XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4115




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 52. (Difesa legittima). - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere se stesso o altri da danni fisici o per proteggere la propria o l'altrui proprietà dalla distruzione o dalla perdita.
        Si presume abbia agito per legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti che si sono introdotti in una abitazione privata, di notte, mediante effrazione ovvero contro la volontà del proprietario".



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