XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4115
Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca
relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo
di furto, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai
danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra
responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro
ordinamento sia adeguatamente attrezzato a contrastare e a
prevenire tali fenomeni.
Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale
preveda già adeguate norme incriminatrici del furto e degli
altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre
considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferito ci
mettono dinanzi ad una realtà di una violenza sconosciuta:
incursioni notturne in abitazioni realizzate con una violenza
che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso
sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
La repressione e la prevenzione dei reati spettano
innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti
adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo
imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il
tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto
della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con
il presente progetto di legge.
La norma dell'articolo 52 del codice penale appare infatti
insufficiente a garantire una possibilità di difesa da
aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede,
affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra
difesa e offesa.
Nella presente iniziativa legislativa si propone,
innanzitutto, la soppressione di questa parte dell'articolo
52, non perché non si condivida la necessità di evitare
reazioni spropositate per attacchi privi di una reale
offensività, quanto piuttosto per la constatazione che tale
norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua
interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale
inapplicabilità della esimente in esame. Siamo cioè di fronte
ad un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile,
finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo
all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere
compiute per capire l'entità del pericolo che si sta
prospettando. Si pensi ad una aggressione notturna in una
abitazione al buio: come riuscirebbe l'aggredito a reagire
proporzionalmente se non vede con che arma l'aggressore lo
minaccia, che potrebbe essere una pistola o un coltello, e
quindi si arriverebbe al paradosso che in quelle circostanze
un cittadino dovrebbe prima subire l'aggressione per poi
scegliere uno strumento difensivo alla pari di quello usato
dall'aggressore. Si è perciò fatta avanti nell'opinione
pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente
far passare l'aggredito dalla parte del torto.
Una seconda modifica che si propone è quella consistente
nella previsione che la legittima difesa ricorra anche quando
vi sia la necessità di proteggere la propria o l'altrui
proprietà dal rischio di una sua perdita o distruzione. In tal
modo l'oggetto della protezione apprestata dall'articolo 52
del codice penale viene ampliata, con particolare riferimento
a quegli atti che, concretizzando una violazione della
proprietà, sono suscettibili, per la violenza con cui vengono
posti in essere, di mettere a rischio anche altri valori quali
la vita stessa o l'integrità fisica del soggetto leso. Con le
norme introdotte anche il nostro codice penale si allinea con
quanto previsto in altri sistemi penali come quello degli
Stati Uniti.
Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene
opportuna l'introduzione di un'ultima norma che prevede, sul
modello di una analoga previsione del codice penale francese,
una presunzione di legittima difesa per quegli atti diretti a
respingere l'ingresso, di notte, mediante effrazione, di
sconosciuti in una abitazione privata.
Attraverso questa integrazione si intende corrispondere
alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca
che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il
Parlamento non può restare insensibile.