XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4116




PROPOSTA DI LEGGE


Capo. I

BILANCIO DI ESERCIZIO
E SCRITTURE CONTABILI


Art. 1.

(Obbligo di redazione del bilancio).

        1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori dipendenti e pensionati sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previsti dalla presente legge.


Art. 2.

(Modalità di redazione del bilancio).

        1. Il rappresentante legale cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1 deve redigere il bilancio di esercizio come definito al comma 2 del presente articolo sulla base delle scritture contabili di cui all'articolo 3.
        2. Il contenuto minimo del bilancio di esercizio deve essere costituito dai seguenti documenti:

                a) stato patrimoniale, di cui all'allegato A annesso alla presente di legge;

                b) rendiconto della gestione, di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

                c) nota integrativa, di cui all'allegato C annesso alla presente legge;

                d) relazione sulla gestione, di cui all'allegato D annesso alla presente legge.
        3. Nella redazione del bilancio di esercizio si applicano gli articoli 2423, commi secondo, terzo, quarto, primo e secondo periodo, e quinto, 2423-bis, 2423-ter, 2424-bis, 2425-bis e 2426 del codice civile.
        4. Le voci dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione, di cui al comma 2, precedute da numeri arabi, possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il loro raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini dell'articolo 2423 del codice civile o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio; in tale secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
        5. Ai fini della redazione del bilancio devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso nelle voci previste dal comma 2.
        6. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.
        7. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
        8. Sono vietati i compensi di partite.


Art. 3.

(Scritture contabili).

        1. I sindacati e le loro associazioni, come definiti all'articolo 1, devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.
        2. In relazione alla conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si applica l'articolo 2220 del codice civile. Per quanto concerne le norme di tenuta della contabilità si applica l'articolo 2219 del medesimo codice civile.


Art. 4.

(Revisione contabile).

        1. La revisione contabile del bilancio di esercizio dei soggetti di cui all'articolo 1 è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.
        2. Il revisore o la società incaricata della revisione contabile ai sensi del comma 1:

                a) verifica se il bilancia di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se questi ultimi sono conformi alle norme che li disciplinano;

                b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

        3. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerta la congruenza con il bilancio di esercizio.
        4. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede dei soggetti di cui all'articolo 1, e pubblicata ai sensi dell'articolo 5.


Art. 5.

(Pubblicazione).

        1. II rappresentante legale è tenuto a pubblicare il bilancio di esercizio, come definito all'articolo 2 e da questi sottoscritto, corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione, su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale entro il settimo mese dalla chiusura dell'esercizio. Nello stesso termine è tenuto a trasmetterlo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. I sindacati e le loro associazioni sono tenuti a distribuire gratuitamente il bilancio di esercizio corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione a chi ne fa richiesta e a pubblicarlo sul sito web proprio o della organizzazione o confederazione nazionale di appartenenza.


Capo II

BILANCIO CONSOLIDATO


Art. 6.

(Soggetti obbligati a redigere
il bilancio consolidato).

        1. I rappresentanti legali delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria sia di lavoratori dipendenti e pensionati che di datori di lavoro devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui al presente capo. I rappresentanti legali delle confederazioni nazionali redigono a loro volta il bilancio consolidato che comprende i bilanci delle organizzazioni nazionali di categoria e delle confederazioni territoriali.
        2. Il bilancio consolidato delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria include i bilanci delle associazioni territoriali di categoria nonché i bilanci delle associazioni e delle imprese controllate.
        3. Il bilancio consolidato delle confederazioni nazionali include i bilanci delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, delle confederazioni territoriali e delle associazioni e delle imprese controllate.


Art. 7.

(Definizione di associazioni e
imprese controllate e collegate).

        1. Sono associazioni controllate le associazioni che sono emanazioni dei soggetti di cui all'articolo 6 in relazione alle complementarietà o alle affinità delle attività svolte, alla nomina degli organi direttivi o ai collegamenti finanziari.
        2. Sono imprese controllate quelle di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
        3. Sono associazioni e imprese collegate quelle in cui i soggetti di cui all'articolo 6 esercitano un'influenza notevole.


Art. 8.

(Modalità di redazione
del bilancio consolidato).

        1. Il contenuto minimo del bilancio consolidato deve essere costituito dai seguenti documenti:

                a) stato patrimoniale consolidato;

                b) rendiconto consolidato della gestione;

                c) nota integrativa;

                d) relazione sulla gestione.

        2. Nella redazione del bilancio consolidato si applicano gli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e 2423, commi secondo, terzo, quarto, primo e secondo periodo, e quinto, 2423-bis, 2424-bis, 2425-bis e 2426 del codice civile.


Art. 9.

(Data di riferimento
del bilancio consolidato).

        1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dei soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato stesso, di cui all'articolo 6, comma 1.
        2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un soggetto incluso nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, tale soggetto è incluso in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

Art. 10.

(Princìpi di consolidamento).

        1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri dei soggetti inclusi nel consolidamento sono ripresi integralmente.
        2. Nella redazione del bilancio consolidato sono eliminati:

                a) le partecipazioni dei soggetti controllati inclusi nel consolidamento e le corrispondenti frazioni dei patrimoni netti dei medesimi;

                b) i crediti e i debiti tra i soggetti inclusi nel consolidamento;

                c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra i soggetti di cui alla lettera a);

                d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i soggetti di cui alla lettera a) e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

        3. Possono non essere eliminati indicandone il motivo nella nota integrativa:

                a) gli importi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 se irrilevanti;

                b) gli importi di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 relativi ad operazioni correnti concluse a normali condizioni di mercato se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.


Art. 11.

(Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del
rendiconto della gestione).

        1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio dei soggetti inclusi nel consolidamento. Se questi sono soggetti a disciplina diversa, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati dal comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dandone motivazione nella nota integrativa.
        2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporta costi sproporzionati.
        3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve di terzi". Non sono previste quote di terzi nel patrimonio e nelle riserve delle associazioni controllate consolidate.
        4. La parte del risultato gestionale consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è scritta in una voce denominata "risultato gestionale positivo o negativo dell'esercizio di pertinenza di terzi". Non sono previste quote di terzi nel risultato gestionale delle associazioni controllate consolidate.


Art. 12.

(Consolidamento delle partecipazioni).

        1. Le eliminazioni previste dell'articolo 10, comma 2, lettera a), sono attuate sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui il soggetto è incluso per la prima volta nel consolidamento.
        2. Se le eliminazioni di cui al comma 1 determinano una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dei soggetti inclusi nel consolidamento.
        3. L'eventuale residuo, determinato ai sensi del comma 2, sia positivo sia negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "differenza di consolidamento" e deve essere opportunamente descritta nella nota integrativa.


Art. 13.

(Uniformità dei criteri di valutazione).

        1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.
        2. Allo scopo di cui al comma 1 devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.


Art. 14.

(Scelta dei criteri di valutazione).

        1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio dell'esercizio dell'organizzazione che redige il bilancio consolidato.
        2. Possono essere utilizzati altri criteri, diversi da quelli stabiliti dal comma 1, dando la motivazione nella nota integrativa, purché ammessi ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.


Art. 15.

(Partecipazioni in imprese collegate).

        1. Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato dall'articolo 2426, numero 4), del codice civile; la differenza positiva o negativa tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili o da perdite di esercizio, è iscritta nell'apposita voce del rendiconto gestionale consolidato.


Art. 16.

(Contenuto della nota integrativa).

        1. La nota integrativa deve contenere i seguenti elementi:

                a) i criteri applicati nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale e il rendiconto della gestione;

                b) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad un'altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

                c) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i conti di patrimonio netto, i fondi per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

                d) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

                e) la composizione delle voci "ratei e riscontri attivi" e "ratei e risconti passivi" nonché della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è apprezzabile;

                f) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

                g) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato;

                h) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del rendiconto sulla gestione, quando il loro ammontare è apprezzabile;

                i) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

                l) il numero medio delle persone distaccate presso le associazioni sindacali e retribuite da terzi;

                m) l'analisi dei componenti degli oneri e dei proventi connessi alle attività accessorie;
                n) il numero degli iscritti ripartito tra imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;

                o) l'informativa circa le caratteristiche qualitative dei vincoli, temporanei, per scopo o per periodo, oppure permanenti, che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse;

                p) l'informativa sulle principali convenzioni stipulate con enti pubblici.

        2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

                a) l'elenco dei soggetti inclusi nel consolidamento con metodo integrale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a);

                b) l'elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo di patrimonio netto ai sensi dell'articolo 15;

                c) l'elenco delle partecipazioni in associazioni collegate.


Art. 17.

(Elenchi delle imprese e delle associazioni incluse nel
bilancio consolidato e delle partecipazioni).

        1. Gli elenchi previsti dall'articolo 16, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa ed associazione:

                a) la denominazione, la sede, il capitale o il fondo di dotazione;

                b) le quote possedute in imprese, direttamente o indirettamente, dal soggetto consolidante e da ciascuno dei soggetti controllati;

                c) la descrizione delle attività svolte.


Art. 18.

(Relazione sulla gestione).

        1. La relazione sulla gestione deve fornire le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, anche in relazione al contesto socio-politico, sulle fonti di finanziamento e i relativi impieghi, sui cambiamenti strutturali, sulle operazioni gestionali straordinarie, sugli assetti organizzativi e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. La relazione deve altresì fornire informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato e sull'evoluzione prevedibile della gestione.


Art. 19.

(Obblighi delle imprese
e delle associazioni controllate).

        1. Le associazioni e le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'organizzazione consolidante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.


Art. 20.

(Revisione contabile).

        1. Le revisione contabile del bilancio consolidato dei soggetti di cui all'articolo 1 è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.
        2. Il revisore o la società incaricata della revisione contabile ai sensi del comma 1:

                a) verifica se il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato e alle informazioni trasmesse dalle organizzazioni e dalle imprese incluse nel consolidamento e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

                b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio consolidato.

        3. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata a un controllo che ne accerta la congruenza con il bilancio consolidato.
        4. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede dei soggetti di cui all'articolo 6.


Art. 21.

(Pubblicazione del bilancio consolidato).

        1. Il bilancio consolidato e la relazione del revisore contabile o della società di revisione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.


Capo III

NORME TRANSITORIE


Art. 22.

(Norme transitorie
sui termini di applicazione).

        1. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata di vigore della presente legge, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio di cui all'articolo 1 devono redigere un piano nel quale sono identificate le azioni necessarie per consentire la redazione del bilancio d'esercizio. In particolare il piano deve contenere l'analisi degli adattamenti richiesti ai sistemi amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura amministrativa e al controllo interno, nonché i criteri di valutazione utilizzati.

        2. Il piano di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione redatta da parte del revisore contabile o della società di revisione. La relazione deve attestare l'idoneità del piano al raggiungimento dell'obbiettivo di cui al medesimo comma 1, nonché evidenziare le procedure svolte per raggiungere il parere espresso e l'esistenza di eventuali criticità e rischi nella sua implementazione.
        3. I rappresentanti legali devono inoltrare il piano corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 gennaio successivo alla data di cui al comma 1.
        4. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio di cui all'articolo 1 redigono lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. I documenti di cui al comma 4, corredati della relazione del revisore contabile o della società di revisione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.
        6. L'obbligo di redazione dell'intero bilancio di esercizio decorre con l'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        7. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata di vigore della presente legge, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 6, devono redigere un piano nel quale siano identificate le azioni necessarie per permettere la redazione del bilancio consolidato. In particolare, il piano deve contenere:

                a) la definizione dell'area di consolidamento e delle metodologie di trattamento contabile della associazioni e delle imprese consolidate;

                b) gli adattamenti necessari ai sistemi amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura amministrativa, al controllo interno;

                c) i criteri di valutazione utilizzati;

                d) la struttura dell'informativa che i soggetti inclusi nell'area di consolidamento devono fornire.

        8. Il piano di cui al comma 7 deve essere corredato di una relazione redatta da parte del revisore contabile o della società di revisione. La relazione deve attestare l'idoneità del piano al raggiungimento dell'obbiettivo di cui al comma 1 nonché evidenziare le procedure svolte per raggiungere il parere espresso e l'esistenza di eventuali criticità e rischi nella sua implementazione.
        9. I rappresentanti legali devono inoltrare il piano corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 gennaio successivo alla data di cui al comma 7.
        10. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 6 redigono lo stato patrimoniale consolidato, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
        11. I documenti di cui al comma 10, corredati della relazione del revisore contabile o della società di revisione, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.
        12. L'obbligo di redazione dell'intero bilancio consolidato decorre con l'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo IV

SANZIONI


Art. 23.

(Sanzioni).

        1. Al rappresentante legale dei soggetti di cui alla presente legge, si applicano gli articoli 2621, 2622, 2624 e 2625 del codice civile. Per quanto concerne l'omessa pubblicazione del bilancio di esercizio si applica l'articolo 2630 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2639 del codice civile.


Capo V

TRATTENUTE SINDACALI


Art. 24.

(Trattenute sindacali).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
        2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
        3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.



Allegato A
(Articolo 2, comma 2, lettera a).


STATO PATRIMONIALE


ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI

      I) Immobilizzazioni immateriali:

          1) Costi di impianto ed ampliamento;

          2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

          3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

          4) Concessioni, licenze, marchi e diritti;

          5) Avviamento;

          6) Immobilizzazioni in corso e acconti;

          7) Altre.

      II) Immobilizzazioni materiali:

          1) Terreni e fabbricati;

          2) Impianti e attrezzature;

          3) Altri beni;

          4) Immobilizzazioni in corso e acconti.

      III) Immobilizzazioni finanziare, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

          1) Partecipazioni in imprese e associazioni controllate e collegate;

          2) Partecipazioni in imprese ed associazioni diverse;

          3) Crediti;

          4) Altri titoli.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

      I) Rimanenze:

          1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;

          2) Prodotti in corso di lavorazioni e semilavorati;

          3) Lavori in corso su ordinazione;

          4) Prodotti finiti e merci;

          5) Acconti.

      II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

          1) Verso clienti;

          2) Crediti per liberalità da ricevere;

          3) Crediti verso imprese ed associazioni collegate e controllate;

          4) Verso altri.

      III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

          1) Partecipazioni;

          2) Altri titoli.

      IV) Disponibilità liquide:

          1) Depositi bancari e postali;

          2) Assegni;

          3) Denaro e valori in cassa.

D) RATEI E RISCONTI
PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

      I) Patrimonio libero:

          1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo);

          2) Risultato gestionale da esercizi precedenti;

          3) Riserve statutarie;

          4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili.

      II) Fondo di dotazione.

      III) Patrimonio vincolato:

          1) Fondi vincolati destinati da terzi;

          2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;

          3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi;

          4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali;

          5) Riserve vincolate;

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

          1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

          2) Altri;

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

          1) Debiti verso banche;

          2) Debiti verso altri finanziatori;

          3) Acconti;

          4) Debiti verso fornitori;

          5) Debiti tributari;

          6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

          7) Debiti verso personale;

          8) Debiti verso imprese ed associazioni collegate e controllate;

          9) Altri debiti;

E) RATEI E RISCONTI


CONTI D'ORDINE

        indicazione dei rischi assunti;

        indicazione degli impegni assunti;

        indicazione dei beni di terzi presso il soggetto;

        indicazione dei beni del soggetto presso terzi.


        Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 1 svolgano oltre all'attività istituzionale anche una o più attività accessorie, impiegando, o meno, beni e finanziamenti specifici, lo stato patrimoniale deve essere redatto su tre colonne. La prima riporta le attività e le passività generiche-istituzionali, la seconda riporta le attività e le passività delle attività accessorie e la terza riporta la totalizzazione delle prime due colonne.



Allegato B

(Articolo 2, comma 2, lettera b).


RENDICONTO DELLA GESTIONE

(Sezioni divise e contrapposte)


Oneri Proventi

1) Oneri da attività 1) Proventi da attività                 tipiche

      1.1) Materie prime 1.1) Versamenti da iscritti

      1.2) Servizi 1.2) Contributo dello Stato

      1.3) Godimento beni di 1.3) Contributi da enti       terzi pubblici

      1.4) Personale: 1.4) Personale retribuito
                da terzi

          retribuito in proprio;

          retribuito da terzi.

      1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi

      1.6) Oneri diversi di
gestione

2) Oneri da attività 2) Proventi da attività
accessorie accessorie

      2.1) Materie prime 2.1) Contributi su progetti

      2.2) Servizi 2.2) Contratti con enti
                pubblici

      2.3) Godimenti beni di 2.3) Iscritti
      terzi

      2.4) Personale 2.4) Altri

      2.5) Ammortamenti

      2.6) Oneri diversi di
      gestione

3) Oneri finanziari 3) Proventi finanziari
e patrimoni e patrimoni

      3.1) Prestiti bancari 3.1) Depositi bancari

      3.2) Altri prestiti 3.2) Altre attività

      3.3) Patrimonio edilizio 3.3) Patrimonio edilizio

      3.4) Altri beni 3.4) Altri beni
      patrimoniali patrimoniali

4) Oneri straordinari 4) Proventi straordinari

      4.1) Attività finanziaria 4.1)Attività finanziaria

      4.2) Attività immobiliari 4.2) Attività immobiliari

      4.3) Altre attività 4.3) Altre attività

5) Oneri di supporto
generale

      5.1) Materie prime

      5.2) Servizi

      5.3) Godimento beni

      5.4) Personale

      5.5) Ammortamenti

      5.6) Oneri diversi di
gestione

6) Altri oneri 6) Altri proventi

Risultato gestionale Risultato gestionale
positivo negativo



Allegato C
(Articolo 2, comma 2, lettera c).


NOTA INTEGRATIVA



        La nota integrativa ha la funzione di illustrare o di integrare i dati e le informazioni contenuti nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione.

        La nota integrativa deve contenere i seguenti elementi:

            1) i criteri applicati nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale e il rendiconto della gestione;

            2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

            3) Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i conti di patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

            4) l'elenco delle partecipazioni in imprese ed associazioni controllate e collegate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, il risultato dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

            5) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

            6) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è apprezzabile;

            7) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

            8) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

            9) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del rendiconto sulla gestione, quando il loro ammontare è apprezzabile;

            10 il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

            11) il numero medio delle persone distaccate presso le associazioni sindacali e retribuite da terzi;

            12) l'analisi dei componenti degli oneri e dei proventi connessi alle attività accessorie;

            13) il numero degli iscritti ripartito tra imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;

            14) l'informativa circa le caratteristiche qualitative dei vincoli (temporanei, per scopo o per periodo, oppure permanenti) che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse;

            15) l'informativa sulle principali convenzioni stipulate con enti pubblici.



Allegato D
(Articolo 2, comma 2, lettera d).


RELAZIONE SULLA GESTIONE


        La relazione sulla gestione deve fornire le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, anche in relazione al contesto socio-politico, sulle fonti di finanziamento e relativi impieghi, sui cambiamenti strutturali, sulle operazioni gestionali straordinarie, sugli assetti organizzativi ed ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. La relazione deve fornire informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio dell'esercizio e sull'evoluzione prevedibile della gestione.



Frontespizio Relazione