XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4114




        Onorevoli Colleghi! - Con la legge 9 marzo 1976, n. 75, recante proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi di lire, da ripartire in 10 esercizi, decorrenti dall'esercizio finanziario 1975 (articolo 9).
        Con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria 1985) fu previsto un aumento dell'autorizzazione di spesa di 2,5 miliardi di lire da ripartire in ragione di 600 milioni di lire per l'anno 1985 e un miliardo di lire per gli anni 1986 e 1987.
        Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di lire da ripartire in ragione di 3 miliardi per gli anni 1988 e 1989 e di 4 miliardi per l'anno 1990.
        Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante correttivi di finanza pubblica, venne autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per il finanziamento del programma nell'anno 1994.
        Con la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), e con la legge 28 dicembre 1995, n. 556 (legge finanziaria 1996), è stata autorizzata, per gli anni 1995 e 1996 la spesa di 2 miliardi di lire.
        Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è stata prevista una autorizzazione di spesa pari a 4 miliardi di lire per l'anno 1997.
        Con la legge 15 dicembre 1998, n. 444, le competenze sulla legge speciale per Siena sono state trasferite dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero per i beni culturali e ambientali ed è stata prevista una autorizzazione di spesa di 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
        Con la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, fu autorizzata, per il rifinanziamento di interventi per la città di Siena, una spesa di 4 miliardi di lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.
        Negli anni la città di Siena ha così potuto e saputo programmare una pluralità di interventi che hanno consentito di restaurare o risanare monumenti pubblici (articolo 2 della citata legge n. 75 del 1976); monumenti privati e immobili delle contrade (articolo 3 della medesima legge); porzioni dei quartieri cittadini (articolo 4 della medesima legge n. 75 del 1976).
        Gli interventi attuati o in corso di realizzazione hanno riguardato edifici ubicati nel centro storico di Siena, che, come noto, è stato incluso dall'UNESCO tra i siti che formano il "patrimonio dell'umanità".
        Il centro-storico di Siena rappresenta, per le peculiari caratteristiche, la sua identità culturale e l'immagine caratterizzante, uno degli esemplari di maggiore importanza sia dal punto di vista storico-artistico sia da quello storico-urbanistico.
        E' ricchezza che attrae turismo nazionale ed internazionale costituendo un prezioso patrimonio storico-artistico. Da ciò l'esigenza di rifinanziare la legge che ha regolato la conservazione dei monumenti presenti nella città, indirizzando in una concertazione continua tra comune, soprintendenza e provveditorato alle opere pubbliche, l'attività di recupero e restauro per la valorizzazione che è stato opportuno e possibile effettuare.
        Tra gli immobili che nel tempo sono stati oggetto di interventi di varia entità, ricordiamo: la fortezza medicea, la fonte di via pantaneto, l'antiporto di Camollia, il duomo, il museo civico (palazzo comunale) la cappella di piazza palazzo Piccolomini sede dell'archivio di Stato (ex direzione provinciale del tesoro e dell'intendenza di finanza), palazzo de "Il Magnifico", palazzo Bellanti, palazzo Bianchi, palazzo Nastasi, palazzo Piccolomini Clementini, palazzo Chigi Zondadari, Santa Maria della scala, San Cristoforo, campansi, la chiesa del Laterino, palazzo Patrizi, la fonte dei pispini, la chiesa di Provengano, l'opera metropolitana, palazzo Borghesi, palazzo Marri Martini, palazzo di Biagio Cartaio, palazzo Spannocchi, palazzo Saracini, palazzo Bandini, oltre agli immobili di tutte le 17 contrade.
        Il finanziamento delle opere ha consentito di attivare un volume finanziario di interventi ben maggiore rispetto a quello stanziato dallo Stato.
        La legge speciale per Siena ha consentito, senza dubbio, nuove possibilità per il risanamento e la salvaguardia del centro storico, impegnando i vari soggetti istituzionali e sociali a collaborare su di un problema non solo di vitale importanza per la città stessa, ma indubbiamente di rilievo nazionale ed internazionale, per il carattere esemplare che ha avuto il successo degli interventi realizzati, mirati ad evitare il degrado e la devitalizzazione, o la modificazione brutale che colpisce i centri storici di alcune città italiane.
        La motivazione di una legge speciale nasce dalla convinzione che questa città non può costituire patrimonio esclusivo di chi vi abita, ma costituisce un patrimonio di valore internazionale, il cui mantenimento risulterebbe difficile con le sole risorse della città. Ed è in tal senso comprensibile l'intervento dello Stato.
        Dunque, la presente proposta di legge intende finanziare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, gli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, finalizzati alla realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonché per il risanamento civico e per il restauro urbanistico delle contrade storiche e degli edifici, di proprietà privata, compresi nel centro storico.




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