusivamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza l'aggiunta di sale comune (cloruro di sodio) e senza l'impiego delle sostanze aggiuntive di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. E' fatto divieto di utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, provvede a disciplinare i criteri di selezione degli ingredienti ai quali i panificatori devono attenersi, al fine di evitare possibili alterazioni, anche attraverso miglioratori e additivi chimici.
        3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, con proprio decreto, le tipologie delle materie prime, le metodiche e le tecniche di preparazione impiegate, al fine di assicurare la qualità del prodotto di cui al comma 2.
        4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con campagne di informazione mirate presso i produttori, gli esercenti e i consumatori la diffusione del pane tradizionale nazionale di alta qualità, promuovendo l'avvio delle procedure per il riconoscimento, da parte delle regioni, dei diversi tipi di pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali come prodotti ad indicazione geografica protetta.


Art. 2.

        1. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "Il pane etichettato come "pane tradizionale nazionale di alta qualità", nei punti vendita al dettaglio, deve essere collocato in apposito contenitore così da renderlo chiaramente individuabile e distinguibile da parte del consumatore".


Art. 3.

        1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché la denominazione di "pane tradizionale nazionale di alta qualità" sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione comunitaria di specificità e iscritta nell'albo di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento.
        2. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell'articolo 1 configura il reato di frode alimentare e come tale è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro.
        3. La violazione delle norme di cui all'articolo 25, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è punita con l'ammenda da 50 euro a 100 euro.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore decorso un mese dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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