XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4115




        Onorevoli Colleghi! - I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguatamente attrezzato a contrastare e a prevenire tali fenomeni.
        Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda già adeguate norme incriminatrici del furto e degli altri delitti contro il patrimonio, tuttavia occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferito ci mettono dinanzi ad una realtà di una violenza sconosciuta: incursioni notturne in abitazioni realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.
        La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, in quei casi in cui ci sia un pericolo imminente e l'impossibilità di scongiurarlo attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine.
        A tale scopo il nostro codice penale prevede l'istituto della legittima difesa, sul quale si intende intervenire con il presente progetto di legge.
        La norma dell'articolo 52 del codice penale appare infatti insufficiente a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiede, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa.
        Nella presente iniziativa legislativa si propone, innanzitutto, la soppressione di questa parte dell'articolo 52, non perché non si condivida la necessità di evitare reazioni spropositate per attacchi privi di una reale offensività, quanto piuttosto per la constatazione che tale norma si è nei fatti tradotta, anche attraverso la sua interpretazione giurisprudenziale, in una sostanziale inapplicabilità della esimente in esame. Siamo cioè di fronte ad un caso in cui una garanzia, astrattamente condivisibile, finisce con il giovare innanzitutto agli aggressori, imponendo all'aggredito valutazioni che non sempre possono essere compiute per capire l'entità del pericolo che si sta prospettando. Si pensi ad una aggressione notturna in una abitazione al buio: come riuscirebbe l'aggredito a reagire proporzionalmente se non vede con che arma l'aggressore lo minaccia, che potrebbe essere una pistola o un coltello, e quindi si arriverebbe al paradosso che in quelle circostanze un cittadino dovrebbe prima subire l'aggressione per poi scegliere uno strumento difensivo alla pari di quello usato dall'aggressore. Si è perciò fatta avanti nell'opinione pubblica la convinzione che difendersi possa paradossalmente far passare l'aggredito dalla parte del torto.
        Una seconda modifica che si propone è quella consistente nella previsione che la legittima difesa ricorra anche quando vi sia la necessità di proteggere la propria o l'altrui proprietà dal rischio di una sua perdita o distruzione. In tal modo l'oggetto della protezione apprestata dall'articolo 52 del codice penale viene ampliata, con particolare riferimento a quegli atti che, concretizzando una violazione della proprietà, sono suscettibili, per la violenza con cui vengono posti in essere, di mettere a rischio anche altri valori quali la vita stessa o l'integrità fisica del soggetto leso. Con le norme introdotte anche il nostro codice penale si allinea con quanto previsto in altri sistemi penali come quello degli Stati Uniti.
        Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene opportuna l'introduzione di un'ultima norma che prevede, sul modello di una analoga previsione del codice penale francese, una presunzione di legittima difesa per quegli atti diretti a respingere l'ingresso, di notte, mediante effrazione, di sconosciuti in una abitazione privata.
        Attraverso questa integrazione si intende corrispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.




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