XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4116
PROPOSTA DI LEGGE
Capo. I
BILANCIO DI ESERCIZIO
E SCRITTURE CONTABILI
Art. 1.
(Obbligo di redazione del bilancio).
1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori
dipendenti e pensionati sia di datori di lavoro, pubblici e
privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi
titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di
enti pubblici, ammessi alla contrattazione collettiva, sono
tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua
pubblicazione nei termini e secondo le modalità previsti dalla
presente legge.
Art. 2.
(Modalità di redazione del bilancio).
1. Il rappresentante legale cui per statuto è affidata
autonomamente la gestione delle attività del sindacato o delle
associazioni di cui all'articolo 1 deve redigere il bilancio
di esercizio come definito al comma 2 del presente articolo
sulla base delle scritture contabili di cui all'articolo 3.
2. Il contenuto minimo del bilancio di esercizio deve
essere costituito dai seguenti documenti:
a) stato patrimoniale, di cui all'allegato A
annesso alla presente di legge;
b) rendiconto della gestione, di cui all'allegato
B annesso alla presente legge;
c) nota integrativa, di cui all'allegato C annesso
alla presente legge;
d) relazione sulla gestione, di cui all'allegato D
annesso alla presente legge.
3. Nella redazione del bilancio di esercizio si applicano
gli articoli 2423, commi secondo, terzo, quarto, primo e
secondo periodo, e quinto, 2423-bis, 2423-ter,
2424-bis, 2425-bis e 2426 del codice civile.
4. Le voci dello stato patrimoniale e del rendiconto della
gestione, di cui al comma 2, precedute da numeri arabi,
possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione
della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse
possono essere raggruppate soltanto quando il loro
raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai
fini dell'articolo 2423 del codice civile o quando esso
favorisce la chiarezza del bilancio; in tale secondo caso la
nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto
di raggruppamento.
5. Ai fini della redazione del bilancio devono essere
aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso
nelle voci previste dal comma 2.
6. Le voci precedute da numeri arabi devono essere
adattate quando lo esige la natura dell'attività
esercitata.
7. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto
della gestione deve essere indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono
comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati
nella nota integrativa.
8. Sono vietati i compensi di partite.
Art. 3.
(Scritture contabili).
1. I sindacati e le loro associazioni, come definiti
all'articolo 1, devono redigere scritture contabili
cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza
e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di
gestione.
2. In relazione alla conservazione delle scritture
contabili e della relativa documentazione si applica
l'articolo 2220 del codice civile. Per quanto concerne le
norme di tenuta della contabilità si applica l'articolo 2219
del medesimo codice civile.
Art. 4.
(Revisione contabile).
1. La revisione contabile del bilancio di esercizio dei
soggetti di cui all'articolo 1 è esercitata da un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il revisore o la società incaricata della revisione
contabile ai sensi del comma 1:
a) verifica se il bilancia di esercizio
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli
accertamenti eseguiti e se questi ultimi sono conformi alle
norme che li disciplinano;
b) esprime con apposita relazione un giudizio sul
bilancio di esercizio.
3. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad
un controllo che ne accerta la congruenza con il bilancio di
esercizio.
4. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede
dei soggetti di cui all'articolo 1, e pubblicata ai sensi
dell'articolo 5.
Art. 5.
(Pubblicazione).
1. II rappresentante legale è tenuto a pubblicare il
bilancio di esercizio, come definito all'articolo 2 e da
questi sottoscritto, corredato della relazione del revisore
contabile o della società di revisione, su almeno tre
quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale entro il settimo
mese dalla chiusura dell'esercizio. Nello stesso termine è
tenuto a trasmetterlo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. I sindacati e le loro associazioni sono tenuti a
distribuire gratuitamente il bilancio di esercizio corredato
della relazione del revisore contabile o della società di
revisione a chi ne fa richiesta e a pubblicarlo sul sito
web proprio o della organizzazione o confederazione
nazionale di appartenenza.
Capo II
BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 6.
(Soggetti obbligati a redigere
il bilancio consolidato).
1. I rappresentanti legali delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria sia di lavoratori dipendenti e
pensionati che di datori di lavoro devono redigere il bilancio
consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di
cui al presente capo. I rappresentanti legali delle
confederazioni nazionali redigono a loro volta il bilancio
consolidato che comprende i bilanci delle organizzazioni
nazionali di categoria e delle confederazioni territoriali.
2. Il bilancio consolidato delle organizzazioni sindacali
nazionali di categoria include i bilanci delle associazioni
territoriali di categoria nonché i bilanci delle associazioni
e delle imprese controllate.
3. Il bilancio consolidato delle confederazioni nazionali
include i bilanci delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria, delle confederazioni territoriali e delle
associazioni e delle imprese controllate.
Art. 7.
(Definizione di associazioni e
imprese controllate e collegate).
1. Sono associazioni controllate le associazioni che sono
emanazioni dei soggetti di cui all'articolo 6 in relazione
alle complementarietà o alle affinità delle attività svolte,
alla nomina degli organi direttivi o ai collegamenti
finanziari.
2. Sono imprese controllate quelle di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
3. Sono associazioni e imprese collegate quelle in cui i
soggetti di cui all'articolo 6 esercitano un'influenza
notevole.
Art. 8.
(Modalità di redazione
del bilancio consolidato).
1. Il contenuto minimo del bilancio consolidato deve
essere costituito dai seguenti documenti:
a) stato patrimoniale consolidato;
b) rendiconto consolidato della gestione;
c) nota integrativa;
d) relazione sulla gestione.
2. Nella redazione del bilancio consolidato si applicano
gli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, e 2423, commi secondo, terzo, quarto, primo e
secondo periodo, e quinto, 2423-bis, 2424-bis,
2425-bis e 2426 del codice civile.
Art. 9.
(Data di riferimento
del bilancio consolidato).
1. La data di riferimento del bilancio consolidato
coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio
dei soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato
stesso, di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un soggetto
incluso nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento
del bilancio consolidato, tale soggetto è incluso in base a un
bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio
annuale consolidato.
Art. 10.
(Princìpi di consolidamento).
1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi
dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri dei
soggetti inclusi nel consolidamento sono ripresi
integralmente.
2. Nella redazione del bilancio consolidato sono
eliminati:
a) le partecipazioni dei soggetti controllati
inclusi nel consolidamento e le corrispondenti frazioni dei
patrimoni netti dei medesimi;
b) i crediti e i debiti tra i soggetti inclusi nel
consolidamento;
c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni
effettuate tra i soggetti di cui alla lettera a);
d) gli utili e le perdite conseguenti ad
operazioni effettuate tra i soggetti di cui alla lettera
a) e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi
da lavori in corso su ordinazione di terzi.
3. Possono non essere eliminati indicandone il motivo
nella nota integrativa:
a) gli importi di cui alle lettere b), c) e
d) del comma 2 se irrilevanti;
b) gli importi di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2 relativi ad operazioni correnti concluse a
normali condizioni di mercato se la loro eliminazione comporta
costi sproporzionati.
Art. 11.
(Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del
rendiconto della gestione).
1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il
contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale
consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio
dei soggetti inclusi nel consolidamento. Se questi sono
soggetti a disciplina diversa, deve essere adottata quella più
idonea a realizzare i fini indicati dal comma 2 dell'articolo
29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dandone
motivazione nella nota integrativa.
2. Le voci relative alle rimanenze possono essere
raggruppate quando la loro distinta indicazione comporta costi
sproporzionati.
3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese
controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi è
iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale
e riserve di terzi". Non sono previste quote di terzi nel
patrimonio e nelle riserve delle associazioni controllate
consolidate.
4. La parte del risultato gestionale consolidato
corrispondente a partecipazioni di terzi è scritta in una voce
denominata "risultato gestionale positivo o negativo
dell'esercizio di pertinenza di terzi". Non sono previste
quote di terzi nel risultato gestionale delle associazioni
controllate consolidate.
Art. 12.
(Consolidamento delle partecipazioni).
1. Le eliminazioni previste dell'articolo 10, comma 2,
lettera a), sono attuate sulla base dei valori contabili
riferiti alla data in cui il soggetto è incluso per la prima
volta nel consolidamento.
2. Se le eliminazioni di cui al comma 1 determinano una
differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove
possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dei
soggetti inclusi nel consolidamento.
3. L'eventuale residuo, determinato ai sensi del comma 2,
sia positivo sia negativo, è iscritto in una voce del
patrimonio netto denominata "differenza di consolidamento" e
deve essere opportunamente descritta nella nota
integrativa.
Art. 13.
(Uniformità dei criteri di valutazione).
1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere
valutati con criteri uniformi.
2. Allo scopo di cui al comma 1 devono essere rettificati
i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che
la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia
irrilevante.
Art. 14.
(Scelta dei criteri di valutazione).
1. I criteri di valutazione devono essere quelli
utilizzati nel bilancio dell'esercizio dell'organizzazione che
redige il bilancio consolidato.
2. Possono essere utilizzati altri criteri, diversi da
quelli stabiliti dal comma 1, dando la motivazione nella nota
integrativa, purché ammessi ai sensi degli articoli 2423 e
seguenti del codice civile.
Art. 15.
(Partecipazioni in imprese collegate).
1. Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate
con il criterio indicato dall'articolo 2426, numero 4), del
codice civile; la differenza positiva o negativa tra il valore
calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio
precedente, per la parte derivante da utili o da perdite di
esercizio, è iscritta nell'apposita voce del rendiconto
gestionale consolidato.
Art. 16.
(Contenuto della nota integrativa).
1. La nota integrativa deve contenere i seguenti
elementi:
a) i criteri applicati nella valutazione delle
voci dello stato patrimoniale e il rendiconto della
gestione;
b) i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce il costo di precedenti
rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni;
gli spostamenti da una ad un'altra voce; le alienazioni
avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e
le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio; la specificazione delle
immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
c) le variazioni intervenute nella consistenza
delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare,
per i conti di patrimonio netto, i fondi per il trattamento di
fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
d) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
e) la composizione delle voci "ratei e riscontri
attivi" e "ratei e risconti passivi" nonché della voce "altri
fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è
apprezzabile;
f) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
g) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e sulla natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile
per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del
complesso dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato;
h) la composizione delle voci "proventi
straordinari" e "oneri straordinari" del rendiconto sulla
gestione, quando il loro ammontare è apprezzabile;
i) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
l) il numero medio delle persone distaccate presso
le associazioni sindacali e retribuite da terzi;
m) l'analisi dei componenti degli oneri e dei
proventi connessi alle attività accessorie;
n) il numero degli iscritti ripartito tra imprese,
lavoratori dipendenti e pensionati;
o) l'informativa circa le caratteristiche
qualitative dei vincoli, temporanei, per scopo o per periodo,
oppure permanenti, che incidono sulle modalità di utilizzo
delle risorse;
p) l'informativa sulle principali convenzioni
stipulate con enti pubblici.
2. La nota integrativa deve inoltre contenere:
a) l'elenco dei soggetti inclusi nel
consolidamento con metodo integrale ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, lettera a);
b) l'elenco delle partecipazioni in imprese
collegate valutate con il metodo di patrimonio netto ai sensi
dell'articolo 15;
c) l'elenco delle partecipazioni in associazioni
collegate.
Art. 17.
(Elenchi delle imprese e delle associazioni incluse nel
bilancio consolidato e delle partecipazioni).
1. Gli elenchi previsti dall'articolo 16, comma 2, devono
indicare per ciascuna impresa ed associazione:
a) la denominazione, la sede, il capitale o il
fondo di dotazione;
b) le quote possedute in imprese, direttamente o
indirettamente, dal soggetto consolidante e da ciascuno dei
soggetti controllati;
c) la descrizione delle attività svolte.
Art. 18.
(Relazione sulla gestione).
1. La relazione sulla gestione deve fornire le
informazioni sulle modalità concrete di svolgimento
dell'attività, anche in relazione al contesto socio-politico,
sulle fonti di finanziamento e i relativi impieghi, sui
cambiamenti strutturali, sulle operazioni gestionali
straordinarie, sugli assetti organizzativi e ogni altra
informazione che consente ai destinatari del bilancio di
acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e
sulla qualità della gestione. La relazione deve altresì
fornire informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la
data di riferimento del bilancio consolidato e sull'evoluzione
prevedibile della gestione.
Art. 19.
(Obblighi delle imprese
e delle associazioni controllate).
1. Le associazioni e le imprese controllate sono obbligate
a trasmettere tempestivamente all'organizzazione consolidante
le informazioni da questa richieste ai fini della redazione
del bilancio consolidato.
Art. 20.
(Revisione contabile).
1. Le revisione contabile del bilancio consolidato dei
soggetti di cui all'articolo 1 è esercitata da un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il revisore o la società incaricata della revisione
contabile ai sensi del comma 1:
a) verifica se il bilancio consolidato corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili dei soggetti tenuti
a redigere il bilancio consolidato e alle informazioni
trasmesse dalle organizzazioni e dalle imprese incluse nel
consolidamento e se sono conformi alle norme che li
disciplinano;
b) esprime con apposita relazione un giudizio sul
bilancio consolidato.
3. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata a
un controllo che ne accerta la congruenza con il bilancio
consolidato.
4. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede
dei soggetti di cui all'articolo 6.
Art. 21.
(Pubblicazione del bilancio consolidato).
1. Il bilancio consolidato e la relazione del revisore
contabile o della società di revisione sono pubblicati ai
sensi dell'articolo 5.
Capo III
NORME TRANSITORIE
Art. 22.
(Norme transitorie
sui termini di applicazione).
1. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di
entrata di vigore della presente legge, i soggetti obbligati
alla redazione del bilancio di cui all'articolo 1 devono
redigere un piano nel quale sono identificate le azioni
necessarie per consentire la redazione del bilancio
d'esercizio. In particolare il piano deve contenere l'analisi
degli adattamenti richiesti ai sistemi
amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura
amministrativa e al controllo interno, nonché i criteri di
valutazione utilizzati.
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere corredato di una
relazione redatta da parte del revisore contabile o della
società di revisione. La relazione deve attestare l'idoneità
del piano al raggiungimento dell'obbiettivo di cui al medesimo
comma 1, nonché evidenziare le procedure svolte per
raggiungere il parere espresso e l'esistenza di eventuali
criticità e rischi nella sua implementazione.
3. I rappresentanti legali devono inoltrare il piano
corredato della relazione del revisore contabile o della
società di revisione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro il 31 gennaio successivo alla data di cui al
comma 1.
4. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio di cui
all'articolo 1 redigono lo stato patrimoniale, la nota
integrativa e la relazione sulla gestione relativi
all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. I documenti di cui al comma 4, corredati della
relazione del revisore contabile o della società di revisione
sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.
6. L'obbligo di redazione dell'intero bilancio di
esercizio decorre con l'esercizio chiuso entro il 31 dicembre
del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla
data di entrata di vigore della presente legge, i soggetti
obbligati alla redazione del bilancio consolidato di cui
all'articolo 6, devono redigere un piano nel quale siano
identificate le azioni necessarie per permettere la redazione
del bilancio consolidato. In particolare, il piano deve
contenere:
a) la definizione dell'area di consolidamento e
delle metodologie di trattamento contabile della associazioni
e delle imprese consolidate;
b) gli adattamenti necessari ai sistemi
amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura
amministrativa, al controllo interno;
c) i criteri di valutazione utilizzati;
d) la struttura dell'informativa che i soggetti
inclusi nell'area di consolidamento devono fornire.
8. Il piano di cui al comma 7 deve essere corredato di una
relazione redatta da parte del revisore contabile o della
società di revisione. La relazione deve attestare l'idoneità
del piano al raggiungimento dell'obbiettivo di cui al comma 1
nonché evidenziare le procedure svolte per raggiungere il
parere espresso e l'esistenza di eventuali criticità e rischi
nella sua implementazione.
9. I rappresentanti legali devono inoltrare il piano
corredato della relazione del revisore contabile o della
società di revisione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro il 31 gennaio successivo alla data di cui al
comma 7.
10. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio
consolidato di cui all'articolo 6 redigono lo stato
patrimoniale consolidato, la nota integrativa e la relazione
sulla gestione relativi all'esercizio chiuso entro il 31
dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
11. I documenti di cui al comma 10, corredati della
relazione del revisore contabile o della società di revisione,
sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.
12. L'obbligo di redazione dell'intero bilancio
consolidato decorre con l'esercizio chiuso entro il 31
dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Capo IV
SANZIONI
Art. 23.
(Sanzioni).
1. Al rappresentante legale dei soggetti di cui alla
presente legge, si applicano gli articoli 2621, 2622, 2624 e
2625 del codice civile. Per quanto concerne l'omessa
pubblicazione del bilancio di esercizio si applica l'articolo
2630 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2639 del
codice civile.
Capo V
TRATTENUTE SINDACALI
Art. 24.
(Trattenute sindacali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale,
anche se derivante da contratto di lavoro.
2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da
parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso
diretto versamento volontario.
3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.
Allegato A
(Articolo 2, comma 2, lettera a).
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali:
1) Costi di impianto ed ampliamento;
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
7) Altre.
II) Immobilizzazioni materiali:
1) Terreni e fabbricati;
2) Impianti e attrezzature;
3) Altri beni;
4) Immobilizzazioni in corso e acconti.
III) Immobilizzazioni finanziare, con separata
indicazione, per ciascuna voce, dei crediti, degli importi
esigibili entro l'esercizio successivo:
1) Partecipazioni in imprese e associazioni controllate
e collegate;
2) Partecipazioni in imprese ed associazioni diverse;
3) Crediti;
4) Altri titoli.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazioni e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) Acconti.
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce,
degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) Verso clienti;
2) Crediti per liberalità da ricevere;
3) Crediti verso imprese ed associazioni collegate e
controllate;
4) Verso altri.
III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni:
1) Partecipazioni;
2) Altri titoli.
IV) Disponibilità liquide:
1) Depositi bancari e postali;
2) Assegni;
3) Denaro e valori in cassa.
D) RATEI E RISCONTI
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) Patrimonio libero:
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o
negativo);
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti;
3) Riserve statutarie;
4) Contributi in conto capitale liberamente
utilizzabili.
II) Fondo di dotazione.
III) Patrimonio vincolato:
1) Fondi vincolati destinati da terzi;
2) Fondi vincolati per decisione degli organi
istituzionali;
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi;
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi
istituzionali;
5) Riserve vincolate;
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Altri;
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) Debiti verso banche;
2) Debiti verso altri finanziatori;
3) Acconti;
4) Debiti verso fornitori;
5) Debiti tributari;
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale;
7) Debiti verso personale;
8) Debiti verso imprese ed associazioni collegate e
controllate;
9) Altri debiti;
E) RATEI E RISCONTI
CONTI D'ORDINE
indicazione dei rischi assunti;
indicazione degli impegni assunti;
indicazione dei beni di terzi presso il soggetto;
indicazione dei beni del soggetto presso terzi.
Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 1 svolgano
oltre all'attività istituzionale anche una o più attività
accessorie, impiegando, o meno, beni e finanziamenti
specifici, lo stato patrimoniale deve essere redatto su tre
colonne. La prima riporta le attività e le passività
generiche-istituzionali, la seconda riporta le attività e le
passività delle attività accessorie e la terza riporta la
totalizzazione delle prime due colonne.
Allegato B
(Articolo 2, comma 2, lettera b).
RENDICONTO DELLA GESTIONE
(Sezioni divise e contrapposte)
Oneri Proventi
1) Oneri da attività 1) Proventi da attività
tipiche
1.1) Materie prime 1.1) Versamenti da iscritti
1.2) Servizi 1.2) Contributo dello Stato
1.3) Godimento beni di 1.3) Contributi da enti
terzi pubblici
1.4) Personale: 1.4) Personale retribuito
da terzi
retribuito in proprio;
retribuito da terzi.
1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi
1.6) Oneri diversi di
gestione
2) Oneri da attività 2) Proventi da attività
accessorie accessorie
2.1) Materie prime 2.1) Contributi su progetti
2.2) Servizi 2.2) Contratti con enti
pubblici
2.3) Godimenti beni di 2.3) Iscritti
terzi
2.4) Personale 2.4) Altri
2.5) Ammortamenti
2.6) Oneri diversi di
gestione
3) Oneri finanziari 3) Proventi finanziari
e patrimoni e patrimoni
3.1) Prestiti bancari 3.1) Depositi bancari
3.2) Altri prestiti 3.2) Altre attività
3.3) Patrimonio edilizio 3.3) Patrimonio edilizio
3.4) Altri beni 3.4) Altri beni
patrimoniali patrimoniali
4) Oneri straordinari 4) Proventi straordinari
4.1) Attività finanziaria 4.1)Attività finanziaria
4.2) Attività immobiliari 4.2) Attività immobiliari
4.3) Altre attività 4.3) Altre attività
5) Oneri di supporto
generale
5.1) Materie prime
5.2) Servizi
5.3) Godimento beni
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Oneri diversi di
gestione
6) Altri oneri 6) Altri proventi
Risultato gestionale Risultato gestionale
positivo negativo
Allegato C
(Articolo 2, comma 2, lettera c).
NOTA INTEGRATIVA
La nota integrativa ha la funzione di illustrare o di
integrare i dati e le informazioni contenuti nello stato
patrimoniale e nel rendiconto della gestione.
La nota integrativa deve contenere i seguenti elementi:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci
dello stato patrimoniale e il rendiconto della gestione;
2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per
ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti
da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio;
le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni
possedute fiduciariamente da terzi;
3) Le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i
conti di patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di
fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
4) l'elenco delle partecipazioni in imprese ed
associazioni controllate e collegate, possedute direttamente o
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in
imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione,
la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, il
risultato dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
5) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie;
6) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi"
e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello
stato patrimoniale, quando il loro ammontare è
apprezzabile;
7) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
8) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e
dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la
situazione patrimoniale e finanziaria della associazione,
specificando quelli relativi a imprese partecipate;
9) la composizione delle voci "proventi straordinari" e
"oneri straordinari" del rendiconto sulla gestione, quando il
loro ammontare è apprezzabile;
10 il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
11) il numero medio delle persone distaccate presso le
associazioni sindacali e retribuite da terzi;
12) l'analisi dei componenti degli oneri e dei proventi
connessi alle attività accessorie;
13) il numero degli iscritti ripartito tra imprese,
lavoratori dipendenti e pensionati;
14) l'informativa circa le caratteristiche qualitative
dei vincoli (temporanei, per scopo o per periodo, oppure
permanenti) che incidono sulle modalità di utilizzo delle
risorse;
15) l'informativa sulle principali convenzioni stipulate
con enti pubblici.
Allegato D
(Articolo 2, comma 2, lettera d).
RELAZIONE SULLA GESTIONE
La relazione sulla gestione deve fornire le informazioni
sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, anche in
relazione al contesto socio-politico, sulle fonti di
finanziamento e relativi impieghi, sui cambiamenti
strutturali, sulle operazioni gestionali straordinarie, sugli
assetti organizzativi ed ogni altra informazione che consente
ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza
completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della
gestione. La relazione deve fornire informazioni sui fatti di
rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio
dell'esercizio e sull'evoluzione prevedibile della
gestione.