XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4116




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di bilanci dei sindacati e delle loro associazioni, enti, istituti ed imprese, sia di lavoratori dipendenti e pensionati sia di datori di lavoro, pubblici e privati, argomento attualmente non disciplinato da alcuna norma giuridica. La proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare piena trasparenza e informazione ai cittadini relativamente alle attività di interesse comune e alla gestione dei loro soldi. E' bene ricordare che oltre alla riscossione dei tesseramenti i sindacati, come riportato da diversi e noti quotidiani, incassano dallo Stato milioni di euro per i patronati e si servono di un ente pubblico, quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per riscuotere le quote di adesione anche dai pensionati e dai lavoratori autonomi. Ovviamente la parte da leone la fanno CGIL, CISL e UIL, che riscuotono ogni anno significativi contributi, tra tesseramenti, attività di servizi e contributi vari. Dunque, considerata la cospicua gestione di fondi dei contribuenti da parte delle associazioni sindacali, riteniamo fondamentale affrontare costruttivamente la rendicontazione delle attività svolte dalle stesse, attraverso l'obbligo alla predisposizione del bilancio, al fine di rendere trasparente e conosciuta una attività che coinvolge milioni di persone nonché la vita politica, economica e produttiva dell'intero territorio. Riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere dove vanno a finire i loro soldi e come vengono amministrati dalle organizzazioni in oggetto e per fare ciò è importante stabilire regole puntuali per la redazione dei bilanci in questione, costruendo un modello di rendicontazione affine a quello previsto dalle direttive comunitarie e adeguato alla natura propria non commerciale dei soggetti oggetto della presente proposta di legge.
        Inoltre, le disposizioni della presente proposta di legge sono rivolte a costituire una normativa in materia di bilanci che tenga conto della particolare natura dei soggetti tenuti a redigerli. Infatti, le norme sono adeguate, per quanto possibile, a quanto previsto, in merito, dalla disciplina civilistica per le società di capitali.
        Gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale sono stati mutuati da quelli elaborati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel "Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit" nella sua versione finale del luglio 2002.
        Il bilancio di esercizio così come previsto dall'articolo 2 della presente proposta di legge è costituito da quattro documenti:

            1) stato patrimoniale (allegato A);

            2) rendiconto della gestione (allegato B);

            3) nota integrativa (allegato C);

            4) relazione sulla gestione (allegato D).

        In particolare lo schema di stato patrimoniale prevede una distinta evidenziazione delle attività e delle passività relative alle attività istituzionale e alle attività accessorie. Analogamente, lo schema del rendiconto della gestione suddivide gli oneri e i proventi in funzione delle attività esercitate. Le attività possono essere quelle tipiche, quelle accessorie, finanziarie e patrimoniali. Vengono inoltre previste sezioni per gli oneri e i proventi straordinari nonché per gli oneri di supporto generale non inseribili specificamente in alcuna delle attività esercitate. Le scritture contabili previste all'articolo 3 dovranno essere impostate per raccogliere conseguentemente gli eventi della gestione.
        Poiché è prassi normale per i sindacati avvalersi di personale retribuito da terzi, al fine di rappresentare compiutamente e in modo trasparente la sostanza di questo fenomeno sono previste opportune voci di oneri e di proventi nel rendiconto della gestione.
        L'articolo 3 prevede i requisiti minimi delle scritture contabili che i sindacati e le loro associazioni devono tenere al fine di poter redigere il bilancio d'esercizio.
        L'articolo 4 stabilisce la sussistenza dell'obbligo di revisione contabile del bilancio di esercizio, da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
        L'articolo 5 definisce gli obblighi di pubblicazione del bilancio su almeno tre quotidiani entro il settimo mese dalla chiusura dell'esercizio. Viene previsto anche l'obbligo di distribuzione gratuita a chi ne faccia richiesta e di pubblicazione sul sito web.
        L'articolo 6 richiede l'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Nel contesto di questa proposta di legge, la definizione di bilancio consolidato può anche intendersi quale aggregato quando il controllo non viene esercitato mediante la titolarità diretta o indiretta di quote di partecipazione, quale può essere il caso di controllo di associazioni. La normativa presa a riferimento per la stesura degli articoli successivi, opportunamente richiamata e adattata, è quella del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. I soggetti obbligati sono le confederazioni sindacali nazionali. Sono inoltre obbligate le organizzazioni sindacali di categoria, i cui bilanci consolidati sono inclusi nel bilancio consolidato delle confederazioni sindacali nazionali. Il bilancio consolidato include i bilanci delle associazioni, enti, istituti ed imprese controllate quali associazioni sindacali, istituti di patronato, altre associazioni ed enti controllati, centri di assistenza fiscale ed altre imprese controllate. Tutto ciò al fine di fornire una visione completa e trasparente della situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dei soggetti obbligati in relazione alle varie attività da questi esercitate.
        L'articolo 7 definisce il concetto di controllo e di collegamento. Sono associazioni controllate le associazioni che sono emanazioni dei sindacati in virtù delle complementarietà o affinità delle attività svolte, in virtù della nomina degli organi direttivi o in virtù dei collegamenti finanziari. Le imprese controllate sono quelle come definite dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Sono definite imprese ed associazioni collegate quelli in cui i sindacati esercitano un'influenza notevole. La sussistenza del controllo e del collegamento dovrà essere definita al livello dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato. Questo nell'ottica di includere nell'area di consolidamento tutte le imprese ed associazioni che gravitano nell'orbita dei sindacati.
        L'articolo 8 definisce la modalità di redazione del bilancio consolidato e i documenti di cui questo deve essere composto. Essi sono gli stessi previsti per il bilancio di esercizio.
        L'articolo 9 definisce l'unicità della data di riferimento dei bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato, l'articolo 10 introduce il concetto del consolidamento integrale.
        L'articolo 11 al comma 1 prescrive che la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato. Il comma 3 del medesimo articolo prescrive la costituzione della voce "capitale e riserve di terzi" che accoglie l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi. Per quanto concerne il patrimonio delle associazioni, data la loro natura di enti non lucrativi, con limiti alla distribuzione del patrimonio, si presume che non vi siano quote di terzi.
        L'articolo 12 definisce i criteri per le eliminazioni della voce partecipazioni. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono la necessità di uniformità dei criteri di valutazione e la loro omogeneità con quelli utilizzati nel bilancio dell'esercizio dell'organizzazione che redige il bilancio consolidato.
        L'articolo 15 stabilisce l'obbligo di valutazione delle imprese collegate non consolidate con il metodo di patrimonio netto.
        L'articolo 16 definisce il contenuto della nota integrativa; l'articolo 17 prescrive l'obbligo di elencare imprese ed associazioni incluse nel bilancio consolidato; l'articolo 18 definisce le informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire e l'articolo 19 definisce gli obblighi di collaborazione con l'ente consolidante da parte delle imprese ed associazioni controllate.
        L'articolo 20 prescrive l'obbligo della revisione contabile del bilancio consolidato da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
        L'articolo 21 prescrive le modalità di pubblicazione del bilancio consolidato.
        L'articolo 22 stabilisce le norme transitorie di applicazione della legge. Considerato il carattere altamente innovativo delle norme, è stata prevista una applicazione graduale. In particolare, viene richiesta la redazione di un piano di azione da redigere entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel quale siano identificate le azioni necessarie per permettere la redazione del bilancio d'esercizio. Il piano dovrà evidenziare, inoltre, criteri di valutazione che saranno utilizzati e in ogni caso gli elementi di criticità in essere. Viene anche richiesto un piano per la redazione del bilancio consolidato, da redigere entro il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, che includerà in aggiunta gli aspetti relativi all'area di consolidamento e la struttura dell'informativa che i soggetti inclusi nell'area di consolidamento devono fornire. Entrambi i piani dovranno essere corredati di una relazione da parte del revisore contabile o della società di revisione, la quale dovrà attestare l'idoneità del piano al raggiungimento dell'obiettivo. E' previsto l'inoltro dei piani al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini di controllo, coordinamento e collegamento con gli organismi e gli ordini contabili professionali. Viene poi prevista la redazione dello stato patrimoniale e dello stato patrimoniale consolidato per l'esercizio chiuso rispettivamente entro il 31 dicembre del secondo e del terzo anno successivi alla data di entrata in vigore della legge. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato dovranno essere redatti, in fine, per l'anno successivo.
        L'articolo 23 dispone le norme penali applicabili.
        Infine, con l'articolo 24 si vieta ogni forma di trattenuta sindacale. In merito, la volontà popolare si è sostanzialmente espressa attraverso l'approvazione del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1995. Tale esito ha portato all'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che autorizzava le associazioni sindacali dei lavoratori a percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali dei lavoratori. Tuttavia tale abrogazione non ha di fatto ostacolato il prelievo, in quanto la prassi della delega al datore di lavoro, dapprima recepita nell'ambito della contrattazione articolata, come prevista dalla norma citata, è stata progressivamente inserita, a decorrere dagli anni sessanta, anche nei contratti collettivi nazionali, ove ha trovato collocazione in clausole contenute nella parte normativa dei contratti stessi. Pertanto, attualmente l'esito referendario risulta di fatto non rispettato. Il comma 1, quindi, ha quale obiettivo, in conformità a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 12 gennaio 1995, quello di eliminare la base legale del diritto di riscossione riconosciuto alle associazioni sindacali, restituendo interamente la materia all'autonomia contrattuale delle parti.
        Con il comma 3 si prevede l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, che permette all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di riscuotere per conto delle associazioni sindacali e di categoria, e sulla base di convenzioni, i contributi associativi dei lavoratori autonomi iscritti alle predette associazioni. In alcuni casi, come per gli artigiani, i contributi sono pagati mediante emissione di ruolo esattoriale. Con tale sistema le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi si assicurano gli introiti associativi, attraverso l'intervento di enti ai quali andrebbero versati solo i contributi obbligatori per legge. Si crea in tal modo confusione fra quanto può essere versato per libera volontà di appartenere ad una associazione che si riconosce come rappresentativa dei propri interessi e il versamento dei contributi sociali che la legge impone ai cittadini in quanto datori di lavoro. Ciò ha rideterminato nel tempo un numero impressionante di abusi, impedendo soprattutto al lavoratore autonomo associato la facoltà di recedere dall'associazione. Questa norma è pertanto contraria al principio di libertà di associazione, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, che in nessun caso può divenire coercizione ad associarsi attraverso l'intermediazione di organismi pubblici. L'abrogazione, quindi, pone fine al regime privilegiato di cui godono le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e restituisce ai lavoratori stessi il corretto esercizio della libertà di aderire a quelle associazioni che essi ritengano capaci di tutelare i propri interessi di categoria.
        Concludendo, come evidenziato precedentemente, lo scopo principale della presente proposta di legge è quello di prevedere l'obbligo di redazione dei bilanci anche per i sindacati e per le loro associazioni, e ciò attraverso la puntuale individuazione delle modalità di redazione dei bilanci medesimi al fine sia di corrispondere pienamente ai princìpi di unicità e di integrità del bilancio sia di garantire la trasparenza e la pubblicità dello stesso, nonché il divieto di operare qualsiasi forma di trattenuta sindacale diretta. Riteniamo che i cittadini abbiano diritto di conoscere i documenti contabili dei sindacati, in considerazione della loro particolare posizione all'interno del tessuto sociale e delle delicate funzioni da essi stessi svolte, e diritto di erogare i contributi sociali volontariamente e individualmente senza alcuna forma "coercitiva".




Frontespizio Testo articoli