XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4115
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 52. (Difesa legittima). - Non è punibile chi
ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla
necessità di difendere se stesso o altri da danni fisici o per
proteggere la propria o l'altrui proprietà dalla distruzione o
dalla perdita.
Si presume abbia agito per legittima difesa colui che
compie un atto per respingere l'ingresso di sconosciuti che si
sono introdotti in una abitazione privata, di notte, mediante
effrazione ovvero contro la volontà del proprietario".