XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4114
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Prosecuzione degli interventi
per la cittā di Siena).
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla
tutela del carattere storico, monumentale e artistico della
cittā di Siena, č autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivitā
culturali. La somma complessiva di 15 milioni di euro per gli
interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge n.
75 del 1976 č ripartita con decreto del Ministro per i beni e
le attivitā culturali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del
consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di
cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976, č
disposta con decreto del Ministro per i beni e le attivitā
culturali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il comune di Siena propone alla regione
Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976; nei
successivi tre mesi la regione stessa, sentita la
soprintendenza competente, adotta le proprie determinazioni e
le comunica al comune.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.