XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4116
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca disposizioni in materia di bilanci dei sindacati e delle
loro associazioni, enti, istituti ed imprese, sia di
lavoratori dipendenti e pensionati sia di datori di lavoro,
pubblici e privati, argomento attualmente non disciplinato da
alcuna norma giuridica. La proposta di legge nasce
dall'esigenza di assicurare piena trasparenza e informazione
ai cittadini relativamente alle attività di interesse comune e
alla gestione dei loro soldi. E' bene ricordare che oltre alla
riscossione dei tesseramenti i sindacati, come riportato da
diversi e noti quotidiani, incassano dallo Stato milioni di
euro per i patronati e si servono di un ente pubblico, quale
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per
riscuotere le quote di adesione anche dai pensionati e dai
lavoratori autonomi. Ovviamente la parte da leone la fanno
CGIL, CISL e UIL, che riscuotono ogni anno significativi
contributi, tra tesseramenti, attività di servizi e contributi
vari. Dunque, considerata la cospicua gestione di fondi dei
contribuenti da parte delle associazioni sindacali, riteniamo
fondamentale affrontare costruttivamente la rendicontazione
delle attività svolte dalle stesse, attraverso l'obbligo alla
predisposizione del bilancio, al fine di rendere trasparente e
conosciuta una attività che coinvolge milioni di persone
nonché la vita politica, economica e produttiva dell'intero
territorio. Riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di
sapere dove vanno a finire i loro soldi e come vengono
amministrati dalle organizzazioni in oggetto e per fare ciò è
importante stabilire regole puntuali per la redazione dei
bilanci in questione, costruendo un modello di rendicontazione
affine a quello previsto dalle direttive comunitarie e
adeguato alla natura propria non commerciale dei soggetti
oggetto della presente proposta di legge.
Inoltre, le disposizioni della presente proposta di legge
sono rivolte a costituire una normativa in materia di bilanci
che tenga conto della particolare natura dei soggetti tenuti a
redigerli. Infatti, le norme sono adeguate, per quanto
possibile, a quanto previsto, in merito, dalla disciplina
civilistica per le società di capitali.
Gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto
gestionale sono stati mutuati da quelli elaborati dalla
Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti nel "Documento di presentazione
di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle
aziende non profit" nella sua versione finale del luglio
2002.
Il bilancio di esercizio così come previsto dall'articolo
2 della presente proposta di legge è costituito da quattro
documenti:
1) stato patrimoniale (allegato A);
2) rendiconto della gestione (allegato B);
3) nota integrativa (allegato C);
4) relazione sulla gestione (allegato D).
In particolare lo schema di stato patrimoniale prevede una
distinta evidenziazione delle attività e delle passività
relative alle attività istituzionale e alle attività
accessorie. Analogamente, lo schema del rendiconto della
gestione suddivide gli oneri e i proventi in funzione delle
attività esercitate. Le attività possono essere quelle
tipiche, quelle accessorie, finanziarie e patrimoniali.
Vengono inoltre previste sezioni per gli oneri e i proventi
straordinari nonché per gli oneri di supporto generale non
inseribili specificamente in alcuna delle attività esercitate.
Le scritture contabili previste all'articolo 3 dovranno essere
impostate per raccogliere conseguentemente gli eventi della
gestione.
Poiché è prassi normale per i sindacati avvalersi di
personale retribuito da terzi, al fine di rappresentare
compiutamente e in modo trasparente la sostanza di questo
fenomeno sono previste opportune voci di oneri e di proventi
nel rendiconto della gestione.
L'articolo 3 prevede i requisiti minimi delle scritture
contabili che i sindacati e le loro associazioni devono tenere
al fine di poter redigere il bilancio d'esercizio.
L'articolo 4 stabilisce la sussistenza dell'obbligo di
revisione contabile del bilancio di esercizio, da parte di un
revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
L'articolo 5 definisce gli obblighi di pubblicazione del
bilancio su almeno tre quotidiani entro il settimo mese dalla
chiusura dell'esercizio. Viene previsto anche l'obbligo di
distribuzione gratuita a chi ne faccia richiesta e di
pubblicazione sul sito web.
L'articolo 6 richiede l'obbligo di redigere il bilancio
consolidato. Nel contesto di questa proposta di legge, la
definizione di bilancio consolidato può anche intendersi quale
aggregato quando il controllo non viene esercitato mediante la
titolarità diretta o indiretta di quote di partecipazione,
quale può essere il caso di controllo di associazioni. La
normativa presa a riferimento per la stesura degli articoli
successivi, opportunamente richiamata e adattata, è quella del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. I soggetti
obbligati sono le confederazioni sindacali nazionali. Sono
inoltre obbligate le organizzazioni sindacali di categoria, i
cui bilanci consolidati sono inclusi nel bilancio consolidato
delle confederazioni sindacali nazionali. Il bilancio
consolidato include i bilanci delle associazioni, enti,
istituti ed imprese controllate quali associazioni sindacali,
istituti di patronato, altre associazioni ed enti controllati,
centri di assistenza fiscale ed altre imprese controllate.
Tutto ciò al fine di fornire una visione completa e
trasparente della situazione patrimoniale, finanziaria e
gestionale dei soggetti obbligati in relazione alle varie
attività da questi esercitate.
L'articolo 7 definisce il concetto di controllo e di
collegamento. Sono associazioni controllate le associazioni
che sono emanazioni dei sindacati in virtù delle
complementarietà o affinità delle attività svolte, in virtù
della nomina degli organi direttivi o in virtù dei
collegamenti finanziari. Le imprese controllate sono quelle
come definite dall'articolo 26 del decreto legislativo 9
aprile 1991, n. 127. Sono definite imprese ed associazioni
collegate quelli in cui i sindacati esercitano un'influenza
notevole. La sussistenza del controllo e del collegamento
dovrà essere definita al livello dei soggetti tenuti a
redigere il bilancio consolidato. Questo nell'ottica di
includere nell'area di consolidamento tutte le imprese ed
associazioni che gravitano nell'orbita dei sindacati.
L'articolo 8 definisce la modalità di redazione del
bilancio consolidato e i documenti di cui questo deve essere
composto. Essi sono gli stessi previsti per il bilancio di
esercizio.
L'articolo 9 definisce l'unicità della data di riferimento
dei bilanci utilizzati per la redazione del bilancio
consolidato, l'articolo 10 introduce il concetto del
consolidamento integrale.
L'articolo 11 al comma 1 prescrive che la struttura e il
contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto della
gestione consolidati sono quelli prescritti per i bilanci
d'esercizio dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato. Il
comma 3 del medesimo articolo prescrive la costituzione della
voce "capitale e riserve di terzi" che accoglie l'importo del
capitale e delle riserve delle imprese controllate
corrispondenti a partecipazioni di terzi. Per quanto concerne
il patrimonio delle associazioni, data la loro natura di enti
non lucrativi, con limiti alla distribuzione del patrimonio,
si presume che non vi siano quote di terzi.
L'articolo 12 definisce i criteri per le eliminazioni
della voce partecipazioni. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono
la necessità di uniformità dei criteri di valutazione e la
loro omogeneità con quelli utilizzati nel bilancio
dell'esercizio dell'organizzazione che redige il bilancio
consolidato.
L'articolo 15 stabilisce l'obbligo di valutazione delle
imprese collegate non consolidate con il metodo di patrimonio
netto.
L'articolo 16 definisce il contenuto della nota
integrativa; l'articolo 17 prescrive l'obbligo di elencare
imprese ed associazioni incluse nel bilancio consolidato;
l'articolo 18 definisce le informazioni che la relazione sulla
gestione deve fornire e l'articolo 19 definisce gli obblighi
di collaborazione con l'ente consolidante da parte delle
imprese ed associazioni controllate.
L'articolo 20 prescrive l'obbligo della revisione
contabile del bilancio consolidato da parte di un revisore
contabile o di una società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giustizia.
L'articolo 21 prescrive le modalità di pubblicazione del
bilancio consolidato.
L'articolo 22 stabilisce le norme transitorie di
applicazione della legge. Considerato il carattere altamente
innovativo delle norme, è stata prevista una applicazione
graduale. In particolare, viene richiesta la redazione di un
piano di azione da redigere entro l'anno successivo alla data
di entrata in vigore della legge, nel quale siano identificate
le azioni necessarie per permettere la redazione del bilancio
d'esercizio. Il piano dovrà evidenziare, inoltre, criteri di
valutazione che saranno utilizzati e in ogni caso gli elementi
di criticità in essere. Viene anche richiesto un piano per la
redazione del bilancio consolidato, da redigere entro il
secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della
legge, che includerà in aggiunta gli aspetti relativi all'area
di consolidamento e la struttura dell'informativa che i
soggetti inclusi nell'area di consolidamento devono fornire.
Entrambi i piani dovranno essere corredati di una relazione da
parte del revisore contabile o della società di revisione, la
quale dovrà attestare l'idoneità del piano al raggiungimento
dell'obiettivo. E' previsto l'inoltro dei piani al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali a fini di controllo,
coordinamento e collegamento con gli organismi e gli ordini
contabili professionali. Viene poi prevista la redazione dello
stato patrimoniale e dello stato patrimoniale consolidato per
l'esercizio chiuso rispettivamente entro il 31 dicembre del
secondo e del terzo anno successivi alla data di entrata in
vigore della legge. Il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato dovranno essere redatti, in fine, per l'anno
successivo.
L'articolo 23 dispone le norme penali applicabili.
Infine, con l'articolo 24 si vieta ogni forma di
trattenuta sindacale. In merito, la volontà popolare si è
sostanzialmente espressa attraverso l'approvazione del
referendum indetto con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995. Tale esito ha portato
all'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 26
della legge 20 maggio 1970, n. 300, che autorizzava le
associazioni sindacali dei lavoratori a percepire, tramite
ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per
conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali dei
lavoratori. Tuttavia tale abrogazione non ha di fatto
ostacolato il prelievo, in quanto la prassi della delega al
datore di lavoro, dapprima recepita nell'ambito della
contrattazione articolata, come prevista dalla norma citata, è
stata progressivamente inserita, a decorrere dagli anni
sessanta, anche nei contratti collettivi nazionali, ove ha
trovato collocazione in clausole contenute nella parte
normativa dei contratti stessi. Pertanto, attualmente l'esito
referendario risulta di fatto non rispettato. Il comma 1,
quindi, ha quale obiettivo, in conformità a quanto affermato
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 12 gennaio
1995, quello di eliminare la base legale del diritto di
riscossione riconosciuto alle associazioni sindacali,
restituendo interamente la materia all'autonomia contrattuale
delle parti.
Con il comma 3 si prevede l'abrogazione della legge 4
giugno 1973, n. 311, che permette all'INPS e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
di riscuotere per conto delle associazioni sindacali e di
categoria, e sulla base di convenzioni, i contributi
associativi dei lavoratori autonomi iscritti alle predette
associazioni. In alcuni casi, come per gli artigiani, i
contributi sono pagati mediante emissione di ruolo
esattoriale. Con tale sistema le associazioni di categoria dei
lavoratori autonomi si assicurano gli introiti associativi,
attraverso l'intervento di enti ai quali andrebbero versati
solo i contributi obbligatori per legge. Si crea in tal modo
confusione fra quanto può essere versato per libera volontà di
appartenere ad una associazione che si riconosce come
rappresentativa dei propri interessi e il versamento dei
contributi sociali che la legge impone ai cittadini in quanto
datori di lavoro. Ciò ha rideterminato nel tempo un numero
impressionante di abusi, impedendo soprattutto al lavoratore
autonomo associato la facoltà di recedere dall'associazione.
Questa norma è pertanto contraria al principio di libertà di
associazione, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, che
in nessun caso può divenire coercizione ad associarsi
attraverso l'intermediazione di organismi pubblici.
L'abrogazione, quindi, pone fine al regime privilegiato di cui
godono le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e
restituisce ai lavoratori stessi il corretto esercizio della
libertà di aderire a quelle associazioni che essi ritengano
capaci di tutelare i propri interessi di categoria.
Concludendo, come evidenziato precedentemente, lo scopo
principale della presente proposta di legge è quello di
prevedere l'obbligo di redazione dei bilanci anche per i
sindacati e per le loro associazioni, e ciò attraverso la
puntuale individuazione delle modalità di redazione dei
bilanci medesimi al fine sia di corrispondere pienamente ai
princìpi di unicità e di integrità del bilancio sia di
garantire la trasparenza e la pubblicità dello stesso, nonché
il divieto di operare qualsiasi forma di trattenuta sindacale
diretta. Riteniamo che i cittadini abbiano diritto di
conoscere i documenti contabili dei sindacati, in
considerazione della loro particolare posizione all'interno
del tessuto sociale e delle delicate funzioni da essi stessi
svolte, e diritto di erogare i contributi sociali
volontariamente e individualmente senza alcuna forma
"coercitiva".