XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4117
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge promuove la produzione, la diffusione
e la commercializzazione del "pane tradizionale nazionale di
alta qualità", ottenuto attraverso un procedimento di cottura
totale con soluzione di continuità presso un unico impianto.
E' considerato "pane tradizionale nazionale di alta qualità"
il pane tradizionale composto e prodotto secondo gli usi e le
tradizioni locali che soddisfano le caratteristiche di cui al
comma 2.
2. Il "pane tradizionale nazionale di alta qualità" è
ottenuto dalla cottura totale con soluzione di continuità di
una pasta lievitata, preparata esclusivamente, ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge 4 luglio 1967, n. 580,
e successive modificazioni, con sfarinati di grano, acqua e
lievito, con o senza l'aggiunta di sale comune (cloruro di
sodio) e senza l'impiego delle sostanze aggiuntive di cui agli
articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502. E' fatto
divieto di utilizzo di ingredienti contenenti sostanze
geneticamente modificate. Il Ministro delle politiche agricole
e forestali, con proprio decreto, provvede a disciplinare i
criteri di selezione degli ingredienti ai quali i panificatori
devono attenersi, al fine di evitare possibili alterazioni,
anche attraverso miglioratori e additivi chimici.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
individua, con proprio decreto, le tipologie delle materie
prime, le metodiche e le tecniche di preparazione impiegate,
al fine di assicurare la qualità del prodotto di cui al comma
2.
4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e le
regioni, nell'ambito delle rispettive competenze e a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio, incentivano con
campagne di informazione mirate presso i produttori, gli
esercenti e i consumatori la diffusione del pane tradizionale
nazionale di alta qualità, promuovendo l'avvio delle procedure
per il riconoscimento, da parte delle regioni, dei diversi
tipi di pane realizzati secondo gli usi e le tradizioni locali
come prodotti ad indicazione geografica protetta.
Art. 2.
1. All'articolo 25 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Il pane etichettato come "pane tradizionale nazionale di
alta qualità", nei punti vendita al dettaglio, deve essere
collocato in apposito contenitore così da renderlo chiaramente
individuabile e distinguibile da parte del consumatore".
Art. 3.
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministero delle politiche
agricole e forestali promuove le necessarie procedure affinché
la denominazione di "pane tradizionale nazionale di alta
qualità" sia registrata, ai sensi del regolamento (CEE) n.
2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come attestazione
comunitaria di specificità e iscritta nell'albo di cui
all'articolo 3 del medesimo regolamento.
2. La violazione delle norme di cui al comma 2
dell'articolo 1 configura il reato di frode alimentare e come
tale è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la multa da 500 euro a 2.500 euro.
3. La violazione delle norme di cui all'articolo 25,
ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, è punita con l'ammenda
da 50 euro a 100 euro.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore decorso un mese dalla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.