XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4114
Onorevoli Colleghi! - Con la legge 9 marzo 1976, n. 75,
recante proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente
la tutela del carattere monumentale e artistico della città di
Siena, è stata autorizzata la spesa complessiva di 4 miliardi
di lire, da ripartire in 10 esercizi, decorrenti
dall'esercizio finanziario 1975 (articolo 9).
Con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria
1985) fu previsto un aumento dell'autorizzazione di spesa di
2,5 miliardi di lire da ripartire in ragione di 600 milioni di
lire per l'anno 1985 e un miliardo di lire per gli anni 1986 e
1987.
Con la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988)
è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 10 miliardi di
lire da ripartire in ragione di 3 miliardi per gli anni 1988 e
1989 e di 4 miliardi per l'anno 1990.
Con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante correttivi
di finanza pubblica, venne autorizzata la spesa di 20 miliardi
di lire per il finanziamento del programma nell'anno 1994.
Con la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria
1995), e con la legge 28 dicembre 1995, n. 556 (legge
finanziaria 1996), è stata autorizzata, per gli anni 1995 e
1996 la spesa di 2 miliardi di lire.
Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, è stata prevista una
autorizzazione di spesa pari a 4 miliardi di lire per l'anno
1997.
Con la legge 15 dicembre 1998, n. 444, le competenze sulla
legge speciale per Siena sono state trasferite dal Ministero
dei lavori pubblici al Ministero per i beni culturali e
ambientali ed è stata prevista una autorizzazione di spesa di
4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e
2000.
Con la legge 23 febbraio 2001, n. 29, recante nuove
disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali, fu autorizzata, per il rifinanziamento di
interventi per la città di Siena, una spesa di 4 miliardi di
lire, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444.
Negli anni la città di Siena ha così potuto e saputo
programmare una pluralità di interventi che hanno consentito
di restaurare o risanare monumenti pubblici (articolo 2 della
citata legge n. 75 del 1976); monumenti privati e immobili
delle contrade (articolo 3 della medesima legge); porzioni dei
quartieri cittadini (articolo 4 della medesima legge n. 75 del
1976).
Gli interventi attuati o in corso di realizzazione hanno
riguardato edifici ubicati nel centro storico di Siena, che,
come noto, è stato incluso dall'UNESCO tra i siti che formano
il "patrimonio dell'umanità".
Il centro-storico di Siena rappresenta, per le peculiari
caratteristiche, la sua identità culturale e l'immagine
caratterizzante, uno degli esemplari di maggiore importanza
sia dal punto di vista storico-artistico sia da quello
storico-urbanistico.
E' ricchezza che attrae turismo nazionale ed
internazionale costituendo un prezioso patrimonio
storico-artistico. Da ciò l'esigenza di rifinanziare la legge
che ha regolato la conservazione dei monumenti presenti nella
città, indirizzando in una concertazione continua tra comune,
soprintendenza e provveditorato alle opere pubbliche,
l'attività di recupero e restauro per la valorizzazione che è
stato opportuno e possibile effettuare.
Tra gli immobili che nel tempo sono stati oggetto di
interventi di varia entità, ricordiamo: la fortezza medicea,
la fonte di via pantaneto, l'antiporto di Camollia, il duomo,
il museo civico (palazzo comunale) la cappella di piazza
palazzo Piccolomini sede dell'archivio di Stato (ex direzione
provinciale del tesoro e dell'intendenza di finanza), palazzo
de "Il Magnifico", palazzo Bellanti, palazzo Bianchi, palazzo
Nastasi, palazzo Piccolomini Clementini, palazzo Chigi
Zondadari, Santa Maria della scala, San Cristoforo, campansi,
la chiesa del Laterino, palazzo Patrizi, la fonte dei pispini,
la chiesa di Provengano, l'opera metropolitana, palazzo
Borghesi, palazzo Marri Martini, palazzo di Biagio Cartaio,
palazzo Spannocchi, palazzo Saracini, palazzo Bandini, oltre
agli immobili di tutte le 17 contrade.
Il finanziamento delle opere ha consentito di attivare un
volume finanziario di interventi ben maggiore rispetto a
quello stanziato dallo Stato.
La legge speciale per Siena ha consentito, senza dubbio,
nuove possibilità per il risanamento e la salvaguardia del
centro storico, impegnando i vari soggetti istituzionali e
sociali a collaborare su di un problema non solo di vitale
importanza per la città stessa, ma indubbiamente di rilievo
nazionale ed internazionale, per il carattere esemplare che ha
avuto il successo degli interventi realizzati, mirati ad
evitare il degrado e la devitalizzazione, o la modificazione
brutale che colpisce i centri storici di alcune città
italiane.
La motivazione di una legge speciale nasce dalla
convinzione che questa città non può costituire patrimonio
esclusivo di chi vi abita, ma costituisce un patrimonio di
valore internazionale, il cui mantenimento risulterebbe
difficile con le sole risorse della città. Ed è in tal senso
comprensibile l'intervento dello Stato.
Dunque, la presente proposta di legge intende finanziare,
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, gli articoli 2, 3 e
4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, finalizzati alla
realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia del
carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della
città di Siena nonché per il risanamento civico e per il
restauro urbanistico delle contrade storiche e degli edifici,
di proprietà privata, compresi nel centro storico.